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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 730/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 vv. B
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Biancamaria Mantovani
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CERVETERI (RM) data 25.08.2007, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CERVETERI, dell'anno 2007, al N. 104, Parte 2, Serie A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
I sigg.ri e continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, ig ttualmente vive in Cerveteri alla Via Muzio Clementi, n. Parte_1
109, mentre il Sig. vive nella casa di sua proprietà in Cerveteri alla Via Alessandro Parte_2
Scarlatti, n. 13; − I e sono ciascuno indipendente economicamente pertanto Parte_1 Pt_2 nessuno è tenuto al mantenimento dell'altro; − il figlio , ancora minorenne, viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi, pur essendo prevalentem cato presso la madre;
− i genitori, nell'interesse principale del figlio, hanno concordemente deciso di assumere il seguente piano genitoriale, già adottato in sede di separazione personale;
in particolare il padre potrà vedere il figlio quando vuole, previo preavviso e comunque a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di Per_1 scuola fino alla domenica sera prima dell'orario di cena;
la settimana in cui 4 rimane il fine Per_1 settimana con la madre, il padre lo terrà con sé il venerdì dall'uscita di scuola f ra del venerdì prima di cena, comunque sempre tenuto conto delle esigenze e della volontà del figlio, il cui interesse è prioritario rispetto alle esigenze dei genitori;
− il ragazzo trascorrerà, in estate, con il padre un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre entro e non oltre la fine del mese di maggio;
− per le vacanze natalizie starà con il padre e/o con la madre ad anni alterni per la Per_1 vigilia di Natale ed il Natale e/o per il Capodanno e l'Epifania; − per le vacanze pasquali, ad anni alterni passerà la Pasqua e il giorno di pasquetta l'uno col padre l'altro con la madre;
− comunque il padre potrà tenere con sé il ragazzo ogni volta che lo vorrà tenuto conto dell'interesse primario di;
Per_1
− il padre versa, fin da subito, alla madre, quale assegno di mantenimento per il figlio Per_1 somma mensile di € 300,00 ( trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
− quanto alle spese straordinarie ( spese prima scolastiche poi universitarie;
spese sportive;
spese mediche non coperte dal SSN, spese per i viaggi del ragazzo, etc....) sono a carico del padre e della madre nella misura del 5 50% ; − Le spese straordinarie di cui sopra dovranno essere affrontate previo accordo tra coniugi e l'eventuale mancata contribuzione nella misura del 50% deve essere validamente motivata per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta;
− i genitori si prestano, fin da ora, reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 730/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 vv. B
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Biancamaria Mantovani
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CERVETERI (RM) data 25.08.2007, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CERVETERI, dell'anno 2007, al N. 104, Parte 2, Serie A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
I sigg.ri e continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, ig ttualmente vive in Cerveteri alla Via Muzio Clementi, n. Parte_1
109, mentre il Sig. vive nella casa di sua proprietà in Cerveteri alla Via Alessandro Parte_2
Scarlatti, n. 13; − I e sono ciascuno indipendente economicamente pertanto Parte_1 Pt_2 nessuno è tenuto al mantenimento dell'altro; − il figlio , ancora minorenne, viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi, pur essendo prevalentem cato presso la madre;
− i genitori, nell'interesse principale del figlio, hanno concordemente deciso di assumere il seguente piano genitoriale, già adottato in sede di separazione personale;
in particolare il padre potrà vedere il figlio quando vuole, previo preavviso e comunque a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di Per_1 scuola fino alla domenica sera prima dell'orario di cena;
la settimana in cui 4 rimane il fine Per_1 settimana con la madre, il padre lo terrà con sé il venerdì dall'uscita di scuola f ra del venerdì prima di cena, comunque sempre tenuto conto delle esigenze e della volontà del figlio, il cui interesse è prioritario rispetto alle esigenze dei genitori;
− il ragazzo trascorrerà, in estate, con il padre un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre entro e non oltre la fine del mese di maggio;
− per le vacanze natalizie starà con il padre e/o con la madre ad anni alterni per la Per_1 vigilia di Natale ed il Natale e/o per il Capodanno e l'Epifania; − per le vacanze pasquali, ad anni alterni passerà la Pasqua e il giorno di pasquetta l'uno col padre l'altro con la madre;
− comunque il padre potrà tenere con sé il ragazzo ogni volta che lo vorrà tenuto conto dell'interesse primario di;
Per_1
− il padre versa, fin da subito, alla madre, quale assegno di mantenimento per il figlio Per_1 somma mensile di € 300,00 ( trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
− quanto alle spese straordinarie ( spese prima scolastiche poi universitarie;
spese sportive;
spese mediche non coperte dal SSN, spese per i viaggi del ragazzo, etc....) sono a carico del padre e della madre nella misura del 5 50% ; − Le spese straordinarie di cui sopra dovranno essere affrontate previo accordo tra coniugi e l'eventuale mancata contribuzione nella misura del 50% deve essere validamente motivata per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta;
− i genitori si prestano, fin da ora, reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone