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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 07/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente e Relatore
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13044/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 1 - Sede Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007314000 IVA-ALIQUOTE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22446/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_1, con ricorso, ex art. 18 Dlgs. n. 546/1992, notificato, a mezzo PEC del 08/06/2025, depositato, innanzi a codesta adita Autorità Giudiziaria, in data 08/07/2025 e, successivamente, iscritto a ruolo RGR n 13044/2025, impugnava - con il ministero del suo procuratore e difensore, meglio specificato in rubrica – la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n.
07176202500007314000, notificatagli, in data19 /06/2025, ad istanza dell' Agenzia delle Entrate
ON per la Provincia di Napoli, per conto di diversi Enti Impositori;
atto, questo, sotteso d.a cartelle esattoriali di vari tributi, ma l'impugnativa, era circoscritta, ai ruoli di natura tributaria.
Sostanziava la contestazione sull' omessa ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti, sottesi al prefato preavviso, giammai pervenuti nella sua sfera conoscitiva.
Da qui, l'insussistenza della debenza tributaria, per violazione della sequenza procedimentale dei provvedimenti prodromici a quello oggetto di impugnazione;
per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere il pagamento dei tributi de quibus, per decorrenza dei termini di legge, attesa l'estinzione del credito suddetto e, conseguentemente, la decadenza dall'azione di riscossione.
Ciò posto, evocava in giudizio, la prefata Concessionaria e gli Enti Impositori, Agenzia delle Entrate Associazione_1 e delle Dogane, per sentirsi dichiarare l'illegittimità dell'opposta Comunicazione, stante la sua infondatezza, in fatto ed in diritto;
per l'effetto, l'annullamento della medesima, nonché dei provvedimenti sottesi, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Resistevano soltanto l'ADER e l'Agenzia delle Entrate DIP II Napoli che - per quanto di ragione e competenza, previa conferma della correttezza del loro operato - contestavano, estensivamente, l'assunto ex adverso.
Concludevano, per il rigetto del ricorso, con il governo delle spese di giudizio, a carico del contribuente.
Nelle more del procedimento la difesa del ricorrente depositava memorie illustrative, reiterando le doglianze di cui al ricorso introduttivo, all'unisono con le conclusioni ivi rassegnate.
All'udienza di merito del 15/12/2025, la Corte, all'esito del contradditorio, si riservava, in camera di consiglio, la decisione. Sciolta la riserva, in pari data, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, la contumacia dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, ritualmente, evocata in giudizio. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per quanto di seguito, sarà argomentato. Osserva che il primo accertamento di questo Giudicante è quello di verificare la conformità dei documenti, versati in atti a quelli originali, ex art. 25 bis comma 5 bis Dlgs. n. 546/1992, in base al quale non si considerano validi i documenti depositati, senza l'attestazione di conformità all'originale.
La suddetta norma prevede che il giudice non deve tener conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, muniti di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore ovvero dalle parti resistenti.
Invero, l'obbligo di citare espressamente la prefata norma, nel già menzionto atto, è stato introdotto dalla riforma Cartabia, rendendo la formulazione generica ed insufficiente, ai fini della regolarità dell'atto.
Al riguardo, la difesa del ricorrente l'ha depositato, ma formulandolo in dispregio della surrichiamato precetto, precisamente: ex artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla
L. 221/2012, e, per l'effetto l'inutilizzabilità del ricorso, nonché dell'eventuale documentazione, versata nel fascicolo processuale telematico;
mentre, sta di fatto, che la parte resistente, ADER l'ha omesso del tutto.
Di conseguenza, la violazione del prefata disposizione, entrata in vigore a far data dal 1° settembre 2024, impedisce la disamina dell'incarto documentale ed ha effetto assorbente rispetto ad ogni altra impugnativa.
Ne discende che tale omissione - costituente presupposto indefettibile, per la validità dei documenti depositati, telematicamente - determina l'inutilizzabilità dei medesimi, nel presente giudizio.
Sicché, in assenza della prescritta certificazione, tanto le doglianze, postulate nel ricorso, quanto le argomentazioni di cui alle controdeduzioni, oltre qualsiasi rilievo documentale versato dalle parti, non possono acquisire alcuna valenza giuridico - processuale, essendo irrilevante la mera allegazione, priva delle garanzie formali, richieste dalla norma.
Tale rigore si fonda sull'esigenza di assicurare la certezza e la genuinità degli atti processuali, nell'ambito del giudizio che - soggiacendo alla declinazione telematica - è tenuto all'osservanza di puntuali condizioni di validità, per la tutela dell'affidamento delle parti e dell'interesse pubblico alla regolarità del processo.
Pertanto, la carenza dell'attestazione di conformità travolge l'intero impianto difensivo e probatorio delle parti, impedendo qualsivoglia analisi, nel merito, sia delle doglianze ex adverso con le conseguenti sollevate impugnative, sia quelle della parte resistente.
Da qui, l'inammissibilità del gravame e delle controdeduzioni!
Nulla rilevano, ai fini del decisum, gli atti versati nel fascicolo telematico processuale dall' Agenzia Entrate
DIP II Napoli, nel rispetto della prefata norma, disattesa, invece, dalle surrichiamate parti processuali del giudizio de quo.
In definitiva, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al citato articolo non può essere sanata in questa sede, né in quello di appello, stante l'effetto preclusivo delle parti medesime, nei giudizi di merito. Sotto il profilo del diritto, va altresì evidenziato che la digitalizzazione del processo, con la conseguente adozione del deposito telematico degli atti e dei documenti, risponde non solo a esigenze di efficienza e speditezza, ma anche e soprattutto alla necessità di garantire l'autenticità, la provenienza e l'integrità dei documenti prodotti dalle parti.
In tale ottica, la previsione di un'attestazione di conformità non costituisce un mero formalismo, bensì un presidio di legalità, volto a tutelare la genuinità delle risultanze processuali e la parità delle parti nel contraddittorio.
La normativa processuale tributaria, come integrata dalle disposizioni sulla digitalizzazione del processo, impone, dunque, il rispetto di specifici adempimenti che non possono essere derogati neppure in ragione di esigenze di economicità o di celerità dell'azione giudiziaria.
Il legislatore, disciplinando in modo puntuale le forme e le modalità di deposito digitale, ha inteso assicurare un livello elevato di affidabilità del procedimento, evitando che possano introdursi elementi di incertezza ovvero di manipolabilità degli atti.
È pacifico, pertanto, che la mancanza della prescritta attestazione di conformità si traduca in una preclusione assoluta all'utilizzabilità dei documenti medesimi, in piena conformità al principio di legalità processuale, sancito ex art. 111 Cost. e riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento ai procedimenti tributari.
La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte ribadito che la disciplina processuale in materia tributaria, pur presentando alcune peculiarità, resta comunque ancorata al rispetto delle forme previste dal legislatore, laddove queste costituiscano garanzia essenziale dell'effettività del diritto di difesa e del regolare svolgimento del processo. Onde, il mancato rispetto delle cautele imposte dalle norme sulla digitalizzazione, tra cui l'attestazione di conformità, determina l'invalidità e l'inammissibilità degli atti, senza possibilità di sanatoria successiva.
In conclusione, il sistema processuale attuale, anche alla luce dell'introduzione delle tecnologie digitali, esige la rigorosa osservanza dei precetti normativi, a presidio dell'ordine pubblico processuale e della tutela dei diritti delle parti.
In assenza di tali presupposti, ogni ulteriore valutazione nel merito si arresta, imponendosi la declaratoria di inammissibilità quale corollario inevitabile della violazione della disciplina vigente.
Alla stregua di quanto fin qui dedotto, risulta parimenti preclusa ogni possibilità di impugnativa in sede di gravame, atteso che la pronuncia di inammissibilità, riguardante tanto il ricorso, quanto gli atti processuali della parte resistente, riveste carattere definitivo ed è insuscettibile di sanatoria, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha infatti ribadito che la dichiarazione di inammissibilità per vizi formali insanabili, quali la mancanza dell'attestazione di conformità in tema di digitalizzazione, produce effetti irreversibili sul processo, precludendo ogni futura valutazione del merito (tra le altre, Cass. civ.,
Sez. Trib. nn. 25960/2023 / 12485/2022).
Tale orientamento si fonda sul principio secondo cui la fase di gravame non può sanare vizi che incidono sulla validità stessa dell'instaurazione del contraddittorio e sulla regolare costituzione delle parti, trattandosi di difetti originari che inibiscono la prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. Sez. Trib., n. 10438/2019).
Ciò posto, la definitività della pronuncia d'inammissibilità non lascia spazio ad una rinnovazione degli atti, ovvero ad una loro rimessione in termini, neppure laddove vi fossero istanze di parte oppure motivazioni di carattere equitativo e/ o di speditezza processuale.
Quanto alle spese di lite, la mancanza di una parte effettivamente soccombente, discendente dall'inammissibilità dell'azione e dalla mancata trattazione del merito, giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
Tale soluzione risulta anche conforme al principio dettato dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte, secondo cui la compensazione può essere disposta laddove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali rientra la declaratoria di inammissibilità per motivi formali che non consentono alcun accertamento sul merito (Cass. Civ. Sez. Trib. nn. 39445/2021 / 31691/2018).
In definitiva, la combinazione di una pronuncia d' inammissibilità definitiva e di una posizione processuale priva di soccombenza sostanziale impone la delibazione della compensazione delle spese del giudizio, escludendo qualsiasi attribuzione, in mancanza di una parte formalmente e sostanzialmente soccombente.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, SEZIONE XXIX, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 13044/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rigettata, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso, come da motivazione
Compensa le spese di lite, tra le parti in contesa
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio, in data 15 dicembre 2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente e Relatore
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13044/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 1 - Sede Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007314000 IVA-ALIQUOTE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22446/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_1, con ricorso, ex art. 18 Dlgs. n. 546/1992, notificato, a mezzo PEC del 08/06/2025, depositato, innanzi a codesta adita Autorità Giudiziaria, in data 08/07/2025 e, successivamente, iscritto a ruolo RGR n 13044/2025, impugnava - con il ministero del suo procuratore e difensore, meglio specificato in rubrica – la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n.
07176202500007314000, notificatagli, in data19 /06/2025, ad istanza dell' Agenzia delle Entrate
ON per la Provincia di Napoli, per conto di diversi Enti Impositori;
atto, questo, sotteso d.a cartelle esattoriali di vari tributi, ma l'impugnativa, era circoscritta, ai ruoli di natura tributaria.
Sostanziava la contestazione sull' omessa ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti, sottesi al prefato preavviso, giammai pervenuti nella sua sfera conoscitiva.
Da qui, l'insussistenza della debenza tributaria, per violazione della sequenza procedimentale dei provvedimenti prodromici a quello oggetto di impugnazione;
per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere il pagamento dei tributi de quibus, per decorrenza dei termini di legge, attesa l'estinzione del credito suddetto e, conseguentemente, la decadenza dall'azione di riscossione.
Ciò posto, evocava in giudizio, la prefata Concessionaria e gli Enti Impositori, Agenzia delle Entrate Associazione_1 e delle Dogane, per sentirsi dichiarare l'illegittimità dell'opposta Comunicazione, stante la sua infondatezza, in fatto ed in diritto;
per l'effetto, l'annullamento della medesima, nonché dei provvedimenti sottesi, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Resistevano soltanto l'ADER e l'Agenzia delle Entrate DIP II Napoli che - per quanto di ragione e competenza, previa conferma della correttezza del loro operato - contestavano, estensivamente, l'assunto ex adverso.
Concludevano, per il rigetto del ricorso, con il governo delle spese di giudizio, a carico del contribuente.
Nelle more del procedimento la difesa del ricorrente depositava memorie illustrative, reiterando le doglianze di cui al ricorso introduttivo, all'unisono con le conclusioni ivi rassegnate.
All'udienza di merito del 15/12/2025, la Corte, all'esito del contradditorio, si riservava, in camera di consiglio, la decisione. Sciolta la riserva, in pari data, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, la contumacia dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, ritualmente, evocata in giudizio. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per quanto di seguito, sarà argomentato. Osserva che il primo accertamento di questo Giudicante è quello di verificare la conformità dei documenti, versati in atti a quelli originali, ex art. 25 bis comma 5 bis Dlgs. n. 546/1992, in base al quale non si considerano validi i documenti depositati, senza l'attestazione di conformità all'originale.
La suddetta norma prevede che il giudice non deve tener conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, muniti di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore ovvero dalle parti resistenti.
Invero, l'obbligo di citare espressamente la prefata norma, nel già menzionto atto, è stato introdotto dalla riforma Cartabia, rendendo la formulazione generica ed insufficiente, ai fini della regolarità dell'atto.
Al riguardo, la difesa del ricorrente l'ha depositato, ma formulandolo in dispregio della surrichiamato precetto, precisamente: ex artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla
L. 221/2012, e, per l'effetto l'inutilizzabilità del ricorso, nonché dell'eventuale documentazione, versata nel fascicolo processuale telematico;
mentre, sta di fatto, che la parte resistente, ADER l'ha omesso del tutto.
Di conseguenza, la violazione del prefata disposizione, entrata in vigore a far data dal 1° settembre 2024, impedisce la disamina dell'incarto documentale ed ha effetto assorbente rispetto ad ogni altra impugnativa.
Ne discende che tale omissione - costituente presupposto indefettibile, per la validità dei documenti depositati, telematicamente - determina l'inutilizzabilità dei medesimi, nel presente giudizio.
Sicché, in assenza della prescritta certificazione, tanto le doglianze, postulate nel ricorso, quanto le argomentazioni di cui alle controdeduzioni, oltre qualsiasi rilievo documentale versato dalle parti, non possono acquisire alcuna valenza giuridico - processuale, essendo irrilevante la mera allegazione, priva delle garanzie formali, richieste dalla norma.
Tale rigore si fonda sull'esigenza di assicurare la certezza e la genuinità degli atti processuali, nell'ambito del giudizio che - soggiacendo alla declinazione telematica - è tenuto all'osservanza di puntuali condizioni di validità, per la tutela dell'affidamento delle parti e dell'interesse pubblico alla regolarità del processo.
Pertanto, la carenza dell'attestazione di conformità travolge l'intero impianto difensivo e probatorio delle parti, impedendo qualsivoglia analisi, nel merito, sia delle doglianze ex adverso con le conseguenti sollevate impugnative, sia quelle della parte resistente.
Da qui, l'inammissibilità del gravame e delle controdeduzioni!
Nulla rilevano, ai fini del decisum, gli atti versati nel fascicolo telematico processuale dall' Agenzia Entrate
DIP II Napoli, nel rispetto della prefata norma, disattesa, invece, dalle surrichiamate parti processuali del giudizio de quo.
In definitiva, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al citato articolo non può essere sanata in questa sede, né in quello di appello, stante l'effetto preclusivo delle parti medesime, nei giudizi di merito. Sotto il profilo del diritto, va altresì evidenziato che la digitalizzazione del processo, con la conseguente adozione del deposito telematico degli atti e dei documenti, risponde non solo a esigenze di efficienza e speditezza, ma anche e soprattutto alla necessità di garantire l'autenticità, la provenienza e l'integrità dei documenti prodotti dalle parti.
In tale ottica, la previsione di un'attestazione di conformità non costituisce un mero formalismo, bensì un presidio di legalità, volto a tutelare la genuinità delle risultanze processuali e la parità delle parti nel contraddittorio.
La normativa processuale tributaria, come integrata dalle disposizioni sulla digitalizzazione del processo, impone, dunque, il rispetto di specifici adempimenti che non possono essere derogati neppure in ragione di esigenze di economicità o di celerità dell'azione giudiziaria.
Il legislatore, disciplinando in modo puntuale le forme e le modalità di deposito digitale, ha inteso assicurare un livello elevato di affidabilità del procedimento, evitando che possano introdursi elementi di incertezza ovvero di manipolabilità degli atti.
È pacifico, pertanto, che la mancanza della prescritta attestazione di conformità si traduca in una preclusione assoluta all'utilizzabilità dei documenti medesimi, in piena conformità al principio di legalità processuale, sancito ex art. 111 Cost. e riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento ai procedimenti tributari.
La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte ribadito che la disciplina processuale in materia tributaria, pur presentando alcune peculiarità, resta comunque ancorata al rispetto delle forme previste dal legislatore, laddove queste costituiscano garanzia essenziale dell'effettività del diritto di difesa e del regolare svolgimento del processo. Onde, il mancato rispetto delle cautele imposte dalle norme sulla digitalizzazione, tra cui l'attestazione di conformità, determina l'invalidità e l'inammissibilità degli atti, senza possibilità di sanatoria successiva.
In conclusione, il sistema processuale attuale, anche alla luce dell'introduzione delle tecnologie digitali, esige la rigorosa osservanza dei precetti normativi, a presidio dell'ordine pubblico processuale e della tutela dei diritti delle parti.
In assenza di tali presupposti, ogni ulteriore valutazione nel merito si arresta, imponendosi la declaratoria di inammissibilità quale corollario inevitabile della violazione della disciplina vigente.
Alla stregua di quanto fin qui dedotto, risulta parimenti preclusa ogni possibilità di impugnativa in sede di gravame, atteso che la pronuncia di inammissibilità, riguardante tanto il ricorso, quanto gli atti processuali della parte resistente, riveste carattere definitivo ed è insuscettibile di sanatoria, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha infatti ribadito che la dichiarazione di inammissibilità per vizi formali insanabili, quali la mancanza dell'attestazione di conformità in tema di digitalizzazione, produce effetti irreversibili sul processo, precludendo ogni futura valutazione del merito (tra le altre, Cass. civ.,
Sez. Trib. nn. 25960/2023 / 12485/2022).
Tale orientamento si fonda sul principio secondo cui la fase di gravame non può sanare vizi che incidono sulla validità stessa dell'instaurazione del contraddittorio e sulla regolare costituzione delle parti, trattandosi di difetti originari che inibiscono la prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. Sez. Trib., n. 10438/2019).
Ciò posto, la definitività della pronuncia d'inammissibilità non lascia spazio ad una rinnovazione degli atti, ovvero ad una loro rimessione in termini, neppure laddove vi fossero istanze di parte oppure motivazioni di carattere equitativo e/ o di speditezza processuale.
Quanto alle spese di lite, la mancanza di una parte effettivamente soccombente, discendente dall'inammissibilità dell'azione e dalla mancata trattazione del merito, giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
Tale soluzione risulta anche conforme al principio dettato dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte, secondo cui la compensazione può essere disposta laddove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali rientra la declaratoria di inammissibilità per motivi formali che non consentono alcun accertamento sul merito (Cass. Civ. Sez. Trib. nn. 39445/2021 / 31691/2018).
In definitiva, la combinazione di una pronuncia d' inammissibilità definitiva e di una posizione processuale priva di soccombenza sostanziale impone la delibazione della compensazione delle spese del giudizio, escludendo qualsiasi attribuzione, in mancanza di una parte formalmente e sostanzialmente soccombente.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, SEZIONE XXIX, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 13044/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rigettata, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso, come da motivazione
Compensa le spese di lite, tra le parti in contesa
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio, in data 15 dicembre 2025