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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 817/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 817/2025 VG promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Chiodini - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Fermo in Corso Cavour n. 39;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 29/5/2010 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2010, Numero 13, Parte II, Serie A, Ufficio1) – dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nata il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
21/4/2013);
*** pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto - contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti - hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) la IG ha già provveduto a trasferire la propria residenza a Porto San Giorgio (FM), Via XX Parte_2
Settembre n.162/C (cfr. all.2);
3) I figli minori e resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 alternato e paritario (ad esempio lunedì, martedì con la madre - mercoledì e giovedì con il padre – weekend, da venerdì a domenica con la madre;
la settimana successiva il contrario – lunedì e martedì padre – mercoledì giovedì madre -weekend venerdì domenica padre, il tutto meglio specificato nel piano genitoriale che si allega) con residenza anagrafica di entrambi i minori presso il padre, Fermo (FM), C.da Camera n.73.
4) I genitori concordano e sottoscrivono il piano genitoriale per i figli e che qui si allega (cfr. all. 4); Per_1 Per_2 ad integrazione dello stesso, si stabilisce quanto di seguito:
a) I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni personali.
b). I ragazzi trascorreranno la settimana che comprende il 25 dicembre con il padre e la settimana che comprende
l'ultimo dell'anno con la madre.
Le vacanze Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua con l'altro il Lunedì dell'Angelo, salvo differente accordo tra i genitori in caso di specifiche esigenze dell'uno o dell'altro.
Nel resto dei giorni verrà seguito il calendario settimanale salvo diversi accordi fra i genitori, sempre tenendo conto delle esigenze scolastiche e non dei minori.
c) I minori trascorreranno un periodo di 7 giorni consecutivi con un genitore durante le vacanze estive (periodo non scolastico), settimana da individuare e comunicare all'altro genitore almeno il mese precedente.
d) Il Sig. si impegna ad accompagnare la figlia alle gare di equitazione, a prescindere dalla Pt_1 Per_1 regolamentazione delle “turnazioni”.
pagina 2 di 4 5) Alla luce dell'affidamento congiunto con tempi di permanenza pressochè paritari i coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei minori nei rispettivi tempi di permanenza.
6) Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, così come stabilite dal protocollo del Tribunale di Fermo sottoscritto in data 03.11.2021, cui si rimanda e che deve intendersi riportato e trascritto, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno.
Si precisa che in ogni caso le spese per le attività sportive non potranno essere superiori a €.5.000,00= annue per ciascun genitore.
7) I genitori concordano che il contributo statale “assegno unico” sarà incassato integralmente dal Sig.
[...] che si impegna a restituire il 50% alla signora Pt_1 Parte_2
8) I coniugi rinunciano ad ogni reciproco assegno di mantenimento, in quanto ad oggi economicamente indipendenti.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
10) Le spese legali si intendono compensate interamente tra le parti”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte - con le quali hanno confermato di non volersi riconciliare. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 13/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (ex art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
– i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 29/5/2010 (atto trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2010, Numero 13, Parte II, Serie A,
Ufficio1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso a Fermo, nella Camera di Consiglio del 24/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 817/2025 VG promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Chiodini - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Fermo in Corso Cavour n. 39;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 29/5/2010 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2010, Numero 13, Parte II, Serie A, Ufficio1) – dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nata il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
21/4/2013);
*** pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto - contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti - hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) la IG ha già provveduto a trasferire la propria residenza a Porto San Giorgio (FM), Via XX Parte_2
Settembre n.162/C (cfr. all.2);
3) I figli minori e resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 alternato e paritario (ad esempio lunedì, martedì con la madre - mercoledì e giovedì con il padre – weekend, da venerdì a domenica con la madre;
la settimana successiva il contrario – lunedì e martedì padre – mercoledì giovedì madre -weekend venerdì domenica padre, il tutto meglio specificato nel piano genitoriale che si allega) con residenza anagrafica di entrambi i minori presso il padre, Fermo (FM), C.da Camera n.73.
4) I genitori concordano e sottoscrivono il piano genitoriale per i figli e che qui si allega (cfr. all. 4); Per_1 Per_2 ad integrazione dello stesso, si stabilisce quanto di seguito:
a) I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni personali.
b). I ragazzi trascorreranno la settimana che comprende il 25 dicembre con il padre e la settimana che comprende
l'ultimo dell'anno con la madre.
Le vacanze Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua con l'altro il Lunedì dell'Angelo, salvo differente accordo tra i genitori in caso di specifiche esigenze dell'uno o dell'altro.
Nel resto dei giorni verrà seguito il calendario settimanale salvo diversi accordi fra i genitori, sempre tenendo conto delle esigenze scolastiche e non dei minori.
c) I minori trascorreranno un periodo di 7 giorni consecutivi con un genitore durante le vacanze estive (periodo non scolastico), settimana da individuare e comunicare all'altro genitore almeno il mese precedente.
d) Il Sig. si impegna ad accompagnare la figlia alle gare di equitazione, a prescindere dalla Pt_1 Per_1 regolamentazione delle “turnazioni”.
pagina 2 di 4 5) Alla luce dell'affidamento congiunto con tempi di permanenza pressochè paritari i coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei minori nei rispettivi tempi di permanenza.
6) Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, così come stabilite dal protocollo del Tribunale di Fermo sottoscritto in data 03.11.2021, cui si rimanda e che deve intendersi riportato e trascritto, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno.
Si precisa che in ogni caso le spese per le attività sportive non potranno essere superiori a €.5.000,00= annue per ciascun genitore.
7) I genitori concordano che il contributo statale “assegno unico” sarà incassato integralmente dal Sig.
[...] che si impegna a restituire il 50% alla signora Pt_1 Parte_2
8) I coniugi rinunciano ad ogni reciproco assegno di mantenimento, in quanto ad oggi economicamente indipendenti.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
10) Le spese legali si intendono compensate interamente tra le parti”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte - con le quali hanno confermato di non volersi riconciliare. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 13/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (ex art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
– i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 29/5/2010 (atto trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2010, Numero 13, Parte II, Serie A,
Ufficio1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso a Fermo, nella Camera di Consiglio del 24/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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