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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 1783/2024
Oggi 12/03/2025, alle ore 11:13, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.to Goffredo Nuzzo, per delega dell'avv. Manfredi, per parte ricorrente, il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento; chiede la decisione in data odierna;
Il Giudice, dott. Stefano Riccio;
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
I difensori presenti illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni formulate nei propri atti e scritti difensivi, ai quali si riportano.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30; il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1783/2024 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: risoluzione per finita locazione;
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Manfredi, Parte_1
presso il cui studio sito in Pompei, via Lepanto, n.126, elettivamente domicilia;
PARTE RICORRENTE
E
e , identificati come in atti;
Controparte_1 CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va precisato che la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente domandava il rilascio dell'immobile sito in Scafati, al Corso Trieste n. 322; deduceva di aver inviato lettera raccomandata del 6-7/02/2023, comunicando ai resistenti il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, al fine di destinare i beni a propria abitazione, richiamando l'art. 3, della legge n. 431/98; chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione del contratto di locazione alla data del 30/09/2023, con riconsegna degli immobili e vittoria di spese.
Parte resistente rimaneva contumace.
Agli atti è depositato il contratto di locazione per uso abitativo stipulato in forma scritta, sottoscritto da entrambe le parti e registrato.
Ciò posto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
In proposito, risulta depositata in atti la raccomandata - precedente l'instaurazione del giudizio - con la quale veniva comunicato il diniego di rinnovo del contratto, con indicazione del motivo di cui all'art. 3, co. 1, lett. A, legge 431 del 1998 (in proposito, Trib Roma, sent. n. 7958 del 2021).
Tale raccomandata risulta, inoltre, ricevuta in data 07 febbraio 2023 (con rispetto del termine di 6 mesi indicato dall'art. 3, legge 431/1998 rispetto alla scadenza contrattuale fissata nel contratto di locazione, in data 30 settembre 2023).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1783/2024 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione del contratto di locazione depositato alla data del 30 settembre 2023, in relazione all'immobile identificato in atti e nel contratto citato, e per l'effetto condanna parte resistente al rilascio del bene, libero da persone e cose, in favore di parte ricorrente ed entro il 14 aprile 2025, tenuto conto del tempo trascorso dalla comunicazione di diniego di rinnovo;
2. condanna parte resistente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compenso professionale, euro 137,60 per spese, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12/03/2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 1783/2024
Oggi 12/03/2025, alle ore 11:13, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.to Goffredo Nuzzo, per delega dell'avv. Manfredi, per parte ricorrente, il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento; chiede la decisione in data odierna;
Il Giudice, dott. Stefano Riccio;
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
I difensori presenti illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni formulate nei propri atti e scritti difensivi, ai quali si riportano.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30; il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1783/2024 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: risoluzione per finita locazione;
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Manfredi, Parte_1
presso il cui studio sito in Pompei, via Lepanto, n.126, elettivamente domicilia;
PARTE RICORRENTE
E
e , identificati come in atti;
Controparte_1 CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va precisato che la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente domandava il rilascio dell'immobile sito in Scafati, al Corso Trieste n. 322; deduceva di aver inviato lettera raccomandata del 6-7/02/2023, comunicando ai resistenti il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, al fine di destinare i beni a propria abitazione, richiamando l'art. 3, della legge n. 431/98; chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione del contratto di locazione alla data del 30/09/2023, con riconsegna degli immobili e vittoria di spese.
Parte resistente rimaneva contumace.
Agli atti è depositato il contratto di locazione per uso abitativo stipulato in forma scritta, sottoscritto da entrambe le parti e registrato.
Ciò posto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
In proposito, risulta depositata in atti la raccomandata - precedente l'instaurazione del giudizio - con la quale veniva comunicato il diniego di rinnovo del contratto, con indicazione del motivo di cui all'art. 3, co. 1, lett. A, legge 431 del 1998 (in proposito, Trib Roma, sent. n. 7958 del 2021).
Tale raccomandata risulta, inoltre, ricevuta in data 07 febbraio 2023 (con rispetto del termine di 6 mesi indicato dall'art. 3, legge 431/1998 rispetto alla scadenza contrattuale fissata nel contratto di locazione, in data 30 settembre 2023).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1783/2024 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione del contratto di locazione depositato alla data del 30 settembre 2023, in relazione all'immobile identificato in atti e nel contratto citato, e per l'effetto condanna parte resistente al rilascio del bene, libero da persone e cose, in favore di parte ricorrente ed entro il 14 aprile 2025, tenuto conto del tempo trascorso dalla comunicazione di diniego di rinnovo;
2. condanna parte resistente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compenso professionale, euro 137,60 per spese, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12/03/2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio