Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00813/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2022, proposto da
Sil E-Tourism S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia Baldan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Quarto D'Altino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0181/2020 dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile di diniego dell'autorizzazione paesaggistica per un intervento di collocazione di briccole per ormeggio, di un pontile galleggiante con ormeggio natanti elettrici da noleggio, deposito biciclette, bagno e chiosco per attività di somministrazione alimenti e bevande, comunicato alla ricorrente il 14 marzo 2022 tramite comunicazione s.u.a.p. del Comune di Quarto d'Altino;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi incluso, in particolare, il parere del comitato tecnico scientifico dell'Ente Parco del 21.01.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata il 26 agosto 2025, con la quale parte ricorrente comunica di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. OL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con dichiarazione depositata il 26 agosto 2025, sottoscritta per adesione dall’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, costituito in giudizio, parte ricorrente ha comunicato di rinunciare al ricorso;
Ritenuto deve essere conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate, sussistendo l’accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT Di AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
OL IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IN | RT Di AR |
IL SEGRETARIO