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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 14481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14481 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AK RO YS nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 6 marzo 2024 dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza resa il 2 maggio 2023 dal Tribunale di Treviso che aveva dichiarato la responsabilità di AK RO IS in ordine al reato di truffa e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita. Si addebita al AK di avere concordato l'acquisto di una vettura marca Audi 8, dissimulando il proprio stato di insolvenza e inducendo la controparte a fare affidamento sul futuro pagamento del prezzo di vendita, così ottenendo la consegna del veicolo senza mai eseguire il pagamento del corrispettivo dovuto. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 14481 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/02/2025 2.1 violazione dell'art. 640 codice penale in quanto per integrare la truffa l'inganno in cui è tratta la persona offesa deve essere conseguenza degli artifizi o raggiri del soggetto agente, mentre nella vicenda in esame l'imputato non ha posto in essere nessun artifizio, a dispetto di quanto ritenuto dai giudici di merito. Infatti è emerso che l'imputato si è presentato alla persona offesa come un commerciante di auto, ma non ha millantato tale qualità per carpirne la fiducia, in quanto aveva effettivamente svolto dal 2011 questa attività lavorativa attraverso la propria ditta individuale, cessata soltanto nel 2024. La somma concordata era del tutto adeguata e in linea con il valore di mercato del veicolo usato e nonostante i primi contatti fossero avvenuti tramite Facebook, l'imputato in sede di trattative non ha fornito nomi falsi o nickname ma si è presentato con le proprie generalità e ha fornito il proprio contatto telefonico, dove è stato sempre reperibile. In conclusione nella fase delle trattative l'imputato non ha fatto ricorso ad alcun artifizio. Di contro la ricostruzione offerta dalla persona offesa non appare credibile in quanto all'agenzia delle pratiche di auto è stato indicato quale prezzo della compravendita la somma di 3.000€ e non risulta provato che tra le parti fosse stato pattuito un valore superiore. Dalla stessa ricostruzione offerta dalla persona offesa è emerso che in occasione del primo incontro AK ha versato quale corrispettivo della vendita un assegno circolare di 3.000 C, che veniva ritualmente incassato da controparte, il quale in occasione del trasferimento di proprietà ha dichiarato all'agenzia di pratiche auto che l'autoveicolo era stato venduto al prezzo di 3.000 euro. Ma anche se il prezzo fosse stato pattuito in misura maggiore, la condotta di parziale inadempimento del pagamento del prezzo costituirebbe un semplice inadempimento contrattuale e non una truffa;
l'imputato, peraltro, ha sottoscritto personalmente tutti i documenti contrattuali venendo compiutamente identificato, sicché nessuna menzogna è stata proferita durante la trattativa e la stipula del contratto. L'attività decettiva è stata posta in essere successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale e deve pertanto ritenersi irrilevante. 2.2 Violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione della condotta contestata che avrebbe dovuto essere inquadrata ai sensi dell'art. 641 codice penale poiché , stante la pacifica assenza di artifizi e raggiri, la condotta contestata integra l'insolvenza fraudolenta, in quanto l'imputato ha contratto un'obbligazione avendo versato solo in parte il prezzo pattuito verbalmente con il venditore per l'acquisto dell'autovettura e si è poi trovato nella impossibilità di adempiere. 2.3 Violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché non è stata tenuta in alcuna considerazione l'offerta risarcitoria pari a 2.000 C effettuata in favore della persona offesa costituita parte civile e del corretto comportamento processuale dell'imputato improntato alla piena collaborazione. Di contro la Corte ha respinto e negato il beneficio invocato, senza valutare gli elementi di fatto dedotti e valorizzati dalla difesa. 2 2.4 Violazione di legge in ragione della gravosità della pena inflitta all'imputato che risulta censurabile poiché non giustificata da adeguata motivazione. Nonostante le censure difensive la Corte di appello si è limitata a confermare il trattamento sanzionatorio assai gravoso applicato dal primo giudice, senza fornire alcuna giustificazione a una determinazione di pena base così severa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 La prima censura è generica e manifestamente infondata. Consolidata giurisprudenza ha da epoca risalente costantemente affermato che l'inadempimento contrattuale integra gli estremi della truffa e non dell'insolvenza fraudolenta o del mero illecito civile quando sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, estrinsecatosi in artifici atti a sorprendere l'altrui buona fede. (Sez. 2, n. 7745 del 24/02/1983, Nucci, Rv. 160358 - 01). Più di recente è stato precisato che in tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale. (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490 - 02) La condotta dell'imputato si inserisce in questo schema poiché gli artifizi e raggiri sono consistiti nell'avere indotto l'affidamento della persona offesa, consegnando immediatamente un assegno circolare di 3.000 C;
nell'avere poi sostenuto che per asserite ragioni fiscali, collegate alla sua attività di venditore di auto, non avrebbe potuto indicare nell'atto di acquisto una somma maggiore di quella dell'assegno consegnato come caparra, ma dichiarandosi pronto alla immediata consegna della rimanente somma in contanti;
attraverso questi stratagemmi ha indotto la persona offesa a credere nella sua solvibilità e a fare affidamento sulla sua solvibilità e sul suo futuro adempimento, inducendolo a confidare sul fatto che, subito dopo la firma del passaggio di proprietà, gli sarebbe stato consegnato in contanti il denaro necessario per il saldo. 1.2 La seconda censura è generica e non si confronta con la motivazione resa dalla Corte. Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174 - 01). La sentenza impugnata ha evidenziato gli elementi di fatto che 3 Roma 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore MA AN IN La Presidente GI VE - integrano gli artifizi e giustificano la qualificazione della condotta come truffa, poichè gli artifizi hanno indotto la controparte a firmare la cessione senza avere ricevuto l'intero corrispettivo. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata. La Corte di merito ha reso ampia ed esaustiva motivazione evidenziando che l'imputato non è più così giovane per età e ha avuto ampie possibilità di discostarsi e dissociarsi da eventuali spinte criminogene provenienti dalla famiglia di origine e dal contesto sociale di riferimento;
il predetto, inoltre, vanta numerosi procedimenti per reati dello stesso tipo, che dimostrano la sua inclinazione a delinquere. Anche l'offerta di parziale risarcimento del danno cagionato alla persona offesa è stata presa in considerazione dalla Corte, che l'ha ritenuta irrisoria rispetto alla ben più grave entità del danno cagionato e ha osservato che tale comportamento non può essere considerato un sintomo di effettiva resipiscenza, ma piuttosto un atteggiamento strumentale rispetto alla possibilità di usufruire di e benefici. 1.4 La quarta censura è manifestamente infondata poiché la Corte di merito ha reso una motivazione complessiva in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio applicato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la sua negativa personalità, nonché l'entità apprezzabile del pregiudizio cagionato e l'assenza di reale resipiscenza, che si desume dalla irrisorietà della somma offerta a titolo risarcitorio. Si tratta di motivazione congrua e immune dai vizi dedotti. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare nella misura di euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza resa il 2 maggio 2023 dal Tribunale di Treviso che aveva dichiarato la responsabilità di AK RO IS in ordine al reato di truffa e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita. Si addebita al AK di avere concordato l'acquisto di una vettura marca Audi 8, dissimulando il proprio stato di insolvenza e inducendo la controparte a fare affidamento sul futuro pagamento del prezzo di vendita, così ottenendo la consegna del veicolo senza mai eseguire il pagamento del corrispettivo dovuto. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 14481 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/02/2025 2.1 violazione dell'art. 640 codice penale in quanto per integrare la truffa l'inganno in cui è tratta la persona offesa deve essere conseguenza degli artifizi o raggiri del soggetto agente, mentre nella vicenda in esame l'imputato non ha posto in essere nessun artifizio, a dispetto di quanto ritenuto dai giudici di merito. Infatti è emerso che l'imputato si è presentato alla persona offesa come un commerciante di auto, ma non ha millantato tale qualità per carpirne la fiducia, in quanto aveva effettivamente svolto dal 2011 questa attività lavorativa attraverso la propria ditta individuale, cessata soltanto nel 2024. La somma concordata era del tutto adeguata e in linea con il valore di mercato del veicolo usato e nonostante i primi contatti fossero avvenuti tramite Facebook, l'imputato in sede di trattative non ha fornito nomi falsi o nickname ma si è presentato con le proprie generalità e ha fornito il proprio contatto telefonico, dove è stato sempre reperibile. In conclusione nella fase delle trattative l'imputato non ha fatto ricorso ad alcun artifizio. Di contro la ricostruzione offerta dalla persona offesa non appare credibile in quanto all'agenzia delle pratiche di auto è stato indicato quale prezzo della compravendita la somma di 3.000€ e non risulta provato che tra le parti fosse stato pattuito un valore superiore. Dalla stessa ricostruzione offerta dalla persona offesa è emerso che in occasione del primo incontro AK ha versato quale corrispettivo della vendita un assegno circolare di 3.000 C, che veniva ritualmente incassato da controparte, il quale in occasione del trasferimento di proprietà ha dichiarato all'agenzia di pratiche auto che l'autoveicolo era stato venduto al prezzo di 3.000 euro. Ma anche se il prezzo fosse stato pattuito in misura maggiore, la condotta di parziale inadempimento del pagamento del prezzo costituirebbe un semplice inadempimento contrattuale e non una truffa;
l'imputato, peraltro, ha sottoscritto personalmente tutti i documenti contrattuali venendo compiutamente identificato, sicché nessuna menzogna è stata proferita durante la trattativa e la stipula del contratto. L'attività decettiva è stata posta in essere successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale e deve pertanto ritenersi irrilevante. 2.2 Violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione della condotta contestata che avrebbe dovuto essere inquadrata ai sensi dell'art. 641 codice penale poiché , stante la pacifica assenza di artifizi e raggiri, la condotta contestata integra l'insolvenza fraudolenta, in quanto l'imputato ha contratto un'obbligazione avendo versato solo in parte il prezzo pattuito verbalmente con il venditore per l'acquisto dell'autovettura e si è poi trovato nella impossibilità di adempiere. 2.3 Violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché non è stata tenuta in alcuna considerazione l'offerta risarcitoria pari a 2.000 C effettuata in favore della persona offesa costituita parte civile e del corretto comportamento processuale dell'imputato improntato alla piena collaborazione. Di contro la Corte ha respinto e negato il beneficio invocato, senza valutare gli elementi di fatto dedotti e valorizzati dalla difesa. 2 2.4 Violazione di legge in ragione della gravosità della pena inflitta all'imputato che risulta censurabile poiché non giustificata da adeguata motivazione. Nonostante le censure difensive la Corte di appello si è limitata a confermare il trattamento sanzionatorio assai gravoso applicato dal primo giudice, senza fornire alcuna giustificazione a una determinazione di pena base così severa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 La prima censura è generica e manifestamente infondata. Consolidata giurisprudenza ha da epoca risalente costantemente affermato che l'inadempimento contrattuale integra gli estremi della truffa e non dell'insolvenza fraudolenta o del mero illecito civile quando sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, estrinsecatosi in artifici atti a sorprendere l'altrui buona fede. (Sez. 2, n. 7745 del 24/02/1983, Nucci, Rv. 160358 - 01). Più di recente è stato precisato che in tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale. (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490 - 02) La condotta dell'imputato si inserisce in questo schema poiché gli artifizi e raggiri sono consistiti nell'avere indotto l'affidamento della persona offesa, consegnando immediatamente un assegno circolare di 3.000 C;
nell'avere poi sostenuto che per asserite ragioni fiscali, collegate alla sua attività di venditore di auto, non avrebbe potuto indicare nell'atto di acquisto una somma maggiore di quella dell'assegno consegnato come caparra, ma dichiarandosi pronto alla immediata consegna della rimanente somma in contanti;
attraverso questi stratagemmi ha indotto la persona offesa a credere nella sua solvibilità e a fare affidamento sulla sua solvibilità e sul suo futuro adempimento, inducendolo a confidare sul fatto che, subito dopo la firma del passaggio di proprietà, gli sarebbe stato consegnato in contanti il denaro necessario per il saldo. 1.2 La seconda censura è generica e non si confronta con la motivazione resa dalla Corte. Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174 - 01). La sentenza impugnata ha evidenziato gli elementi di fatto che 3 Roma 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore MA AN IN La Presidente GI VE - integrano gli artifizi e giustificano la qualificazione della condotta come truffa, poichè gli artifizi hanno indotto la controparte a firmare la cessione senza avere ricevuto l'intero corrispettivo. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata. La Corte di merito ha reso ampia ed esaustiva motivazione evidenziando che l'imputato non è più così giovane per età e ha avuto ampie possibilità di discostarsi e dissociarsi da eventuali spinte criminogene provenienti dalla famiglia di origine e dal contesto sociale di riferimento;
il predetto, inoltre, vanta numerosi procedimenti per reati dello stesso tipo, che dimostrano la sua inclinazione a delinquere. Anche l'offerta di parziale risarcimento del danno cagionato alla persona offesa è stata presa in considerazione dalla Corte, che l'ha ritenuta irrisoria rispetto alla ben più grave entità del danno cagionato e ha osservato che tale comportamento non può essere considerato un sintomo di effettiva resipiscenza, ma piuttosto un atteggiamento strumentale rispetto alla possibilità di usufruire di e benefici. 1.4 La quarta censura è manifestamente infondata poiché la Corte di merito ha reso una motivazione complessiva in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio applicato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la sua negativa personalità, nonché l'entità apprezzabile del pregiudizio cagionato e l'assenza di reale resipiscenza, che si desume dalla irrisorietà della somma offerta a titolo risarcitorio. Si tratta di motivazione congrua e immune dai vizi dedotti. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare nella misura di euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende