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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 242 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. BIA MARIA TERESA Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
PUTORTI' ANNACHIARA CONVENUTO avente ad oggetto : retribuzione
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 12/01/2023 parte ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla convenuta in origine quale dirigente medico a tempo determinato, poi stabilizzato a tempo indeterminato ai sensi di leggi regionali pugliesi poi dichiarate incostituzionali Parte cui il Direttore generale aveva dato esecuzione decretandone il mantenimento in servizio con nuovo contratto a tempo determinato e relative proroghe;
che la Corte di
Appello di Taranto, con sentenza 271/2022, aveva sancito il suo diritto nel periodo di assunzione a termine alla parità di trattamento retributivo e normativo in base al CCN dirigenza medica rispetto ai dirigenti medici assunti a tempo indeterminato in identità di posizione e parità di incarico;
che in realtà egli aveva percepito un trattamento economico inferiore rispetto a questi ultimi;
tanto essenzialmente premesso, in relazione al periodo 1-1-2015 gennaio 2017, ha chiesto condannarsi la al Pt_3 pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 26.879,10 a titolo di retribuzione di posizione, indennità di esclusività rapporto ed altro per sorte capitale e interessi legali, oltre accessori successivi e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 pc. , costituitasi, ha chiesto respingersi il ricorso, deducendo Pt_3 che la retribuzione di posizione era emolumento previsto per i dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo, che emolumenti diversi erano stati introdotti con decorrenza solo dal 1-1-2019 ovvero da epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro di controparte (cfr. art. 5 CCNL 6-5-2010) e che la stessa non aveva maturato una anzianità minima quinquennale. Tentata vanamente la conciliazione ed espletata ctu contabile, la causa è stata decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo dopo deposito di note scritte attrici. Il ricorso è quasi integralmente fondato e va accolto nei limiti seguenti.
Il ctu incaricato di quantificare il credito attoreo, del resto entro limiti prefissati dalla sentenza richiamata in premessa che già si era irrefragabilmente pronunciata sull'an, ha correttamente determinato le somme spettanti al ricorrente in euro 22.947,23 per differenze in sorte capitale su indennità di esclusività e retribuzione di posizione, quantificando altresì la rivalutazione monetaria (riconosciuta in quanto più favorevole degli interessi legali ex art. 22 comma 36 legge 724/1994) maturata fino al 318-2024.
La ctu ha anche confermato motivatamente il calcolo delle competenze pure dopo le osservazioni e controdeduzioni del ctp di parte resistente. Ne consegue la statuizione Parte di cui in dispositivo, con spese a carico per soccombenza ex art. 91 cpc ed in favore del difensore anticipatario del ricorrente ex art. 93 cpc.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna a pagare al ricorrente la somma di euro 22.947,23 in CP_2 sorte capitale per differenze di indennità di esclusività e retribuzione di posizione, oltre rivalutazione monetaria pari questa fino al 31-08-2024 ad euro
4.451,76 ed ulteriore rivalutazione monetaria dal 1-09-2024 ex art. 22 comma
36 L. 724/94; b) condanna a pagare all'avv. BIA MARIA TERESA ex art, 93 cpc la Pt_3 somma di euro 259,00 per spese di c.u. ed euro 1.650,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
c) pone a definitivo carico le spese di ctu;
Pt_3
d) giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 13/02/2025 Il giudice dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 242 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. BIA MARIA TERESA Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
PUTORTI' ANNACHIARA CONVENUTO avente ad oggetto : retribuzione
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 12/01/2023 parte ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla convenuta in origine quale dirigente medico a tempo determinato, poi stabilizzato a tempo indeterminato ai sensi di leggi regionali pugliesi poi dichiarate incostituzionali Parte cui il Direttore generale aveva dato esecuzione decretandone il mantenimento in servizio con nuovo contratto a tempo determinato e relative proroghe;
che la Corte di
Appello di Taranto, con sentenza 271/2022, aveva sancito il suo diritto nel periodo di assunzione a termine alla parità di trattamento retributivo e normativo in base al CCN dirigenza medica rispetto ai dirigenti medici assunti a tempo indeterminato in identità di posizione e parità di incarico;
che in realtà egli aveva percepito un trattamento economico inferiore rispetto a questi ultimi;
tanto essenzialmente premesso, in relazione al periodo 1-1-2015 gennaio 2017, ha chiesto condannarsi la al Pt_3 pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 26.879,10 a titolo di retribuzione di posizione, indennità di esclusività rapporto ed altro per sorte capitale e interessi legali, oltre accessori successivi e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 pc. , costituitasi, ha chiesto respingersi il ricorso, deducendo Pt_3 che la retribuzione di posizione era emolumento previsto per i dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo, che emolumenti diversi erano stati introdotti con decorrenza solo dal 1-1-2019 ovvero da epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro di controparte (cfr. art. 5 CCNL 6-5-2010) e che la stessa non aveva maturato una anzianità minima quinquennale. Tentata vanamente la conciliazione ed espletata ctu contabile, la causa è stata decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo dopo deposito di note scritte attrici. Il ricorso è quasi integralmente fondato e va accolto nei limiti seguenti.
Il ctu incaricato di quantificare il credito attoreo, del resto entro limiti prefissati dalla sentenza richiamata in premessa che già si era irrefragabilmente pronunciata sull'an, ha correttamente determinato le somme spettanti al ricorrente in euro 22.947,23 per differenze in sorte capitale su indennità di esclusività e retribuzione di posizione, quantificando altresì la rivalutazione monetaria (riconosciuta in quanto più favorevole degli interessi legali ex art. 22 comma 36 legge 724/1994) maturata fino al 318-2024.
La ctu ha anche confermato motivatamente il calcolo delle competenze pure dopo le osservazioni e controdeduzioni del ctp di parte resistente. Ne consegue la statuizione Parte di cui in dispositivo, con spese a carico per soccombenza ex art. 91 cpc ed in favore del difensore anticipatario del ricorrente ex art. 93 cpc.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna a pagare al ricorrente la somma di euro 22.947,23 in CP_2 sorte capitale per differenze di indennità di esclusività e retribuzione di posizione, oltre rivalutazione monetaria pari questa fino al 31-08-2024 ad euro
4.451,76 ed ulteriore rivalutazione monetaria dal 1-09-2024 ex art. 22 comma
36 L. 724/94; b) condanna a pagare all'avv. BIA MARIA TERESA ex art, 93 cpc la Pt_3 somma di euro 259,00 per spese di c.u. ed euro 1.650,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
c) pone a definitivo carico le spese di ctu;
Pt_3
d) giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 13/02/2025 Il giudice dott. Saverio Sodo