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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6531 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2622/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2622/2024 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 16 ottobre 2025 e vertente tra (c.f. ), in persona del Rappresentante Generale Parte_1 P.IVA_1 pro tempore sig. (c.f. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'Avv. Rocco Alessandri (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in P. dei Prati degli Strozzi n. 30, 00195, Roma (RM), come da procura in atti (comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC;
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Appellante e (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Francesco Figliomeni, (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata in Roma, via dei Castani n. 82 presso il suo studio giusta procura in atti (comunicazioni di cancelleria all'indirizzo P.E.C.
) Email_2
Appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante “in via principale e nel merito, accogliere per i Parte_1 motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 234/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Civile, Giudice Dott. Morabito Gianluca nell'ambito del giudizio N.R.G. 1703/2021, depositata in cancelleria in data 11.04.2024, notificata il 12.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si trascrivono di seguito: “1. Rigettare siccome infondato in fatto il ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso dal sig.
2. Accogliere Controparte_1 l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia;
3. Il tutto con vittoria di spese” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 contrariis reiectis,
- preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso spiegato;
- nel merito rigettare in toto l'avverso appello, alla stregua dei gradati rilievi di cui alla narrativa in diritto, perché infondato in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma in parte qua della sentenza ex adverso impugnata. Con il favore delle competenze e delle spese di lite”.
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 234/2024 del Tribunale di Rieti, pubblicata in data 11.04.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1- Trattasi di appello proposto dalla società in persona Parte_1 del Rappresentante Generale pro tempore avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Rieti n. 234/2024, emessa in data 11.04.2024, e notificata il 12.4.2024, con la quale è stata accolta la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti della avente ad oggetto l'accertament lità Parte_1 della società appellata con riferimento ai vizi e ai difetti riscontrati, Parte_1 già in sede di CTU disposta nel procedimento ex artt. 696-696 bis cpc, nell'immobile sito in Comune di Montasola (RI), Strada Provinciale 48, Km 28.000, di proprietà del , con conseguente condanna della predetta società, in CP_1 persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni, patrimoniali subiti e quantificati nella complessiva somma di € 17.625,10.
La vicenda che ha dato origine al processo de quo tra – Controparte_1 attuale proprietario (in qualità di unico erede di ) dell'immobile sito nel Persona_1
Comune di Montasola (RI), Strada Provinciale 48, Km 28.000 – e la società è stata narrata nella sentenza impugnata nei termini di seguito Parte_1 esposti.
Nel corso dell'anno 2017, mediante l'intermediazione di Persona_1
e aveva incaricato la di procedere Parte_3 Parte_4 Parte_1 alla ristrutturazione della predetta unità immobiliare sulla base di due diversi preventivi, entrambi integralmente e regolarmente saldati dalla parte committente: il primo, in data 4 aprile 2017, per € 26.898,60 + iva, avente ad oggetto il ponteggio esterno di facciata, la preparazione della facciata per realizzazione intonaco, la tinteggiatura esterna, ripristino del marcapiano (cornicione tetto) con materiale mapei , fornitura e posa in opera di canna fumaria in acciaio;
il secondo, relativo a lavorazioni extra ( sostituzione della gronda e relativi discendenti, trattamento cicogne con antiruggine;
rimozione canna fumaria, ricostruzione del tetto, tinteggiatura dell'androne, sostituzione di tegole danneggiate sul tetto, rialzo pozzetto della fogna, demolizione di canna fumaria posteriore rifacimento previa pag. 2/15 nuova impermeabilizzazione, sistemazione tinteggiatura imbotti finestre, rimozione canna amianto dalla caldaia a parete, sistemazione delle soglie e pavimento del balcone, getto di calcestruzzo ingresso, sistemazione camino interno con intervento sulla cappa interna, chiusura del tubo del gas, ripristino copertura del deposito bombole gas, canalina esterna per copri cavo telefono, impianto elettrico, montaggio di plafoniere ) emesso tra maggio e giugno del 2017, per ulteriori
€3.790,00, oltre iva.
Eseguiti i predetti lavori, tuttavia, già verso il mese di gennaio 2018, Per_1 cominciava a riscontrare i primi problemi attinenti al rifacimento delle facciate e del cornicione;
problematiche che, secondo la ricostruzione della parte istante in primo grado, erano state prontamente e in più occasioni denunciate alla società resistente,
“dapprima tramite gli intermediari, sig.ri e e, successivamente, Pt_3 Pt_4 direttamente al titolare della società resistente sig. (cfr. sentenza). Parte_5
Il Giudice di primo grado indica nella motivazione della sentenza appellata altresì che, a seguito di tali segnalazioni, venivano eseguiti diversi e congiunti sopralluoghi, dai quali emergeva chiaramente la necessità di “rifare” nuovamente i lavori commissionati alla società la quale però, nonostante le Parte_1 rassicurazioni in ordine al rifacimento dei lavori successivamente alle ferie estive del 2019, continuava a non effettuare gli interventi richiesti.
Sulla base di quanto emerso dalla Relazione Tecnica di parte redatta dall'Arch. in data 18.10.2019 – che rilevava la sussistenza di Persona_2
“molteplici vizi e difetti riscontrati nelle lavorazioni non eseguite a regola d'arte” – CP_1
a fronte della perdurante inerzia della società appaltatrice, proponeva
[...] ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. (ATP).
All'esito della CTU del 27.11.2020 disposta nel procedimento ex art 696- 696 bis cpc venivano riscontrati i seguenti vizi e le correlative cause: “Dal sopralluogo avvenuto il giorno 11/09/2020 è emerso quanto segue:
FACCIATE: Nella facciata esposta a sud est, all'altezza del solaio piano di copertura sopra il balcone/terrazzo, in asse con lo stipite destro della porta-finestra che al primo piano consente di accedervi, si rileva una scoloritura biancastra di forma quadrangolare delle dimensioni di cm. 20 x 20 circa, vedasi foto n.1, ed il particolare A dell'allegato fotografico;
a circa due metri di distanza verso destra, si ha una seconda scoloritura, simile alla precedente ed individuata dal particolare B, mentre il particolare C, identifica la scoloritura posta sul frontalino di gronda, praticamente sulla verticale del precedente part. B.
SPORTI DI GRONDA DEL TETTO: Nel prospetto nord ovest, il frontalino di gronda della falda esposta verso la provinciale, presenta distacchi di intonaco come indicato nella foto n.2 e nei particolari D, E ed F dell'allegato fotografico;
anche lungo la linea di gronda della falda che affaccia a sud ovest, nell'angolo sopra il balcone si rilevano fessurazioni nell'intradosso della gronda, vedasi foto n.3.
pag. 3/15 : Il frontalino del balcone, sia sul prospetto sud ovest, che sul prospetto sud CP_2 est, presenta efflorescenze biancastre di cui alle foto n. 5 e 6, nonché al particolare G e suo dettaglio.
Individuazione delle cause
Facciate: Le macchie che si rilevano nella facciata esposta a sud est, benché esaminate solo visivamente dal balcone sottostante e da terra, sia per forma che dimensione si presentano come efflorescenze saline dovute ad infiltrazioni di umidità proveniente dalla muratura. Occorre considerare che il tetto è costituito da un manto di copertura in tegole di laterizio tipo marsigliesi, vetusto di cinquant'anni, carente di impermeabilizzazione e, dunque, permeabile ad infiltrazione di acque piovane che hanno raggiunto il sottostante solaio piano di copertura dei vani abitativi posti al primo piano. L'umidità propagandosi nel solaio e nello spessore murario del timpano è migrata verso l'esterno dove, per effetto dell'evaporazione ha lasciato affiorare i tipici aloni dei sali (cfr. particolare A e B). La circostanza che fa propendere verso questa tesi è avvalorata dal fatto che le due macchie si vengono a trovare sulla stessa quota, laddove si pone il solaio che funge da soffitto per il primo piano e d'appoggio dei timpani murari del tetto, dove l'infiltrazione si è depositata ed espansa, propagandosi nella muratura. Per quanto riguarda la macchia indicata con il particolare C, situato nel frontalino dello sporto di gronda, deriva anch'essa da infiltrazioni di umidità dal tetto, in questo caso però imputabile alla mancanza di scossalina di protezione laterale. D'altro canto, attraverso la consultazione dell'applicazione Street-view di Google, si riscontra vi fossero infiltrazioni di umidità in intradosso di gronda anche precedentemente ai lavori in questione. Dalla foto n. 2 dell'allegato, si notano scoloriture nella parte inferiore della gronda visibile dalla strada provinciale
Gronda: L'umidità proveniente dal tetto, ha prodotto altrove danni ben più marcati, come nel prospetto nord ovest, dove il frontalino della falda esposta verso la strada provinciale, presenta in più punti distacchi di porzioni di tinteggiatura, vedasi in proposito la foto n.3, particolari D, E ed F. Occorre a tal riguardo precisare che, in condizioni di assenza di scossalina di protezione laterale della falda, è inopportuno eseguire una rasatura di superfici intonacate come il frontalino di gronda per finire a ridosso delle tegole. La dilatazione termica indotta dall'insolazione crea lesioni tra il laterizio della tegola e la superficie trattata con intonaco, nello specifico più la rasatura è consistente meno traspira l'umidità verso l'esterno, pertanto crea un rigonfiamento all'interno che sfocia in un distacco di consistenti porzioni d'intonaco. In buona sostanza, lo scrivente CTU ritiene che la rasatura eseguita sui frontalini non può ritenersi una soluzione di buona pratica edile, in quanto troppo soggetta al rischio di fessurazioni e quindi infiltrazioni nei casi di pioggia battente, per di più, l'aumento di spessore di questa, va a scapito di quell'esiguo aggetto laterale delle tegole. Il medesimo problema si ripete nell'angolo della gronda che affaccia a sud ovest sopra il balcone, vedasi foto n. 4, dove troviamo gli aloni del salnitro affiorati dopo l'evaporazione dell'umidità e le lesioni della parte intonacata dovute ai rigonfiamenti che si sono susseguiti dalla realizzazione ad oggi.
pag. 4/15 Balcone: Nel frontalino del balcone vi sono efflorescenze anch'esse dipendenti da infiltrazioni di umidità dovuta alla permeabilità del pavimento soprastante che, come confermato a verbale dal signor è stato pavimentato di nuovo dopo Controparte_1
l'esecuzione dei lavori qui contestati, mediante l'intervento di altri artigiani. La cosa singolare che ho riscontrato nel sopralluogo è che pur avendo dato corso alla nuova pavimentazione del terrazzo, le soglie di travertino che cingono il perimetro di questo, benché difformi fra loro, rotte e e mal posizionate, non sono state rimosse, al punto che per dare un minimo di fuga al nuovo pavimento, essendo obbligato il punto estremo di sgrondo, è stato alzato l'estremo opposto a muro con allineamento alla soglia della finestra che, viceversa dovrebbe sempre rimanere più alta almeno di 2 cm., praticamente una lavorazione eseguita al contrario. Come si può notare dalle fotografie n. 5 e 6, le soglie di travertino non sono allineate, infatti dalle successive foto n. 7 ed 8 scattate sul terrazzo si rilevano alcune fessurazioni, il distacco del rompigoccia nell'angolo anteriore destro del tratto che affaccia a sud ovest ed il ripristino della rottura mediante sigillante bicomponente in prossimità della parete. Infine, a ridosso della parete, la scarsa pendenza della soglia in travertino non consente un adeguato allontanamento dell'acqua dalla muratura, pertanto l'umidità ha provocato il rigonfiamento della rasatura eseguita sulla parete, vedasi foto n. 9.”
Dalla impugnata sentenza di primo grado si evince, infatti, che “l'espletata consulenza tecnica preventiva aveva verificato la effettiva esistenza dei vizi e dei difetti lamentati in ricorso ed indicato le opere necessarie alla risoluzione delle problematiche lamentate (cfr. elenco pag. 7 CTU) indicando dette opere come necessarie per la “risoluzione dei problemi connessi con l'intervento effettuato dalla . Parte_1
Sulla scorta di queste deduzioni, con ricorso ex art. 702-bis Controparte_1
c.p.c. del 18.11.2021 ha convenuto in giudizio la innanzi al Tribunale Parte_1 di Rieti, chiedendo che fosse accertata la responsabilità della resistente e che, per l'effetto, quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali – comprensivi, in particolare, dei costi necessari per l'eliminazione di tutti i vizi e i difetti evidenziati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio e ivi quantificati nella complessiva somma di € 17.625,10 – nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente patiti e, in ogni caso, alla rifusione di tutte le spese.
§2- Il Tribunale di Rieti, dopo aver disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP ed il mutamento del rito, e dopo aver espletato l'istruttoria con prova per testi, ha accertato e dichiarato, con l'impugnata sentenza, la responsabilità della condannandola a corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo complessivo di €17.257,71 a titolo di risarcimento del danno
[...] patrimoniale ed escludendo, invece, il danno non patrimoniale asseritamente subito dal ricorrente, in quanto ritenuto non provato.
In particolare, il Tribunale di Rieti, con la sentenza appellata, ha accolto la domanda proposta da statuendo come segue: “Il Tribunale, Controparte_1 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della in ordine ai vizi Parte_1 accertati dal CTU geom. nel procedimento per ATP n. 432/20; Persona_3
pag. 5/15 • per l'effetto, condanna la società resistente a corrispondere al sig. , a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma complessiva di €17.257,71;
• respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, pure avanzata da parte ricorrente;
• condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite relative al presente giudizio e al procedimento per ATP n. 432/20, liquidate quanto al primo in complessivi €5.222,5, di cui €5.077,00 a titolo di compensi professionali ed €145,5 per esborsi e quanto al secondo in complessivi €2.623,00, di cui €2.337,00 a titolo di compensi professionali ed €286,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• pone le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP n. 432/20, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della società convenuta, al pari delle spese documentate di CTP.”
A fondamento della sua decisione, il primo giudice ha indicato, per quanto qui rileva:
- che la deposizione del teste consente di superare le Parte_3 contestazioni relative all'oggetto della prestazione sollevate dalla parte resistente e di ritenere invero accertato, contrariamente a quanto da questa dedotto, che
“l'oggetto dei lavori di cui al contratto di appalto inter partes era costituito dalle lavorazioni indicate nei preventivi depositati sub all. 1 e 2 al fascicolo del ”; CP_1
- che la CTU espletata nel procedimento per ATP n. 432/20 ha verificato la effettiva esistenza dei vizi e dei difetti lamentati in ricorso ed indicato le opere necessarie alla risoluzione delle problematiche lamentate (cfr. elenco pag. 7 CTU) e ritenute connesse “con l'intervento effettuato dalla ; Parte_1
- che, in particolare, la suddetta CTU ha accertato non solo la carenza della certificazione relativa all'impianto elettrico, il cui rilascio costituiva un atto dovuto da parte della e la mancata effettuazione della C.I.L.A., in luogo della Parte_1
C.I.L., (con ecessità di corresponsione di una sanzione pari a
€1.000,00,), ma anche l'utilizzo, da parte della società appaltatrice, di materiali non corrispondenti a quelli indicati nel preventivo;
-che “dalle risultanze della prova orale e, in particolare, dalla deposizione del teste
a conoscenza diretta dei fatti” risulta chiaramente smentita Parte_3
l'affermazione della società resistente secondo cui il ricorrente, pur avendo avuto dalla data di riconsegna del cantiere (fine 2017 ma non oltre gennaio 2018) la possibilità di verificare l'opera, non avrebbe mai sollevato alcuna contestazione in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori ed alla sussistenza di presunti vizi e difformità, avendo così implicitamente accettato l'opera ex art. 1665 c.c.;
- che dalla suddetta testimonianza, si evince altrettanto chiaramente l'esistenza di un riconoscimento dei vizi da parte della riconoscimento che, Parte_1 secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rende del tutto superflua la tempestiva denuncia ai fini della decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1667, II co., c.c.;
- che pertanto, alla luce delle testimonianze in atti e, soprattutto, delle conclusioni della suddetta CTU, ritenute “coerenti ed esenti da vizi logici”, debba pag. 6/15 essere “accertata e dichiarata – atteso il tenore dell'art. 1218 c.c., che pone a capo del debitore inadempiente una presunzione di colpa, nella specie in alcun modo superata dalla difesa di parte convenuta – la responsabilità contrattuale della in ordine ai Parte_1 vizi sopra riscontrati”.
§3- Avverso la citata sentenza, ha proposto appello la società in Parte_1 persona del Rappresentante Generale pro tempore chiedendo Parte_2
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 234/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Civile, Giudice Dott. Morabito Gianluca nell'ambito del giudizio N.R.G. 1703/2021, depositata in cancelleria in data 11.04.2024, notificata il 12.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si trascrivono di seguito: “1. Rigettare siccome infondato in fatto il ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso dal sig.
2. Controparte_1
Accogliere l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia;
3. Il tutto con vittoria di spese” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito contestando Controparte_1 quanto dedotto dall'appellante e chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
La Corte all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024, ha rinviato per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16 ottobre 2025, al termine della quale, esaurita la discussione orale, ha riservato il deposito della sentenza nei termini di Legge.
§4- Ciò posto, l'appello proposto dalla società volto ad ottenere Parte_1 la riforma dell'impugnata sentenza e, dunque, l' ella infondatezza della domanda di risarcimento proposta da ovvero, l'accertamento Controparte_1 della intervenuta decadenza dall'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., non è fondato e non può trovare accoglimento.
L'appello è articolato in due motivi.
§5- La prima censura, con la quale l'appellante lamenta l'errata valutazione del quadro probatorio testimoniale da parte del Giudice di primo grado, va del tutto disattesa.
In particolare, l'appellante contesta il fatto che il Tribunale abbia ritenuto
“raggiunta la prova della tempestiva denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente sulla base della sola testimonianza del sig. ma senza effettuare alcuna Parte_3 valutazione dell'attendibilità dello stesso”; attendibilità che, invece, secondo la prospettazione della parte odierna appellante, difetterebbe nel caso di specie, in quanto il testimone risulterebbe “essere convenuto dalla società in un Parte_1 giudizio ad oggi pendente presso il Tribunale Ordinario di Frosinone (n.r.g. 778/2022) e nell'ambito di questo ultimo giudizio, tre le domande avanzate contro il sig. Pt_3
pag. 7/15 è stato chiesto al Tribunale adito di volerlo condannare a restituire alla Pt_3 la somma di € 7.808,00 per l'attività, mai eseguita, di montaggio di Parte_1 ponteggi e ripristino marcapiani nel cantiere di Montasola Sabina Via S. M. Morella s.n.c. di proprietà (dante causa del sig. ”. Persona_1 Controparte_1
Più precisamente, osserva che il Tribunale di Rieti avrebbe dovuto ritenere il testimone se non incompatibile, quantomeno inattendibile, Parte_3 essendo questi convenuto dalla in un giudizio pendente presso il Parte_1
Tribunale Ordinario di Frosinone (n.r.g. 778/2022); sicché, la sua deposizione avrebbe dovuto essere “valutata con maggiore rigore” dal Giudice di prime cure, soprattutto se correttamente “raffrontata anche con la testimonianza diametralmente opposta - ma della cui attendibilità non è discutibile - del sig.re (cfr. Parte_6 atto di costituzione in appello).
§5.1- Le doglianze mosse dall'appellante, relative alla presunta incapacità o comunque inattendibilità del teste , oltre ad essere tardive ed Parte_3 indimostrate, appaiono, per le ragioni di seguito esposte, del tutto prive di pregio.
Sul punto, giova premettere alcune considerazioni di carattere generale.
In primo luogo, occorre rilevare che, secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'incapacità a testimoniare deve essere eccepita dalla parte interessata nell'immediatezza dell'assunzione della prova ed eventualmente reiterata all'esito del raccoglimento della stessa;
in mancanza di tale eccezione, essa rimane definitivamente preclusa, con conseguente consolidamento dell'utilizzabilità della deposizione che, al più, potrà essere contestata sotto il diverso piano della credibilità e dell'attendibilità del teste (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9456).
In secondo luogo, sotto altro e parimenti rilevante profilo, appare opportuno evidenziare sin d'ora che “l'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati”; di conseguenza, non rileva “l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza” (cfr. Cass. civ., sez. L., 7 settembre 2023, n. 26044).
D'altro canto, l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può essere basata anche su un accertato rapporto tra il teste e le parti indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di
pag. 8/15 un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2023, n. 35814).
In altri termini, l'interesse di mero fatto all'esito del giudizio non costituisce valida ragione ostativa della capacità a deporre, ma incide esclusivamente sulla valutazione di attendibilità del teste;
valutazione che il Giudice di merito è tenuto a compiere, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., con specifico riguardo al contenuto della dichiarazione resa.
Ebbene, venendo al caso di specie oggetto del presente giudizio, le censure in merito alla presunta incapacità e inattendibilità del teste , Parte_3 appaiono, nel merito, del tutto infondate.
Occorre rilevare che, nella fattispecie concreta, la contestazione specifica sulla presunta inattendibilità del teste è avvenuta soltanto in sede di Pt_3 precisazione delle conclusioni (e, dun ova già espletata) attraverso il mero richiamo a documenti relativi ad altro e diverso giudizio;
documenti che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla Parte appellante, non risultano depositati in atti.
Con riguardo, invece, al profilo, attinente al merito delle doglianze sulla presunta inattendibilità del teste occorre rilevare che, in virtù Parte_3 delle coordinate ermeneutiche innanzi esposte, le considerazioni della Parte appellante non appaiono idonee a scalfire l'impianto probatorio e le argomentazioni, in fatto e in diritto, addotte dal Tribunale di Rieti per affermare la responsabilità della società Parte_1
A tal proposito, deve evidenziarsi anzitutto come il Giudice di primo grado, sulla scorta delle plurime risultanze probatorie acquisite in atti, abbia correttamente valutato, secondo il suo prudente apprezzamento, l'attendibilità e la credibilità del teste Pt_3
Né si rinvengono, alla luce di quanto sopra esposto, valide ragioni idonee ad inficiare il giudizio di attendibilità compiuto dal Tribunale di Rieti e la riconosciuta idoneità probatoria della deposizione testimoniale resa dal teste Parte_3
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte appellante, la mera sussistenza di un giudizio pendente tra e la non può Pt_3 Parte_1 costituire una circostanza idonea a fondare, da sola, una valutazione di inattendibilità del predetto teste che, in ogni caso, non risulta personalmente coinvolto nella causa oggetto del presente giudizio, pendente fra altre parti CP_1
pag. 9/15 e la e vertente su questioni non sovrapponibili a quelle CP_1 Parte_1 oggetto del giudizio instaurato, invece, tra il teste e l'odierna appellante. Pt_3
Inoltre, tale testimone ha reso dichiarazioni specifiche.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha correttamente riconosciuto maggior forza di convincimento alla testimonianza del piuttosto che a quella resa a prova Pt_3 contraria dal atteso che l azioni del primo appaiono non solo Parte_2 più lineari e intrinsecamente coerenti, ma, soprattutto, sufficientemente supportate dalle risultanze probatorie acquisite in atti.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, la deposizione di (che era, peraltro, a conoscenza diretta dei fatti) risulta Pt_3 avvalorata, oltr li esiti della CTU espletata, anche dalla stessa deposizione resa dal teste il quale, ancorché in maniera indiretta, ha implicitamente Parte_2 confermato quanto segue: i) l'esecuzione dei lavori di cui al preventivo n. 2 da parte della ( doc 1 a-2); ii) che ha ricevuto denuncia delle problematiche sia Parte_1 da parte del che per il tramite del iii) che sono stati espletati vari CP_1 Pt_3 sopralluoghi era emersa chiarame cessità di procedere ai lavori di ripristino delle parti danneggiate.
Del pari infondate appaiono le censure mosse dall'appellante all'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, ritenendo pienamente attendibili e riconoscendo maggior forza di convincimento alle dichiarazioni rese dal teste non ha “correttamente valutato la testimonianza a prova contraria del Pt_3 sig. dal tenore diametralmente opposto a quello del sig. Parte_6 Parte_3
.
[...]
Premesso, infatti, che, secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che, rispetto ad altre, ritiene più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, nel caso di specie, la scelta, compiuta dal Tribunale di Rieti, di attribuire maggior peso probatorio alle dichiarazioni del teste Pt_3 rispetto a quelle di appare del tutto condivisibile e coerente con gli esiti Parte_2 del procedimento accertativo e valutativo seguito dal Giudice di primo grado.
Sul punto, deve rilevarsi anzitutto come, a ben vedere, sia proprio la deposizione del teste a dover essere valutata in punto attendibilità e di Parte_6 credibilità soggettiva, essendo costui figlio del legale rappresentante pro tempore della nonché socio al 50% della predetta società odierna appellante. Parte_1
Ed invero, il tenore e la natura dei rapporti che legano alla Parte_6 parte odierna appellante inducono chiaramente a ritenere che Parte_6 abbia un interesse (quantomeno di fatto) qualificato e personale alla causa oggetto del presente giudizio e, soprattutto, ad un determinato esito della lite in esame. Tale circostanza costituisce, peraltro, un elemento valutativo di carattere pag. 10/15 soggettivo e di particolare rilevanza nella valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste.
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve pertanto ritenersi che la doglianza relativa alla asserita inidoneità probatoria della deposizione testimoniale resa da risulta pienamente infondata nel merito. Parte_3
§ 5.2– Le considerazioni che precedono, volte a confermare la piena attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dal teste e a disattendere Pt_3 le censure mosse sul punto dalla parte appellante, conse ritenere, altresì, ampiamente superati, in quanto infondati, gli ulteriori rilievi prospettati dalla difesa della secondo cui, nel caso di specie, “il committente, gravato dell'onere Parte_1 probatorio circa la tempestività della denuncia dei vizi dell'opera”, non avrebbe “dato tuttavia prova di tale tempestività”, ma sarebbe, al contrario, incorso nella decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1667, co. 2, c.c.
Parte appellante lamenta, in particolare, che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova della tempestiva denuncia dei vizi dell'opera unicamente sulla base della deposizione resa dal e, dunque, sulla base di Pt_3 una testimonianza asseritamente inattendibile.
Si tratta di considerazioni che, per le ragioni di seguito esposte, non possono essere condivise.
Sul punto, va preliminarmente rilevato che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione “i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria volta a far valere, nei confronti dell'appaltatore, la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (come proposta nel caso di specie dall'appaltante), atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2025, n. 18409).
In particolare, ai fini che rilevano in questa sede, pare opportuno rilevare che
“l'art. 1667, secondo comma, primo periodo, c.c., nel prevedere che il committente debba, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accettazione e che siano scoperti in epoca successiva”, con la conseguenza che “l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1177 del 14/04/1972), prima della scoperta” (Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2025, n. 18409, cit.).
Posto, peraltro, che spetta al giudice di merito accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica pag. 11/15 dall'imperfetta esecuzione dell'opera, per quanto qui d'interesse, occorre ribadire che, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la necessità di denunciare le difformità e i vizi all'esito della consegna dell'opera implica, necessariamente, che a tale consegna possa attribuirsi il significato di accettazione tacita.
Del resto, “consegna” e “accettazione” dell'opera sono atti distinti: mentre, infatti, “la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente”, l'accettazione, “esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale” di voler far propria l'opera eseguita dall'appaltatore (Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2025, n. 18409, cit.).
In definitiva, secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la mera presa in consegna dell'opera da parte del committente non è emblematica dell'accettazione della stessa e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per difetti conosciuti o conoscibili, in assenza di una formale denuncia di difformità o di vizi, oppure di un comportamento concludente dal quale poter desumere con certezza l'intenzione del committente di accettare l'opera senza riserve”. Al contrario, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 1665 e 1667 c.c., è necessario che vi sia un vero e proprio “atto di volontà con il quale il committente dichiara di volere accogliere nella sua sfera giuridica il frutto della prestazione eseguita, avendola trovata immune da difformità
o vizi o avendo rinunciato a farli valere”.
Ebbene, nel caso di specie oggetto del presente giudizio, contrariamente a quanto asserito dalla Parte odierna appellante, non può in alcun modo affermarsi che abbia accettato, ancorché tacitamente o implicitamente, Controparte_1
l'opera eseguita dalla società Parte_1
Dalla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Rieti, risulta, infatti, definitivamente accertato che abbia ripetutamente e tempestivamente CP_1 sollevato contestazioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori da parte della società appellante.
Sul punto, si richiamano, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni già svolte dal Tribunale di Rieti, laddove, sulla base delle risultanze della prova orale acquisita in atti, ha statuito che “non solo lo stesso teste per conto della Pt_3 committenza ebbe da subito a denunciare tali vizi alla società resistente, ma nel corso dell'anno 2019 vennero anche eseguiti svariati sopralluoghi alla presenza delle parti”.
In particolare, dalla deposizione del teste emerge chiaramente Parte_3 come, alla precisa domanda di cui al cap. 5 (“Vero è che il sig. , sin dal gennaio CP_1
2018, provvedeva a denunciare dette problematiche alla società convenuta, dapprima tramite il sig. e, successivamente, direttamente al rappresentante della Parte_3
”) il predetto teste abbia risposto, in modo Parte_7 Parte_2 inequivocabile, nei termini che seguono: “sì è vero…ricordo di aver rappresentato i vizi rilevati al Sig. . Parte_6
pag. 12/15 Né possono essere valorizzati, in senso contrario, i rilievi prospettati dalla parte odierna appellante per ottenere, sul punto, una diversa considerazione della testimonianza resa dal atteso che, per le ragioni già ampiamente esposte in Pt_3 precedenza, le dichiar l suddetto teste appaiono, anche su tale specifico profilo, pienamente attendibili.
Ne consegue che, anche le censure relative all'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1667, co. 2, c.c. debbano essere disattese, anche in ragione del fatto che il Tribunale di Rieti, recependo le coordinate ermeneutiche tracciate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente rilevato che l'espresso riconoscimento dei vizi da parte della rende, in ogni Parte_1 caso, del tutto superflua la tempestiva denuncia dei vizi conseguenti all'esecuzione dei lavori.
Né sussistono, sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite in atti, ragionevoli dubbi circa l'avvenuto ed effettivo riconoscimento delle suddette problematiche da parte della società odierna appellante, fermo restando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ai fini del riconoscimento del vizio non era necessaria una confessione giudiziale o stragiudiziale, essendo sufficiente l'ammissione dell'appaltatore circa la loro esistenza senza ammissione di sua responsabilità” (Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 2024, n. 33053).
§6- La seconda doglianza, con cui parte appellante chiede l'accertamento della insussistenza della responsabilità contrattuale della va del pari Parte_1 respinta.
Parte appellante, in particolare, lamenta che il Giudice del primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente il nesso causale tra le lavorazioni appaltate a ed i vizi riscontrati dal C.T.U. nel procedimento per A.T.P. avente Parte_1
n.r.g. 432/2020, giungendo conseguentemente ad accertare la responsabilità contrattuale a carico della predetta società.
Secondo la prospettazione della parte odierna appellante, infatti, pur volendo ritenere infondata la suddetta eccezione di decadenza, la domanda di sarebbe CP_1
“comunque infondata nel merito in quanto l'elaborato peritale avrebbe escluso ogni nesso di causalità tra le lavorazioni appaltate ed eseguite da ed i vizi denunciati nel Parte_1 ricorso introduttivo”.
Trattasi di rilievi che, per le ragioni di seguito indicate, non possono essere condivisi.
Va, in primo luogo, premesso che, sulla scorta delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado (cfr., in particolare, le risposte del teste ai Pt_3 capitoli n. 1 e 2) e dei preventivi acquisiti in atti (sub doc 1 -a1 ed 1- a2), come sopra riportati, risulta incontrovertibilmente accertato che l'oggetto dei lavori di cui al contratto di appalto intercorso tra le parti in causa sia stato costituito da tutte le lavorazioni indicate nei suddetti preventivi, incluse quelle relative alla sostituzione della gronda.
pag. 13/15 Ciò posto, con riguardo all'asserita insussistenza del nesso causale tra le lavorazioni appaltate alla società e i vizi riscontrati, occorre rilevare Parte_1 che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, il Giudice di primo grado ha correttamente recepito le risultanze della CTU svolta nella precedente fase di ATP, “siccome coerenti ed esenti da vizi logici”.
Sul punto, va preliminarmente richiamato il principio oramai consolidato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2023, n. 8496).
Ebbene, nel caso di specie, dalla lettura della relazione conclusiva di ATP acquisita in atti, emerge chiaramente come i vizi riscontrati sull'unità abitativa oggetto della presente causa siano eziologicamente imputabili ai lavori, non eseguiti a regola d'arte, effettuati dalla società appaltatrice odierna Parte_1 appellante.
Sul punto deve osservarsi che i lavori eseguiti dalla società Parte_1 sono quelli individuati dai documenti sopra analizzati doc 1-a1 e doc 1-a2.
Come condivisibilmente rilevato dal Tribunale di Rieti nell'impugnata sentenza, infatti, l'espletata CTU ha puntualmente individuato le cause dei suddetti vizi, evidenziando, in particolare, che: i) “con riferimento alle “Facciate”, le macchie ivi rinvenute sono dovute alla umidità che “propagandosi nel solaio e nello spessore murario del timpano è migrata verso l'esterno dove, per effetto della evaporazione ha lasciato affiorare i tipici aloni dei Sali…”; ii) con riguardo alla “Gronda”, che “…la rasatura eseguita sui frontalini non può ritenersi una soluzione di buona pratica edile, in quanto tropo soggetta al rischio di fessurazioni e quindi infiltrazioni nei casi di pioggia battente, per di più, l'aumento di spessore di questa, va a scapito di quell'esiguo aggetto laterale delle tegole…”; con riferimento al “Balcone”, che “…la cosa singolare …. è che le soglie di travertino … non sono state rimosse”.
È evidente, pertanto, come, nel corso del giudizio di primo grado, non vi sia stato alcun travisamento delle risultanze compendiate nella CTU;
al contrario, la motivazione del Giudice di primo grado, che qui deve intendersi integralmente riportata, si palesa ineccepibile “in diritto” oltre che congrua ed esaustiva “in fatto”.
Deve pertanto essere confermata la statuizione del Tribunale di Rieti nella parte in cui ha accertato e dichiarato, “atteso il tenore dell'art. 1218 c.c., che pone a capo del debitore inadempiente una presunzione di colpa, nella specie in alcun modo superata dalla difesa di parte convenuta - la responsabilità contrattuale della in Parte_1 ordine ai vizi sopra riscontrati”.
In conseguenza delle argomentazioni esposte, l'appello deve essere respinto.
pag. 14/15 §7- Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo in relazione ai valori medi tabellari, avuto riguardo al corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in un solo rinvio all'udienza di discussione.
Per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello
2) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
La Presidente
Dr.ssa Marianna D'Avino
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella Filoni
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott.ssa Martina Graziani.
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2622/2024 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 16 ottobre 2025 e vertente tra (c.f. ), in persona del Rappresentante Generale Parte_1 P.IVA_1 pro tempore sig. (c.f. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'Avv. Rocco Alessandri (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in P. dei Prati degli Strozzi n. 30, 00195, Roma (RM), come da procura in atti (comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC;
Email_1
Appellante e (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Francesco Figliomeni, (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata in Roma, via dei Castani n. 82 presso il suo studio giusta procura in atti (comunicazioni di cancelleria all'indirizzo P.E.C.
) Email_2
Appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante “in via principale e nel merito, accogliere per i Parte_1 motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 234/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Civile, Giudice Dott. Morabito Gianluca nell'ambito del giudizio N.R.G. 1703/2021, depositata in cancelleria in data 11.04.2024, notificata il 12.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si trascrivono di seguito: “1. Rigettare siccome infondato in fatto il ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso dal sig.
2. Accogliere Controparte_1 l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia;
3. Il tutto con vittoria di spese” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 contrariis reiectis,
- preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso spiegato;
- nel merito rigettare in toto l'avverso appello, alla stregua dei gradati rilievi di cui alla narrativa in diritto, perché infondato in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma in parte qua della sentenza ex adverso impugnata. Con il favore delle competenze e delle spese di lite”.
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 234/2024 del Tribunale di Rieti, pubblicata in data 11.04.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1- Trattasi di appello proposto dalla società in persona Parte_1 del Rappresentante Generale pro tempore avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Rieti n. 234/2024, emessa in data 11.04.2024, e notificata il 12.4.2024, con la quale è stata accolta la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti della avente ad oggetto l'accertament lità Parte_1 della società appellata con riferimento ai vizi e ai difetti riscontrati, Parte_1 già in sede di CTU disposta nel procedimento ex artt. 696-696 bis cpc, nell'immobile sito in Comune di Montasola (RI), Strada Provinciale 48, Km 28.000, di proprietà del , con conseguente condanna della predetta società, in CP_1 persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni, patrimoniali subiti e quantificati nella complessiva somma di € 17.625,10.
La vicenda che ha dato origine al processo de quo tra – Controparte_1 attuale proprietario (in qualità di unico erede di ) dell'immobile sito nel Persona_1
Comune di Montasola (RI), Strada Provinciale 48, Km 28.000 – e la società è stata narrata nella sentenza impugnata nei termini di seguito Parte_1 esposti.
Nel corso dell'anno 2017, mediante l'intermediazione di Persona_1
e aveva incaricato la di procedere Parte_3 Parte_4 Parte_1 alla ristrutturazione della predetta unità immobiliare sulla base di due diversi preventivi, entrambi integralmente e regolarmente saldati dalla parte committente: il primo, in data 4 aprile 2017, per € 26.898,60 + iva, avente ad oggetto il ponteggio esterno di facciata, la preparazione della facciata per realizzazione intonaco, la tinteggiatura esterna, ripristino del marcapiano (cornicione tetto) con materiale mapei , fornitura e posa in opera di canna fumaria in acciaio;
il secondo, relativo a lavorazioni extra ( sostituzione della gronda e relativi discendenti, trattamento cicogne con antiruggine;
rimozione canna fumaria, ricostruzione del tetto, tinteggiatura dell'androne, sostituzione di tegole danneggiate sul tetto, rialzo pozzetto della fogna, demolizione di canna fumaria posteriore rifacimento previa pag. 2/15 nuova impermeabilizzazione, sistemazione tinteggiatura imbotti finestre, rimozione canna amianto dalla caldaia a parete, sistemazione delle soglie e pavimento del balcone, getto di calcestruzzo ingresso, sistemazione camino interno con intervento sulla cappa interna, chiusura del tubo del gas, ripristino copertura del deposito bombole gas, canalina esterna per copri cavo telefono, impianto elettrico, montaggio di plafoniere ) emesso tra maggio e giugno del 2017, per ulteriori
€3.790,00, oltre iva.
Eseguiti i predetti lavori, tuttavia, già verso il mese di gennaio 2018, Per_1 cominciava a riscontrare i primi problemi attinenti al rifacimento delle facciate e del cornicione;
problematiche che, secondo la ricostruzione della parte istante in primo grado, erano state prontamente e in più occasioni denunciate alla società resistente,
“dapprima tramite gli intermediari, sig.ri e e, successivamente, Pt_3 Pt_4 direttamente al titolare della società resistente sig. (cfr. sentenza). Parte_5
Il Giudice di primo grado indica nella motivazione della sentenza appellata altresì che, a seguito di tali segnalazioni, venivano eseguiti diversi e congiunti sopralluoghi, dai quali emergeva chiaramente la necessità di “rifare” nuovamente i lavori commissionati alla società la quale però, nonostante le Parte_1 rassicurazioni in ordine al rifacimento dei lavori successivamente alle ferie estive del 2019, continuava a non effettuare gli interventi richiesti.
Sulla base di quanto emerso dalla Relazione Tecnica di parte redatta dall'Arch. in data 18.10.2019 – che rilevava la sussistenza di Persona_2
“molteplici vizi e difetti riscontrati nelle lavorazioni non eseguite a regola d'arte” – CP_1
a fronte della perdurante inerzia della società appaltatrice, proponeva
[...] ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. (ATP).
All'esito della CTU del 27.11.2020 disposta nel procedimento ex art 696- 696 bis cpc venivano riscontrati i seguenti vizi e le correlative cause: “Dal sopralluogo avvenuto il giorno 11/09/2020 è emerso quanto segue:
FACCIATE: Nella facciata esposta a sud est, all'altezza del solaio piano di copertura sopra il balcone/terrazzo, in asse con lo stipite destro della porta-finestra che al primo piano consente di accedervi, si rileva una scoloritura biancastra di forma quadrangolare delle dimensioni di cm. 20 x 20 circa, vedasi foto n.1, ed il particolare A dell'allegato fotografico;
a circa due metri di distanza verso destra, si ha una seconda scoloritura, simile alla precedente ed individuata dal particolare B, mentre il particolare C, identifica la scoloritura posta sul frontalino di gronda, praticamente sulla verticale del precedente part. B.
SPORTI DI GRONDA DEL TETTO: Nel prospetto nord ovest, il frontalino di gronda della falda esposta verso la provinciale, presenta distacchi di intonaco come indicato nella foto n.2 e nei particolari D, E ed F dell'allegato fotografico;
anche lungo la linea di gronda della falda che affaccia a sud ovest, nell'angolo sopra il balcone si rilevano fessurazioni nell'intradosso della gronda, vedasi foto n.3.
pag. 3/15 : Il frontalino del balcone, sia sul prospetto sud ovest, che sul prospetto sud CP_2 est, presenta efflorescenze biancastre di cui alle foto n. 5 e 6, nonché al particolare G e suo dettaglio.
Individuazione delle cause
Facciate: Le macchie che si rilevano nella facciata esposta a sud est, benché esaminate solo visivamente dal balcone sottostante e da terra, sia per forma che dimensione si presentano come efflorescenze saline dovute ad infiltrazioni di umidità proveniente dalla muratura. Occorre considerare che il tetto è costituito da un manto di copertura in tegole di laterizio tipo marsigliesi, vetusto di cinquant'anni, carente di impermeabilizzazione e, dunque, permeabile ad infiltrazione di acque piovane che hanno raggiunto il sottostante solaio piano di copertura dei vani abitativi posti al primo piano. L'umidità propagandosi nel solaio e nello spessore murario del timpano è migrata verso l'esterno dove, per effetto dell'evaporazione ha lasciato affiorare i tipici aloni dei sali (cfr. particolare A e B). La circostanza che fa propendere verso questa tesi è avvalorata dal fatto che le due macchie si vengono a trovare sulla stessa quota, laddove si pone il solaio che funge da soffitto per il primo piano e d'appoggio dei timpani murari del tetto, dove l'infiltrazione si è depositata ed espansa, propagandosi nella muratura. Per quanto riguarda la macchia indicata con il particolare C, situato nel frontalino dello sporto di gronda, deriva anch'essa da infiltrazioni di umidità dal tetto, in questo caso però imputabile alla mancanza di scossalina di protezione laterale. D'altro canto, attraverso la consultazione dell'applicazione Street-view di Google, si riscontra vi fossero infiltrazioni di umidità in intradosso di gronda anche precedentemente ai lavori in questione. Dalla foto n. 2 dell'allegato, si notano scoloriture nella parte inferiore della gronda visibile dalla strada provinciale
Gronda: L'umidità proveniente dal tetto, ha prodotto altrove danni ben più marcati, come nel prospetto nord ovest, dove il frontalino della falda esposta verso la strada provinciale, presenta in più punti distacchi di porzioni di tinteggiatura, vedasi in proposito la foto n.3, particolari D, E ed F. Occorre a tal riguardo precisare che, in condizioni di assenza di scossalina di protezione laterale della falda, è inopportuno eseguire una rasatura di superfici intonacate come il frontalino di gronda per finire a ridosso delle tegole. La dilatazione termica indotta dall'insolazione crea lesioni tra il laterizio della tegola e la superficie trattata con intonaco, nello specifico più la rasatura è consistente meno traspira l'umidità verso l'esterno, pertanto crea un rigonfiamento all'interno che sfocia in un distacco di consistenti porzioni d'intonaco. In buona sostanza, lo scrivente CTU ritiene che la rasatura eseguita sui frontalini non può ritenersi una soluzione di buona pratica edile, in quanto troppo soggetta al rischio di fessurazioni e quindi infiltrazioni nei casi di pioggia battente, per di più, l'aumento di spessore di questa, va a scapito di quell'esiguo aggetto laterale delle tegole. Il medesimo problema si ripete nell'angolo della gronda che affaccia a sud ovest sopra il balcone, vedasi foto n. 4, dove troviamo gli aloni del salnitro affiorati dopo l'evaporazione dell'umidità e le lesioni della parte intonacata dovute ai rigonfiamenti che si sono susseguiti dalla realizzazione ad oggi.
pag. 4/15 Balcone: Nel frontalino del balcone vi sono efflorescenze anch'esse dipendenti da infiltrazioni di umidità dovuta alla permeabilità del pavimento soprastante che, come confermato a verbale dal signor è stato pavimentato di nuovo dopo Controparte_1
l'esecuzione dei lavori qui contestati, mediante l'intervento di altri artigiani. La cosa singolare che ho riscontrato nel sopralluogo è che pur avendo dato corso alla nuova pavimentazione del terrazzo, le soglie di travertino che cingono il perimetro di questo, benché difformi fra loro, rotte e e mal posizionate, non sono state rimosse, al punto che per dare un minimo di fuga al nuovo pavimento, essendo obbligato il punto estremo di sgrondo, è stato alzato l'estremo opposto a muro con allineamento alla soglia della finestra che, viceversa dovrebbe sempre rimanere più alta almeno di 2 cm., praticamente una lavorazione eseguita al contrario. Come si può notare dalle fotografie n. 5 e 6, le soglie di travertino non sono allineate, infatti dalle successive foto n. 7 ed 8 scattate sul terrazzo si rilevano alcune fessurazioni, il distacco del rompigoccia nell'angolo anteriore destro del tratto che affaccia a sud ovest ed il ripristino della rottura mediante sigillante bicomponente in prossimità della parete. Infine, a ridosso della parete, la scarsa pendenza della soglia in travertino non consente un adeguato allontanamento dell'acqua dalla muratura, pertanto l'umidità ha provocato il rigonfiamento della rasatura eseguita sulla parete, vedasi foto n. 9.”
Dalla impugnata sentenza di primo grado si evince, infatti, che “l'espletata consulenza tecnica preventiva aveva verificato la effettiva esistenza dei vizi e dei difetti lamentati in ricorso ed indicato le opere necessarie alla risoluzione delle problematiche lamentate (cfr. elenco pag. 7 CTU) indicando dette opere come necessarie per la “risoluzione dei problemi connessi con l'intervento effettuato dalla . Parte_1
Sulla scorta di queste deduzioni, con ricorso ex art. 702-bis Controparte_1
c.p.c. del 18.11.2021 ha convenuto in giudizio la innanzi al Tribunale Parte_1 di Rieti, chiedendo che fosse accertata la responsabilità della resistente e che, per l'effetto, quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali – comprensivi, in particolare, dei costi necessari per l'eliminazione di tutti i vizi e i difetti evidenziati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio e ivi quantificati nella complessiva somma di € 17.625,10 – nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente patiti e, in ogni caso, alla rifusione di tutte le spese.
§2- Il Tribunale di Rieti, dopo aver disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP ed il mutamento del rito, e dopo aver espletato l'istruttoria con prova per testi, ha accertato e dichiarato, con l'impugnata sentenza, la responsabilità della condannandola a corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo complessivo di €17.257,71 a titolo di risarcimento del danno
[...] patrimoniale ed escludendo, invece, il danno non patrimoniale asseritamente subito dal ricorrente, in quanto ritenuto non provato.
In particolare, il Tribunale di Rieti, con la sentenza appellata, ha accolto la domanda proposta da statuendo come segue: “Il Tribunale, Controparte_1 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della in ordine ai vizi Parte_1 accertati dal CTU geom. nel procedimento per ATP n. 432/20; Persona_3
pag. 5/15 • per l'effetto, condanna la società resistente a corrispondere al sig. , a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma complessiva di €17.257,71;
• respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, pure avanzata da parte ricorrente;
• condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite relative al presente giudizio e al procedimento per ATP n. 432/20, liquidate quanto al primo in complessivi €5.222,5, di cui €5.077,00 a titolo di compensi professionali ed €145,5 per esborsi e quanto al secondo in complessivi €2.623,00, di cui €2.337,00 a titolo di compensi professionali ed €286,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• pone le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP n. 432/20, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della società convenuta, al pari delle spese documentate di CTP.”
A fondamento della sua decisione, il primo giudice ha indicato, per quanto qui rileva:
- che la deposizione del teste consente di superare le Parte_3 contestazioni relative all'oggetto della prestazione sollevate dalla parte resistente e di ritenere invero accertato, contrariamente a quanto da questa dedotto, che
“l'oggetto dei lavori di cui al contratto di appalto inter partes era costituito dalle lavorazioni indicate nei preventivi depositati sub all. 1 e 2 al fascicolo del ”; CP_1
- che la CTU espletata nel procedimento per ATP n. 432/20 ha verificato la effettiva esistenza dei vizi e dei difetti lamentati in ricorso ed indicato le opere necessarie alla risoluzione delle problematiche lamentate (cfr. elenco pag. 7 CTU) e ritenute connesse “con l'intervento effettuato dalla ; Parte_1
- che, in particolare, la suddetta CTU ha accertato non solo la carenza della certificazione relativa all'impianto elettrico, il cui rilascio costituiva un atto dovuto da parte della e la mancata effettuazione della C.I.L.A., in luogo della Parte_1
C.I.L., (con ecessità di corresponsione di una sanzione pari a
€1.000,00,), ma anche l'utilizzo, da parte della società appaltatrice, di materiali non corrispondenti a quelli indicati nel preventivo;
-che “dalle risultanze della prova orale e, in particolare, dalla deposizione del teste
a conoscenza diretta dei fatti” risulta chiaramente smentita Parte_3
l'affermazione della società resistente secondo cui il ricorrente, pur avendo avuto dalla data di riconsegna del cantiere (fine 2017 ma non oltre gennaio 2018) la possibilità di verificare l'opera, non avrebbe mai sollevato alcuna contestazione in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori ed alla sussistenza di presunti vizi e difformità, avendo così implicitamente accettato l'opera ex art. 1665 c.c.;
- che dalla suddetta testimonianza, si evince altrettanto chiaramente l'esistenza di un riconoscimento dei vizi da parte della riconoscimento che, Parte_1 secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rende del tutto superflua la tempestiva denuncia ai fini della decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1667, II co., c.c.;
- che pertanto, alla luce delle testimonianze in atti e, soprattutto, delle conclusioni della suddetta CTU, ritenute “coerenti ed esenti da vizi logici”, debba pag. 6/15 essere “accertata e dichiarata – atteso il tenore dell'art. 1218 c.c., che pone a capo del debitore inadempiente una presunzione di colpa, nella specie in alcun modo superata dalla difesa di parte convenuta – la responsabilità contrattuale della in ordine ai Parte_1 vizi sopra riscontrati”.
§3- Avverso la citata sentenza, ha proposto appello la società in Parte_1 persona del Rappresentante Generale pro tempore chiedendo Parte_2
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 234/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Civile, Giudice Dott. Morabito Gianluca nell'ambito del giudizio N.R.G. 1703/2021, depositata in cancelleria in data 11.04.2024, notificata il 12.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si trascrivono di seguito: “1. Rigettare siccome infondato in fatto il ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso dal sig.
2. Controparte_1
Accogliere l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia;
3. Il tutto con vittoria di spese” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito contestando Controparte_1 quanto dedotto dall'appellante e chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
La Corte all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024, ha rinviato per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16 ottobre 2025, al termine della quale, esaurita la discussione orale, ha riservato il deposito della sentenza nei termini di Legge.
§4- Ciò posto, l'appello proposto dalla società volto ad ottenere Parte_1 la riforma dell'impugnata sentenza e, dunque, l' ella infondatezza della domanda di risarcimento proposta da ovvero, l'accertamento Controparte_1 della intervenuta decadenza dall'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., non è fondato e non può trovare accoglimento.
L'appello è articolato in due motivi.
§5- La prima censura, con la quale l'appellante lamenta l'errata valutazione del quadro probatorio testimoniale da parte del Giudice di primo grado, va del tutto disattesa.
In particolare, l'appellante contesta il fatto che il Tribunale abbia ritenuto
“raggiunta la prova della tempestiva denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente sulla base della sola testimonianza del sig. ma senza effettuare alcuna Parte_3 valutazione dell'attendibilità dello stesso”; attendibilità che, invece, secondo la prospettazione della parte odierna appellante, difetterebbe nel caso di specie, in quanto il testimone risulterebbe “essere convenuto dalla società in un Parte_1 giudizio ad oggi pendente presso il Tribunale Ordinario di Frosinone (n.r.g. 778/2022) e nell'ambito di questo ultimo giudizio, tre le domande avanzate contro il sig. Pt_3
pag. 7/15 è stato chiesto al Tribunale adito di volerlo condannare a restituire alla Pt_3 la somma di € 7.808,00 per l'attività, mai eseguita, di montaggio di Parte_1 ponteggi e ripristino marcapiani nel cantiere di Montasola Sabina Via S. M. Morella s.n.c. di proprietà (dante causa del sig. ”. Persona_1 Controparte_1
Più precisamente, osserva che il Tribunale di Rieti avrebbe dovuto ritenere il testimone se non incompatibile, quantomeno inattendibile, Parte_3 essendo questi convenuto dalla in un giudizio pendente presso il Parte_1
Tribunale Ordinario di Frosinone (n.r.g. 778/2022); sicché, la sua deposizione avrebbe dovuto essere “valutata con maggiore rigore” dal Giudice di prime cure, soprattutto se correttamente “raffrontata anche con la testimonianza diametralmente opposta - ma della cui attendibilità non è discutibile - del sig.re (cfr. Parte_6 atto di costituzione in appello).
§5.1- Le doglianze mosse dall'appellante, relative alla presunta incapacità o comunque inattendibilità del teste , oltre ad essere tardive ed Parte_3 indimostrate, appaiono, per le ragioni di seguito esposte, del tutto prive di pregio.
Sul punto, giova premettere alcune considerazioni di carattere generale.
In primo luogo, occorre rilevare che, secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'incapacità a testimoniare deve essere eccepita dalla parte interessata nell'immediatezza dell'assunzione della prova ed eventualmente reiterata all'esito del raccoglimento della stessa;
in mancanza di tale eccezione, essa rimane definitivamente preclusa, con conseguente consolidamento dell'utilizzabilità della deposizione che, al più, potrà essere contestata sotto il diverso piano della credibilità e dell'attendibilità del teste (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9456).
In secondo luogo, sotto altro e parimenti rilevante profilo, appare opportuno evidenziare sin d'ora che “l'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati”; di conseguenza, non rileva “l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza” (cfr. Cass. civ., sez. L., 7 settembre 2023, n. 26044).
D'altro canto, l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può essere basata anche su un accertato rapporto tra il teste e le parti indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di
pag. 8/15 un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2023, n. 35814).
In altri termini, l'interesse di mero fatto all'esito del giudizio non costituisce valida ragione ostativa della capacità a deporre, ma incide esclusivamente sulla valutazione di attendibilità del teste;
valutazione che il Giudice di merito è tenuto a compiere, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., con specifico riguardo al contenuto della dichiarazione resa.
Ebbene, venendo al caso di specie oggetto del presente giudizio, le censure in merito alla presunta incapacità e inattendibilità del teste , Parte_3 appaiono, nel merito, del tutto infondate.
Occorre rilevare che, nella fattispecie concreta, la contestazione specifica sulla presunta inattendibilità del teste è avvenuta soltanto in sede di Pt_3 precisazione delle conclusioni (e, dun ova già espletata) attraverso il mero richiamo a documenti relativi ad altro e diverso giudizio;
documenti che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla Parte appellante, non risultano depositati in atti.
Con riguardo, invece, al profilo, attinente al merito delle doglianze sulla presunta inattendibilità del teste occorre rilevare che, in virtù Parte_3 delle coordinate ermeneutiche innanzi esposte, le considerazioni della Parte appellante non appaiono idonee a scalfire l'impianto probatorio e le argomentazioni, in fatto e in diritto, addotte dal Tribunale di Rieti per affermare la responsabilità della società Parte_1
A tal proposito, deve evidenziarsi anzitutto come il Giudice di primo grado, sulla scorta delle plurime risultanze probatorie acquisite in atti, abbia correttamente valutato, secondo il suo prudente apprezzamento, l'attendibilità e la credibilità del teste Pt_3
Né si rinvengono, alla luce di quanto sopra esposto, valide ragioni idonee ad inficiare il giudizio di attendibilità compiuto dal Tribunale di Rieti e la riconosciuta idoneità probatoria della deposizione testimoniale resa dal teste Parte_3
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte appellante, la mera sussistenza di un giudizio pendente tra e la non può Pt_3 Parte_1 costituire una circostanza idonea a fondare, da sola, una valutazione di inattendibilità del predetto teste che, in ogni caso, non risulta personalmente coinvolto nella causa oggetto del presente giudizio, pendente fra altre parti CP_1
pag. 9/15 e la e vertente su questioni non sovrapponibili a quelle CP_1 Parte_1 oggetto del giudizio instaurato, invece, tra il teste e l'odierna appellante. Pt_3
Inoltre, tale testimone ha reso dichiarazioni specifiche.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha correttamente riconosciuto maggior forza di convincimento alla testimonianza del piuttosto che a quella resa a prova Pt_3 contraria dal atteso che l azioni del primo appaiono non solo Parte_2 più lineari e intrinsecamente coerenti, ma, soprattutto, sufficientemente supportate dalle risultanze probatorie acquisite in atti.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, la deposizione di (che era, peraltro, a conoscenza diretta dei fatti) risulta Pt_3 avvalorata, oltr li esiti della CTU espletata, anche dalla stessa deposizione resa dal teste il quale, ancorché in maniera indiretta, ha implicitamente Parte_2 confermato quanto segue: i) l'esecuzione dei lavori di cui al preventivo n. 2 da parte della ( doc 1 a-2); ii) che ha ricevuto denuncia delle problematiche sia Parte_1 da parte del che per il tramite del iii) che sono stati espletati vari CP_1 Pt_3 sopralluoghi era emersa chiarame cessità di procedere ai lavori di ripristino delle parti danneggiate.
Del pari infondate appaiono le censure mosse dall'appellante all'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, ritenendo pienamente attendibili e riconoscendo maggior forza di convincimento alle dichiarazioni rese dal teste non ha “correttamente valutato la testimonianza a prova contraria del Pt_3 sig. dal tenore diametralmente opposto a quello del sig. Parte_6 Parte_3
.
[...]
Premesso, infatti, che, secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che, rispetto ad altre, ritiene più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, nel caso di specie, la scelta, compiuta dal Tribunale di Rieti, di attribuire maggior peso probatorio alle dichiarazioni del teste Pt_3 rispetto a quelle di appare del tutto condivisibile e coerente con gli esiti Parte_2 del procedimento accertativo e valutativo seguito dal Giudice di primo grado.
Sul punto, deve rilevarsi anzitutto come, a ben vedere, sia proprio la deposizione del teste a dover essere valutata in punto attendibilità e di Parte_6 credibilità soggettiva, essendo costui figlio del legale rappresentante pro tempore della nonché socio al 50% della predetta società odierna appellante. Parte_1
Ed invero, il tenore e la natura dei rapporti che legano alla Parte_6 parte odierna appellante inducono chiaramente a ritenere che Parte_6 abbia un interesse (quantomeno di fatto) qualificato e personale alla causa oggetto del presente giudizio e, soprattutto, ad un determinato esito della lite in esame. Tale circostanza costituisce, peraltro, un elemento valutativo di carattere pag. 10/15 soggettivo e di particolare rilevanza nella valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste.
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve pertanto ritenersi che la doglianza relativa alla asserita inidoneità probatoria della deposizione testimoniale resa da risulta pienamente infondata nel merito. Parte_3
§ 5.2– Le considerazioni che precedono, volte a confermare la piena attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dal teste e a disattendere Pt_3 le censure mosse sul punto dalla parte appellante, conse ritenere, altresì, ampiamente superati, in quanto infondati, gli ulteriori rilievi prospettati dalla difesa della secondo cui, nel caso di specie, “il committente, gravato dell'onere Parte_1 probatorio circa la tempestività della denuncia dei vizi dell'opera”, non avrebbe “dato tuttavia prova di tale tempestività”, ma sarebbe, al contrario, incorso nella decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1667, co. 2, c.c.
Parte appellante lamenta, in particolare, che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova della tempestiva denuncia dei vizi dell'opera unicamente sulla base della deposizione resa dal e, dunque, sulla base di Pt_3 una testimonianza asseritamente inattendibile.
Si tratta di considerazioni che, per le ragioni di seguito esposte, non possono essere condivise.
Sul punto, va preliminarmente rilevato che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione “i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria volta a far valere, nei confronti dell'appaltatore, la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (come proposta nel caso di specie dall'appaltante), atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2025, n. 18409).
In particolare, ai fini che rilevano in questa sede, pare opportuno rilevare che
“l'art. 1667, secondo comma, primo periodo, c.c., nel prevedere che il committente debba, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accettazione e che siano scoperti in epoca successiva”, con la conseguenza che “l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1177 del 14/04/1972), prima della scoperta” (Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2025, n. 18409, cit.).
Posto, peraltro, che spetta al giudice di merito accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica pag. 11/15 dall'imperfetta esecuzione dell'opera, per quanto qui d'interesse, occorre ribadire che, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la necessità di denunciare le difformità e i vizi all'esito della consegna dell'opera implica, necessariamente, che a tale consegna possa attribuirsi il significato di accettazione tacita.
Del resto, “consegna” e “accettazione” dell'opera sono atti distinti: mentre, infatti, “la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente”, l'accettazione, “esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale” di voler far propria l'opera eseguita dall'appaltatore (Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2025, n. 18409, cit.).
In definitiva, secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la mera presa in consegna dell'opera da parte del committente non è emblematica dell'accettazione della stessa e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per difetti conosciuti o conoscibili, in assenza di una formale denuncia di difformità o di vizi, oppure di un comportamento concludente dal quale poter desumere con certezza l'intenzione del committente di accettare l'opera senza riserve”. Al contrario, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 1665 e 1667 c.c., è necessario che vi sia un vero e proprio “atto di volontà con il quale il committente dichiara di volere accogliere nella sua sfera giuridica il frutto della prestazione eseguita, avendola trovata immune da difformità
o vizi o avendo rinunciato a farli valere”.
Ebbene, nel caso di specie oggetto del presente giudizio, contrariamente a quanto asserito dalla Parte odierna appellante, non può in alcun modo affermarsi che abbia accettato, ancorché tacitamente o implicitamente, Controparte_1
l'opera eseguita dalla società Parte_1
Dalla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Rieti, risulta, infatti, definitivamente accertato che abbia ripetutamente e tempestivamente CP_1 sollevato contestazioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori da parte della società appellante.
Sul punto, si richiamano, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni già svolte dal Tribunale di Rieti, laddove, sulla base delle risultanze della prova orale acquisita in atti, ha statuito che “non solo lo stesso teste per conto della Pt_3 committenza ebbe da subito a denunciare tali vizi alla società resistente, ma nel corso dell'anno 2019 vennero anche eseguiti svariati sopralluoghi alla presenza delle parti”.
In particolare, dalla deposizione del teste emerge chiaramente Parte_3 come, alla precisa domanda di cui al cap. 5 (“Vero è che il sig. , sin dal gennaio CP_1
2018, provvedeva a denunciare dette problematiche alla società convenuta, dapprima tramite il sig. e, successivamente, direttamente al rappresentante della Parte_3
”) il predetto teste abbia risposto, in modo Parte_7 Parte_2 inequivocabile, nei termini che seguono: “sì è vero…ricordo di aver rappresentato i vizi rilevati al Sig. . Parte_6
pag. 12/15 Né possono essere valorizzati, in senso contrario, i rilievi prospettati dalla parte odierna appellante per ottenere, sul punto, una diversa considerazione della testimonianza resa dal atteso che, per le ragioni già ampiamente esposte in Pt_3 precedenza, le dichiar l suddetto teste appaiono, anche su tale specifico profilo, pienamente attendibili.
Ne consegue che, anche le censure relative all'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1667, co. 2, c.c. debbano essere disattese, anche in ragione del fatto che il Tribunale di Rieti, recependo le coordinate ermeneutiche tracciate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente rilevato che l'espresso riconoscimento dei vizi da parte della rende, in ogni Parte_1 caso, del tutto superflua la tempestiva denuncia dei vizi conseguenti all'esecuzione dei lavori.
Né sussistono, sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite in atti, ragionevoli dubbi circa l'avvenuto ed effettivo riconoscimento delle suddette problematiche da parte della società odierna appellante, fermo restando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ai fini del riconoscimento del vizio non era necessaria una confessione giudiziale o stragiudiziale, essendo sufficiente l'ammissione dell'appaltatore circa la loro esistenza senza ammissione di sua responsabilità” (Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 2024, n. 33053).
§6- La seconda doglianza, con cui parte appellante chiede l'accertamento della insussistenza della responsabilità contrattuale della va del pari Parte_1 respinta.
Parte appellante, in particolare, lamenta che il Giudice del primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente il nesso causale tra le lavorazioni appaltate a ed i vizi riscontrati dal C.T.U. nel procedimento per A.T.P. avente Parte_1
n.r.g. 432/2020, giungendo conseguentemente ad accertare la responsabilità contrattuale a carico della predetta società.
Secondo la prospettazione della parte odierna appellante, infatti, pur volendo ritenere infondata la suddetta eccezione di decadenza, la domanda di sarebbe CP_1
“comunque infondata nel merito in quanto l'elaborato peritale avrebbe escluso ogni nesso di causalità tra le lavorazioni appaltate ed eseguite da ed i vizi denunciati nel Parte_1 ricorso introduttivo”.
Trattasi di rilievi che, per le ragioni di seguito indicate, non possono essere condivisi.
Va, in primo luogo, premesso che, sulla scorta delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado (cfr., in particolare, le risposte del teste ai Pt_3 capitoli n. 1 e 2) e dei preventivi acquisiti in atti (sub doc 1 -a1 ed 1- a2), come sopra riportati, risulta incontrovertibilmente accertato che l'oggetto dei lavori di cui al contratto di appalto intercorso tra le parti in causa sia stato costituito da tutte le lavorazioni indicate nei suddetti preventivi, incluse quelle relative alla sostituzione della gronda.
pag. 13/15 Ciò posto, con riguardo all'asserita insussistenza del nesso causale tra le lavorazioni appaltate alla società e i vizi riscontrati, occorre rilevare Parte_1 che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, il Giudice di primo grado ha correttamente recepito le risultanze della CTU svolta nella precedente fase di ATP, “siccome coerenti ed esenti da vizi logici”.
Sul punto, va preliminarmente richiamato il principio oramai consolidato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2023, n. 8496).
Ebbene, nel caso di specie, dalla lettura della relazione conclusiva di ATP acquisita in atti, emerge chiaramente come i vizi riscontrati sull'unità abitativa oggetto della presente causa siano eziologicamente imputabili ai lavori, non eseguiti a regola d'arte, effettuati dalla società appaltatrice odierna Parte_1 appellante.
Sul punto deve osservarsi che i lavori eseguiti dalla società Parte_1 sono quelli individuati dai documenti sopra analizzati doc 1-a1 e doc 1-a2.
Come condivisibilmente rilevato dal Tribunale di Rieti nell'impugnata sentenza, infatti, l'espletata CTU ha puntualmente individuato le cause dei suddetti vizi, evidenziando, in particolare, che: i) “con riferimento alle “Facciate”, le macchie ivi rinvenute sono dovute alla umidità che “propagandosi nel solaio e nello spessore murario del timpano è migrata verso l'esterno dove, per effetto della evaporazione ha lasciato affiorare i tipici aloni dei Sali…”; ii) con riguardo alla “Gronda”, che “…la rasatura eseguita sui frontalini non può ritenersi una soluzione di buona pratica edile, in quanto tropo soggetta al rischio di fessurazioni e quindi infiltrazioni nei casi di pioggia battente, per di più, l'aumento di spessore di questa, va a scapito di quell'esiguo aggetto laterale delle tegole…”; con riferimento al “Balcone”, che “…la cosa singolare …. è che le soglie di travertino … non sono state rimosse”.
È evidente, pertanto, come, nel corso del giudizio di primo grado, non vi sia stato alcun travisamento delle risultanze compendiate nella CTU;
al contrario, la motivazione del Giudice di primo grado, che qui deve intendersi integralmente riportata, si palesa ineccepibile “in diritto” oltre che congrua ed esaustiva “in fatto”.
Deve pertanto essere confermata la statuizione del Tribunale di Rieti nella parte in cui ha accertato e dichiarato, “atteso il tenore dell'art. 1218 c.c., che pone a capo del debitore inadempiente una presunzione di colpa, nella specie in alcun modo superata dalla difesa di parte convenuta - la responsabilità contrattuale della in Parte_1 ordine ai vizi sopra riscontrati”.
In conseguenza delle argomentazioni esposte, l'appello deve essere respinto.
pag. 14/15 §7- Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo in relazione ai valori medi tabellari, avuto riguardo al corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in un solo rinvio all'udienza di discussione.
Per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello
2) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
La Presidente
Dr.ssa Marianna D'Avino
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella Filoni
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott.ssa Martina Graziani.
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