Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00871/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento,
quanto al ricorso introduttivo,
del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato dal Questore di Palermo (CAT. A.-OMISSIS- Cont. Cap.) del 05-05-2024, notificato a mezzo PEC il 10-10-2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti,
del provvedimento adottato dal Questore di Palermo il 11-02-2025 (Cat. -OMISSIS- Cont. Cap., All.
n. 1), e notificato a mezzo PEC al ricorrente il 18-02-2025, relativo alla richiesta di riesame del provvedimento impugnato con il ricorso principale, a seguito dell’ordinanza Reg. Prov. Cau. -OMISSIS-, Reg. Ric. N. 57/2025, del 23-01-2025, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia - Sezione Terza ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo,
adottato dal Questore di Palermo il 10-10-2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e
consequenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AE SA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 9 dicembre 2025 e depositato il successivo 8 gennaio, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del 5 maggio 2024 con cui la Questura di Palermo ha respinto la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo avanzata dal ricorrente.
Con ordinanza del 23 gennaio 2025, n. 44, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo che il provvedimento impugnato venisse riesaminato dall’amministrazione resistente, alla luce delle ragioni esposte nella motivazione dello stesso provvedimento cautelare, resa nei seguenti termini:
“Ritenuto che il ricorso risulta sorretto da sufficienti profili di fondatezza, avuto riguardo alla mancata valutazione, da parte dell’amministrazione, della lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, dei legami familiari (tutelabili anche se riguardanti soggetti maggiori d’età), nonché dell’integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, quale risultante dalla documentazione dal medesimo fornita;
Considerato, sotto altro profilo, che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, deve dubitarsi che il precedente penale preso in considerazione (furto di acqua ai danni di Amap s.p.a.) consenta di ritenere che il ricorrente si sia generalmente avvalso, durante la sua permanenza in Italia, di proventi illecitamente ottenuti e che lo stesso si sia reso responsabile di una condotta delittuosa “non occasionale”;
Ritenuto che l’omissione dei versamenti fiscali non può considerarsi di per sè ostativa alla concessione del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2021, n. 5188);.
Con successivi motivi aggiunti, notificati il 19 aprile 2025 e depositati il successivo 17 maggio, il ricorrente ha impugnato il decreto dell’11 febbraio 2025, con cui la Questura ha nuovamente respinto l’istanza di rinnovo” .
In accoglimento della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, con ordinanza dell’11 giugno 2025, n. 306, è stata sospesa l’efficacia anche del secondo provvedimento di rigetto, meglio indicato in epigrafe, con la seguente motivazione:
“- l’evasione fiscale, in conformità con il principio di legalità, non può essere una ragione, neanche indiretta, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il legislatore non ha previsto che l’evasione fiscale sia causa ostativa, in se stessa considerata (cfr. C.G.A. n. 379/2023);
- la valutazione dei legami familiari del ricorrente con soggetti presenti sul territorio – necessaria ai sensi dell’art. 5, co. 5 d.lgs. n 286/1998 ed assente nelle motivazioni del riesame (nonostante quanto disposto con ordinanza cautelare n. 57/2025) – avrebbe dovuto compiersi avuto riguardo ad entrambi i figli del ricorrente, nonostante la maggiore età”.
In data 28 settembre 2025, il ricorrente ha prodotto in giudizio un permesso di soggiorno rilasciato in suo favore, con scadenza al 3 maggio 2026.
Con ordinanza del 17 ottobre 2025, -OMISSIS-, sono stati disposti chiarimenti a carico del Ministero dell’Interno, Questura di Palermo, in ordine alla natura del permesso di soggiorno prodotto da parte ricorrente e, in particolare, al fine di chiarire se si tratti di una determinazione frutto di una nuova valutazione ed espressione di una nuova volontà di provvedere, o piuttosto di un atto di stretta esecuzione delle ordinanze cautelari rese nel presente giudizio (-OMISSIS- e n. -OMISSIS-) e ciò ai fini dell’eventuale declaratoria di cessata materia del contendere.
Né nel termine assegnato, né alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 è pervenuto alcun chiarimento da parte del Ministero; la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
Poiché il documento prodotto dal ricorrente non reca alcuna condizione di efficacia connessa all’esito del presente giudizio (né è in qualche modo indicato come avente natura meramente esecutiva dei provvedimenti cautelari) e in mancanza di qualsivoglia indicazione in tal senso da parte dell’amministrazione, anche ai sensi dell’art. 64, co. 4 c.p.a., deve ritenersi che il medesimo sia pienamente satisfattivo della pretesa di parte ricorrente e che debba, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale - tenuto conto della fondatezza dei due gravami, per le ragioni sinteticamente rese in sede cautelare e sopra riportate – devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate nella misura di € 1.500, oltre accessori e all’importo del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
RO AL, Presidente
AE SA US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AE SA US | RO AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.