Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 11/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00398/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2025, proposto da
NE De AL, rappresentata e difesa dagli avv. Elisabetta Garassini, Maristella Cipolla, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 147/2024 del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/05/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 17 dicembre 2024 e depositato il 10 gennaio 2025, la signora NE De AL agisca per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona - Sezione Lavoro n. 147/2024 del 21 maggio 2024 (R.G. n. 195/2024), con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, in relazione all’anno scolastico 2023/2024, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00.
Costituitosi in resistenza con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell’istruzione e del merito chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile in quanto depositato oltre il termine perentorio di quindici giorni di cui agli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
In data 18 febbraio 2025, parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al gravame.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, l’avvocato dello Stato ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia e di accettare la compensazione delle spese invocata dalla controparte.
Il ricorso, quindi, è stato trattenuto in decisione.
Preso atto della rinuncia al ricorso, non resta al Collegio che dichiarare l’estinzione del giudizio.
Stante l’accordo manifestato dalle parti sul punto, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO