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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2024, n. 6538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6538 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6424/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Elia e Parte_1
Daniela De Salvatore, per procura allegata al ricorso, RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 16/02/2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l domandando di accertare CP_1
l'insussistenza dell'indebito oggettivo di € 5.798,76, chiestole in ripetizione dall'Istituto con comunicazione del 27/10/2023, asseritamente corrisposto in più sulla pensione cat. INVCIV n. 07472298 a lei in godimento, a preteso motivo della “revoca accompagno in seguito a visita di revisione”. Dedotta l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per sopravvenuti motivi sanitari, fino alla data di notifica del declassamento sanitario, la ricorrente concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: "Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 5798,76 preteso dall' avverso la Ricorrente, per la quota CP_1 anteriore alla notifica del verbale di declassamento sanitario (05.07.2023), per le motivazioni tutte espresse in narrativa". Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si riportava ai propri scritti e domandava la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
La controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, veniva indi decisa.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1 L'odierna ricorrente ha impugnato la comunicazione di indebito oggettivo datata 27/10/2023, con la quale l le ha domandato in CP_2 ripetizione l'importo di € 5.798,76, asseritamente corrisposto in più sulla pensione cat. INVCIV n. 07472298 a lei in godimento. Quale motivazione del ricalcolo, che l ha specificamente riferito al CP_1 periodo dall'1/1/2023 al 30/11/2023, nella comunicazione di indebito si legge
“revoca accompagno in seguito a visita di revisione”. Invero, la ha dedotto e documentato di essere titolare di indennità Pt_1 di accompagnamento sin dall'anno 2013, tuttavia revocatale in esito a visita di revisione, esperita in data non precisata. Ha, tuttavia, rappresentato di avere ricevuto notifica del verbale di declassamento sanitario solo in data 5/7/2023, sicché ha contestato la ripetibilità dell'indebito per il periodo precedente. 2.2 In materia, è noto che la giurisprudenza ha da tempo affermato che "regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica” (cfr. Cassazione, n. 28771 del 9/11/2018).
Purtuttavia, in fattispecie di indebito originato dalla erogazione di prestazioni assistenziali, nonostante il sopravvenuto venir meno dei requisiti sanitari in capo al percipiente - sovrapponibile a quella in esame - si è consolidato il principio secondo cui “nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia
2 addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24180 del 4/8/2022). 2.3 Nel caso in esame, tuttavia, mentre l'indebito è preteso in restituzione per il periodo dall'1/1/2023 al 30/11/2023, non sono documentati in atti né la data della visita di revisione, né il suo esito, né la data di avvenuta comunicazione all'interessata del verbale di declassamento sanitario. Ben potrebbe, invero, la Deisori, avere ricevuto copia della comunicazione di esito della visita medica in data antecedente al periodo di recupero. Di talché, a ben vedere, non è fornita in giudizio la prova della dedotta irripetibilità dell'indebito, fino alla data indicata, onere che gravava sulla parte ricorrente, la quale ha agito in giudizio, poiché “nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale, poiché l'irripetibilità costituisce un limite "esterno" dell'altrui diritto, colui che tale irripetibilità eccepisce ha, per l'art. 2697 secondo comma, cod.civ., l'onere di provare la sussistenza dei presupposti (…) normativamente previsti per la percezione della prestazione” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6138 del 20/03/2006).
3. Il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto, in quanto risultato non fondato. Nulla a provvedere sulle spese di lite, stante la contumacia dell CP_1
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell qui dichiarata, rigetta CP_1 il ricorso. Nulla a provvedere sulle spese di lite. Roma, 4 giugno 2024 Il Giudice Laura Cerroni
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