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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3677/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3677 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente TRA (C.F. ), in persona dei procuratori e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Manuzzi, dall'avv. Silvia Manuzzi e dall'avv. Parte_3
Lorenzo Fermi in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lorenzo Fermi in Milano, Via Larga 8 e presso i domicili digitali di ciascun difensore RICORRENTE E (C.F. ), in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
20154 Milano (MI) - Corso Sempione 32/A RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: contratto di locazione finanziaria
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “a. previo accertamento di intervenuta risoluzione o, in subordine e salvo gravame, declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore del contratto di locazione finanziaria (leasing) n. IM 398248 del 10.11.2021, condannarsi in persona del legale rappresentante, all'immediato Controparte_1 rilascio in favore di di AZ AN PA (BG) - Via Oberdan 31-35, Parte_1 facente parte del centro residenziale deno-minato “AZ 2000” e costituito da una unità immobiliare ad uso negozio al piano terra, con annessi cinque bagni, due disimpegni, tre spogliatoi, centrale termica, con annesse un'area di carico/scarico esclusiva ed un'ulteriore area esclusiva di pertinenza esterna, distinta al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1, mappale 4049 sub 702, nonché da un locale ad uso deposito posto al piano interrato di-stinto al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1, mappale 4049 sub 62, tutto unitamente alle relative pertinenze ed accessori, libero da cose e persone, anche interposte, e nella piena disponibilità di Parte_1
b. fissarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., in Euro 303,74= la somma dovuta da
[...] a per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a fa Controparte_1 Parte_1 dell'emananda sentenza o comunque quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c. con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, magg. CPA ed IVA come per legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato alla resistente società (d'ora innanzi denominata anche utilizzatore) la società Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 4 s.p.a. (d'ora innanzi appellata anche concedente) ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IM 398248 stipulato in data 10 novembre 2021 e, per l'effetto, di condannare la società resistente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, sito nel Comune di AZ AN PA (BG), in via Via Oberdan 31-35, facente parte del centro residenziale denominato “AZ 2000” e costituito da una unità immobiliare ad uso negozio al piano terra con annessi cinque bagni, due disimpegni, tre spogliatoi, centrale termica, con annesse un'area di carico/scarico esclusiva ed un'ulteriore area esclusiva di pertinenza esterna, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1, mappale 4049 sub 702, nonché da un locale ad uso deposito posto al piano interrato distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1, mappale 4049 sub 62, oltre a relative pertinenze ed accessori, come specificamente descritto in atti e in particolare nel contratto di compravendita. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna della resistente al pagamento di una somma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p., per ogni giorno di ritardo nella restituzione del bene. La ricorrente ha dedotto che:
- in data 10 novembre 2021, con atto di compravendita a rogito del notaio dr. repertorio Persona_1
n. 25109, raccolta n. 13430, registrato a Milano il 12.11.2021 al n. 116822, la società aveva Parte_1 acquistato l'immobile sopra indicato, al solo fine di concederlo in locazione finanziaria alla società (doc. 1); Controparte_1
- sempre in data 10 novembre 2021, la società aveva stipulato con la società resistente il Parte_1 contratto di locazione finanziaria IM 398248 avente ad oggetto l'immobile in questione (doc. 2), consegnato all'utilizzatore contestualmente al contratto di compravendita (doc. 1);
- nel corso del rapporto di leasing la società utilizzatrice, a partire dal mese di agosto 2023, non aveva adempiuto al pagamento dei canoni mensili, oltre alle fatture di indicizzazione periodica e la società concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 9 delle condizioni Generali del Contratto così che, previa diffida e messa in mora (doc. 05), aveva dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto tramite comunicazione inoltrata all'utilizzatore via p.e.c. e raccomandata con avviso di ricevimento. (doc. 06).
La resistente non si è costituita in giudizio, così che all'udienza del 13 maggio 2025, verificata la regolarità della notifica eseguita in forma telematica e perfezionata in data 10 febbraio 2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di legge. 2. Tanto premesso, le domande proposte sono fondate. La società ha agito nel presente giudizio invocando l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti nel corso dell'anno 2021, avente a oggetto il bene immobile sito nel Comune di AZ AN PA (BG), in via Via Oberdan 31-35, come sopra descritto, e ha chiesto la condanna della parte resistente alla sua restituzione oltre al pagamento di una somma di ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
2.1. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni mensili contrattualmente previsti, ragion per cui ha deciso di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., prevista nelle condizioni generali regolanti il contratto di leasing e precisamente all'art. 9 delle condizioni generali di contratto (doc. 2), mediante comunicazione ricevuta dalla società utilizzatrice nelle date del 20 novembre 2024 – tramite posta elettronica certificata - e 26 novembre 2024 – tramite raccomandata con avviso di ricevimento – con cui è stata anche intimata la restituzione del bene oggetto pagina 2 di 4 della locazione finanziaria (doc. 6). Le parti, in effetti, per il caso di mancato o ritardato adempimento anche parziale di uno degli obblighi di cui al contratto di locazione, tra cui quello di pagamento del corrispettivo, hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto (art. 9 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria sub doc. 2). La concedente ha esercitato la facoltà di risoluzione del contratto con la comunicazione prodotta, ricevuta dalla società resistente a far data dal 20 novembre 2024 (doc. 6). Va poi rammentato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). L'attore può infatti limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto, mentre è onere di quest'ultima provare il proprio esatto adempimento ovvero la riconducibilità del proprio inadempimento o ritardo ad impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento. Pertanto, la società va condannata all'immediata restituzione, in favore della società Controparte_1 ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto di leasing.
2.2. Anche l'istanza di parte ricorrente formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. può trovare seguito, tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 dell'art. 614 bis c.p.c., che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale avente un contenuto di condanna, ritenuto che la prestazione richiesta alla resistente rientri nell'ambito applicativo della disposizione e che la stessa non sia
“manifestamente iniqua”, avuto riguardo, tra l'altro, al protratto inadempimento da parte dell'utilizzatore al pagamento dei canoni (sin dal mese di agosto 2023), al tempo già decorso dalla comunicazione di risoluzione del contratto di leasing e dalla conseguente protratta detenzione dell'immobile non giustificata dal mese di novembre 2024. Ai fini della determinazione dell'importo dovuto dalla resistente, tenuto conto dei criteri delineati dal comma 2 dell'art. 614 bis c.p.c. ossia “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato
o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”, appare equo fissare un importo giornaliero parametrato al canone mensile di leasing corrispondente ad euro 300,00 per ogni giorno di ritardo (considerando a tal fine l'importo del canone mensile di euro 9.112,24 da dividere per trenta giorni e, quindi, pari ad euro 303,74 arrotondato per difetto ad euro 300,00).
In conclusione, può affermarsi che l'inadempimento dell'utilizzatore ha legittimato la società concedente ad avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 9 delle condizioni di contratto e che le domande proposte dall'odierna ricorrente meritano accoglimento: accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing in data 20 novembre 2024, la resistente deve essere condannata al rilascio, in favore della società ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto di leasing nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
la resistente va inoltre condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di un importo pari ad euro 300,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine di trenta giorni fissato per la consegna dell'immobile.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, avuto riguardo al valore della causa, all'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività istruttoria e alla limitata attività svolta nella fase decisionale) e alla scarsa complessità delle questioni trattate. pagina 3 di 4 Tali circostanze giustificano, ad avviso di questo giudice, la liquidazione delle spese con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
a. accoglie le domande proposte e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1 restituzione, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente sentenza, in favore della ricorrente del seguente immobile, libero e vuoto di persone e cose, sito nel Comune di Parte_1
AZ AN PA, (BG) - Via Oberdan 31-35, facente parte del centro residenziale denominato “AZ 2000” e costituito da “una unità immobiliare ad uso negozio al piano terra, con annessi cinque bagni, due disimpegni, tre spogliatoi, centrale termica, con annesse un'area di carico/scarico esclusiva ed un'ulteriore area esclusiva di pertinenza esterna, distinta al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1, mappale 4049 sub 702, nonché da un locale ad uso deposito posto al piano interrato distinto al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1, mappale 4049 sub 62, tutto unitamente alle relative pertinenze ed accessori”, come descritto nelle conclusioni di cui al ricorso;
b. fissa in euro 300,00 la somma dovuta dalla in favore della Controparte_1 [...]
, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a partire dalla scadenza del termine di Pt_1 trenta giorni (fissato per la consegna) successivo alla notifica del presente provvedimento;
c. condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida nella somma di euro 1.713,00 per spese ed euro 8.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Milano, 20 maggio 2025
Il giudice
Ada Favarolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3677 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente TRA (C.F. ), in persona dei procuratori e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Manuzzi, dall'avv. Silvia Manuzzi e dall'avv. Parte_3
Lorenzo Fermi in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lorenzo Fermi in Milano, Via Larga 8 e presso i domicili digitali di ciascun difensore RICORRENTE E (C.F. ), in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
20154 Milano (MI) - Corso Sempione 32/A RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: contratto di locazione finanziaria
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “a. previo accertamento di intervenuta risoluzione o, in subordine e salvo gravame, declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore del contratto di locazione finanziaria (leasing) n. IM 398248 del 10.11.2021, condannarsi in persona del legale rappresentante, all'immediato Controparte_1 rilascio in favore di di AZ AN PA (BG) - Via Oberdan 31-35, Parte_1 facente parte del centro residenziale deno-minato “AZ 2000” e costituito da una unità immobiliare ad uso negozio al piano terra, con annessi cinque bagni, due disimpegni, tre spogliatoi, centrale termica, con annesse un'area di carico/scarico esclusiva ed un'ulteriore area esclusiva di pertinenza esterna, distinta al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1, mappale 4049 sub 702, nonché da un locale ad uso deposito posto al piano interrato di-stinto al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1, mappale 4049 sub 62, tutto unitamente alle relative pertinenze ed accessori, libero da cose e persone, anche interposte, e nella piena disponibilità di Parte_1
b. fissarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., in Euro 303,74= la somma dovuta da
[...] a per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a fa Controparte_1 Parte_1 dell'emananda sentenza o comunque quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c. con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, magg. CPA ed IVA come per legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato alla resistente società (d'ora innanzi denominata anche utilizzatore) la società Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 4 s.p.a. (d'ora innanzi appellata anche concedente) ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IM 398248 stipulato in data 10 novembre 2021 e, per l'effetto, di condannare la società resistente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, sito nel Comune di AZ AN PA (BG), in via Via Oberdan 31-35, facente parte del centro residenziale denominato “AZ 2000” e costituito da una unità immobiliare ad uso negozio al piano terra con annessi cinque bagni, due disimpegni, tre spogliatoi, centrale termica, con annesse un'area di carico/scarico esclusiva ed un'ulteriore area esclusiva di pertinenza esterna, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1, mappale 4049 sub 702, nonché da un locale ad uso deposito posto al piano interrato distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1, mappale 4049 sub 62, oltre a relative pertinenze ed accessori, come specificamente descritto in atti e in particolare nel contratto di compravendita. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna della resistente al pagamento di una somma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p., per ogni giorno di ritardo nella restituzione del bene. La ricorrente ha dedotto che:
- in data 10 novembre 2021, con atto di compravendita a rogito del notaio dr. repertorio Persona_1
n. 25109, raccolta n. 13430, registrato a Milano il 12.11.2021 al n. 116822, la società aveva Parte_1 acquistato l'immobile sopra indicato, al solo fine di concederlo in locazione finanziaria alla società (doc. 1); Controparte_1
- sempre in data 10 novembre 2021, la società aveva stipulato con la società resistente il Parte_1 contratto di locazione finanziaria IM 398248 avente ad oggetto l'immobile in questione (doc. 2), consegnato all'utilizzatore contestualmente al contratto di compravendita (doc. 1);
- nel corso del rapporto di leasing la società utilizzatrice, a partire dal mese di agosto 2023, non aveva adempiuto al pagamento dei canoni mensili, oltre alle fatture di indicizzazione periodica e la società concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 9 delle condizioni Generali del Contratto così che, previa diffida e messa in mora (doc. 05), aveva dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto tramite comunicazione inoltrata all'utilizzatore via p.e.c. e raccomandata con avviso di ricevimento. (doc. 06).
La resistente non si è costituita in giudizio, così che all'udienza del 13 maggio 2025, verificata la regolarità della notifica eseguita in forma telematica e perfezionata in data 10 febbraio 2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di legge. 2. Tanto premesso, le domande proposte sono fondate. La società ha agito nel presente giudizio invocando l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti nel corso dell'anno 2021, avente a oggetto il bene immobile sito nel Comune di AZ AN PA (BG), in via Via Oberdan 31-35, come sopra descritto, e ha chiesto la condanna della parte resistente alla sua restituzione oltre al pagamento di una somma di ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
2.1. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni mensili contrattualmente previsti, ragion per cui ha deciso di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., prevista nelle condizioni generali regolanti il contratto di leasing e precisamente all'art. 9 delle condizioni generali di contratto (doc. 2), mediante comunicazione ricevuta dalla società utilizzatrice nelle date del 20 novembre 2024 – tramite posta elettronica certificata - e 26 novembre 2024 – tramite raccomandata con avviso di ricevimento – con cui è stata anche intimata la restituzione del bene oggetto pagina 2 di 4 della locazione finanziaria (doc. 6). Le parti, in effetti, per il caso di mancato o ritardato adempimento anche parziale di uno degli obblighi di cui al contratto di locazione, tra cui quello di pagamento del corrispettivo, hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto (art. 9 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria sub doc. 2). La concedente ha esercitato la facoltà di risoluzione del contratto con la comunicazione prodotta, ricevuta dalla società resistente a far data dal 20 novembre 2024 (doc. 6). Va poi rammentato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). L'attore può infatti limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto, mentre è onere di quest'ultima provare il proprio esatto adempimento ovvero la riconducibilità del proprio inadempimento o ritardo ad impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento. Pertanto, la società va condannata all'immediata restituzione, in favore della società Controparte_1 ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto di leasing.
2.2. Anche l'istanza di parte ricorrente formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. può trovare seguito, tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 dell'art. 614 bis c.p.c., che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale avente un contenuto di condanna, ritenuto che la prestazione richiesta alla resistente rientri nell'ambito applicativo della disposizione e che la stessa non sia
“manifestamente iniqua”, avuto riguardo, tra l'altro, al protratto inadempimento da parte dell'utilizzatore al pagamento dei canoni (sin dal mese di agosto 2023), al tempo già decorso dalla comunicazione di risoluzione del contratto di leasing e dalla conseguente protratta detenzione dell'immobile non giustificata dal mese di novembre 2024. Ai fini della determinazione dell'importo dovuto dalla resistente, tenuto conto dei criteri delineati dal comma 2 dell'art. 614 bis c.p.c. ossia “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato
o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”, appare equo fissare un importo giornaliero parametrato al canone mensile di leasing corrispondente ad euro 300,00 per ogni giorno di ritardo (considerando a tal fine l'importo del canone mensile di euro 9.112,24 da dividere per trenta giorni e, quindi, pari ad euro 303,74 arrotondato per difetto ad euro 300,00).
In conclusione, può affermarsi che l'inadempimento dell'utilizzatore ha legittimato la società concedente ad avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 9 delle condizioni di contratto e che le domande proposte dall'odierna ricorrente meritano accoglimento: accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing in data 20 novembre 2024, la resistente deve essere condannata al rilascio, in favore della società ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto di leasing nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
la resistente va inoltre condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di un importo pari ad euro 300,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine di trenta giorni fissato per la consegna dell'immobile.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, avuto riguardo al valore della causa, all'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività istruttoria e alla limitata attività svolta nella fase decisionale) e alla scarsa complessità delle questioni trattate. pagina 3 di 4 Tali circostanze giustificano, ad avviso di questo giudice, la liquidazione delle spese con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
a. accoglie le domande proposte e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1 restituzione, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente sentenza, in favore della ricorrente del seguente immobile, libero e vuoto di persone e cose, sito nel Comune di Parte_1
AZ AN PA, (BG) - Via Oberdan 31-35, facente parte del centro residenziale denominato “AZ 2000” e costituito da “una unità immobiliare ad uso negozio al piano terra, con annessi cinque bagni, due disimpegni, tre spogliatoi, centrale termica, con annesse un'area di carico/scarico esclusiva ed un'ulteriore area esclusiva di pertinenza esterna, distinta al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1, mappale 4049 sub 702, nonché da un locale ad uso deposito posto al piano interrato distinto al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1, mappale 4049 sub 62, tutto unitamente alle relative pertinenze ed accessori”, come descritto nelle conclusioni di cui al ricorso;
b. fissa in euro 300,00 la somma dovuta dalla in favore della Controparte_1 [...]
, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a partire dalla scadenza del termine di Pt_1 trenta giorni (fissato per la consegna) successivo alla notifica del presente provvedimento;
c. condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida nella somma di euro 1.713,00 per spese ed euro 8.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Milano, 20 maggio 2025
Il giudice
Ada Favarolo
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