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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 229/2024
promossa da
Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
opponenti contro
Controparte_1
opposta
Oggi 26 marzo 2025, innanzi al dott. Alberto Cecconi, sono comparsi:
Per , , e , Parte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_4
l'avv. TOGNONI FEDERICA, oggi sostituito dall'avv. Edoardo Tognoni
Per , l'avv. CURTI FRANCESCO e l'avv. VENEZIANO AN- Controparte_1
TONELLO, oggi sostituiti dall'avv. Paolo Dompè
Il G.I. invita le parti a discutere e concludere.
I procuratori delle parti, alla luce dell'intervenuto accordo, chiedono disporsi la revoca del d.i. opposto con dichiarazione di cessata materia del contendere a spese compensate.
Le parti discutono oralmente la causa dopodiché
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà lettura
1 IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
2 segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025
R.G. n. 229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 229/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_5 C.F._2
(C.F. , Parte_6 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Federica Tognoni presso il cui studio sito in Livorno, Via
Borra n. 26 sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI contro con sede legale in Padova, Via San Marco n. 11 - 35129, Controparte_1
Codice Fiscale, P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n.
, Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682, in persona del Procuratore spe- P.IVA_1 ciale Dott. (c.f.: , giusta procura del CP_2 C.F._5
16/01/2023, a rogito del Notaio di Padova, rep. 50374, racc. 21909, re- Persona_1 gistrato a Padova il 17/01/2023 al n. 1349 S. serie 1T, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Curti e Antonello Veneziano ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: fax Email_1
06.81152144 OPPOSTA
Oggetto: contratti ed obbligazione varie – opp. a d.i. n. 1065/2023 emesso dall'intestato
Tribunale in data 7.11.2023 (R.G. 2928/2023)
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza da aversi qui per integralmente ri- portate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, opponendosi al decreto ingiuntivo n.
1065/2023 (emesso dal Tribunale di Livorno in data 11 novembre 2023 – R.G.
1 2928/2023) per l'importo di € 124.206,73 (oltre interessi e spese della procedura moni- toria) originato da “mutuo ipotecario per Atti Dott. Notaio in Livorno, Persona_2
Rep. 87924 – racc. 11617, concesso in data 15.05.07 ai Sigg.ri (nato a [...]
Roma il 16.08.66 – c.f. e (nata in [...] il CodiceFiscale_6 Parte_1
19.5.67 – c.f.: ) - oltre interessi contrattuali e di mora (doc. 2) – C.F._1 in forza della garanzia fidejussoria dai primi rilasciata per € 130.000,00 in data
10.05.07 (doc. 3) presso Banca Popolare di verona e Novara Spa a garanzia del ri- chiamato mutuo”, , e Parte_1 Parte_5 Parte_6 Pt_4 convenivano dinanzi all'intestato Tribunale la
[...] Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accoglimento della presente opposizione, re- spinta ogni contraria istanza, in via preliminare accertato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, disporre termini per l'introduzione del giudi- zio di mediazione;
in via principale accertare e dichiarare la nullità assoluta delle fide- jussioni in virtù dell'adesione al modello ABI vietata e, dunque, frutto di un'intesa anti- concorrenziale anch'essa vietata;
dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e per questo revocarlo. In via subordinata accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole riportate nelle fideiussioni, dichiarando la decadenza da parte della CP_1
attesa la reviviscenza di quanto disposto dall'art 1957 cc con estinzione delle fideius-
[...] sioni e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto. Nel caso in cui venisse riconosciuta la
validità delle fideiussioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto, comunque revocarlo e ri-
determinare le somme eventualmente dovute dagli opponenti. A tal fine, in via istruttoria, si
chiede che il Giudice adito voglia disporre apposita CTU atta alla rideterminazione delle
somme, detratti gli importi versati dagli ingiunti e la correttezza dei tassi applicati. Con vit- toria di spese del presente giudizio”.
Con comparsa depositata in data 25 marzo 2024 si costituiva in giudizio
[...]
contestando in fatto ed in diritto le allegazioni e difese avversarie e CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Ancora in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione infondata e, comunque, non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale nel merito, rigettare l'opposizione e le domande con la stessa proposte nei confronti della Banca opposta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia
2 in diritto, oltre che assolutamente non provate, confermando il decreto ingiuntivo oppo- sto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento e/o revoca e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori fino al saldo effettivo.
In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore della Banca delle spese di giudizio e del procedimento monitorio”.
Il G.I., con provvedimento emesso in data 12 settembre 2024 – a scioglimento della ri- serva assunta in pari data – rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutivi- tà del d.i. opposto formulata dalla convenuta ed assegnava a parte opposta termine per presentazione della domanda di mediazione con rinvio all'udienza del 13 marzo 2025
(sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) per la verifica dell'espletamento della mediazione e per la prosecuzione del processo.
All'udienza del 13 marzo 2025, il Tribunale dava atto che nelle note i procuratori delle parti avevano dato atto che: “i) i loro assistiti hanno “raggiunto una definizione con- cordata a saldo e stralcio di tutte le ragioni di credito di cui alla presente causa, me- diante il versamento di € 15.000,00 (quindicimila/00) da parte degli ingiunti”; ii) “a se- guito dei regolari pagamenti pattuiti e ricevuti, parte opposta dava atto di ritenersi soddisfatta e non avere più nulla da pretendere, eccepire e/o contestare anche giudi- zialmente nei confronti degli ingiunti”” ed avevano chiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare, alla luce dell'intervenuta transazione “l'estinzione del presente giudizio
RG n. 229/2024 Trib. Livorno per raggiunto accordo tra le parti in causa, procedendo alla cancellazione della causa dal ruolo”.
Considerato, tuttavia, che in ragione della natura del presente giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo) la richiesta “estinzione” del procedimento per cessata materia del contendere (stante l'intervenuto accordo conciliativo) doveva essere dichiarata con sen- tenza nella quale sarebbe stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di op- posizione, il G.I. fissava l'udienza del 19 marzo 2025 (rinviata, in accoglimento di istanza di parte, al 26 marzo 2025) per la discussione orale.
All'odierna udienza del 26 marzo 2025, preso atto delle conclusioni formulate dalle par- ti, il Giudice ha emesso la seguente decisione con motivazione contestuale.
Si deve dare atto che all'odierna udienza le parti congiuntamente hanno ribadito di aver reciprocamente definito e transatta in sede stragiudiziale la lite ed hanno chiesto espres-
3 samente la revoca del decreto ingiuntivo opposto con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese processuali.
Alla luce della concorde volontà delle parti, espressa dai rispettivi difensori,si impone la richiesta declaratoria di cessata materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione – come nel caso di specie - che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice (cfr., in motivazio- ne, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014, Rv. 629925 – 01; in senso conforme anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013, Rv. 626282 – 01; Cass. n.
23289/07; Cass. n. 6909/09).
Non sembra superfluo rammentare che la transazione si sostituisce alla regolamentazio- ne dei rapporti fra le parti derivanti anche da pregressi provvedimenti giudiziari, che ne restano travolti (Cass. Civ., 3 marzo 2006 n. 4714) in quanto le parti si obbligano – sul piano del diritto sostanziale – anche a non avvalersi dell'efficacia processuale dei sud- detti provvedimenti (nel caso di specie, decreto ingiuntivo) ove essa sia incompatibile con gli accordi raggiunti (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22650 del
08/09/2008, Rv. 604626 - 01).
Orbene, è incontestabile che l'accordo raggiunto medio tempore tra le parti abbia defini- to ogni questione controversa tra loro.
Alla luce di quanto dedotto dalle parti nonché tenuto conto della sopravvenuta cessata materia del contendere, si deve procedere alla richiesta revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr., nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Sulmona, Sentenza n.
108/2022 del 4 maggio 2022; Tribunale di Torino, 11 Marzo 2008, in Il Caso.it; cfr., al- tresì, in senso conforme Tribunale di Livorno, Sentenza n. 219/2024 dell'8 febbraio
2024 – R.G. 3412/2023; Tribunale di Livorno, Sentenza n. 1069/2024 del 24 ottobre
2024 – R.G. 3546/2023, in 101Mediatori.it).
Spese di lite integralmente compensate tra le parti in virtù dell'accordo raggiunto sul punto tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, respinta o assorbita, così provvede
4 1) Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto in- giuntivo opposto n. 1065/2023 (R.G. n. 2928/2023) emesso dal Tribunale di Li- vorno in data 7 novembre 2023;
2) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del di- spositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza.
Così deciso in data 26 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
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