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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5779 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Così composta:
ET OR NG de Courtelary Presidente
MA UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1909 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Maccarone che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) CP_1 P.IVA_2
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Raffaele Panaccione che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Frosinone n. 653/2020 resa nel procedimento 3026/2015 – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a RU ( R.G. 3026/2015 ) CP_1 [...]
e convenivano dinanzi al Tribunale di CP_2 Controparte_3 Parte_1
Frosinone in relazione ai conti correnti n. 0554/24230107 ( acceso il tredici agosto 1988 ) e n. 0554/24230208 ( acceso il sedici marzo 1997 ); a dette posizioni erano collegati due conti anticipi ( 24230410 e 24230309 ) con un affidamento di € 600.000,00. I conti erano intestati alla s.p.a..
Era affermata l'illecita segnalazione in centrale rischi effettuata dalla convenuta a settembre
2014 per superamento del limite di affidamento e si sosteneva che detto limite in realtà era stato rispettato perché la banca aveva addebitato somme non dovute applicando in modo illegittimo interessi usurari, anatocistisci, cms, date valuta e spese.
Era inoltre affermato come, sulla base di detta infedele rappresentazione, la banca avesse indotto la s.p.a. a stipulare a marzo 2015 un finanziamento chirografario con la fideiussione di a condizioni particolarmente onerose, in violazione dell'art. 1337 Pt_2 Controparte_3
c.c. ; affermavano comunque la sussistenza dei presupposti di annullabilità per dolo.
Chiedevano l'accertamento del saldo al primo settembre 2014 dei conti correnti e collegati conti anticipi, la condanna della convenuta a cancellare la segnalazione in centrale rischi, la nullità o annullabilità del contratto di finanziamento con condanna alla restituzione dell'indebito nonché al risarcimento dei danni.
si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande. Parte_1
Il Tribunale, espletata CTU, con sentenza 953 del 2020, ritenuto parzialmente prescritto il diritto vantato dagli appellanti e ritenuto che dopo il primo luglio 2000 l'anatocismo fosse stato correttamente applicato così statuiva :
“condanna alla cancellazione della segnalazione di sconfinamento Parte_1 sulla linea di credito a revoca effettuata a settembre 2014 e sino al marzo 2015 relativamente all CP_1 accerta e dichiara pari ad € 121.284,51 a credito per l alla data del 30.9.2016 CP_1 il saldo del conto corrente n. 0554/24230208 intrattenuto dalla suddetta società presso ordinando alla convenuta di procedere alla annotazione del saldo Parte_1 riliquidato;
2 rigetta tutte le altre domande formulate dagli attori;
compensa per il 50% le spese di lite tra le parti e condanna a Parte_1 rifondere agli attori la restante quota, che liquida in € 278,00 per esborsi e in € 6.715,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna. “ proponeva appello e concludeva chiedendo: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: - annullare e riformare la sentenza n. 653 del 2020 del Tribunale di Frosinone, emessa il 30/9/2020; - per l'effetto, rigettare tutte le domande e pretese avversarie;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Gli appellati si costituivano, chiedevano il rigetto dell'appello principale, proponevano due motivi di appello incidentale, il primo riguardante la prescrizione ritenuta dal Tribunale e il secondo riguardante l'anatocismo post primo luglio 2000; concludevano chiedendo :
“rigettare l'appello proposto in via principale da , perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposta dalla parte appellata, così provvedere:
-ammettere una CTU per verificare la natura dei versamenti effettuati dalla correntista, con la metodologia di indagine precisata, e per rideterminare, espunti gli indebiti accertati, l'esatto rapporto dare-avere tra gli antagonisti con riferimento al conto corrente n. 0554/24230208;
- in riforma della sentenza n. 653/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone, ed in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, accogliere il presente atto di appello incidentale e, per l'effetto accogliere tutte le conclusioni ritualmente rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio n. 3026/2015 RGAC del Tribunale di Frosinone;
-In ogni caso, condannare al rimborso delle spese di lite oltre Parte_1 accessori e oneri fiscali del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
La Corte disponeva parziale rinnovo della CTU e all'esito l'appellante concludeva chiedendo che fosse richiamato il CTU e in subordine riportandosi alle richieste dell'appello con rigetto dell'appello incidentale.
Gli appellati rinunciavano al motivo di appello incidentale relativo all'anatocismo post primo luglio 2000 e confermavano per il resto la richiesta di rigetto dell'appello principale.
All'esito dell'udienza del ventidue settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto di respingere le domande relative al primo dei due conti correnti limitando l'esame solo al secondo ossia al conto 0554/24230208, acceso il sedici marzo
1997.
Sul punto non vi è appello.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe applicato correttamente i principi in materia di onere della prova in quanto non avrebbe dato rilievo alla mancata produzione del contratto che, essendo attrice la correntista, avrebbe invece comportato il rigetto di tutte le domande.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale, avendo effettuato, sulla scorta della CTU, un ricalcolo anche degli interessi creditori per il periodo 2005/2008 con applicazione del tasso sostitutivo nonostante non vi fosse domanda, avrebbe giudicato ultra petita.
Con il terzo motivo si censura la sentenza per aver applicato per gli interessi nel periodo in cui non era stata depositata pattuizione scritta i tassi sostitutivi BOT nella misura massima per gli interessi creditori e nella misura minima per quelli debitori.
Con il quarto motivo si censura la sentenza laddove ha ritenuto di accogliere la domanda di controparte pur in assenza di estratti conto completi.
I motivi devono essere esaminati congiuntamente per stretta connessione logica.
Per quanto riguarda la mancata produzione del contratto l'appellante sostiene che “….la deduzione circa la mancata pattuizione delle condizioni economiche che avrebbero regolato il rapporto di conto corrente imponeva la produzione, da parte dell , del relativo CP_1 contratto”.
In realtà per quanto riguarda l'anatocismo, in linea con quanto affermato da
Cass.26867/2024 il divieto prescinde dalla pattuizione scritta per cui per il correntista che sostiene l'illegittima applicazione è sufficiente che alleghi detta circostanza e lo dimostri con la produzione degli estratti conto, cosa che nel caso di specie è stato fatto.
4 Per quanto riguarda invece gli interessi ultralegali e le altre condizioni gli odierni appellati nell'atto di citazione di primo grado oltre a revocare il consenso per il tasso ultralegale ( così implicitamente affermando che un accordo sul punto era esistito ) hanno poi dedotto l'inesistenza e/o nullità per indeterminatezza delle “clausole dei contratti” .
In tale contesto, a fronte di specifica eccezione della banca reiterata nelle memorie conclusionali di primo grado la correntista nella memoria di replica si è limitata a ribadire la necessità che fosse la banca a dover produrre il contratto senza allegare l'assenza di originaria pattuizione scritta.
Di conseguenza, come correttamente evidenziato dall'appellante, è errata l'affermazione del Tribunale che si riporta testualmente:
“Dagli atti di causa è emerso che il conto n. 0554/24230208 non è stato sin dall'inizio regolato da condizioni economiche convenute per iscritto, avendo la banca prodotto soltanto convenzioni successive (lettere di concessione di fido e modifiche consensuali delle condizioni economiche). Nessuna documentazione contrattuale risulta poi avere regolato i conti anticipi…..”
La mancata conclusione in forma scritta infatti avrebbe potuto dedursi solo da specifica allegazione da parte della correntista, cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
Atteso quanto detto il criterio di calcolo adottato dal Tribunale ( tassi di interesse sostitutivi ed espunzione di tutte le poste relative a commissioni, spese e valute fino alla prima convenzione scritta ) deve essere emendato applicando le condizioni risultanti dagli estratti conto con eccezione dell'anatocismo che il Tribunale ha ritenuto corretto solo per il periodo intercorrente tra il primo luglio 2000 e il trentuno gennaio 2013 ( ossia dall'entrata in vigore della modifica in tal senso dell'art. 120 TUB ); l'originario appello incidentale sul punto è stato oggetto di rinuncia.
Il secondo e il terzo motivo sono di conseguenza assorbiti.
Il quarto motivo è infondato poiché sono stati prodotti la pressochè totalità degli estratti conto consentendo al CTU di effettuare un calcolo del tutto attendibile come rilevato dal
Tribunale e non contestato specificamente dall'appellante.
Il consulente ha infatti rilevato come per il conto corrente 208 fossero stati prodotti tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto ( sedici marzo 1997 ) al trenta settembre 2016, con vuoto contabile solo per due trimestri dal primo maggio al trentuno dicembre 2015; per il
5 conto anticipi collegato n.410 gli estratti erano completi ossia dalla data di inizio del ventitré luglio 1998 alla chiusura del trentuno dicembre 2013 e per il conto anticipi 109 dall'apertura del ventisette marzo 1997 alla chiusura del trentuno dicembre 1999.
********
Appello incidentale.
L'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto prescritte e quindi espunte dal calcolo tutte le rimesse effettuate su conto corrente in attivo ritenendole solutorie.
Il motivo è fondato.
La differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie rileva ai fini della prescrizione solo in presenza di conti affidati in quanto le prime sono effettuate per ripianare uno sconfinamento dal fido e le seconde per reintegrare la provvista del fido senza sconfinamento. In entrambi i casi si tratta quindi di rimesse che presuppongono un conto con saldo negativo.
Come indicato a tale proposito condivisibilmente da Cass. 4372/2018 in motivazione
“ ….se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento….” .
Nel caso di specie il conto corrente ha avuto, per il periodo ritenuto dal Tribunale come coperto da prescrizione, solo saldi positivi.
Atteso quanto detto il criterio di calcolo maggiormente corrispondente alle sopra indicate risultanze è quello che, nella ctu integrativa disposta nel presente grado, indica come saldo valuta al trenta giugno 2000 l'importo di € 40.032,58 a credito della correntista come convertito rispetto alla somma indicata in Lire.
Da detta data, essendo pacifica la reciprocità della capitalizzazione, dovranno essere applicate le condizioni contrattuali e la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi;
detto conteggio, in linea con quanto ritenuto dal Tribunale senza che vi sia
6 doglianza, manterrà la capitalizzazione fino al trentuno dicembre 2013 e la escluderà del tutto per il periodo successivo fino all'ultimo estratto conto disponibile.
La Corte a tale proposito ritiene contrario ai principi di ragionevole durata del processo la riconvocazione del CTU per l'espletamento del calcolo in questione, calcolo che, sulla base dei parametri forniti, può essere comunque espletato tanto più che nel caso di specie non vi è una pronuncia condannatoria ma di mero accertamento.
*******
Con il quinto motivo di appello principale è censurato il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha ritenuto ingiustificata la segnalazione in centrale Rischi effettuata dalla banca per il periodo settembre 2014/marzo 2015 ossia nell'intervallo di tempo necessario per ristrutturare il debito del conto corrente 208 che, a fronte di un affidamento per €600.000,00 presentava a settembre 2014 un asserito debito per € 674.000,00.
In detto periodo la correntista, nella categoria della Centrale “rischi a scadenza” passava da un accordato di € 600.000,00 e utilizzato pari a 0 a un accordato pari ad € 600.000 e utilizzato pari a € 600.000,00.
poi era inserita nella categoria “rischi a revoca” con un accordato pari a 0 e un CP_4 utilizzato/sconfinamento pari a € 647.000, posizione che solo da aprile 2015 era modificata in “accordato/utilizzato/sconfinamento” pari a 0.
Il Tribunale ha ritenuto plausibile che la variazione fosse relativa al tempo di istruttoria della pratica di riconversione del finanziamento ma ha affermato che comunque mancasse la prova di un accordo tra le parti su detta modifica anche a prescindere dal fatto che in realtà il saldo del conto 208 fosse a credito come risultava dalla ctu.
L'appellante a tale proposito si limita ad affermare:
“per consentire alla di avvalersi di tassi maggiormente favorevoli, si decise CP_1 con la cliente di trasformare le linee di credito operative, a breve termine, in un finanziamento a rientro graduale;
detta operazione venne deliberata a luglio 2014 ma fu perfezionata solo a febbraio 2015”
L'appellante quindi non censura il punto di motivazione con cui il Tribunale ha affermato che non ci fosse prova di un qualche accordo tra le parti per le modifiche della posizione in
Centrale Rischi.
7 L'appellante poi sostiene che comunque un operatore accorto, incrociando i dati relativi alle due categorie, avrebbe visto che non si trattava di una posizione di criticità della correntista dal punto di vista finanziario ma il dato rimane anche in questo caso generico, del tutto privo di riscontro e comunque lo sconfinamento per € 647.000,00 indicato in Centrale costituiva sicuramente un dato negativo.
Tutto ciò a prescindere da un altro elemento ossia dal fatto che lo sconfinamento in realtà non sussisteva e ciò in base non solo a quanto indicato dal Tribunale ma anche all'esito del presente grado.
********
Per quanto riguarda le spese l'accoglimento delle impugnazioni comporta la necessaria riconsiderazione anche di quelle di primo grado sulla base dell'esito complessivo della lite che vede la prevalente soccombenza della banca che quindi è tenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi previa compensazione al 50% ( valori medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità media ).
La liquidazione è quella di cui al dispositivo
La statuizione sulle spese di ctu di primo grado è mantenuta e per il secondo grado le spese sono liquidate con separato decreto e sono poste al 50% a carico di Parte_1
e per il restante 50% a carico delle altre parti, in solido tra tutte in favore del ctu.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, dando atto della rinuncia di CP_1 [...]
e a uno dei due motivi di appello incidentale, in parziale CP_2 Controparte_3 accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'altro motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, accerta che alla data valuta del trenta giugno 2000 il saldo del rapporto di conto corrente affidato n.
0554/24230208 e conti collegati era pari a € 40.032,58 a credito della correntista e per il periodo successivo accerta l'applicabilità di tutte le condizioni contrattuali e della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi fino al trentuno dicembre 2013 con
8 esclusione della capitalizzazione per il periodo successivo fino all'ultimo estratto conto disponibile.
Compensa per il 50% le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per l'intero per il primo grado in € 10.860,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in € 12.156,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna Parte_1
a pagare al difensore antistatario di e
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 la metà di dette somme.
Conferma la statuizione di primo grado riguardo alle spese di CTU.
Pone le spese di CTU di secondo grado, liquidate con separato decreto, per il 50% a carico di e per il restante 50% a carico solidale delle altre parti, in solido Parte_1 tra tutte in favore del CTU.
Roma, camera di consiglio del ventidue settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA UC ET OR NG de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Così composta:
ET OR NG de Courtelary Presidente
MA UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1909 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Maccarone che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) CP_1 P.IVA_2
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Raffaele Panaccione che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Frosinone n. 653/2020 resa nel procedimento 3026/2015 – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a RU ( R.G. 3026/2015 ) CP_1 [...]
e convenivano dinanzi al Tribunale di CP_2 Controparte_3 Parte_1
Frosinone in relazione ai conti correnti n. 0554/24230107 ( acceso il tredici agosto 1988 ) e n. 0554/24230208 ( acceso il sedici marzo 1997 ); a dette posizioni erano collegati due conti anticipi ( 24230410 e 24230309 ) con un affidamento di € 600.000,00. I conti erano intestati alla s.p.a..
Era affermata l'illecita segnalazione in centrale rischi effettuata dalla convenuta a settembre
2014 per superamento del limite di affidamento e si sosteneva che detto limite in realtà era stato rispettato perché la banca aveva addebitato somme non dovute applicando in modo illegittimo interessi usurari, anatocistisci, cms, date valuta e spese.
Era inoltre affermato come, sulla base di detta infedele rappresentazione, la banca avesse indotto la s.p.a. a stipulare a marzo 2015 un finanziamento chirografario con la fideiussione di a condizioni particolarmente onerose, in violazione dell'art. 1337 Pt_2 Controparte_3
c.c. ; affermavano comunque la sussistenza dei presupposti di annullabilità per dolo.
Chiedevano l'accertamento del saldo al primo settembre 2014 dei conti correnti e collegati conti anticipi, la condanna della convenuta a cancellare la segnalazione in centrale rischi, la nullità o annullabilità del contratto di finanziamento con condanna alla restituzione dell'indebito nonché al risarcimento dei danni.
si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande. Parte_1
Il Tribunale, espletata CTU, con sentenza 953 del 2020, ritenuto parzialmente prescritto il diritto vantato dagli appellanti e ritenuto che dopo il primo luglio 2000 l'anatocismo fosse stato correttamente applicato così statuiva :
“condanna alla cancellazione della segnalazione di sconfinamento Parte_1 sulla linea di credito a revoca effettuata a settembre 2014 e sino al marzo 2015 relativamente all CP_1 accerta e dichiara pari ad € 121.284,51 a credito per l alla data del 30.9.2016 CP_1 il saldo del conto corrente n. 0554/24230208 intrattenuto dalla suddetta società presso ordinando alla convenuta di procedere alla annotazione del saldo Parte_1 riliquidato;
2 rigetta tutte le altre domande formulate dagli attori;
compensa per il 50% le spese di lite tra le parti e condanna a Parte_1 rifondere agli attori la restante quota, che liquida in € 278,00 per esborsi e in € 6.715,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna. “ proponeva appello e concludeva chiedendo: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: - annullare e riformare la sentenza n. 653 del 2020 del Tribunale di Frosinone, emessa il 30/9/2020; - per l'effetto, rigettare tutte le domande e pretese avversarie;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Gli appellati si costituivano, chiedevano il rigetto dell'appello principale, proponevano due motivi di appello incidentale, il primo riguardante la prescrizione ritenuta dal Tribunale e il secondo riguardante l'anatocismo post primo luglio 2000; concludevano chiedendo :
“rigettare l'appello proposto in via principale da , perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposta dalla parte appellata, così provvedere:
-ammettere una CTU per verificare la natura dei versamenti effettuati dalla correntista, con la metodologia di indagine precisata, e per rideterminare, espunti gli indebiti accertati, l'esatto rapporto dare-avere tra gli antagonisti con riferimento al conto corrente n. 0554/24230208;
- in riforma della sentenza n. 653/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone, ed in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, accogliere il presente atto di appello incidentale e, per l'effetto accogliere tutte le conclusioni ritualmente rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio n. 3026/2015 RGAC del Tribunale di Frosinone;
-In ogni caso, condannare al rimborso delle spese di lite oltre Parte_1 accessori e oneri fiscali del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
La Corte disponeva parziale rinnovo della CTU e all'esito l'appellante concludeva chiedendo che fosse richiamato il CTU e in subordine riportandosi alle richieste dell'appello con rigetto dell'appello incidentale.
Gli appellati rinunciavano al motivo di appello incidentale relativo all'anatocismo post primo luglio 2000 e confermavano per il resto la richiesta di rigetto dell'appello principale.
All'esito dell'udienza del ventidue settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto di respingere le domande relative al primo dei due conti correnti limitando l'esame solo al secondo ossia al conto 0554/24230208, acceso il sedici marzo
1997.
Sul punto non vi è appello.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe applicato correttamente i principi in materia di onere della prova in quanto non avrebbe dato rilievo alla mancata produzione del contratto che, essendo attrice la correntista, avrebbe invece comportato il rigetto di tutte le domande.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale, avendo effettuato, sulla scorta della CTU, un ricalcolo anche degli interessi creditori per il periodo 2005/2008 con applicazione del tasso sostitutivo nonostante non vi fosse domanda, avrebbe giudicato ultra petita.
Con il terzo motivo si censura la sentenza per aver applicato per gli interessi nel periodo in cui non era stata depositata pattuizione scritta i tassi sostitutivi BOT nella misura massima per gli interessi creditori e nella misura minima per quelli debitori.
Con il quarto motivo si censura la sentenza laddove ha ritenuto di accogliere la domanda di controparte pur in assenza di estratti conto completi.
I motivi devono essere esaminati congiuntamente per stretta connessione logica.
Per quanto riguarda la mancata produzione del contratto l'appellante sostiene che “….la deduzione circa la mancata pattuizione delle condizioni economiche che avrebbero regolato il rapporto di conto corrente imponeva la produzione, da parte dell , del relativo CP_1 contratto”.
In realtà per quanto riguarda l'anatocismo, in linea con quanto affermato da
Cass.26867/2024 il divieto prescinde dalla pattuizione scritta per cui per il correntista che sostiene l'illegittima applicazione è sufficiente che alleghi detta circostanza e lo dimostri con la produzione degli estratti conto, cosa che nel caso di specie è stato fatto.
4 Per quanto riguarda invece gli interessi ultralegali e le altre condizioni gli odierni appellati nell'atto di citazione di primo grado oltre a revocare il consenso per il tasso ultralegale ( così implicitamente affermando che un accordo sul punto era esistito ) hanno poi dedotto l'inesistenza e/o nullità per indeterminatezza delle “clausole dei contratti” .
In tale contesto, a fronte di specifica eccezione della banca reiterata nelle memorie conclusionali di primo grado la correntista nella memoria di replica si è limitata a ribadire la necessità che fosse la banca a dover produrre il contratto senza allegare l'assenza di originaria pattuizione scritta.
Di conseguenza, come correttamente evidenziato dall'appellante, è errata l'affermazione del Tribunale che si riporta testualmente:
“Dagli atti di causa è emerso che il conto n. 0554/24230208 non è stato sin dall'inizio regolato da condizioni economiche convenute per iscritto, avendo la banca prodotto soltanto convenzioni successive (lettere di concessione di fido e modifiche consensuali delle condizioni economiche). Nessuna documentazione contrattuale risulta poi avere regolato i conti anticipi…..”
La mancata conclusione in forma scritta infatti avrebbe potuto dedursi solo da specifica allegazione da parte della correntista, cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
Atteso quanto detto il criterio di calcolo adottato dal Tribunale ( tassi di interesse sostitutivi ed espunzione di tutte le poste relative a commissioni, spese e valute fino alla prima convenzione scritta ) deve essere emendato applicando le condizioni risultanti dagli estratti conto con eccezione dell'anatocismo che il Tribunale ha ritenuto corretto solo per il periodo intercorrente tra il primo luglio 2000 e il trentuno gennaio 2013 ( ossia dall'entrata in vigore della modifica in tal senso dell'art. 120 TUB ); l'originario appello incidentale sul punto è stato oggetto di rinuncia.
Il secondo e il terzo motivo sono di conseguenza assorbiti.
Il quarto motivo è infondato poiché sono stati prodotti la pressochè totalità degli estratti conto consentendo al CTU di effettuare un calcolo del tutto attendibile come rilevato dal
Tribunale e non contestato specificamente dall'appellante.
Il consulente ha infatti rilevato come per il conto corrente 208 fossero stati prodotti tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto ( sedici marzo 1997 ) al trenta settembre 2016, con vuoto contabile solo per due trimestri dal primo maggio al trentuno dicembre 2015; per il
5 conto anticipi collegato n.410 gli estratti erano completi ossia dalla data di inizio del ventitré luglio 1998 alla chiusura del trentuno dicembre 2013 e per il conto anticipi 109 dall'apertura del ventisette marzo 1997 alla chiusura del trentuno dicembre 1999.
********
Appello incidentale.
L'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto prescritte e quindi espunte dal calcolo tutte le rimesse effettuate su conto corrente in attivo ritenendole solutorie.
Il motivo è fondato.
La differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie rileva ai fini della prescrizione solo in presenza di conti affidati in quanto le prime sono effettuate per ripianare uno sconfinamento dal fido e le seconde per reintegrare la provvista del fido senza sconfinamento. In entrambi i casi si tratta quindi di rimesse che presuppongono un conto con saldo negativo.
Come indicato a tale proposito condivisibilmente da Cass. 4372/2018 in motivazione
“ ….se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento….” .
Nel caso di specie il conto corrente ha avuto, per il periodo ritenuto dal Tribunale come coperto da prescrizione, solo saldi positivi.
Atteso quanto detto il criterio di calcolo maggiormente corrispondente alle sopra indicate risultanze è quello che, nella ctu integrativa disposta nel presente grado, indica come saldo valuta al trenta giugno 2000 l'importo di € 40.032,58 a credito della correntista come convertito rispetto alla somma indicata in Lire.
Da detta data, essendo pacifica la reciprocità della capitalizzazione, dovranno essere applicate le condizioni contrattuali e la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi;
detto conteggio, in linea con quanto ritenuto dal Tribunale senza che vi sia
6 doglianza, manterrà la capitalizzazione fino al trentuno dicembre 2013 e la escluderà del tutto per il periodo successivo fino all'ultimo estratto conto disponibile.
La Corte a tale proposito ritiene contrario ai principi di ragionevole durata del processo la riconvocazione del CTU per l'espletamento del calcolo in questione, calcolo che, sulla base dei parametri forniti, può essere comunque espletato tanto più che nel caso di specie non vi è una pronuncia condannatoria ma di mero accertamento.
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Con il quinto motivo di appello principale è censurato il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha ritenuto ingiustificata la segnalazione in centrale Rischi effettuata dalla banca per il periodo settembre 2014/marzo 2015 ossia nell'intervallo di tempo necessario per ristrutturare il debito del conto corrente 208 che, a fronte di un affidamento per €600.000,00 presentava a settembre 2014 un asserito debito per € 674.000,00.
In detto periodo la correntista, nella categoria della Centrale “rischi a scadenza” passava da un accordato di € 600.000,00 e utilizzato pari a 0 a un accordato pari ad € 600.000 e utilizzato pari a € 600.000,00.
poi era inserita nella categoria “rischi a revoca” con un accordato pari a 0 e un CP_4 utilizzato/sconfinamento pari a € 647.000, posizione che solo da aprile 2015 era modificata in “accordato/utilizzato/sconfinamento” pari a 0.
Il Tribunale ha ritenuto plausibile che la variazione fosse relativa al tempo di istruttoria della pratica di riconversione del finanziamento ma ha affermato che comunque mancasse la prova di un accordo tra le parti su detta modifica anche a prescindere dal fatto che in realtà il saldo del conto 208 fosse a credito come risultava dalla ctu.
L'appellante a tale proposito si limita ad affermare:
“per consentire alla di avvalersi di tassi maggiormente favorevoli, si decise CP_1 con la cliente di trasformare le linee di credito operative, a breve termine, in un finanziamento a rientro graduale;
detta operazione venne deliberata a luglio 2014 ma fu perfezionata solo a febbraio 2015”
L'appellante quindi non censura il punto di motivazione con cui il Tribunale ha affermato che non ci fosse prova di un qualche accordo tra le parti per le modifiche della posizione in
Centrale Rischi.
7 L'appellante poi sostiene che comunque un operatore accorto, incrociando i dati relativi alle due categorie, avrebbe visto che non si trattava di una posizione di criticità della correntista dal punto di vista finanziario ma il dato rimane anche in questo caso generico, del tutto privo di riscontro e comunque lo sconfinamento per € 647.000,00 indicato in Centrale costituiva sicuramente un dato negativo.
Tutto ciò a prescindere da un altro elemento ossia dal fatto che lo sconfinamento in realtà non sussisteva e ciò in base non solo a quanto indicato dal Tribunale ma anche all'esito del presente grado.
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Per quanto riguarda le spese l'accoglimento delle impugnazioni comporta la necessaria riconsiderazione anche di quelle di primo grado sulla base dell'esito complessivo della lite che vede la prevalente soccombenza della banca che quindi è tenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi previa compensazione al 50% ( valori medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità media ).
La liquidazione è quella di cui al dispositivo
La statuizione sulle spese di ctu di primo grado è mantenuta e per il secondo grado le spese sono liquidate con separato decreto e sono poste al 50% a carico di Parte_1
e per il restante 50% a carico delle altre parti, in solido tra tutte in favore del ctu.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, dando atto della rinuncia di CP_1 [...]
e a uno dei due motivi di appello incidentale, in parziale CP_2 Controparte_3 accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'altro motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, accerta che alla data valuta del trenta giugno 2000 il saldo del rapporto di conto corrente affidato n.
0554/24230208 e conti collegati era pari a € 40.032,58 a credito della correntista e per il periodo successivo accerta l'applicabilità di tutte le condizioni contrattuali e della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi fino al trentuno dicembre 2013 con
8 esclusione della capitalizzazione per il periodo successivo fino all'ultimo estratto conto disponibile.
Compensa per il 50% le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per l'intero per il primo grado in € 10.860,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in € 12.156,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna Parte_1
a pagare al difensore antistatario di e
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 la metà di dette somme.
Conferma la statuizione di primo grado riguardo alle spese di CTU.
Pone le spese di CTU di secondo grado, liquidate con separato decreto, per il 50% a carico di e per il restante 50% a carico solidale delle altre parti, in solido Parte_1 tra tutte in favore del CTU.
Roma, camera di consiglio del ventidue settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA UC ET OR NG de Courtelary
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