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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/09/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1101 / 2020
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall' avv. CALOGERO Parte_1 CodiceFiscale_1
RINALLO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti
-resistente-
Oggetto: previdenza agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.04.2020, l'odierno ricorrente agiva in giudizio chiedendo, previa disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura emessi dall' in data 15.01.2020, accertarsi l'avvenuto CP_1
svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della nell'anno Parte_2 riconoscersi il diritto alla disoccupazione agricola per la predetta annualità. Con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' argomentando variamente l'infondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali ed orali.
Mutato il giudicante, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' relativamente alla CP_1
mancata contestazione entro i termini di legge del provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative in agricoltura.
Invero, quest'ultimo è stato pubblicato sul sito internet dell' dal 15.12.2019 al 31.12.2019 CP_1
(cfr. terzo elenco in variazione anno 2019, allegato alla memoria di costituzione); tuttavia, è
noto che, a mente dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83,
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una
lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel
termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Nel caso di specie, dal giorno ultimo di pubblicazione dell'elenco di variazione (31.12.2019)
alla data di proposizione del ricorso (28.04.2020) non risultano trascorsi i 120 giorni previsti.
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
Com'è noto, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c.
che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”.
Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
svolta dal ricorrente occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività
prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata nel caso di specie con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa,
tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Occorre pertanto vagliare se dal compendio probatorio e dalla documentazione in atti può
dirsi raggiunta la prova da parte del ricorrente in merito al dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con la disconosciuto per l'anno 2016. Parte_2
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'assunzione delle prove testimoniali non è emersa l'asserita natura subordinata del rapporto intercorso tra l'azienda agricola e l'odierno ricorrente;
in particolare, i testi escussi non hanno riferito né in merito al periodo di lavoro svolto, né in merito all'orario ed alla tipologia di attività (asseritamente) svolta dal ricorrente, affermando di non ricordare chi fosse il . Persona_1
Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite si dichiarano irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dello Stato le spese, competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1101 / 2020
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall' avv. CALOGERO Parte_1 CodiceFiscale_1
RINALLO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti
-resistente-
Oggetto: previdenza agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.04.2020, l'odierno ricorrente agiva in giudizio chiedendo, previa disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura emessi dall' in data 15.01.2020, accertarsi l'avvenuto CP_1
svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della nell'anno Parte_2 riconoscersi il diritto alla disoccupazione agricola per la predetta annualità. Con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' argomentando variamente l'infondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali ed orali.
Mutato il giudicante, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' relativamente alla CP_1
mancata contestazione entro i termini di legge del provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative in agricoltura.
Invero, quest'ultimo è stato pubblicato sul sito internet dell' dal 15.12.2019 al 31.12.2019 CP_1
(cfr. terzo elenco in variazione anno 2019, allegato alla memoria di costituzione); tuttavia, è
noto che, a mente dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83,
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una
lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel
termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Nel caso di specie, dal giorno ultimo di pubblicazione dell'elenco di variazione (31.12.2019)
alla data di proposizione del ricorso (28.04.2020) non risultano trascorsi i 120 giorni previsti.
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
Com'è noto, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c.
che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”.
Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
svolta dal ricorrente occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività
prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata nel caso di specie con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa,
tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Occorre pertanto vagliare se dal compendio probatorio e dalla documentazione in atti può
dirsi raggiunta la prova da parte del ricorrente in merito al dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con la disconosciuto per l'anno 2016. Parte_2
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'assunzione delle prove testimoniali non è emersa l'asserita natura subordinata del rapporto intercorso tra l'azienda agricola e l'odierno ricorrente;
in particolare, i testi escussi non hanno riferito né in merito al periodo di lavoro svolto, né in merito all'orario ed alla tipologia di attività (asseritamente) svolta dal ricorrente, affermando di non ricordare chi fosse il . Persona_1
Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite si dichiarano irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dello Stato le spese, competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e