Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/06/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera FE, Sezione I Civile, composto dai Magistrati: dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al N.R.G. 2331/2024 vertente
T R A
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Irene Parte_1
Cascone ed elettivamente domiciliata come in atti;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Guglielmo Controparte_1
Mauri ed elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera FE;
interventore ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.6.2024 la ricorrente, premesso che dalla relazione more uxorio intercorsa con , in data 18.09.2013 è nato il figlio che dopo un periodo di Controparte_1 Per_1 convivenza di circa due anni, quest'ultimo decideva di interrompere la relazione, contraendo matrimonio con un'altra donna dalla quale sono nati altri figli;
che il resistente lavora come pizzaiolo percependo un reddito mensile di circa 3.500,00 mentre la ricorrente è disoccupata;
che l'improvviso allontanamento del padre ha determinato un forte trauma nel minore tanto da necessitare un percorso di sostegno presso uno psicologo per superare il senso di abbandono;
che nonostante i solleciti, il si disinteressa delle eIGenze personali del figlio;
che è intenzione della ricorrente regolare i CP_1 rapporti con la controparte per l'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ A. In via Per_1
consenso ad un percorso di mediazione. B) In via temporanea ed urgente, ai sensi e per gi effetti dell'art. 473 bis 22, comma 1, c.c.: GARANTIRE ex art. 337-ter c.c. il diritto del minore “di mantenere un rapportoequilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” e di “valutare prioritariamente la possibilità” che lo stesso “resti affidato ad entrambi i genitori”.GARANTIRE al minore- previo collocamento presso la casa della IG.ra sita in Sant'Egidio Parte_1
del Montalbino (SA) alla via alla via Califano il diitto del minore alla frequentazione con il padre, IG. , in maniera libera, in base alla sua effettiva disponibilità, per garantire una CP_1
frequentazione paritaria del minore con i rispettivi genitori stabilendo in ogni caso: il diritto/dovere del IG. di tenere ìl figlio con sé, secondo il seguente calendario: durante il periodo Controparte_1
scolastico, tutti i giorni o, in caso di disaccordo tra i genitori, due volte alla settimana il martedì ed il giovedì, dalle ore 17.00 sino alle 21,00, con onere del padre di prelevare i figlipresso la casa materna e di accompagnarli alla casa della madre al termine della visita. ➢ nel periodo di chiusura delle scuole, tutti i giorni o, in caso di disaccordo tra i genitori, il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 22.00, con onere del padre di prelevare il figlio presso la casa della madre e di riaccompagnarli al termine della visita, nonché a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica. ➢ ogni anno nel periodo estivo, 7 giorni che verranno comunicati entro il 30 maggio di ogni anno alla IG.ra . ➢ durante le vacanze natalizie, alternati il 24 dicembre con il 25 Pt_1
dicembre, il 31 dicembre alternato con il 1 gennaio, con inversione nonché ad anni alterni tra i genitori. Durante levacanze pasquali, il minore alternerà di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì in Albis dalle ore 11.00 fino al martedì alle ore 22.00, con inversione di anno in anno nonché il compleanno del minore con il suo onomastico. GARANTIRE il diritto del minore al mantenimento da parte del IG. mediante il versamento in favore della IG.ra Controparte_1 [...]
di € 400,00 (quattrocento) mensili a mezzo bonifico postale, da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo l'indice Istat dei beni al consumo. L'assegno unico verrà assegnato alla IG.ra
[...]
. Il IG. contribuirà nella misura del 50% delle spese straordinarie per il figlio Parte_1 CP_1
minore, e senza necessità di preventivo consenso, al pagamento delle seguenti spese straordinarie: spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purchè debitamente prescritte dal medico di base;
tickets sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola/università pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola/università ; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico(computer, relativi accessori e aggiornamenti;
gite scolastiche;
lezioni private di sostegno scolastico ove conIGliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei di categoria, centri-vacanza, soggiorno estivi a iniziative delle locali parrocchie e/o centri analoghi e luoghi assimilati. Dovranno essere invece preventivamente concordate dai genitori e analogamente suddivise, le seguenti spese straordinarie: spese dentistiche, imposte, tasse e rette relative a frequentazione di scuole/università private, corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorchè implichi la frequentazione al conservatorio e/o acquisto d costosi strumenti musicali , spese baby sitter, spese compleanno e cerimonie religiose;
corsi privati per apprendimento conservatorio e /o lingue straniere e soggiorni all'estero, gite scolastiche che importino una spesa superiore a 150 €, viaggi di istruzione e/o diporto. Le predette spese andranno rimborsate entro 10 giorni dall'invio della relativa documentazione. C. In via gradata Ove l'On.le
Tribunale adito lo ritenesse, in quanto ravvisi un pregiudizio per il minore nella esposizione dei fatti di cui sopra, adottare i provvedimenti richiesti in via preliminare e in via temporanea e urgente come indifferibili ex art. 473 bis 15 c.c.”, con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio con propria comparsa del 26.11.2024 si è costituito il resistente il quale nel contestare l'avverso dedotto ha precisato di essere sempre stato presente nella vita del figlio;
di versare un importo mensile di 120,00 euro a titolo di mantenimento del predetto, oltre al 50% delle spese straordinarie, lasciando alla ricorrente di percepire in via esclusiva l'assegno unico mensile;
che contrariamente a quanto riferito dalla controparte, percepisce uno stipendio mensile di € 1.600,00 circa provvedendo al mantenimento delle due figlie minori, rispettivamente di 8 e 4 Per_2 Per_3 anni, nate dal matrimonio con la moglie, casalinga;
che il resistente versa mensilmente l'importo di
€ 350,00 a titolo di canone di locazione della propria abitazione familiare, oltre alla rata mensile di €
204,60 (fino a gennaio 2027) per un finanziamento di € 13.315,20 acceso per l'acquisto di un'automobile; che il medesimo settimanalmente trascorre del tempo con il figlio ed ha Per_1 provveduto a rilasciare il proprio consenso per il supporto psicologico in favore del figlio;
ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Pronunciare l'affido condiviso del figlio della coppia, nato Per_1
a Nocera FE (SA) il 18.09.2013, con residenza privilegiata presso il domicilio materno;
2) Prevedere, in relazione al diritto di visita, che il padre possa incontrare liberamente il figlio minore per almeno un pomeriggio a settimana, nello specifico il martedì (giorno in cui il IG. CP_1 usufruisce del giorno libero a lavoro), dall'uscita da scuola del piccolo fino alle ore 21:00, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna. Prevedere altresì che il IG. Controparte_1
trascorra a settimane alterne con il figlio la domenica mattina, andando a prendere il Per_1
minore, anche per il tramite di un familiare, presso l'abitazione materna alle 09:30, riaccompagnando lo stesso alle ore 12:30/13:00, con possibilità di farlo pernottare eventualmente presso la propria abitazione sin dal sabato pomeriggio nei giorni in cui lo stesso sia in ferie
(ovviamente avvisando per tempo la IG.ra ), riaccompagnandolo in tal caso la domenica Pt_1
sera entro le ore 20:00 presso la dimora materna. Prevedere per le vacanze natalizie che il minore possa trascorrere con la madre e/o con il padre ad anni alterni o la vigilia di Natale o il Per_1
Giorno di Natale e il 31 dicembre o il 1 gennaio;
per le vacanze pasquali prevedere che il minore, ad anni alterni, trascorra con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
per il periodo delle vacanze estive prevedere che il figlio trascorra con il padre 7 giorni anche non consecutivi previa comunicazione, anche per le vie brevi, da fornire alla IG.ra entro il 30 maggio di ogni anno;
3) Rigettare la richiesta di versamento di € 400,00 Pt_1
mensile a titolo di contributo al mantenimento del minore formulata da parte ricorrente, in quanto del tutto spropositata rispetto al reddito attuale e allo stato economico-patrimoniale del IG. ; CP_1
4) Disporre, alla luce della situazione patrimoniale documentata del resistente (che, quale pizzaiolo presso una pizzeria sita in Minori, percepisce uno stipendio mensile di € 1.600,00), dello stato di famiglia dello stesso (sposato e padre di altre 2 bambine rispettivamente di 4 e 8 anni) e delle spese mensili ricorrenti dallo stesso sostenute (locazione immobile - utenze - copertura rata finanziamento per l'acquisto di un'auto e spese occorrenti agli spostamenti lavorativi, parcheggio e carburante inclusi) che il IG. versi la somma di € 120,00 mensili (attualmente già corrisposta Controparte_1 su accordo delle parti) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, versando il predetto importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario della IG.ra Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese (il resistente percepisce il proprio stipendio tra il giorno 10 e il 15 di ogni mese), oltre aggiornamento Istat come per legge;
5) Stabilire che le spese straordinarie (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediche, dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative) siano a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, con esclusione delle spese mediche mutuabili;
le spese straordinarie saranno concordate dalle parti e rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, così come previsto e disciplinato dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Nocera FE, cui espressamente ci si riporta;
6) Disporre che l'assegno unico Universale, allo stato dell'importo di € 210,00, destinato alla crescita del minore previsto per legge venga erogato (come già da alcuni anni a questa parte) in via esclusiva in favore della IG.ra ; 7) In via subordinata, Parte_2
nella denegata ipotesi di accoglimento della specifica domanda formulata da parte ricorrente, limitare il versamento del contributo al mantenimento del figlio minore da parte del IG. CP_1
alla somma di € 150,00 mensili, essendo il resistente oggettivamente impossibilitato a
[...]
versare somme superiori al predetto importo, dovendo, con lo stipendio mensile di € 1.6000,00 percepito, già provvedere mensilmente alle spese occorrenti alla propria casa e alle altre due figlie avute dal matrimonio con la IG.ra , con lo stesso conviventi, nonché alle spese di CP_2 viaggio e sosta quotidiane relative agli spostamenti lavorativi necessari.”.
Disposta l'integrazione documentale relativa alle rispettive dichiarazioni reddituali dell'ultimo triennio ed invitate le parti a tentare il raggiungimento di un accordo volto a regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento del minore entro l'udienza cartolare del 4.2.2025, con successiva ordinanza del 5.2.2025 il giudizio è stato rinviato per la rimessione della causa in decisione, quindi, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, considerato che non sono stati rappresentati o documentati dalle parti, né altrimenti emergono dagli atti elementi che facciano dubitare della piena validità di ciascun genitore ad adempiere alla propria funzione educativa e affettiva, nonché del possesso, in capo a ciascuna parte, delle risorse emotive richieste per assicurare il proficuo esercizio di quella responsabilità genitoriale sinergica che costituisce la nota caratteristica del modello dell'affido condiviso;
evidenziato che la disciplina dei tempi di permanenza padre figlio, secondo le modalità indicate in parte dispositiva, deve armonizzarsi con l'eIGenza di mantenere fecondo il rapporto tra i predetti;
considerato che
, quanto al conflitto relativo all'entità del contributo economico mensile dovuto dal padre, rileva evidenziare quanto segue: la ricorrente, pur onerata, nulla ha documentato in ordine alla propria situazione reddituale;
il resistente, dal canto proprio, trae le proprie risorse economiche essenzialmente dall'attività di pizzaiolo espletata a tempo indeterminato presso la pizzeria "O'
Sarracino di Mariniello V. & C. Snc", con sede a Minori e percepisce uno stipendio mensile di circa
1.600,00 euro, dal quale deve detrarre l'importo mensile di euro 204,60, per il rimborso di un prestito per fronteggiare l'acquisto dell'autovettura; sostiene un esborso mensile di 350,00 euro per il canone di locazione in cui vive unitamente alla moglie, casalinga, ed alle due figlie minori di 8 e 4 anni;
ritenuto, dunque, che risulta equo e proporzionale determinare un contributo, a carico del padre, per il mantenimento ordinario del figlio minore nella misura di 150,00 euro mensili, da versare Per_1
alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico universale per il figlio da percepire integralmente da parte della genitrice con cui il minore convive;
ritenuto opportuno invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare volto ad abbassare il livello di conflittualità onde ripristinare un canale comunicativo tra loro nel superiore interesse del minore;
ritenuto, infine, che aspetti di reciproca soccombenza sostanziale impongano di compensare interamente le spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera FE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia come proposta, così provvede: affida il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni dello stesso;
sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio minore;
entrambi i genitori avranno il diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
dispone che il resistente possa tenere con sé il figlio durante la settimana, tenuto conto Per_1
degli impegni lavorativi del padre, il pomeriggio del martedì, dopo la scuola, fino alle 20,00, con riaccompagno presso la dimora materna;
nei fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica, con riaccompagno presso la dimora materna, salvo diverso e preventivo accordo tra le parti, tenuto conto delle eIGenze lavorative del padre e di quelle di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche del minore. Il padre, inoltre, potrà tenere il figlio con sé, ad anni alterni, o la vigilia di Natale o il Giorno di Natale e il 31 dicembre o il 1 gennaio;
per le vacanze pasquali il minore, ad anni alterni, trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo estivo il figlio rimarrà con il padre per 7 giorni e pari periodo rimarrà con la madre;
entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro il luogo ove si recheranno con il figlio nei periodi di vacanza estiva e invernale.
Fa obbligo al resistente di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di 150,00 euro mensili, annualmente Per_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il minore, oltre all'assegno unico universale da percepire integralmente da parte ricorrente.
Invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare volto ad abbassare il livello di conflittualità e a ripristinare un canale comunicativo tra loro nel superiore interesse del minore;
compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Nocera FE, nella camera di conIGlio del 5.6.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire