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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3984/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Rosario Maria Annibale Cupri Presidente
Stefania Muratore Giudice rel.-est.
Emmanuela Raciti Giudice riunito in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 3984/2023 promosso da:
(alias , nato a Dakar, in [...], il [...] (alias Parte_1 Pt_1
01.01.2001), , con il patrocinio dell'avv. Campochiaro Riccardo come da procura Parte_2 allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note del 23/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex artt. 281decies c.p.c. e 19ter d. lgs. 150/2011, depositato in data 13/03/2023,
(alias , nato a Dakar, in [...], il [...] (alias 01.01.2001), Parte_1 Pt_1
CUI , ha impugnato il decreto del Questore di Catania n. Cat. A.12/Imm./n.51/2023 Pt_2 emesso in data 08.02.2023 e notificato in data 10.02.2023, con cui è stata rigettata l'istanza del pagina 1 di 7 ricorrente del 19/08/2021 volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente ha chiesto, preliminarmente, la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 3 del D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1 e 1.1 D. Lgs. n. 286/98.
Con decreto del 17/07/2023 è stata fissata l'udienza di comparizione e sospeso il provvedimento impugnato.
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, per cui ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza datata
11/04/2025.
Il P.M. ha espresso parere contrario.
Con ordinanza datata 11/04/2025, visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza collegiale del 24/06/2025; è stato assegnato alle parti termine fino al 09/05/2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine fino al 19/05/2025 per note conclusionali. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. l'udienza è poi stata sostituita dal deposito di note scritte.
Parte ricorrente, con note del 23/06/2025, ha insistito in ricorso e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
II. Ciò premesso, la normativa ex art. 5 comma 6 del d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018 (entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18), prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali -e al Giudice, in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego- la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D. lgs. 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo.
Com'è noto, il D.L. 113/2018, ha sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 del D. Lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di pagina 2 di 7 soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D. Lgs. 28.01.2008 n. 25”.
Tuttavia, secondo l'indirizzo interpretativo maggioritario della Suprema Corte, confermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 29470 del 2019, per il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 “Disposizioni sulla legge in generale”) e per la natura del diritto soggettivo in esame, rientrante nel novero dei diritti garantiti dagli art. 2 e 10 della Costituzione e dagli artt. 3 e 8 della CEDU, le norme di cui al d.l. 113/2018, conv. con modificazioni con L.
113/2018, non trovavano applicazione ai procedimenti amministrativi già iniziati davanti alle
Commissioni Territoriali o ai giudizi in corso avverso i provvedimenti di accertamento o diniego del diritto;
dovendo, in particolare, escludersi, anche attesa la natura meramente ricognitiva del giudizio cui il diritto era assoggettato sia in sede amministrativa che giudiziale, che il comma 9 dell'art. 1 del decreto citato potesse interpretarsi nel senso di precludere l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria se la Commissione Territoriale non l'avesse già riconosciuto alla data della entrata in vigore del decreto stesso (in tal senso, Cass., Sez. I, n. 4890/2019).
In ogni caso, la normativa transitoria (art. 1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L.
132/2018), prevedeva che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. In sostanza, spettava alle
Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U.I.
Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» ha reintrodotto le protezioni complementari, assorbendole nella nuova protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1. TUI
pagina 3 di 7 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”.
Tale normativa ha ancora una volta modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I., restringendo nuovamente il potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano e, con la legge di conversione, ha opportunamente ampliato le modifiche già apportate all'art. 19 stesso Testo Unico.
In particolare, al comma 1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: «sesso» sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere» e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commission territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
pagina 4 di 7 Con la protezione speciale ex d.l. 130/2020, delineata con disciplina retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, è tornata quindi ad espandersi l'operatività delle protezioni interne, destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori, l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è stata peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulment dall'art. 19 T.U. I., che si ricollega anche all' “esistenza, nel Paese di Origine, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute.
L'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Ha, infine, escluso (espungendo la lett. a dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs n. 286/98) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Al comma 2 l'art. 7 ha inoltre previsto una particolare disciplina transitoria, stabilendo che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui al novellato art. 19 d. lgs.
286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale, stante che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, considerata inammissibile non solo dal richiamato art. 19, c.
1.1 D.lgs. 286/98 (nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, la cui domanda è stata presentata anteriormente pagina 5 di 7 al d.l. 20/2023), ma anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Il ricorrente, infatti, giunto in Italia da minorenne, ha provato un ottimo livello di integrazione sociale e lavorativa nel territorio italiano, risultando dalla documentazione in atti che egli si è dedicato attivamente all'apprendimento della lingua italiana, come dimostrano i due attestati, di livello A2 e di livello B1, conseguiti nel 2023 (vedi all.8 alle note del 25/02/2025).
Dal punto di vista lavorativo, il ricorrente ha depositato: contratto a tempo determinato dal
21.10.2021 al 31.12.2021 presso l'azienda agricola “PricklyPear Cactus and Health”, con sede legale in AN CO (CT) Viale L. Sturzo, 44; contratto a tempo determinato dal 1.02.2022 al 30.04.2022 con la medesima azienda;
contratto a tempo determinato dal 9.08.22 al 31.12.2022 con l'azienda agricola , con sede legale in AN CO (CT), Via G. Costa, 4 (vedi allegati 9-11 del CP_2 ricorso).
Più di recente, risulta dalla documentazione in atti che, nel 2023, il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato dal 21.03.2023 al 30.11.2023 dall'azienda agricola , CP_2 con la mansione di bracciante agricolo;
nel 2024, il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato dal 9.05.2024 al 15.11.2024 dalla ditta “La Leggia Pierangelo”, con la qualifica di raccoglitore a mano di prodotti agricoli. Nel 2025 il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato dal 2.01.2025 al 30.04.2025 per la ditta “ con la mansione di Parte_3 bracciante agricolo (vedi allegati 1-3 delle note del 25/02/2025). Attualmente, il ricorrente è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 4.04.2025 al 15.11.2025, prorogato al
20/12/2025, dalla ditta “La Leggia Pierangelo”, con la qualifica di operaio agricolo (vedi comunicazioni Unilav, buste paga e certificazione unica 2025, allegati alle note del 07/04/2025 e
23/06/2025).
Il ricorrente ha inoltre dato atto di godere di una autonomia abitativa, come risulta dal contratto di locazione del 1.10.2022 per un immobile sito in AN CO (all.12 del ricorso) e da altro contratto di locazione dal 30.01.2024 al 30.01.2028, per altro immobile sito in AN CO (all. 9 delle note del
25/02/2025).
Per riconoscere la protezione speciale ex art. 19 c.
1.1. D.lgs. 286/1998, è invero sufficiente rilevare la presenza di una vita privata del richiedente da tutelare, in quanto autonomo oggetto di un diritto, anche indipendentemente dall'esistenza di rapporti familiari (in tal senso, Corte EDU,
14/02/2019, c. Italia), ricomprendendo la protezione di cui all'art. 8 CEDU “l'intera rete di Per_1
pagina 6 di 7 relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” (Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413).
Non ricorre infine, nel caso di specie, alcuna ragione di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, tale da ritenere ammissibile il respingimento del ricorrente anche in presenza del radicamento sul territorio nazionale.
Va, quindi, riconosciuta al ricorrente la protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.1 e 1.2, D.lgs.
286/1998, e riconosciuto, altresì, il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno, dal momento che il respingimento dello stesso costituirebbe un'inammissibile violazione del diritto al rispetto della vita privata.
III. Considerato che la maggior parte della documentazione attestante i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, dichiara il diritto di (alias , nato a Parte_1 Pt_1
Dakar, in Senegal, il 15.08.2000 (alias 01.01.2001), CUI 05HOT7W, ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale a norma degli artt. 1, co. 8 D.L. 113/2018, conv. dalla L. 132/2018, e 32 comma 3 D. Lgs 25/2008, in relazione all'art. 19, co.
1.1. D. Lgs 286/1998, come modificati dal D.L. 130/2020, conv. dalla L. 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6 d. lgs. 286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26/06/2025.
Il presidente
Rosario Maria Annibale Cupri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Rosario Maria Annibale Cupri Presidente
Stefania Muratore Giudice rel.-est.
Emmanuela Raciti Giudice riunito in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 3984/2023 promosso da:
(alias , nato a Dakar, in [...], il [...] (alias Parte_1 Pt_1
01.01.2001), , con il patrocinio dell'avv. Campochiaro Riccardo come da procura Parte_2 allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note del 23/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex artt. 281decies c.p.c. e 19ter d. lgs. 150/2011, depositato in data 13/03/2023,
(alias , nato a Dakar, in [...], il [...] (alias 01.01.2001), Parte_1 Pt_1
CUI , ha impugnato il decreto del Questore di Catania n. Cat. A.12/Imm./n.51/2023 Pt_2 emesso in data 08.02.2023 e notificato in data 10.02.2023, con cui è stata rigettata l'istanza del pagina 1 di 7 ricorrente del 19/08/2021 volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente ha chiesto, preliminarmente, la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 3 del D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1 e 1.1 D. Lgs. n. 286/98.
Con decreto del 17/07/2023 è stata fissata l'udienza di comparizione e sospeso il provvedimento impugnato.
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, per cui ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza datata
11/04/2025.
Il P.M. ha espresso parere contrario.
Con ordinanza datata 11/04/2025, visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza collegiale del 24/06/2025; è stato assegnato alle parti termine fino al 09/05/2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine fino al 19/05/2025 per note conclusionali. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. l'udienza è poi stata sostituita dal deposito di note scritte.
Parte ricorrente, con note del 23/06/2025, ha insistito in ricorso e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
II. Ciò premesso, la normativa ex art. 5 comma 6 del d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018 (entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18), prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali -e al Giudice, in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego- la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D. lgs. 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo.
Com'è noto, il D.L. 113/2018, ha sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 del D. Lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di pagina 2 di 7 soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D. Lgs. 28.01.2008 n. 25”.
Tuttavia, secondo l'indirizzo interpretativo maggioritario della Suprema Corte, confermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 29470 del 2019, per il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 “Disposizioni sulla legge in generale”) e per la natura del diritto soggettivo in esame, rientrante nel novero dei diritti garantiti dagli art. 2 e 10 della Costituzione e dagli artt. 3 e 8 della CEDU, le norme di cui al d.l. 113/2018, conv. con modificazioni con L.
113/2018, non trovavano applicazione ai procedimenti amministrativi già iniziati davanti alle
Commissioni Territoriali o ai giudizi in corso avverso i provvedimenti di accertamento o diniego del diritto;
dovendo, in particolare, escludersi, anche attesa la natura meramente ricognitiva del giudizio cui il diritto era assoggettato sia in sede amministrativa che giudiziale, che il comma 9 dell'art. 1 del decreto citato potesse interpretarsi nel senso di precludere l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria se la Commissione Territoriale non l'avesse già riconosciuto alla data della entrata in vigore del decreto stesso (in tal senso, Cass., Sez. I, n. 4890/2019).
In ogni caso, la normativa transitoria (art. 1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L.
132/2018), prevedeva che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. In sostanza, spettava alle
Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U.I.
Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» ha reintrodotto le protezioni complementari, assorbendole nella nuova protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1. TUI
pagina 3 di 7 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”.
Tale normativa ha ancora una volta modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I., restringendo nuovamente il potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano e, con la legge di conversione, ha opportunamente ampliato le modifiche già apportate all'art. 19 stesso Testo Unico.
In particolare, al comma 1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: «sesso» sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere» e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commission territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
pagina 4 di 7 Con la protezione speciale ex d.l. 130/2020, delineata con disciplina retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, è tornata quindi ad espandersi l'operatività delle protezioni interne, destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori, l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è stata peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulment dall'art. 19 T.U. I., che si ricollega anche all' “esistenza, nel Paese di Origine, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute.
L'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Ha, infine, escluso (espungendo la lett. a dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs n. 286/98) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Al comma 2 l'art. 7 ha inoltre previsto una particolare disciplina transitoria, stabilendo che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui al novellato art. 19 d. lgs.
286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale, stante che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, considerata inammissibile non solo dal richiamato art. 19, c.
1.1 D.lgs. 286/98 (nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, la cui domanda è stata presentata anteriormente pagina 5 di 7 al d.l. 20/2023), ma anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Il ricorrente, infatti, giunto in Italia da minorenne, ha provato un ottimo livello di integrazione sociale e lavorativa nel territorio italiano, risultando dalla documentazione in atti che egli si è dedicato attivamente all'apprendimento della lingua italiana, come dimostrano i due attestati, di livello A2 e di livello B1, conseguiti nel 2023 (vedi all.8 alle note del 25/02/2025).
Dal punto di vista lavorativo, il ricorrente ha depositato: contratto a tempo determinato dal
21.10.2021 al 31.12.2021 presso l'azienda agricola “PricklyPear Cactus and Health”, con sede legale in AN CO (CT) Viale L. Sturzo, 44; contratto a tempo determinato dal 1.02.2022 al 30.04.2022 con la medesima azienda;
contratto a tempo determinato dal 9.08.22 al 31.12.2022 con l'azienda agricola , con sede legale in AN CO (CT), Via G. Costa, 4 (vedi allegati 9-11 del CP_2 ricorso).
Più di recente, risulta dalla documentazione in atti che, nel 2023, il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato dal 21.03.2023 al 30.11.2023 dall'azienda agricola , CP_2 con la mansione di bracciante agricolo;
nel 2024, il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato dal 9.05.2024 al 15.11.2024 dalla ditta “La Leggia Pierangelo”, con la qualifica di raccoglitore a mano di prodotti agricoli. Nel 2025 il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato dal 2.01.2025 al 30.04.2025 per la ditta “ con la mansione di Parte_3 bracciante agricolo (vedi allegati 1-3 delle note del 25/02/2025). Attualmente, il ricorrente è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 4.04.2025 al 15.11.2025, prorogato al
20/12/2025, dalla ditta “La Leggia Pierangelo”, con la qualifica di operaio agricolo (vedi comunicazioni Unilav, buste paga e certificazione unica 2025, allegati alle note del 07/04/2025 e
23/06/2025).
Il ricorrente ha inoltre dato atto di godere di una autonomia abitativa, come risulta dal contratto di locazione del 1.10.2022 per un immobile sito in AN CO (all.12 del ricorso) e da altro contratto di locazione dal 30.01.2024 al 30.01.2028, per altro immobile sito in AN CO (all. 9 delle note del
25/02/2025).
Per riconoscere la protezione speciale ex art. 19 c.
1.1. D.lgs. 286/1998, è invero sufficiente rilevare la presenza di una vita privata del richiedente da tutelare, in quanto autonomo oggetto di un diritto, anche indipendentemente dall'esistenza di rapporti familiari (in tal senso, Corte EDU,
14/02/2019, c. Italia), ricomprendendo la protezione di cui all'art. 8 CEDU “l'intera rete di Per_1
pagina 6 di 7 relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” (Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413).
Non ricorre infine, nel caso di specie, alcuna ragione di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, tale da ritenere ammissibile il respingimento del ricorrente anche in presenza del radicamento sul territorio nazionale.
Va, quindi, riconosciuta al ricorrente la protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.1 e 1.2, D.lgs.
286/1998, e riconosciuto, altresì, il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno, dal momento che il respingimento dello stesso costituirebbe un'inammissibile violazione del diritto al rispetto della vita privata.
III. Considerato che la maggior parte della documentazione attestante i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, dichiara il diritto di (alias , nato a Parte_1 Pt_1
Dakar, in Senegal, il 15.08.2000 (alias 01.01.2001), CUI 05HOT7W, ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale a norma degli artt. 1, co. 8 D.L. 113/2018, conv. dalla L. 132/2018, e 32 comma 3 D. Lgs 25/2008, in relazione all'art. 19, co.
1.1. D. Lgs 286/1998, come modificati dal D.L. 130/2020, conv. dalla L. 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6 d. lgs. 286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26/06/2025.
Il presidente
Rosario Maria Annibale Cupri
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