CASS
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la Corte di cassazione può pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, in relazione alla entità della riduzione di pena da applicare per le circostanze attenuanti generiche, anche all'esito di valutazioni discrezionali, se, alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultano necessari ulteriori accertamenti. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto nella massima estensione le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., avendo escluso la configurabilità delle condotte valorizzate dal giudice di appello per contenere l'entità della riduzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2024, n. 31921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31921 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
31921-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da OR LB - Presidente - Sent. n. sez. 822/2024 UP 11/06/2024 DO IL R.G.N. 3552/2024 IC CI DE TR -Relatore - RI TO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) SI SS nato a [...] il [...] 2) AN IC nato a [...] il [...] 3) DO FA nato a [...] il [...] 4) RA CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 7 marzo 2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere DE TR udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Nazionale del lavoro, Avv. Alberto Giovannini per l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori dei ricorrenti: Avv. Alessia Panella in sostituzione dell'Avv. Gabriele Bordoni per SS SI, Avv. Tommaso Guerini, anche in sostituzione dell'Avv. Gianluca Alni, per IC AN, nonché, in sostituzione dell'Avv. Carlo Benini. per FA DO, Avv. Marco Martines per CO RA, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, per quanto rileva in questa Sede, ha così deciso: a)quanto a SS SI, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo D) perché estinto per intervenuta prescrizione e, previa riqualificazione del delitto di cui al capo C) nella fattispecie di cui all'articolo 320 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta in anni tre e mesi otto di reclusione;
b) ha assolto CO RA dai reati a lui ascritti ai capi E3) ed E4), nonché al capo F) in relazione all'episodio richiamato al capo E4), e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta in anni quattro, mesi sette e giorni ventitre di reclusione;
c) previa riqualificazione del delitto di cui al capo N) nella fattispecie di cui all'articolo 320 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di IC AN in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione. d) ha ridotto l'importo della provvisionale liquidata in favore delle costituite parti civili, posta a carico di SI, RA, DO e AN, nella misura di euro 25.000. Propongono separati ricorsi per cassazione SS SI, CO RA, FA DO ed IC AN.
2. SS SI ha dedotto nove motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Mancata assunzione di prove decisive in relazione al reato di cui al capo C) e contestuale impugnazione dell'ordinanza del 3 febbraio 2023 con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di acquisizione dei verbali delle deposizioni dei tre testimoni, GL, LI e OL, assunte ai sensi dell'art 391-bis cod. proc. pen. Si afferma, infatti, che si tratta di prove nuove emerse dopo la sentenza di primo grado in quanto i tre testimoni, le cui s.i.t. sono state utilizzate ai fini della 2 я condanna del ricorrente, hanno successivamente precisato il tenore delle dichiarazioni rese chiarendo il ruolo di SI. Nel motivo si illustra la decisività di tali deposizioni con riferimento ai singoli testi: a) il teste GL ha chiarito che le informazioni relative ai controlli ispettivi non provenivano da SI, e che quest'ultimo non era tra quelli che percepivano i compensi più alti nel locale;
b) il teste LI ha chiarito che SI lavorava presso il "Pineta" previa autorizzazione del Ministero, e di non poter collocare temporalmente gli episodi genericamente riferiti alla Polizia Giudiziaria;
c) Il teste OL ha chiarito che SI non gli aveva mai riferito di controlli in anticipo, di non avere mai assistito a segnalazioni da parte di SI ai gestori del locale e che l'imputato non percepiva gratifiche in cambio di tali segnalazioni.
2.2. Violazione di legge in relazione all'attribuzione a SI, con riferimento al capo C), della qualifica di incaricato di pubblico servizio. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale, pur escludendo la qualifica di pubblico ufficiale di SI, gli ha attribuito la censurata qualifica pubblicistica ravvisando le mansioni di tipo "intellettuale" anche nella condotta da questo tenuta presso la discoteca, consistente nell'istruire, nel corso di apposite riunioni, il personale del Pineta in merito alle risposte da fornire nel corso delle ispezioni. Ad avviso del ricorrente tale affermazione è smentita dalle stesse considerazioni svolte a pagina 10 della sentenza di primo grado in cui lo stesso Giudice dà atto che a partire dalla primavera-estate del 2015 al SI vennero attribuite delle mansioni di mero supporto statistico o di archiviazione di pratiche concluse al fine di consentirgli di conservare l'autorizzazione ministeriale allo svolgimento del secondo lavoro. Si tratta, dunque, di mere mansioni d'ordine, connotate dalla mancanza di potere decisionale e dall'assenza di margini di discrezionalità. La questione della qualifica pubblicistica attribuita al ricorrente è stata ulteriormente illustrata nei motivi aggiunti, insistendosi sulla natura meramente esecutiva e d'ordine delle mansioni svolte da SI il quale curava solamente il profilo amministrativo delle pratiche, dedicandosi allo smistamento della corrispondenza ed al monitoraggio preliminare delle pratiche ispettive, al fine di verificare la sussistenza di eventuali discordanze insorte in sede di registrazione informatizzata.
2.3. Erronea applicazione dell'art. 117 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio relativo al capo A), quale effetto della diversa qualifica attribuita al SI. 3 女 Si afferma, infatti, che per effetto di tale diversa qualifica, non ricorrendo un effettivo concorso tra SI e RA in relazione ai fatti di cui al capo A (in quanto SI non agiva a supporto di RA, conoscendone la qualifica), trattandosi, piuttosto, di «azioni autonome, indipendenti e contestuali», tale condotta andava riqualificata ai sensi dell'art. 320 cod. pen. con conseguente riduzione della pena inflitta al ricorrente (si richiama, in tal senso Cass. 17235/2018 quanto alla diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte lato sensu concorrenti, nonché la giurisprudenza della Corte costituzionale sul principio di colpevolezza).
2.4. Erronea applicazione dell'art. 158 cod. pen. in relazione alla decorrenza degli episodi corruttivi di cui ai capi A) e C). La Corte territoriale, infatti, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha escluso la prescrizione delle condotte antecedenti il 2009 considerandole quale esplicazione di un unico accordo corruttivo intercorso con il gestore della discoteca Pineta e, dunque, quale unico reato permanente. Il motivo, nel ripercorrere la dottrina e la giurisprudenza sul tema del duplice schema di consumazione del delitto di corruzione, censura tale inquadramento del reato, sostenendo che, nel caso di specie, non si tratta di un reato permanente, quanto di un reato continuato. Poiché, infatti, in caso di dazione dell'utilità successiva al patto corruttivo, tale condotta sposta in avanti il momento di consumazione del reato, nel caso in cui le dazioni si ripetano nel tempo, ognuna di queste segna il momento di consumazione di un autonomo reato di corruzione da porre in continuazione con le condotte precedenti. Ne consegue, pertanto, l'intervenuta prescrizione, tenuto conto dei limiti edittali vigenti all'epoca dei fatti, di tutte le condotte pregresse o antecedenti il settembre 2012. 2.5. Manifesta illogicità della motivazione relativa alle utilità che sarebbero state corrisposte a SI in relazione al capo C). La Corte territoriale ha infatti considerato quale utilità sia la maggiore retribuzione che sarebbe stata corrisposta a SI - rispetto alla quale i testi escussi dopo la sentenza di primo grado hanno, tuttavia, fornito informazioni in grado di sgomberare qualunque equivoco sul punto - che il fatto stesso dell'assunzione di SI. Tale ultima affermazione appare illogica ove si consideri che tale assunzione era stata autorizzata dall'ente di appartenenza.
2.6. Violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU in relazione ai «fatti innescati da agenti provocatori: tema dirimente per il capo B della rubrica». Il motivo di ricorso attinge il capo relativo al reato di rivelazione del segreto di ufficio. Il ricorrente prospetta due questioni tra loro correlate: assume, da un lato, la non equità del processo, richiamando sia la giurisprudenza della Corte EDU (in particolare la sentenza del 19 maggio 2015, Sampech c. Italia) sulla violazione dell'art. 6 CEDU 4 D qualora il processo sia fondato su elementi di prova raccolti a seguito di una provocazione della polizia, che la giurisprudenza di questa Corte. Ciò in quanto nel caso in esame la programmazione dei controlli ispettivi è stata pianificata, in costanza delle intercettazioni telefoniche e ambientali, proprio per verificare quale sarebbe stato il contegno degli imputati e, in particolare, del ricorrente. Sotto altro profilo, rileva il ricorrente che nel caso di specie manca l'offensività della condotta, trattandosi di attività ispettiva avviata per fare emergere l'anomalia del contegno degli imputati ed avendo i Militari monitorato lo svolgersi dell'intera operazione. Sostiene il ricorrente che non vi era, dunque, alcun pericolo che gli imputati potessero cagionare un nocumento con la propalazione della notizia segreta.
2.7. Violazione di legge in relazione all'impiego dei cartellini marcatempo di cui al capo K (art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen.) e delle false autocertificazioni di cui al capo M (art. 483 cod. pen.), trattandosi di documenti di mera attestazione di una circostanza materiale afferente il rapporto di lavoro tra il dipendente e la BB MM, privi di natura fidefacente, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15983 del 20061. Nel motivo, oltre a contestare l'affermazione di responsabilità per il reato di falso, si insiste, con ampi richiami sia alla giurisprudenza di questa Corte che alla dottrina, sulla non configurabilità del reato di truffa per la insussistenza del danno economico e patrimoniale cagionato all'ente. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha escluso la veridicità del credito di ore lavorative risultante dalle schede riepilogative fornite dall'Ispettorato, benché al riguardo nessuno abbia mai mosso rilievi. Si insiste, di contro, sulla loro rilevanza, ai fini della valutazione della effettiva sussistenza del danno cagionato all'ente, oltre che del disservizio provocato dall'assenza. E ciò anche in relazione all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 640 cod. pen. Ad avviso del ricorrente, infatti, nel caso di specie potrebbero delinearsi ipotetici lievi disservizi», rilevanti sul piano disciplinare o civile, ma non vi è alcuna prova che dimostri il danno patrimoniale. SI, infatti, svolgeva la funzione di commesso incaricato di smistare le pratiche e curare l'archivio nell'ambito di un ufficio (Ispettorato del Lavoro di Ravenna) che non è di piccole dimensioni, cosicché le sue assenze ingiustificate non hanno creato alcun disservizio.
2.8. Violazione di legge in relazione all'ipotizzato impiego di false certificazioni di malattia di cui al capo L) in cui si ascrive al ricorrente la fruizione di tali certificati di "comodo" per lo svolgimento di attività extralavorative. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente valutato la sentenza di assoluzione del suo medico curante, LE OR, alla quale era stata contestata l'emissione dei certificati ideologicamente falsi. Detta assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" è inconciliabile con l'affermazione della responsabilità di SI, atteso che la condotta oggetto di assoluzione costituisce l'unico "artificio" ascritto al ricorrente ai fini della consumazione della truffa contestata al capo L) da cui lo stesso va, dunque, assolto.
2.9 Violazione degli artt. 323-bis e 62 n. 4 cp. in relazione al diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità di tutte le ipotesi corruttive. Rileva il ricorrente che lo stesso, all'udienza del 30/11/2018, ha offerto alla parte civile banco iudicis la somma di 5000 euro;
che l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. è stata già riconosciuta dalla sentenza di primo grado per l'episodio di cui al capo A4) in considerazione della modesta utilità conseguita dagli imputati, elemento, quest'ultimo, ravvisabile anche in relazione alle altre condotte corruttive. Va, inoltre, considerata la posizione di sudditanza di SI rispetto al RA.
2.10 Infine, stante le modeste sostanze dell'imputato, il ricorso chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della condanna al pagamento della provvisionale, benché la sua entità sia stata ridotta in appello.
3. IC AN ha dedotto cinque motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Violazione dell'art. 516 cod. proc. pen. e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto: 1) l'imputazione di corruzione è formulata con riferimento al suo ruolo di amministratore di diritto della società e sulla base di questa contestazione AN ha scelto il giudizio abbreviato;
2) la sentenza di primo grado lo ha, invece, ritenuto "gerente di fatto" della società, nonostante AN abbia ceduto le sue quote sociali il 23 gennaio 2008 (si allega a tal fine visura camerale) e non abbia mai amministrato né posseduto quote della ED s.r.l. (si allega, a tal fine, la visura storica per ciascuna società); 3) la sentenza appellata lo ha, invece. ritenuto amministratore di diritto della società Pineta s.r.l.
3.2. Violazione dell'art. 319 cod. pen. in relazione alla ritenuta natura permanente del delitto di corruzione e alla conseguente esclusione della prescrizione del reato. Nel motivo, ulteriormente illustrato con il motivo aggiunto, si rileva che nel caso di specie non può ritenersi che le plurime dazioni siano sinallagmaticamente connesse al medesimo patto corruttivo, essendo cambiati i contraenti del pactum sceleris, elemento, questo, che rende la fattispecie in esame diversa da quella analizzata da Sez. 6, con la sentenza n. 16781 del 2020. Infatti, con la cessione 6 delle quote sociali è venuta meno la qualifica soggettiva del AN e ciò ha determinato la cessazione del rapporto corruttivo con SI. Nel caso di specie sono, dunque, configurabili più reati di corruzione commessi da più soggetti corruttori nei confronti del medesimo incaricato di pubblico servizio, ciascuno dei quali potrà considerarsi permanente in relazione al perdurare del rapporto con ciascun soggetto corruttore. Con il motivo aggiunto, il ricorrente ha, altresì, rilevato che i Giudici di merito hanno erroneamente ritenuto sussistente un "unitario" accordo corruttivo tra un unico incaricato di pubblico servizio e una pluralità di amministratori di società commerciali succedutisi nel tempo, in assenza di qualsivoglia elemento che potesse portare a ipotizzare un «concorso di persone diacronico». Si ribadisce, infatti, che AN fu il primo ad assumere SI, regolarmente autorizzato dal Ministero, allorché era amministratore della Pineta s.r.l., ruolo cessato nel 2008; da allora SI ha continuato a collaborare con le altre società - ED s.r.l. e CE s.r.l. che si sono susseguite nella gestione della discoteca Pineta di Milano, stipulando con esse, anno per anno, diversi contratti di collaborazione, tutti regolarmente autorizzati dalla MM di appartenenza. Esclusa, inoltre, la possibilità di considerare AN quale amministratore di fatto delle società subentrate alla Pineta, nel motivo aggiunto si insiste per l'assenza di prova in merito allo specifico contributo ascrivibile al ricorrente nella corruzione posta in essere dai successivi amministratori di diritto delle società ED e CE, cosicché, potendo allo stesso ascriversi, al più, la responsabilità per la corruzione consumata allorché amministrava la Pineta s.r.l., dunque fino al gennaio 2008, si eccepisce la prescrizione di detto reato.
3.3. Travisamento della prova in ordine alla responsabilità del ricorrente. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto che SI sia stato assunto da AN quando questi era il legale rappresentante della Pineta s.r.l., ma tale assunto non è fondato su alcun elemento probatorio atteso che sono stati acquisiti agli atti solo i contratti di assunzione di SI da parte della società CE s.r.l.
3.4. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto fondato su due elementi erroneamente valutati dalla Corte territoriale: la protrazione nel tempo delle condotte, sebbene queste possano ascriversi al AN nella sola fase "genetica" dell'accordo, e il precedente per reati fiscali, trattandosi di un fatto risalente nel tempo, punito con pena esigua convertita con pena pecuniaria ed estinta. La Corte, inoltre, ha omesso 7 Q di valutare l'elemento dedotto in appello in merito al grado di partecipazione soggettiva del ricorrente al fatto reato.
3.5. Violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha fondato la prognosi negativa sui medesimi elementi valorizzati ai fini del diniego delle generiche omettendo di considerare che AN ha cambiato settore lavorativo, percepisce regolarmente un reddito, è padre di tre figli e non ha più avuto alcun ulteriore procedimento penale.
4. FA DO ha dedotto tre motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
4.1. Carenza e illogicità della motivazione relativa alla responsabilità del ricorrente, fondata sulla mera congettura di un presunto accordo corruttivo con RA in cui l'utilità a questo corrisposta consisteva nell'assunzione di Alam AD. Oltre a violare il canone dell""al di là di ogni ragionevole dubbio", la Corte ha omesso di considerare la deposizione della dipendente IL alla quale RA chiese di assumere AD, elemento, questo, illogicamente incompatibile con il preteso accordo corruttivo. Il AD peraltro ha sostenuto il medesimo iter che affronta ogni aspirante al posto lavorativo. Il rinvio della causa di lavoro, infine, era determinato dalla difficoltà di trovare una data che andasse bene per entrambe le parti e non ha determinato alcun vantaggio per DO.
4.2 Violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen., stante l'evidente asimmetria di posizioni del ricorrente e del pubblico ufficiale, ed alla conseguente mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della tenuità del fatto. Quanto al primo profilo di censura, si deduce che la sentenza non ha attribuito il giusto valore alla pressione morale esercitata da RA con la telefonata sopra menzionata.
4.3. Carenza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., stante la non gravità del fatto, ed al trattamento sanzionatorio, attesa l'evidente sproporzione della pena comminata.
5. CO RA ha dedotto due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
5.1. Violazione dell'art. 319 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A1), A2) e A3). Premesso che l'imputazione in questione attiene ad una corruzione susseguente, si rileva che la 8 Corte territoriale, in dissonanza con tale imputazione, ha escluso che la cena del 27 settembre 2015 costituisse la controprestazione degli atti contrari ai doveri di ufficio, considerandola come indicatore del rapporto corruttivo. Ad avviso della Corte, infatti, la controprestazione andava ravvisata in pranzi e cene futuri gratuiti o a prezzi scontati. Si aggiunge, inoltre, che manca una precisa descrizione del contenuto del patto corruttivo tanto che la stessa Corte, nel riconoscere la relazione di conoscenza intercorsa tra RA e LA (capo E3), ha ritenuto che la rivelazione dell'informazione segreta non costituisse il risultato di un accordo, ma il frutto di una iniziativa unilaterale del pubblico ufficiale. Ad avviso del ricorrente, la Corte ha omesso di considerare che: i) anche in relazione ai capi in contestazione sussisteva una analoga relazione tra SI e il titolare del ristorante Posada;
ii) la esiguità delle utilità conseguite.
5.2. Violazione degli artt. 323-bis e 62 n. 4 cod. pen. in relazione ai capi A1), A2) e A3). Tali attenuanti sono state negate dalla Corte territoriale sulla base dei seguenti elementi: 1) la gravità del fatto;
2) la non applicabilità della presunzione di cui all'art. 1, comma 62, legge n. 190 del 2012; 3) il danno patrimoniale arrecato in cui vanno considerati anche i mancati introiti relativi alle violazioni che la BB MM avrebbe potuto contestare. Con riferimento ai suddetti elementi, rileva il ricorrente che: 1) il primo elemento attiene ad una valutazione di carattere etico;
2) la norma di cui al citato art. 1, comma 62, legge n. 190 del 2012 si applica a tutti coloro che esercitano una funzione o un servizio pubblico;
3) il terzo elemento confonde il danno patrimoniale derivante dall'atto contrario al dovere di ufficio, e si fonda su un danno indiretto quale quello che sarebbe conseguito non già dalla mancata contribuzione sul salario corrisposto ai dipendenti, ma sulla conseguenza sanzionatoria di un accertamento provocato. Si rileva, infine, che la sentenza di primo grado ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. in relazione all'episodio di cui al capo A4), connotato dalla medesima esiguità dell'utilità conseguita in relazione ai fatti di cui ai capi A1), A2) e A3).
6. Il difensore di RA CO, Avv. Marco Martines, ha depositato un "ricorso integrativo", premettendo a) di avere depositato il precedente ricorso in via cautelativa, in pendenza della conversione del d.l. n. 61 del 2023, pur avendo dichiarato che intendeva avvalersi della sospensione dei termini processuali di cui all'art. 2, co. 4, d.l. n. 61 del 2023, in quanto esercente la professione e residente in territorio alluvionato del Comune di Forlì; b) che il termine per l'impugnazione, sospeso fino al 31 agosto 2023, sarebbe scaduto il 15 ottobre 2023. Con detto ricorso sono stati riprodotti i precedenti due motivi e dedotti i seguenti ulteriori due motivi.
6.1. Violazione degli artt. 111 Cost e 6 CEDU in relazione ai fatti di cui al capo B) innescati da agenti provocatori. Premesso che detto motivo è stato dedotto in appello dal solo SI, trattandosi di un motivo non esclusivamente personale, si censura la valutazione di infondatezza formulata dalla Corte territoriale, e ciò sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte da SI con il sesto motivo di ricorso. Si insiste, pertanto, sulla non offensività della condotta di rivelazione del segreto di ufficio, in quanto svolta sotto il costante monitoraggio dei Carabinieri.
6.2. Violazione degli artt. 323-bis, 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. in relazione ai capi A1), A2) e A3). Nel motivo si richiamano gli argomenti svolti nel ricorso di SI in quanto non esclusivamente personali. Si insiste sulla rilevanza ai fini dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. dell'offerta banco iudicis della somma di 5000 euro alla parte civile.
7. La parte civile, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Ispettorato Nazionale del lavoro, ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO Ricorso di SS SI 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Va, innanzitutto, premesso che la costante giurisprudenza di questa Corte considera la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello come un'eventualità di carattere eccezionale subordinata alla sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 603, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. In particolare, nell'ipotesi contemplata al comma 1, rilevante nel caso di specie (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr. Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334 (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657). Il motivo in esame, senza confrontarsi con le ineccepibili argomentazioni dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, fondate sia sul rito processuale scelto dal ricorrente (giudizio abbreviato semplice) 10 8 che sul fatto che si trattava di prove non necessarie alla decisione, si limita ad insistere genericamente sulla rilevanza delle dichiarazioni rese dai testi dopo la sentenza di primo grado, sollecitando una non consentita valutazione comparativa del loro contenuto rispetto a quanto dichiarato in sede di indagini.
2. Il secondo motivo è fondato ed il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all'esame del quinto motivo. Va, innanzitutto, premesso che con la riformulazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86, è stato definitivamente positivizzato il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che privilegiava il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l'adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e del suo contenuto. Ciò che conta, infatti, ai fini dell'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale è l'esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale ultima funzione è stata specificamente definita al secondo comma dell'art. 357 cod. pen., introdotto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 181, attraverso specifici indici di carattere oggettivo che consentono di delimitare la funzione pubblica, verso l'esterno, da quella privata e, verso l'interno, dalla nozione di pubblico servizio. Si definisce, infatti, pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (Sez. U., n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, definisce tali quelle attinenti all'organizzazione generale dello Stato) e da atti autoritativi e caratterizzata, nell'oggetto, dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o, nelle modalità di esercizio, dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (Sez. U., n. 7958 del 27/03/1992, Delogu). Come emerge dall'impiego nel testo della norma della disgiuntiva "o", in luogo della congiunzione "e", i suddetti criteri normativi di identificazione della pubblica funzione non sono tra loro cumulativi, ma alternativi. E' stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri "autoritativi" rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato rispetto all'autorità che tale potere esercita;
rientrano, invece, nel concetto di "poteri certificativi" tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (Sez. U., Delogu).
2.1. L'attività dell'incaricato di pubblico servizio, secondo la definizione contenuta al successivo art. 358 cod. pen., è ugualmente disciplinata da norme di 11 diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi in quanto manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessorietà e complementarietà, e non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale. Si tratta, dunque, di un un'attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale. In particolare, ai fini del riconoscimento della qualifica in esame, la giurisprudenza di questa Corte ha valorizzato le caratteristiche di autonomia decisionale e di discrezionalità, tipiche delle mansioni di concetto, caratteristiche, invece, assenti allorché vengano in rilievo mansioni meramente esecutive (cfr. Sez. 6, n. 33845 del 22/05/2014, Artuso, Rv. 260174; Sez. 6, n. 37102 del 07/05/2004, Ferreri, Rv. 230374).
2.2. La Corte territoriale, senza tenere conto degli indici normativi sopra esaminati ai fini dell'attribuzione delle qualifiche pubblicistiche, né delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente quale dipendente dell'Ispettorato del Lavoro, ha erroneamente attribuito al SI la qualifica di incaricato di pubblico servizio e ciò sulla base di una motivazione, in parte, assertiva e, in altra parte, manifestamente illogica. Secondo quanto riportato a pagina 2 della sentenza impugnata, SI curava il profilo amministrativo delle pratiche svolte da taluni ispettori e si occupava dello smistamento della corrispondenza in arrivo all'Ispettorato, degli atti provenienti dall'Ufficio del protocollo, nonché del monitoraggio preliminare delle pratiche ispettive (antecedentemente all'assegnazione delle medesime da parte del capo servizio RA), al fine di verificare la sussistenza di discordanze in sede di registrazione informatizzata delle stesse. Nonostante nessuna di tali mansioni implichi l'esercizio di una qualche forma di autonomia e discrezionalità decisionale, trattandosi di una attività di smistamento degli atti e di controllo meramente formale delle pratiche ispettive, la Corte territoriale, pur discostandosi dalla valutazione della sentenza di primo grado che, addirittura, aveva riconosciuto al SI la qualifica di pubblico ufficiale, ha apoditticamente ricondotto tali mansioni nell'ambito delle attività di carattere intellettivo rilevanti ai fini della qualifica di incaricato di pubblico servizio. A tal fine, incorrendo in una evidente illogicità argomentativa, ha considerato, non le mansioni svolte all'interno dell'Ispettorato, bensì quelle svolte dal SI quale dipendente 12 della società che gestiva la discoteca e, dunque, al di fuori del servizio pubblico svolto dall'Ente di appartenenza.
2.3 Le mansioni meramente esecutive e di ordine svolte da SI, come ricostruite dalle sentenze di merito, non consentono, dunque, di riconoscere al ricorrente la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Conseguentemente, va esclusa la configurabilità del reato di corruzione contestato al capo C) in relazione al quale va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
2.4 Analogo annullamento senza rinvio va, inoltre, disposto, per la medesima ragione anche in relazione al reato di rivelazione del segreto di ufficio contestato al capo D) che, sebbene non direttamente impugnato dal ricorrente, deve ritenersi in rapporto di connessione essenziale con quello di cui al capo C, posto che l'atto contrario ai doveri di ufficio oggetto di mercimonio consisteva proprio nella rivelazione delle notizie relative ai controlli ispettivi di cui al capo D) (cfr. Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887 in tema di annullamento parziale della sentenza da parte della corte di cassazione che ha chiarito che il rapporto di "connessione essenziale" deve intendersi come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti della sentenza, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto deduce una questione che, oltre ad essere scarsamente comprensibile, è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ad ogni modo, rileva il Collegio che la questione dedotta risulta incompatibile con la concorde ricostruzione fattuale contenuta nelle due sentenze di merito in ordine al concorso tra RA e AN e con le ammissioni dello stesso SI nel corso dell'interrogatorio di garanzia, riportate nella sentenza di primo grado, in ordine al fatto di avere agito, in relazione ai fatti di cui al capo A, su richiesta di RA.
4. Il quarto motivo, da esaminare in relazione ai fatti corruttivi di cui al capo A, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va, infatti, considerato che tutte le condotte contestate sono state consumate nel periodo compreso tra ottobre e novembre 2015, cosicché, alla luce dei limiti edittali previsti per il reato di cui all'art. 319 cod pen. e dei periodi di sospensione 13 della prescrizione (pari a mesi sei6 giorni sedici), deve escludersi che sia ancora decorso il termine di prescrizione di tali condotte.
5.Il sesto motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione adeguata ed immune da vizi giuridici, ha escluso che la programmazione dell'accertamento ispettivo per il 2 ottobre 2015 possa considerarsi quale causa esclusiva della commissione del reato del reato di rivelazione del segreto di ufficio contestato al capo B, essendo, piuttosto, inquadrabile in uno strumento volto a saggiare la tenuta dell'ipotesi investigativa emersa dall'ascolto delle conversazioni intercettate. Si tratta di un'argomentazione ineccepibile e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, che, affrontando il tema della compatibilità dell'attività svolta dal c.d. "agente provocatore" con il principio di equità del processo, ha affermato che non contrasta con il diritto di ogni persona a un processo equo ex art. 6 della Convenzione EDU, l'azione dell'agente provocatore che, lungi dall'essere determinante per la commissione del reato, nel senso che, senza di essa, il reato non sarebbe stato commesso, si limita a disvelare un'intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo solo l'occasione per concretizzare la stessa, e, quindi, senza determinarla in modo essenziale (Sez. 3, n. 20238 del 07/02/2014, Rv. 260081; Sez. 3, n. 26763 del 03/06/2008, Malentacca, Rv. 240270). Va, peraltro, considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale soluzione ermeneutica si pone in linea simmetrica con la giurisprudenza della Corte EDU secondo la quale è configurabile una provocazione della polizia, idonea ad incidere sulla equità del processo, quando gli agenti coinvolti - appartenenti alle forze dell'ordine o altre persone che intervengono su loro richiesta non si limitano - a esaminare passivamente l'attività delittuosa, ma esercitano sulla persona che ne è l'oggetto una influenza tale da indurla a commettere un reato che altrimenti essa non avrebbe commesso, per renderne possibile l'accertamento, ossia apportarne la prova e perseguirla (Corte EDU, 19/5/2015, Sampech c. Italia;
Corte EDU, Grande Camera, 5/2/2008, KA c. Lituania).
6. Il settimo motivo è parzialmente fondato, limitatamente alla questione dedotta in relazione al capo M, mentre è inammissibile nel resto. 14 Invero, quanto al capo M, va ribadito principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15983 del 11/04/2006, Sepe Rv. 233423, secondo il quale non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla BB MM. La sentenza impugnata ha, dunque, erroneamente qualificato come atti pubblici le attestazioni dell'orario di uscita dall'ufficio del SI, condotta, questa che, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, non configura il reato di falso contestato al capo M, ma rappresenta una condotta fraudolenta rilevante ai fini della truffa contestata al capo K, nel quale deve ritenersi assorbita. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condiviso e ribadito, la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, deve qualificarsi, infatti, come condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili (Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018, dep. 2019, Plutino Rv. 274895; Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, Rapicano, Rv. 258987).
6.1 L'ulteriore questione relativa alla non configurabilità del reato di truffa di cui capo per l'assenza di un danno economicamente apprezzabile cagionato al all'MM di appartenenza è inammissibile in quanto generica e fondata su argomenti meramente fattuali, disattesi dalla Corte territoriale con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici o giuridici. La sentenza impugnata ha, innanzitutto, ritenuto non attendibili le risultanze delle schede riepilogative fornite dall'Ispettorato (dalle quali, in tesi difensiva, emergerebbe un credito di ore lavorative da compensare con quelle non svolte nei giorni cui si riferisce l'imputazione) ponendo l'accento sul fatto, completamente ignorato dal ricorrente, che tali ore risultano dal medesimo sistema di rilevazione in base al quale SI risultava presente in ufficio nei giorni cui si riferisce l'imputazione. 15 Con argomentazione coerente con la giurisprudenza di questa Corte, si è, invece, valorizzato, ai fini della configurabilità del danno alla BB MM, il pregiudizio derivante dalla mancata prestazione del servizio e le ricadute dell'assenza del lavoratore sul profilo organizzativo. Tale soluzione si muove nel solco tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte che, quanto al danno cagionato alla BB MM dalla falsa attestazione del dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, ha ritenuto che, anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, siffatta condotta incide sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente (Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018, dep. 2019, Plutino, Rv. 274895).
7. L'ottavo motivo è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale non è incorsa in alcun errore, logico o giuridico, nella valutazione della sentenza di assoluzione del medico curante del SI, dott.ssa LE OR, e ne ha legittimamente escluso ogni rilevanza sul giudizio di responsabilità del ricorrente. La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente considerato che la OR, alla quale non è stato contestato il concorso con SI, è stata assolta in quanto aveva rilasciato i certificati sulla base di sintomi riferiti da SI e non sulla base di accertamenti diagnostici. Con motivazione parimenti adeguata, la Corte ha desunto la falsità di tali sintomi contenuto delle conversazioni intercettate elemento anche questo dal ― completamente trascurato dal ricorrente e, in particolare, quelle tra SI e - RA in cui i due discorrevano delle visite fiscali durante il periodo di malattia e SI raccontava dei medici curanti che aveva cambiato nell'ultimo anno, nonché le conversazioni in cui, anche in costanza di malattia, SI si organizzava per lo svolgimento di attività extra lavorative, compresa quella presso la discoteca (si vedano le pagine 61, 62 e 63 della sentenza impugnata).
8. Il nono motivo di ricorso è inammissibile in quanto si limita ad insistere genericamente sulla rilevanza dell'offerta reale senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che, in considerazione del danno 16 patrimoniale e all'immagine cagionato all'ente di appartenenza, ha reputato l'inidoneità della somma offerta (5000 euro). Va, a tal fine, ribadito che l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta nella fattispecie in esame esclusa dalla Corte in ragione della valutazione globale, e non atomistica, della complessiva gravità delle condotte corruttive - dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico 0 del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Sez. 6, 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091). Ricorso di IC AN 9. L'esame dei motivi di ricorso deve ritenersi assorbito dalla esclusione della qualifica pubblicistica di SI che impedisce di configurare il reato di cui all'art. 320 cod. pen. contestato a AN al capo N). Per tale ragione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di IC AN per insussistenza del reato di cui al capo N). Ricorso di FA DO. 10. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, sollecitando, peraltro, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti sulla base di quanto dichiarato dalla teste IL. Rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ricostruito i termini dell'accordo corruttivo, avente ad oggetto il mercimonio degli atti dell'ufficio del RA, in particolare, la rivelazione di informazioni concernenti le imminenti ispezioni, oltre che il rinvio di una vertenza di lavoro, in cambio di utilità correlate all'assunzione di Alam AD, legato da una relazione personale al RA, ed alla concessione a quest'ultimo di ferie nei giorni che interessavano il RA. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, siffatta ricostruzione dello schema corruttivo non è frutto di una congettura della Corte territoriale, ma è saldamente ancorata alle risultanze delle intercettazioni tra DO e RA e tra quest'ultimo e DI, nonché dei servizi di osservazione. Sono state, in particolare, considerate le conversazioni relative al rinvio dell'udienza di conciliazione (cfr. pagina 73 della sentenza impugnata) in una delle 17 quali il RA indicava a DI i giorni di ferie da chiedere a DO, dicendo di avere maturato un "credito" nei suoi confronti, nonché le conversazioni relative all'ispezione presso il ristorante del DO, il cui contenuto ha trovato riscontro anche nel servizio di osservazione (cfr. p. 74 della sentenza). Tali elementi probatori sono stati descritti con maggiori dettagli nella sentenza di primo grado, il cui contenuto si salda logicamente con quello della sentenza impugnata. Il Tribunale ha, infatti, sottolineato che in una delle conversazioni intercettate RA, dopo aver concordato con un Ufficiale della Guardia di Finanza la data di una ispezione presso il locale, chiamava DO invitandolo ad incontrarsi urgentemente per la "consegna di documenti". I due concordavano, quindi, un appuntamento e nel corso dell'apposito servizio di osservazione, il militare che li seguiva riusciva a sentire alcuni brani della conversazione e, in particolare, che RA rivelava a DO dell'imminente controllo (cfr. pagina 69 della sentenza di primo grado). Rispetto a tale non illogica ricostruzione del rapporto corruttivo appare priva di rilievo la circostanza su cui insiste il ricorrente in merito all'iniziativa assunta dal RA nel richiedere l'assunzione di DI in quanto ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria è il sinallagma negoziale avente ad oggetto il mercimonio dell'atto contrario ai doveri dell'ufficio, a prescindere da chi abbia assunto l'iniziativa. 11. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, ha legittimamente escluso la invocata riqualificazione della condotta ascritta, sottolineando la piena simmetria di posizione ed il rapporto paritario instauratosi tra il DO ed il pubblico ufficiale. Va, a tale riguardo, ribadito che per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, l'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell'induzione, non assume una valenza decisiva ai fini dell'esclusione della fattispecie di corruzione, in quanto il requisito che caratterizza l'induzione indebita è la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, non sussistente nella fattispecie in esame, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato (Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268520). 18 12. Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione adeguata e coerente con la giurisprudenza di questa Corte già richiamata al par. 8., ha negato l'attenuante in considerazione della complessiva gravità della condotta emergente dalle conversazioni intercettate in quanto rivelatrici di un consolidato sistema informativo che si protraeva nel tempo. A fronte di tale motivazione, il motivo in esame si limita a ad esprimere un generico dissenso, insistendo in termini meramente assertivi sulla non gravità del fatto, ma senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. I due ricorsi di CO RA 13. Il primo motivo è inammissibile in quanto, pur evocando vizi della motivazione e violazione di legge, di fatto sollecita una rilettura delle prove acquisite nel giudizio di merito, in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo cui è preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rileva, inoltre, il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata, fondata su una non illogica lettura del contenuto delle conversazioni intercettate ha ricostruito il contenuto del patto corruttivo contestato in relazione ai fatti di cui ai capi A1), A2) e A3), individuando l'utilità corrisposta in cambio delle rivelazioni dei segreti di ufficio, ammesse da entrambi gli imputati, nelle prestazioni del ristoratore aventi ad oggetti pasti gratuiti o a prezzi di particolare favore. 14. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 19 Va, innanzitutto, premesso, che in tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, come già ribadito al par. 8., rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 1313 del 05/07/2018, dep. 2019, Biagioni, Rv. 274939). La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, chiarito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di OR, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241). 14.1 La sentenza impugnata, con motivazione coerente con la giurisprudenza di questa Corte ed immune da vizi logici o giuridici, ha negato l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. sulla base di una valutazione globale della condotta ascritta al ricorrente, reputata grave in considerazione del danno all'immagine cagionato alla BB MM, nonché del danno patrimoniale da quantificare anche in relazione al mancato introito delle sanzioni che sarebbero state comminate in caso di accertamento delle violazioni durante le ispezioni. Quanto al danno all'immagine, la Corte territoriale ha correttamente escluso la rilevanza ai fini penali del criterio presuntivo di quantificazione del danno previsto dall'art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Va, al riguardo, considerato che questa Corte ha già escluso l'applicabilità di tale criterio presuntivo in tema di risarcimento dei danni originati dal reato, in quanto la disposizione in questione concerne il giudizio di responsabilità amministrativa devoluto alla Corte dei conti (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga/Saguto, Rv. 286376 - 06). 20 Ad avviso del Collegio, tale principio può essere esteso anche alla valutazione relativa all'applicabilità delle circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. Va, dunque, affermato che, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, nella valutazione del danno cagionato dalla condotta, rilevante ai fini della concessione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen., non trova applicazione il criterio presuntivo stabilito dall'art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20 in quanto tale norma riguarda esclusivamente il giudizio di responsabilità contabile devoluto alla Corte dei Conti. Va, infine, aggiunto che anche la rilevanza del danno patrimoniale è stata correttamente valutata considerando anche il lucro cessante relativo ai mancati introiti delle sanzioni. Secondo un remoto precedente di questa Corte, dal Collegio condiviso e ribadito, ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa di truffa occorre un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del danno emergente o del lucro cessante (Sez. 2, n. 10085 del 21/02/2008, Minci, Rv. 239507). 14.2 Parimenti adeguata ed immune da vizi logici è la motivazione relativa al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., fondata non solo sul danno cagionato dalla condotta del ricorrente, ma anche sul mancato introito delle sanzioni non comminate grazie alle rivelazioni anticipate delle ispezioni. 15. Il terzo motivo relativo alla violazione degli artt. 111 Cost e 6 CEDU in relazione ai fatti di cui al capo B) innescati da agenti provocatori è manifestamente infondato. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni già espresse nel par.
5. in relazione all'identico motivo di ricorso proposto da SI. 16. Il quarto motivo relativo alla violazione degli artt. 323-bis, 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. in relazione ai capi A1, A2 e A3 è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente si limita ad insistere genericamente sulla rilevanza dell'offerta di 5000,00 euro e sulle modeste utilità conseguite, omettendo di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi, ha negato le prime due circostanze attenuanti, in considerazione della gravità della condotta e del danno cagionato alla BB MM (si veda il par. 15.), escludendo la rilevanza dell'offerta in considerazione della sua inidoneità a risarcire il grave danno, patrimoniale e non, cagionato alla BB MM. Parimenti adeguata e non manifestamente illogica è la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, anch'essa completamente trascurata 2121 dal ricorrente. La Corte territoriale, infatti, ha attribuito una prevalente rilevanza ostativa alla gravità della condotta tenuta, avuto riguardo alla sua sistematicità ed al grave discredito che ne è conseguito circa la correttezza, l'imparzialità e l'efficienza della BB MM. Inoltre, confrontandosi con gli elementi indicati nel motivo di appello, ha ritenuto non esigue le utilità conseguite in ragione della reiterazione e diffusione delle condotte illecite;
ha, inoltre, escluso possibile rilevanza dell'incensuratezza del RA, dell'assenza dei rilievi disciplinari nonché della incongrua offerta reale. 17. Alla luce di quanto sopra esposto, va, dunque disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SS SI ed IC AN per i reati di cui ai capi C), D) N) perché il fatto non sussiste. Il ricorso di SI va dichiarato inammissibile nel resto. Ritiene il Collegio che detto annullamento possa essere pronunciato senza rinvio in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, è possibile procedere direttamente in questa Sede alla rideterminazione della pena. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, infatti, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831). Quale diretta applicazione di tale principio, si è, pertanto, affermato, in tema di statuizioni civili, che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio, potendo decidere la causa, all'esito di valutazioni discrezionali, anche in relazione alle statuizioni civili, e alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, se non risultano necessari ulteriori accertamenti (Sez. 3, n. 51643 del 13/09/2019, Rv. 278262). Il medesimo principio può trovare applicazione anche nel caso in esame con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio da comminare a SI e, in particolare, all'entità della riduzione della pena da applicare per le circostanze attenuanti generiche. Ritiene, infatti, il Collegio che, in considerazione del ridimensionamento della rilevanza penale della condotta ascritta al ricorrente, anche da un punto di vista temporale, la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, già concesse sin 22 dalla sentenza di primo grado, possa essere calcolata nella massima estensione di legge. Va, infatti, considerato che la Corte territoriale aveva valorizzato, ai fini del contenimento dell'entità della riduzione, la gravità della condotta e la sua protrazione per un lungo lasso temporale, facendo evidentemente riferimento alle condotte contestate al capo C (le uniche contestate per il periodo dal 2000 al 2015), la cui configurabilità è stata esclusa in questa Sede. Pertanto, partendo dalla pena base di anni sei di reclusione, riconosciuta la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche nella misura di un terzo, ritenuto assorbito nel reato di cui al capo K) la condotta contestata al capo M), reputati congrui gli aumenti di pena per la continuazione già determinati dal Giudice di primo grado e confermati dalla sentenza impugnata (pari a un mese per i reati di cui ai capi A4), B) e K, e a quindici giorni per il reato di cui al capo L), operata la riduzione per il rito, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. 1), cod. proc. pen., la pena inflitta per i residui reati va rideterminata in anni due, mesi nove e giorni quindici di reclusione. 17.1 All'inammissibilità dei ricorsi proposti da FA DO e CO RA segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). 17.2 Infine, tutti i ricorrenti, ad eccezione di IC AN assolto dall'unico reato a lui contestato di cui al capo N), vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Nazionale del Lavoro, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SS SI e IC AN per i reati di cui ai capi C), D), N) perché il fatto non sussiste;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di SI e, visto l'articolo 620, comma 1, lettera I) cod. proc. pen. ridetermina la pena per i residui reati in anni due, mesi nove e giorni quindici di reclusione. Dichiara inammissibili i ricorsi di FA DO e CO RA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. 23 Condanna, inoltre, tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Nazionale del Lavoro, che liquida in complessivi euro 6332,00, oltre accessori di legge. Manda la Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. per CO RA e SS SI. Così deciso l'11 giugno 2024 Il Presidente Il Consigliere estensore OR LB DE TR tato in Cancelleria 5 A60. 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO pagi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. NA GO Loren 24
udita la relazione svolta dal Consigliere DE TR udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Nazionale del lavoro, Avv. Alberto Giovannini per l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori dei ricorrenti: Avv. Alessia Panella in sostituzione dell'Avv. Gabriele Bordoni per SS SI, Avv. Tommaso Guerini, anche in sostituzione dell'Avv. Gianluca Alni, per IC AN, nonché, in sostituzione dell'Avv. Carlo Benini. per FA DO, Avv. Marco Martines per CO RA, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, per quanto rileva in questa Sede, ha così deciso: a)quanto a SS SI, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo D) perché estinto per intervenuta prescrizione e, previa riqualificazione del delitto di cui al capo C) nella fattispecie di cui all'articolo 320 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta in anni tre e mesi otto di reclusione;
b) ha assolto CO RA dai reati a lui ascritti ai capi E3) ed E4), nonché al capo F) in relazione all'episodio richiamato al capo E4), e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta in anni quattro, mesi sette e giorni ventitre di reclusione;
c) previa riqualificazione del delitto di cui al capo N) nella fattispecie di cui all'articolo 320 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di IC AN in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione. d) ha ridotto l'importo della provvisionale liquidata in favore delle costituite parti civili, posta a carico di SI, RA, DO e AN, nella misura di euro 25.000. Propongono separati ricorsi per cassazione SS SI, CO RA, FA DO ed IC AN.
2. SS SI ha dedotto nove motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Mancata assunzione di prove decisive in relazione al reato di cui al capo C) e contestuale impugnazione dell'ordinanza del 3 febbraio 2023 con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di acquisizione dei verbali delle deposizioni dei tre testimoni, GL, LI e OL, assunte ai sensi dell'art 391-bis cod. proc. pen. Si afferma, infatti, che si tratta di prove nuove emerse dopo la sentenza di primo grado in quanto i tre testimoni, le cui s.i.t. sono state utilizzate ai fini della 2 я condanna del ricorrente, hanno successivamente precisato il tenore delle dichiarazioni rese chiarendo il ruolo di SI. Nel motivo si illustra la decisività di tali deposizioni con riferimento ai singoli testi: a) il teste GL ha chiarito che le informazioni relative ai controlli ispettivi non provenivano da SI, e che quest'ultimo non era tra quelli che percepivano i compensi più alti nel locale;
b) il teste LI ha chiarito che SI lavorava presso il "Pineta" previa autorizzazione del Ministero, e di non poter collocare temporalmente gli episodi genericamente riferiti alla Polizia Giudiziaria;
c) Il teste OL ha chiarito che SI non gli aveva mai riferito di controlli in anticipo, di non avere mai assistito a segnalazioni da parte di SI ai gestori del locale e che l'imputato non percepiva gratifiche in cambio di tali segnalazioni.
2.2. Violazione di legge in relazione all'attribuzione a SI, con riferimento al capo C), della qualifica di incaricato di pubblico servizio. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale, pur escludendo la qualifica di pubblico ufficiale di SI, gli ha attribuito la censurata qualifica pubblicistica ravvisando le mansioni di tipo "intellettuale" anche nella condotta da questo tenuta presso la discoteca, consistente nell'istruire, nel corso di apposite riunioni, il personale del Pineta in merito alle risposte da fornire nel corso delle ispezioni. Ad avviso del ricorrente tale affermazione è smentita dalle stesse considerazioni svolte a pagina 10 della sentenza di primo grado in cui lo stesso Giudice dà atto che a partire dalla primavera-estate del 2015 al SI vennero attribuite delle mansioni di mero supporto statistico o di archiviazione di pratiche concluse al fine di consentirgli di conservare l'autorizzazione ministeriale allo svolgimento del secondo lavoro. Si tratta, dunque, di mere mansioni d'ordine, connotate dalla mancanza di potere decisionale e dall'assenza di margini di discrezionalità. La questione della qualifica pubblicistica attribuita al ricorrente è stata ulteriormente illustrata nei motivi aggiunti, insistendosi sulla natura meramente esecutiva e d'ordine delle mansioni svolte da SI il quale curava solamente il profilo amministrativo delle pratiche, dedicandosi allo smistamento della corrispondenza ed al monitoraggio preliminare delle pratiche ispettive, al fine di verificare la sussistenza di eventuali discordanze insorte in sede di registrazione informatizzata.
2.3. Erronea applicazione dell'art. 117 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio relativo al capo A), quale effetto della diversa qualifica attribuita al SI. 3 女 Si afferma, infatti, che per effetto di tale diversa qualifica, non ricorrendo un effettivo concorso tra SI e RA in relazione ai fatti di cui al capo A (in quanto SI non agiva a supporto di RA, conoscendone la qualifica), trattandosi, piuttosto, di «azioni autonome, indipendenti e contestuali», tale condotta andava riqualificata ai sensi dell'art. 320 cod. pen. con conseguente riduzione della pena inflitta al ricorrente (si richiama, in tal senso Cass. 17235/2018 quanto alla diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte lato sensu concorrenti, nonché la giurisprudenza della Corte costituzionale sul principio di colpevolezza).
2.4. Erronea applicazione dell'art. 158 cod. pen. in relazione alla decorrenza degli episodi corruttivi di cui ai capi A) e C). La Corte territoriale, infatti, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha escluso la prescrizione delle condotte antecedenti il 2009 considerandole quale esplicazione di un unico accordo corruttivo intercorso con il gestore della discoteca Pineta e, dunque, quale unico reato permanente. Il motivo, nel ripercorrere la dottrina e la giurisprudenza sul tema del duplice schema di consumazione del delitto di corruzione, censura tale inquadramento del reato, sostenendo che, nel caso di specie, non si tratta di un reato permanente, quanto di un reato continuato. Poiché, infatti, in caso di dazione dell'utilità successiva al patto corruttivo, tale condotta sposta in avanti il momento di consumazione del reato, nel caso in cui le dazioni si ripetano nel tempo, ognuna di queste segna il momento di consumazione di un autonomo reato di corruzione da porre in continuazione con le condotte precedenti. Ne consegue, pertanto, l'intervenuta prescrizione, tenuto conto dei limiti edittali vigenti all'epoca dei fatti, di tutte le condotte pregresse o antecedenti il settembre 2012. 2.5. Manifesta illogicità della motivazione relativa alle utilità che sarebbero state corrisposte a SI in relazione al capo C). La Corte territoriale ha infatti considerato quale utilità sia la maggiore retribuzione che sarebbe stata corrisposta a SI - rispetto alla quale i testi escussi dopo la sentenza di primo grado hanno, tuttavia, fornito informazioni in grado di sgomberare qualunque equivoco sul punto - che il fatto stesso dell'assunzione di SI. Tale ultima affermazione appare illogica ove si consideri che tale assunzione era stata autorizzata dall'ente di appartenenza.
2.6. Violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU in relazione ai «fatti innescati da agenti provocatori: tema dirimente per il capo B della rubrica». Il motivo di ricorso attinge il capo relativo al reato di rivelazione del segreto di ufficio. Il ricorrente prospetta due questioni tra loro correlate: assume, da un lato, la non equità del processo, richiamando sia la giurisprudenza della Corte EDU (in particolare la sentenza del 19 maggio 2015, Sampech c. Italia) sulla violazione dell'art. 6 CEDU 4 D qualora il processo sia fondato su elementi di prova raccolti a seguito di una provocazione della polizia, che la giurisprudenza di questa Corte. Ciò in quanto nel caso in esame la programmazione dei controlli ispettivi è stata pianificata, in costanza delle intercettazioni telefoniche e ambientali, proprio per verificare quale sarebbe stato il contegno degli imputati e, in particolare, del ricorrente. Sotto altro profilo, rileva il ricorrente che nel caso di specie manca l'offensività della condotta, trattandosi di attività ispettiva avviata per fare emergere l'anomalia del contegno degli imputati ed avendo i Militari monitorato lo svolgersi dell'intera operazione. Sostiene il ricorrente che non vi era, dunque, alcun pericolo che gli imputati potessero cagionare un nocumento con la propalazione della notizia segreta.
2.7. Violazione di legge in relazione all'impiego dei cartellini marcatempo di cui al capo K (art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen.) e delle false autocertificazioni di cui al capo M (art. 483 cod. pen.), trattandosi di documenti di mera attestazione di una circostanza materiale afferente il rapporto di lavoro tra il dipendente e la BB MM, privi di natura fidefacente, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15983 del 20061. Nel motivo, oltre a contestare l'affermazione di responsabilità per il reato di falso, si insiste, con ampi richiami sia alla giurisprudenza di questa Corte che alla dottrina, sulla non configurabilità del reato di truffa per la insussistenza del danno economico e patrimoniale cagionato all'ente. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha escluso la veridicità del credito di ore lavorative risultante dalle schede riepilogative fornite dall'Ispettorato, benché al riguardo nessuno abbia mai mosso rilievi. Si insiste, di contro, sulla loro rilevanza, ai fini della valutazione della effettiva sussistenza del danno cagionato all'ente, oltre che del disservizio provocato dall'assenza. E ciò anche in relazione all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 640 cod. pen. Ad avviso del ricorrente, infatti, nel caso di specie potrebbero delinearsi ipotetici lievi disservizi», rilevanti sul piano disciplinare o civile, ma non vi è alcuna prova che dimostri il danno patrimoniale. SI, infatti, svolgeva la funzione di commesso incaricato di smistare le pratiche e curare l'archivio nell'ambito di un ufficio (Ispettorato del Lavoro di Ravenna) che non è di piccole dimensioni, cosicché le sue assenze ingiustificate non hanno creato alcun disservizio.
2.8. Violazione di legge in relazione all'ipotizzato impiego di false certificazioni di malattia di cui al capo L) in cui si ascrive al ricorrente la fruizione di tali certificati di "comodo" per lo svolgimento di attività extralavorative. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente valutato la sentenza di assoluzione del suo medico curante, LE OR, alla quale era stata contestata l'emissione dei certificati ideologicamente falsi. Detta assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" è inconciliabile con l'affermazione della responsabilità di SI, atteso che la condotta oggetto di assoluzione costituisce l'unico "artificio" ascritto al ricorrente ai fini della consumazione della truffa contestata al capo L) da cui lo stesso va, dunque, assolto.
2.9 Violazione degli artt. 323-bis e 62 n. 4 cp. in relazione al diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità di tutte le ipotesi corruttive. Rileva il ricorrente che lo stesso, all'udienza del 30/11/2018, ha offerto alla parte civile banco iudicis la somma di 5000 euro;
che l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. è stata già riconosciuta dalla sentenza di primo grado per l'episodio di cui al capo A4) in considerazione della modesta utilità conseguita dagli imputati, elemento, quest'ultimo, ravvisabile anche in relazione alle altre condotte corruttive. Va, inoltre, considerata la posizione di sudditanza di SI rispetto al RA.
2.10 Infine, stante le modeste sostanze dell'imputato, il ricorso chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della condanna al pagamento della provvisionale, benché la sua entità sia stata ridotta in appello.
3. IC AN ha dedotto cinque motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Violazione dell'art. 516 cod. proc. pen. e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto: 1) l'imputazione di corruzione è formulata con riferimento al suo ruolo di amministratore di diritto della società e sulla base di questa contestazione AN ha scelto il giudizio abbreviato;
2) la sentenza di primo grado lo ha, invece, ritenuto "gerente di fatto" della società, nonostante AN abbia ceduto le sue quote sociali il 23 gennaio 2008 (si allega a tal fine visura camerale) e non abbia mai amministrato né posseduto quote della ED s.r.l. (si allega, a tal fine, la visura storica per ciascuna società); 3) la sentenza appellata lo ha, invece. ritenuto amministratore di diritto della società Pineta s.r.l.
3.2. Violazione dell'art. 319 cod. pen. in relazione alla ritenuta natura permanente del delitto di corruzione e alla conseguente esclusione della prescrizione del reato. Nel motivo, ulteriormente illustrato con il motivo aggiunto, si rileva che nel caso di specie non può ritenersi che le plurime dazioni siano sinallagmaticamente connesse al medesimo patto corruttivo, essendo cambiati i contraenti del pactum sceleris, elemento, questo, che rende la fattispecie in esame diversa da quella analizzata da Sez. 6, con la sentenza n. 16781 del 2020. Infatti, con la cessione 6 delle quote sociali è venuta meno la qualifica soggettiva del AN e ciò ha determinato la cessazione del rapporto corruttivo con SI. Nel caso di specie sono, dunque, configurabili più reati di corruzione commessi da più soggetti corruttori nei confronti del medesimo incaricato di pubblico servizio, ciascuno dei quali potrà considerarsi permanente in relazione al perdurare del rapporto con ciascun soggetto corruttore. Con il motivo aggiunto, il ricorrente ha, altresì, rilevato che i Giudici di merito hanno erroneamente ritenuto sussistente un "unitario" accordo corruttivo tra un unico incaricato di pubblico servizio e una pluralità di amministratori di società commerciali succedutisi nel tempo, in assenza di qualsivoglia elemento che potesse portare a ipotizzare un «concorso di persone diacronico». Si ribadisce, infatti, che AN fu il primo ad assumere SI, regolarmente autorizzato dal Ministero, allorché era amministratore della Pineta s.r.l., ruolo cessato nel 2008; da allora SI ha continuato a collaborare con le altre società - ED s.r.l. e CE s.r.l. che si sono susseguite nella gestione della discoteca Pineta di Milano, stipulando con esse, anno per anno, diversi contratti di collaborazione, tutti regolarmente autorizzati dalla MM di appartenenza. Esclusa, inoltre, la possibilità di considerare AN quale amministratore di fatto delle società subentrate alla Pineta, nel motivo aggiunto si insiste per l'assenza di prova in merito allo specifico contributo ascrivibile al ricorrente nella corruzione posta in essere dai successivi amministratori di diritto delle società ED e CE, cosicché, potendo allo stesso ascriversi, al più, la responsabilità per la corruzione consumata allorché amministrava la Pineta s.r.l., dunque fino al gennaio 2008, si eccepisce la prescrizione di detto reato.
3.3. Travisamento della prova in ordine alla responsabilità del ricorrente. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto che SI sia stato assunto da AN quando questi era il legale rappresentante della Pineta s.r.l., ma tale assunto non è fondato su alcun elemento probatorio atteso che sono stati acquisiti agli atti solo i contratti di assunzione di SI da parte della società CE s.r.l.
3.4. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto fondato su due elementi erroneamente valutati dalla Corte territoriale: la protrazione nel tempo delle condotte, sebbene queste possano ascriversi al AN nella sola fase "genetica" dell'accordo, e il precedente per reati fiscali, trattandosi di un fatto risalente nel tempo, punito con pena esigua convertita con pena pecuniaria ed estinta. La Corte, inoltre, ha omesso 7 Q di valutare l'elemento dedotto in appello in merito al grado di partecipazione soggettiva del ricorrente al fatto reato.
3.5. Violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha fondato la prognosi negativa sui medesimi elementi valorizzati ai fini del diniego delle generiche omettendo di considerare che AN ha cambiato settore lavorativo, percepisce regolarmente un reddito, è padre di tre figli e non ha più avuto alcun ulteriore procedimento penale.
4. FA DO ha dedotto tre motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
4.1. Carenza e illogicità della motivazione relativa alla responsabilità del ricorrente, fondata sulla mera congettura di un presunto accordo corruttivo con RA in cui l'utilità a questo corrisposta consisteva nell'assunzione di Alam AD. Oltre a violare il canone dell""al di là di ogni ragionevole dubbio", la Corte ha omesso di considerare la deposizione della dipendente IL alla quale RA chiese di assumere AD, elemento, questo, illogicamente incompatibile con il preteso accordo corruttivo. Il AD peraltro ha sostenuto il medesimo iter che affronta ogni aspirante al posto lavorativo. Il rinvio della causa di lavoro, infine, era determinato dalla difficoltà di trovare una data che andasse bene per entrambe le parti e non ha determinato alcun vantaggio per DO.
4.2 Violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen., stante l'evidente asimmetria di posizioni del ricorrente e del pubblico ufficiale, ed alla conseguente mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della tenuità del fatto. Quanto al primo profilo di censura, si deduce che la sentenza non ha attribuito il giusto valore alla pressione morale esercitata da RA con la telefonata sopra menzionata.
4.3. Carenza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., stante la non gravità del fatto, ed al trattamento sanzionatorio, attesa l'evidente sproporzione della pena comminata.
5. CO RA ha dedotto due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
5.1. Violazione dell'art. 319 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A1), A2) e A3). Premesso che l'imputazione in questione attiene ad una corruzione susseguente, si rileva che la 8 Corte territoriale, in dissonanza con tale imputazione, ha escluso che la cena del 27 settembre 2015 costituisse la controprestazione degli atti contrari ai doveri di ufficio, considerandola come indicatore del rapporto corruttivo. Ad avviso della Corte, infatti, la controprestazione andava ravvisata in pranzi e cene futuri gratuiti o a prezzi scontati. Si aggiunge, inoltre, che manca una precisa descrizione del contenuto del patto corruttivo tanto che la stessa Corte, nel riconoscere la relazione di conoscenza intercorsa tra RA e LA (capo E3), ha ritenuto che la rivelazione dell'informazione segreta non costituisse il risultato di un accordo, ma il frutto di una iniziativa unilaterale del pubblico ufficiale. Ad avviso del ricorrente, la Corte ha omesso di considerare che: i) anche in relazione ai capi in contestazione sussisteva una analoga relazione tra SI e il titolare del ristorante Posada;
ii) la esiguità delle utilità conseguite.
5.2. Violazione degli artt. 323-bis e 62 n. 4 cod. pen. in relazione ai capi A1), A2) e A3). Tali attenuanti sono state negate dalla Corte territoriale sulla base dei seguenti elementi: 1) la gravità del fatto;
2) la non applicabilità della presunzione di cui all'art. 1, comma 62, legge n. 190 del 2012; 3) il danno patrimoniale arrecato in cui vanno considerati anche i mancati introiti relativi alle violazioni che la BB MM avrebbe potuto contestare. Con riferimento ai suddetti elementi, rileva il ricorrente che: 1) il primo elemento attiene ad una valutazione di carattere etico;
2) la norma di cui al citato art. 1, comma 62, legge n. 190 del 2012 si applica a tutti coloro che esercitano una funzione o un servizio pubblico;
3) il terzo elemento confonde il danno patrimoniale derivante dall'atto contrario al dovere di ufficio, e si fonda su un danno indiretto quale quello che sarebbe conseguito non già dalla mancata contribuzione sul salario corrisposto ai dipendenti, ma sulla conseguenza sanzionatoria di un accertamento provocato. Si rileva, infine, che la sentenza di primo grado ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. in relazione all'episodio di cui al capo A4), connotato dalla medesima esiguità dell'utilità conseguita in relazione ai fatti di cui ai capi A1), A2) e A3).
6. Il difensore di RA CO, Avv. Marco Martines, ha depositato un "ricorso integrativo", premettendo a) di avere depositato il precedente ricorso in via cautelativa, in pendenza della conversione del d.l. n. 61 del 2023, pur avendo dichiarato che intendeva avvalersi della sospensione dei termini processuali di cui all'art. 2, co. 4, d.l. n. 61 del 2023, in quanto esercente la professione e residente in territorio alluvionato del Comune di Forlì; b) che il termine per l'impugnazione, sospeso fino al 31 agosto 2023, sarebbe scaduto il 15 ottobre 2023. Con detto ricorso sono stati riprodotti i precedenti due motivi e dedotti i seguenti ulteriori due motivi.
6.1. Violazione degli artt. 111 Cost e 6 CEDU in relazione ai fatti di cui al capo B) innescati da agenti provocatori. Premesso che detto motivo è stato dedotto in appello dal solo SI, trattandosi di un motivo non esclusivamente personale, si censura la valutazione di infondatezza formulata dalla Corte territoriale, e ciò sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte da SI con il sesto motivo di ricorso. Si insiste, pertanto, sulla non offensività della condotta di rivelazione del segreto di ufficio, in quanto svolta sotto il costante monitoraggio dei Carabinieri.
6.2. Violazione degli artt. 323-bis, 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. in relazione ai capi A1), A2) e A3). Nel motivo si richiamano gli argomenti svolti nel ricorso di SI in quanto non esclusivamente personali. Si insiste sulla rilevanza ai fini dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. dell'offerta banco iudicis della somma di 5000 euro alla parte civile.
7. La parte civile, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Ispettorato Nazionale del lavoro, ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO Ricorso di SS SI 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Va, innanzitutto, premesso che la costante giurisprudenza di questa Corte considera la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello come un'eventualità di carattere eccezionale subordinata alla sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 603, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. In particolare, nell'ipotesi contemplata al comma 1, rilevante nel caso di specie (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr. Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334 (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657). Il motivo in esame, senza confrontarsi con le ineccepibili argomentazioni dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, fondate sia sul rito processuale scelto dal ricorrente (giudizio abbreviato semplice) 10 8 che sul fatto che si trattava di prove non necessarie alla decisione, si limita ad insistere genericamente sulla rilevanza delle dichiarazioni rese dai testi dopo la sentenza di primo grado, sollecitando una non consentita valutazione comparativa del loro contenuto rispetto a quanto dichiarato in sede di indagini.
2. Il secondo motivo è fondato ed il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all'esame del quinto motivo. Va, innanzitutto, premesso che con la riformulazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86, è stato definitivamente positivizzato il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che privilegiava il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l'adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e del suo contenuto. Ciò che conta, infatti, ai fini dell'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale è l'esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale ultima funzione è stata specificamente definita al secondo comma dell'art. 357 cod. pen., introdotto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 181, attraverso specifici indici di carattere oggettivo che consentono di delimitare la funzione pubblica, verso l'esterno, da quella privata e, verso l'interno, dalla nozione di pubblico servizio. Si definisce, infatti, pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (Sez. U., n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, definisce tali quelle attinenti all'organizzazione generale dello Stato) e da atti autoritativi e caratterizzata, nell'oggetto, dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o, nelle modalità di esercizio, dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (Sez. U., n. 7958 del 27/03/1992, Delogu). Come emerge dall'impiego nel testo della norma della disgiuntiva "o", in luogo della congiunzione "e", i suddetti criteri normativi di identificazione della pubblica funzione non sono tra loro cumulativi, ma alternativi. E' stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri "autoritativi" rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato rispetto all'autorità che tale potere esercita;
rientrano, invece, nel concetto di "poteri certificativi" tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (Sez. U., Delogu).
2.1. L'attività dell'incaricato di pubblico servizio, secondo la definizione contenuta al successivo art. 358 cod. pen., è ugualmente disciplinata da norme di 11 diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi in quanto manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessorietà e complementarietà, e non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale. Si tratta, dunque, di un un'attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale. In particolare, ai fini del riconoscimento della qualifica in esame, la giurisprudenza di questa Corte ha valorizzato le caratteristiche di autonomia decisionale e di discrezionalità, tipiche delle mansioni di concetto, caratteristiche, invece, assenti allorché vengano in rilievo mansioni meramente esecutive (cfr. Sez. 6, n. 33845 del 22/05/2014, Artuso, Rv. 260174; Sez. 6, n. 37102 del 07/05/2004, Ferreri, Rv. 230374).
2.2. La Corte territoriale, senza tenere conto degli indici normativi sopra esaminati ai fini dell'attribuzione delle qualifiche pubblicistiche, né delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente quale dipendente dell'Ispettorato del Lavoro, ha erroneamente attribuito al SI la qualifica di incaricato di pubblico servizio e ciò sulla base di una motivazione, in parte, assertiva e, in altra parte, manifestamente illogica. Secondo quanto riportato a pagina 2 della sentenza impugnata, SI curava il profilo amministrativo delle pratiche svolte da taluni ispettori e si occupava dello smistamento della corrispondenza in arrivo all'Ispettorato, degli atti provenienti dall'Ufficio del protocollo, nonché del monitoraggio preliminare delle pratiche ispettive (antecedentemente all'assegnazione delle medesime da parte del capo servizio RA), al fine di verificare la sussistenza di discordanze in sede di registrazione informatizzata delle stesse. Nonostante nessuna di tali mansioni implichi l'esercizio di una qualche forma di autonomia e discrezionalità decisionale, trattandosi di una attività di smistamento degli atti e di controllo meramente formale delle pratiche ispettive, la Corte territoriale, pur discostandosi dalla valutazione della sentenza di primo grado che, addirittura, aveva riconosciuto al SI la qualifica di pubblico ufficiale, ha apoditticamente ricondotto tali mansioni nell'ambito delle attività di carattere intellettivo rilevanti ai fini della qualifica di incaricato di pubblico servizio. A tal fine, incorrendo in una evidente illogicità argomentativa, ha considerato, non le mansioni svolte all'interno dell'Ispettorato, bensì quelle svolte dal SI quale dipendente 12 della società che gestiva la discoteca e, dunque, al di fuori del servizio pubblico svolto dall'Ente di appartenenza.
2.3 Le mansioni meramente esecutive e di ordine svolte da SI, come ricostruite dalle sentenze di merito, non consentono, dunque, di riconoscere al ricorrente la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Conseguentemente, va esclusa la configurabilità del reato di corruzione contestato al capo C) in relazione al quale va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
2.4 Analogo annullamento senza rinvio va, inoltre, disposto, per la medesima ragione anche in relazione al reato di rivelazione del segreto di ufficio contestato al capo D) che, sebbene non direttamente impugnato dal ricorrente, deve ritenersi in rapporto di connessione essenziale con quello di cui al capo C, posto che l'atto contrario ai doveri di ufficio oggetto di mercimonio consisteva proprio nella rivelazione delle notizie relative ai controlli ispettivi di cui al capo D) (cfr. Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887 in tema di annullamento parziale della sentenza da parte della corte di cassazione che ha chiarito che il rapporto di "connessione essenziale" deve intendersi come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti della sentenza, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto deduce una questione che, oltre ad essere scarsamente comprensibile, è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ad ogni modo, rileva il Collegio che la questione dedotta risulta incompatibile con la concorde ricostruzione fattuale contenuta nelle due sentenze di merito in ordine al concorso tra RA e AN e con le ammissioni dello stesso SI nel corso dell'interrogatorio di garanzia, riportate nella sentenza di primo grado, in ordine al fatto di avere agito, in relazione ai fatti di cui al capo A, su richiesta di RA.
4. Il quarto motivo, da esaminare in relazione ai fatti corruttivi di cui al capo A, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va, infatti, considerato che tutte le condotte contestate sono state consumate nel periodo compreso tra ottobre e novembre 2015, cosicché, alla luce dei limiti edittali previsti per il reato di cui all'art. 319 cod pen. e dei periodi di sospensione 13 della prescrizione (pari a mesi sei6 giorni sedici), deve escludersi che sia ancora decorso il termine di prescrizione di tali condotte.
5.Il sesto motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione adeguata ed immune da vizi giuridici, ha escluso che la programmazione dell'accertamento ispettivo per il 2 ottobre 2015 possa considerarsi quale causa esclusiva della commissione del reato del reato di rivelazione del segreto di ufficio contestato al capo B, essendo, piuttosto, inquadrabile in uno strumento volto a saggiare la tenuta dell'ipotesi investigativa emersa dall'ascolto delle conversazioni intercettate. Si tratta di un'argomentazione ineccepibile e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, che, affrontando il tema della compatibilità dell'attività svolta dal c.d. "agente provocatore" con il principio di equità del processo, ha affermato che non contrasta con il diritto di ogni persona a un processo equo ex art. 6 della Convenzione EDU, l'azione dell'agente provocatore che, lungi dall'essere determinante per la commissione del reato, nel senso che, senza di essa, il reato non sarebbe stato commesso, si limita a disvelare un'intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo solo l'occasione per concretizzare la stessa, e, quindi, senza determinarla in modo essenziale (Sez. 3, n. 20238 del 07/02/2014, Rv. 260081; Sez. 3, n. 26763 del 03/06/2008, Malentacca, Rv. 240270). Va, peraltro, considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale soluzione ermeneutica si pone in linea simmetrica con la giurisprudenza della Corte EDU secondo la quale è configurabile una provocazione della polizia, idonea ad incidere sulla equità del processo, quando gli agenti coinvolti - appartenenti alle forze dell'ordine o altre persone che intervengono su loro richiesta non si limitano - a esaminare passivamente l'attività delittuosa, ma esercitano sulla persona che ne è l'oggetto una influenza tale da indurla a commettere un reato che altrimenti essa non avrebbe commesso, per renderne possibile l'accertamento, ossia apportarne la prova e perseguirla (Corte EDU, 19/5/2015, Sampech c. Italia;
Corte EDU, Grande Camera, 5/2/2008, KA c. Lituania).
6. Il settimo motivo è parzialmente fondato, limitatamente alla questione dedotta in relazione al capo M, mentre è inammissibile nel resto. 14 Invero, quanto al capo M, va ribadito principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15983 del 11/04/2006, Sepe Rv. 233423, secondo il quale non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla BB MM. La sentenza impugnata ha, dunque, erroneamente qualificato come atti pubblici le attestazioni dell'orario di uscita dall'ufficio del SI, condotta, questa che, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, non configura il reato di falso contestato al capo M, ma rappresenta una condotta fraudolenta rilevante ai fini della truffa contestata al capo K, nel quale deve ritenersi assorbita. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condiviso e ribadito, la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, deve qualificarsi, infatti, come condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili (Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018, dep. 2019, Plutino Rv. 274895; Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, Rapicano, Rv. 258987).
6.1 L'ulteriore questione relativa alla non configurabilità del reato di truffa di cui capo per l'assenza di un danno economicamente apprezzabile cagionato al all'MM di appartenenza è inammissibile in quanto generica e fondata su argomenti meramente fattuali, disattesi dalla Corte territoriale con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici o giuridici. La sentenza impugnata ha, innanzitutto, ritenuto non attendibili le risultanze delle schede riepilogative fornite dall'Ispettorato (dalle quali, in tesi difensiva, emergerebbe un credito di ore lavorative da compensare con quelle non svolte nei giorni cui si riferisce l'imputazione) ponendo l'accento sul fatto, completamente ignorato dal ricorrente, che tali ore risultano dal medesimo sistema di rilevazione in base al quale SI risultava presente in ufficio nei giorni cui si riferisce l'imputazione. 15 Con argomentazione coerente con la giurisprudenza di questa Corte, si è, invece, valorizzato, ai fini della configurabilità del danno alla BB MM, il pregiudizio derivante dalla mancata prestazione del servizio e le ricadute dell'assenza del lavoratore sul profilo organizzativo. Tale soluzione si muove nel solco tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte che, quanto al danno cagionato alla BB MM dalla falsa attestazione del dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, ha ritenuto che, anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, siffatta condotta incide sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente (Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018, dep. 2019, Plutino, Rv. 274895).
7. L'ottavo motivo è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale non è incorsa in alcun errore, logico o giuridico, nella valutazione della sentenza di assoluzione del medico curante del SI, dott.ssa LE OR, e ne ha legittimamente escluso ogni rilevanza sul giudizio di responsabilità del ricorrente. La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente considerato che la OR, alla quale non è stato contestato il concorso con SI, è stata assolta in quanto aveva rilasciato i certificati sulla base di sintomi riferiti da SI e non sulla base di accertamenti diagnostici. Con motivazione parimenti adeguata, la Corte ha desunto la falsità di tali sintomi contenuto delle conversazioni intercettate elemento anche questo dal ― completamente trascurato dal ricorrente e, in particolare, quelle tra SI e - RA in cui i due discorrevano delle visite fiscali durante il periodo di malattia e SI raccontava dei medici curanti che aveva cambiato nell'ultimo anno, nonché le conversazioni in cui, anche in costanza di malattia, SI si organizzava per lo svolgimento di attività extra lavorative, compresa quella presso la discoteca (si vedano le pagine 61, 62 e 63 della sentenza impugnata).
8. Il nono motivo di ricorso è inammissibile in quanto si limita ad insistere genericamente sulla rilevanza dell'offerta reale senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che, in considerazione del danno 16 patrimoniale e all'immagine cagionato all'ente di appartenenza, ha reputato l'inidoneità della somma offerta (5000 euro). Va, a tal fine, ribadito che l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta nella fattispecie in esame esclusa dalla Corte in ragione della valutazione globale, e non atomistica, della complessiva gravità delle condotte corruttive - dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico 0 del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Sez. 6, 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091). Ricorso di IC AN 9. L'esame dei motivi di ricorso deve ritenersi assorbito dalla esclusione della qualifica pubblicistica di SI che impedisce di configurare il reato di cui all'art. 320 cod. pen. contestato a AN al capo N). Per tale ragione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di IC AN per insussistenza del reato di cui al capo N). Ricorso di FA DO. 10. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, sollecitando, peraltro, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti sulla base di quanto dichiarato dalla teste IL. Rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ricostruito i termini dell'accordo corruttivo, avente ad oggetto il mercimonio degli atti dell'ufficio del RA, in particolare, la rivelazione di informazioni concernenti le imminenti ispezioni, oltre che il rinvio di una vertenza di lavoro, in cambio di utilità correlate all'assunzione di Alam AD, legato da una relazione personale al RA, ed alla concessione a quest'ultimo di ferie nei giorni che interessavano il RA. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, siffatta ricostruzione dello schema corruttivo non è frutto di una congettura della Corte territoriale, ma è saldamente ancorata alle risultanze delle intercettazioni tra DO e RA e tra quest'ultimo e DI, nonché dei servizi di osservazione. Sono state, in particolare, considerate le conversazioni relative al rinvio dell'udienza di conciliazione (cfr. pagina 73 della sentenza impugnata) in una delle 17 quali il RA indicava a DI i giorni di ferie da chiedere a DO, dicendo di avere maturato un "credito" nei suoi confronti, nonché le conversazioni relative all'ispezione presso il ristorante del DO, il cui contenuto ha trovato riscontro anche nel servizio di osservazione (cfr. p. 74 della sentenza). Tali elementi probatori sono stati descritti con maggiori dettagli nella sentenza di primo grado, il cui contenuto si salda logicamente con quello della sentenza impugnata. Il Tribunale ha, infatti, sottolineato che in una delle conversazioni intercettate RA, dopo aver concordato con un Ufficiale della Guardia di Finanza la data di una ispezione presso il locale, chiamava DO invitandolo ad incontrarsi urgentemente per la "consegna di documenti". I due concordavano, quindi, un appuntamento e nel corso dell'apposito servizio di osservazione, il militare che li seguiva riusciva a sentire alcuni brani della conversazione e, in particolare, che RA rivelava a DO dell'imminente controllo (cfr. pagina 69 della sentenza di primo grado). Rispetto a tale non illogica ricostruzione del rapporto corruttivo appare priva di rilievo la circostanza su cui insiste il ricorrente in merito all'iniziativa assunta dal RA nel richiedere l'assunzione di DI in quanto ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria è il sinallagma negoziale avente ad oggetto il mercimonio dell'atto contrario ai doveri dell'ufficio, a prescindere da chi abbia assunto l'iniziativa. 11. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, ha legittimamente escluso la invocata riqualificazione della condotta ascritta, sottolineando la piena simmetria di posizione ed il rapporto paritario instauratosi tra il DO ed il pubblico ufficiale. Va, a tale riguardo, ribadito che per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, l'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell'induzione, non assume una valenza decisiva ai fini dell'esclusione della fattispecie di corruzione, in quanto il requisito che caratterizza l'induzione indebita è la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, non sussistente nella fattispecie in esame, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato (Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268520). 18 12. Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione adeguata e coerente con la giurisprudenza di questa Corte già richiamata al par. 8., ha negato l'attenuante in considerazione della complessiva gravità della condotta emergente dalle conversazioni intercettate in quanto rivelatrici di un consolidato sistema informativo che si protraeva nel tempo. A fronte di tale motivazione, il motivo in esame si limita a ad esprimere un generico dissenso, insistendo in termini meramente assertivi sulla non gravità del fatto, ma senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. I due ricorsi di CO RA 13. Il primo motivo è inammissibile in quanto, pur evocando vizi della motivazione e violazione di legge, di fatto sollecita una rilettura delle prove acquisite nel giudizio di merito, in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo cui è preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rileva, inoltre, il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata, fondata su una non illogica lettura del contenuto delle conversazioni intercettate ha ricostruito il contenuto del patto corruttivo contestato in relazione ai fatti di cui ai capi A1), A2) e A3), individuando l'utilità corrisposta in cambio delle rivelazioni dei segreti di ufficio, ammesse da entrambi gli imputati, nelle prestazioni del ristoratore aventi ad oggetti pasti gratuiti o a prezzi di particolare favore. 14. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 19 Va, innanzitutto, premesso, che in tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, come già ribadito al par. 8., rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 1313 del 05/07/2018, dep. 2019, Biagioni, Rv. 274939). La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, chiarito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di OR, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241). 14.1 La sentenza impugnata, con motivazione coerente con la giurisprudenza di questa Corte ed immune da vizi logici o giuridici, ha negato l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. sulla base di una valutazione globale della condotta ascritta al ricorrente, reputata grave in considerazione del danno all'immagine cagionato alla BB MM, nonché del danno patrimoniale da quantificare anche in relazione al mancato introito delle sanzioni che sarebbero state comminate in caso di accertamento delle violazioni durante le ispezioni. Quanto al danno all'immagine, la Corte territoriale ha correttamente escluso la rilevanza ai fini penali del criterio presuntivo di quantificazione del danno previsto dall'art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Va, al riguardo, considerato che questa Corte ha già escluso l'applicabilità di tale criterio presuntivo in tema di risarcimento dei danni originati dal reato, in quanto la disposizione in questione concerne il giudizio di responsabilità amministrativa devoluto alla Corte dei conti (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga/Saguto, Rv. 286376 - 06). 20 Ad avviso del Collegio, tale principio può essere esteso anche alla valutazione relativa all'applicabilità delle circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. Va, dunque, affermato che, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, nella valutazione del danno cagionato dalla condotta, rilevante ai fini della concessione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen., non trova applicazione il criterio presuntivo stabilito dall'art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20 in quanto tale norma riguarda esclusivamente il giudizio di responsabilità contabile devoluto alla Corte dei Conti. Va, infine, aggiunto che anche la rilevanza del danno patrimoniale è stata correttamente valutata considerando anche il lucro cessante relativo ai mancati introiti delle sanzioni. Secondo un remoto precedente di questa Corte, dal Collegio condiviso e ribadito, ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa di truffa occorre un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del danno emergente o del lucro cessante (Sez. 2, n. 10085 del 21/02/2008, Minci, Rv. 239507). 14.2 Parimenti adeguata ed immune da vizi logici è la motivazione relativa al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., fondata non solo sul danno cagionato dalla condotta del ricorrente, ma anche sul mancato introito delle sanzioni non comminate grazie alle rivelazioni anticipate delle ispezioni. 15. Il terzo motivo relativo alla violazione degli artt. 111 Cost e 6 CEDU in relazione ai fatti di cui al capo B) innescati da agenti provocatori è manifestamente infondato. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni già espresse nel par.
5. in relazione all'identico motivo di ricorso proposto da SI. 16. Il quarto motivo relativo alla violazione degli artt. 323-bis, 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. in relazione ai capi A1, A2 e A3 è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente si limita ad insistere genericamente sulla rilevanza dell'offerta di 5000,00 euro e sulle modeste utilità conseguite, omettendo di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi, ha negato le prime due circostanze attenuanti, in considerazione della gravità della condotta e del danno cagionato alla BB MM (si veda il par. 15.), escludendo la rilevanza dell'offerta in considerazione della sua inidoneità a risarcire il grave danno, patrimoniale e non, cagionato alla BB MM. Parimenti adeguata e non manifestamente illogica è la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, anch'essa completamente trascurata 2121 dal ricorrente. La Corte territoriale, infatti, ha attribuito una prevalente rilevanza ostativa alla gravità della condotta tenuta, avuto riguardo alla sua sistematicità ed al grave discredito che ne è conseguito circa la correttezza, l'imparzialità e l'efficienza della BB MM. Inoltre, confrontandosi con gli elementi indicati nel motivo di appello, ha ritenuto non esigue le utilità conseguite in ragione della reiterazione e diffusione delle condotte illecite;
ha, inoltre, escluso possibile rilevanza dell'incensuratezza del RA, dell'assenza dei rilievi disciplinari nonché della incongrua offerta reale. 17. Alla luce di quanto sopra esposto, va, dunque disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SS SI ed IC AN per i reati di cui ai capi C), D) N) perché il fatto non sussiste. Il ricorso di SI va dichiarato inammissibile nel resto. Ritiene il Collegio che detto annullamento possa essere pronunciato senza rinvio in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, è possibile procedere direttamente in questa Sede alla rideterminazione della pena. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, infatti, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831). Quale diretta applicazione di tale principio, si è, pertanto, affermato, in tema di statuizioni civili, che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio, potendo decidere la causa, all'esito di valutazioni discrezionali, anche in relazione alle statuizioni civili, e alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, se non risultano necessari ulteriori accertamenti (Sez. 3, n. 51643 del 13/09/2019, Rv. 278262). Il medesimo principio può trovare applicazione anche nel caso in esame con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio da comminare a SI e, in particolare, all'entità della riduzione della pena da applicare per le circostanze attenuanti generiche. Ritiene, infatti, il Collegio che, in considerazione del ridimensionamento della rilevanza penale della condotta ascritta al ricorrente, anche da un punto di vista temporale, la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, già concesse sin 22 dalla sentenza di primo grado, possa essere calcolata nella massima estensione di legge. Va, infatti, considerato che la Corte territoriale aveva valorizzato, ai fini del contenimento dell'entità della riduzione, la gravità della condotta e la sua protrazione per un lungo lasso temporale, facendo evidentemente riferimento alle condotte contestate al capo C (le uniche contestate per il periodo dal 2000 al 2015), la cui configurabilità è stata esclusa in questa Sede. Pertanto, partendo dalla pena base di anni sei di reclusione, riconosciuta la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche nella misura di un terzo, ritenuto assorbito nel reato di cui al capo K) la condotta contestata al capo M), reputati congrui gli aumenti di pena per la continuazione già determinati dal Giudice di primo grado e confermati dalla sentenza impugnata (pari a un mese per i reati di cui ai capi A4), B) e K, e a quindici giorni per il reato di cui al capo L), operata la riduzione per il rito, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. 1), cod. proc. pen., la pena inflitta per i residui reati va rideterminata in anni due, mesi nove e giorni quindici di reclusione. 17.1 All'inammissibilità dei ricorsi proposti da FA DO e CO RA segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). 17.2 Infine, tutti i ricorrenti, ad eccezione di IC AN assolto dall'unico reato a lui contestato di cui al capo N), vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Nazionale del Lavoro, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SS SI e IC AN per i reati di cui ai capi C), D), N) perché il fatto non sussiste;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di SI e, visto l'articolo 620, comma 1, lettera I) cod. proc. pen. ridetermina la pena per i residui reati in anni due, mesi nove e giorni quindici di reclusione. Dichiara inammissibili i ricorsi di FA DO e CO RA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. 23 Condanna, inoltre, tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Nazionale del Lavoro, che liquida in complessivi euro 6332,00, oltre accessori di legge. Manda la Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. per CO RA e SS SI. Così deciso l'11 giugno 2024 Il Presidente Il Consigliere estensore OR LB DE TR tato in Cancelleria 5 A60. 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO pagi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. NA GO Loren 24