Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 21179/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del sottoscritto Giudice Unico dott.
Diana Rotondaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21179/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto:
vendita beni mobili
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. , quale Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare della (C.F. ), con sede Controparte_1 CodiceFiscale_1
in Casoria, alla Via Salvatore Di Giacomo n.5 ed elett.te dom.to in Napoli, al Corso Umberto I,
n. 259 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Dell'Aquila che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Napoli, alla via F. Caracciolo n. 15(Partita IVA ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. IA AR presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Cuma n. 6
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
l'impresa , nella persona dell'omonimo titolare sig. Controparte_3
le aveva ordinato l'acquisto di apparecchiature, componenti elettronici e Parte_1
meccanici e relativi componenti di vario tipo, che la ricorrente aveva evaso detti ordini consegnando regolarmente all'impresa acquirente la merce richiesta e procedendo alla emissione delle fatture di vendita, che la aveva saldato solo parzialmente i CP_3
relativi importi, residuando, pertanto, un credito complessivo della di Euro Controparte_2
11.542,88, IVA compresa, così in dettaglio indicato: Euro 905,14 a saldo della fattura n. 1412
del 30.04.2018; Euro 1.855,42 a saldo della fattura n. 1413 del 30.04.2018; Euro 1.151,96 a saldo della fattura n. 1817 del 31.05.2018; Euro 4.406,53 a saldo della fattura 2153 del
30.06.2018; infine, Euro 3.223,83 a saldo della fattura n. 2554 del 31.07.2018, e che l'Impresa debitrice non aveva provveduto al saldo di quanto dovuto.
La ricorrente chiedeva pertanto che fosse ingiunto alla , Controparte_3
nella persona dell'omonimo titolare sig. il pagamento in favore della Parte_1
della somma complessiva di Euro 11.542,88 , IVA compresa, oltre interessi Controparte_2
moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione, con vittoria di spese, con attribuzione.
Con D.I. n. 4767/2022 il Tribunale di Napoli ingiungeva a CP_1 CP_3
di pagare alla ricorrente la somma di Euro 11.542,88 per la causale di cui al ricorso,
[...]
oltre interessi al tasso richiesto dalle singole scadenze al saldo, nonché le spese della procedura monitoria, con attribuzione al procuratore della ricorrente, per richiesta fattane.
Avverso detto D.I. proponeva opposizione la Controparte_1
contestando la somma ingiunta ed eccependo l'avvenuto parziale pagamento da parte sua della somma ingiunta nella misura di euro 2.000,00, a mezzo contanti, in quattro distinte occasioni, dietro rilascio di regolari ricevute ad opera di incaricata della società opposta,
pagina 2 di 6 sicchè l'importo effettivamente dovuto dall' opponente a Controparte_2
corrispondeva alla minor somma di € 9.542,88.
Chiedeva pertanto revocarsi l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con vittoria di spese.
Si costituiva la che contestava l'opposizione avversa, di cui Controparte_2
chiedeva il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione proposta va rigettata.
Ed invero, giova evidenziare che a fronte della domanda monitoria della CP_2
di condanna della al pagamento della somma di
[...] Controparte_1
euro 11.542,88 a titolo di corrispettivo della merce venduta, l'opponente non ha contestato la stipulazione tra le parti in causa del contratto di vendita in esame, né l'avvenuta consegna della merce venduta, né infine il corrispettivo convenuto, essendosi la stessa limitata unicamente ad eccepire l'avvenuto parziale pagamento da parte sua della somma ingiunta nella misura di euro 2.000,00, riconoscendo il debito residuale di euro di € 9.542,88.
Orbene, osserva il Tribunale che tuttavia l'opponente non ha provato o offerto di provare,
come era suo onere ex art. 2697 c.c., il proprio assunto, contestato dall'opposta.
Ed invero , detta prova non è stata fornita documentalmente, atteso che le ricevute di pagamento che nell'atto di opposizione si dicono allegate in atti, di fatto non sono state mai prodotte dall'opponente.
Né la ha formulato istanze istruttorie in ordine CP_1 Controparte_3
all'assunto parziale pagamento da parte sua della somma ingiunta nella misura di euro
2.000,00.
pagina 3 di 6 Ed infatti , alcuna prova orale sul punto è stata richiesta dall'opponente, che, dopo l'iscrizione a ruolo dell'opposizione in esame, non è mai più comparsa, né ha depositato le memorie di cui all'art. 183, 6^ comma cpc.
Conseguentemente, nessun dubbio può sussistere in ordine alla fondatezza della domanda monitoria in esame.
L'opposizione proposta pertanto va rigettata perché non provata e per l'effetto il d.i. opposto va confermato.
Conseguentemente ex art. 653 cpc, essendo stata l'opposizione proposta rigettata con sentenza provvisoriamente esecutiva, il d.i. opposto va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, poi , seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore dell'opposta, per richiesta fattane.
Va infine rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni, proposta dall'opposta ex art. 96, 1^ comma c.p.c., non ricorrendone i presupposti di legge, postulando la condanna per responsabilità aggravata ai sensi della predetta norma, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima , il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nella fattispecie in esame non è avvenuto.
Va invece accolta la domanda di condanna dell'opponente formulata dall'opposta ex art. 96,
comma 3, c.p.c., atteso che l'opponente ha agito in giudizio pretestuosamente.
La norma de qua ha introdotto nell'ordinamento italiano una forma di danno punitivo, teso a scoraggiare l'abuso del processo in pregiudizio non solo della parte vittoriosa, ma anche della funzionalità del sistema giustizia: vengono, infatti, sanzionate le condotte processuali che, pur espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, possono essere considerate
“contra ius” in relazione non solo all'interesse della controparte, a cui favore viene riconosciuto l'importo della pena pecuniaria, a non essere coinvolta in una lite ingiusta, ma pagina 4 di 6 anche alla tutela del buon andamento e dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia e, in particolare, del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, mediante deflazione del contenzioso con eliminazione delle cause pretestuose o strumentali. La
pronuncia ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. presuppone, sotto il profilo oggettivo, la soccombenza, mentre sotto il profilo soggettivo non è necessario il requisito della malafede o della colpa grave, essendo sufficiente che la condotta sia oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (Cass., Sez III Civ., n. 25177/2018), come nel caso di un atteggiamento dilatorio o ove sia ravvisabile la coscienza dell'infondatezza della domanda
(Trib. Roma n. 15755 31.10.23).
Orbene, nella fattispecie in esame ritiene il Tribunale che nella condotta assunta da parte opponente siano rinvenibili elementi idonei ad integrare gli estremi della lite temeraria. La
dilatazione, operata nella citazione in opposizione, dei termini di fissazione dell'udienza di prima comparizione (16.3.2023) rispetto alla notifica della stessa alla CP_2
(7.9.22) nonché la condotta assunta dall'opponente che, dopo aver proposto
[...]
opposizione al d.i. eccependo unicamente e genericamente l'avvenuto parziale pagamento da parte sua della somma ingiunta nella misura di euro 2.000,00, non è mai più comparsa, nè
ha più depositato alcun atto processuale (memorie di cui all'art. 183, 6^ comma cpc,
comparsa conclusionale, memoria di replica), sostanzialmente abbandonando il giudizio che essa stessa ha introdotto, sono tutti indici che rivelano in maniera univoca l'intento dilatorio dell'opposizione, per cui l'opponente va condannata ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c..
Ai fini della liquidazione in concreto della somma dovuta, da determinarsi in via equitativa,
questo giudice ritiene congruo liquidarla in misura pari all'importo riconosciuto all'opposta a titolo di spese di lite.
Conseguentemente l'opponente va condannata al pagamento in favore della x art. 96, 3^ comma cpc della somma di euro 2.540,00. Controparte_2
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla causa civile come innanzi promossa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto, che dichiara esecutivo;
B) condanna l'opponente al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dell'opposta, avv.to IA AR , per richiesta fattane;
C) rigetta la domanda di condanna dell'opponente al risarcimento danni, proposta ex art. 96, 1^ comma cpc dall'opposta;
D) condanna l'opponente al pagamento in favore della x Controparte_2
art. 96, 3^ comma cpc della somma di euro 2.540,00.
Così deciso in Napoli il 4.6.25
Il Giudice
dott. Diana Rotondaro
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