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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 15791/2024, avente come oggetto “divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CAVALLI DEBORA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. ALGHISI BARBARA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 21.5.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Brescia così statuire:
- Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in OÈ OL (BS) il 13 settembre Parte_1 Controparte_1
2003, atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di OÈ OL il 15 settembre -
Anno 2003 - al n. 12 - Parte II - Serie A, alle seguenti condizioni:
Per_
1-Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non ancora CP_1
indipendente economicamente, sino a che la figlia non sarà economicamente autosufficiente, versando la somma mensile di euro 352,10, oltre istat annuale entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla sentenza di divorzio, mediante bonifico a favore della sig.ra ed oltre al Pt_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo Tribunale di Brescia al quale si rinvia, fatta eccezione di quanto espressamente previsto al punto 2.
-Il padre cesserà di versare il predetto mantenimento in caso di cessazione della convivenza della
Per_ figlia con la madre, con avviso che la sig.ra anche tramite sì impegna a comunicare Pt_1
al sig. nel caso in cui si verifichi tale mutamento della situazione attuale, ossia in caso CP_1
di trasferimento della residenza della figlia presso altra abitazione rispetto a quella della sig.ra
Per_
o in ipotesi di dimora abituale di presso altra abitazione rispetto a quella della Pt_1 madre. Resta inteso che le parti concordano che l'attuale permanenza della figlia, a titolo di mera ospitalità presso parenti ed amici, durante la frequentazione universitaria, non rientra tra le ipotesi di cui sopra.
2- Si precisa che il sig. contribuirà al pagamento dei costi della psicologa per le sedute CP_1
Per_ della figlia - pari ad euro 62,00 a seduta-, nella misura del 50% (con un massimo di due sedute mensili) alternandosi i genitori nei pagamenti e con relativa documentazione che verrà rilasciata dalla professionista e trasmessa dalla figlia al genitore che dovrà eseguire il versamento, come detto, in via alternata. Inoltre, le tasse universitarie - Università di Pisa - ed i testi scolastici saranno divisi al 50% tra le parti, come anche i biglietti per il bus ed il treno saranno pagati al
50%, tutti con la previa esibizione della relativa documentazione al genitore che dovrà effettuare il rimborso all'altro genitore;
le detrazioni fiscali per la figlia saranno altresì suddivise al 50% tra le parti.
3- Nessun assegno divorzile verrà versato da un coniuge all'altro, 4- Le parti confermano che la detrazione fiscale relativa ai serramenti dell'ex casa coniugale spetterà al sig. al 100%- essendo la relativa fattura intestala al medesimo-: il sig. CP_1
provvederà poi, entro il 15 agosto di ogni anno, a rimborsare alla sig.ra il 50% CP_1 Pt_1
di sua spettanza di tale detrazione.
5- Le parti dichiarano di aver già definito le loro questioni di natura economica-patrimoniale, fermi i rimborsi indicati nelle precedenti conclusioni.
6- Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 13.9.2003 a OÈ OL (BS) con trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2003, e che dall'unione erano
Per_ nata la figlia il 9.1.2005, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. 4426/2022 emesso all'esito della camera di consiglio del 19.5.2022.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato le parti raggiungevano un accordo a definizione della lite e, autorizzate dal Giudice, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate. Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 22.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 15791/2024, avente come oggetto “divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CAVALLI DEBORA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. ALGHISI BARBARA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 21.5.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Brescia così statuire:
- Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in OÈ OL (BS) il 13 settembre Parte_1 Controparte_1
2003, atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di OÈ OL il 15 settembre -
Anno 2003 - al n. 12 - Parte II - Serie A, alle seguenti condizioni:
Per_
1-Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non ancora CP_1
indipendente economicamente, sino a che la figlia non sarà economicamente autosufficiente, versando la somma mensile di euro 352,10, oltre istat annuale entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla sentenza di divorzio, mediante bonifico a favore della sig.ra ed oltre al Pt_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo Tribunale di Brescia al quale si rinvia, fatta eccezione di quanto espressamente previsto al punto 2.
-Il padre cesserà di versare il predetto mantenimento in caso di cessazione della convivenza della
Per_ figlia con la madre, con avviso che la sig.ra anche tramite sì impegna a comunicare Pt_1
al sig. nel caso in cui si verifichi tale mutamento della situazione attuale, ossia in caso CP_1
di trasferimento della residenza della figlia presso altra abitazione rispetto a quella della sig.ra
Per_
o in ipotesi di dimora abituale di presso altra abitazione rispetto a quella della Pt_1 madre. Resta inteso che le parti concordano che l'attuale permanenza della figlia, a titolo di mera ospitalità presso parenti ed amici, durante la frequentazione universitaria, non rientra tra le ipotesi di cui sopra.
2- Si precisa che il sig. contribuirà al pagamento dei costi della psicologa per le sedute CP_1
Per_ della figlia - pari ad euro 62,00 a seduta-, nella misura del 50% (con un massimo di due sedute mensili) alternandosi i genitori nei pagamenti e con relativa documentazione che verrà rilasciata dalla professionista e trasmessa dalla figlia al genitore che dovrà eseguire il versamento, come detto, in via alternata. Inoltre, le tasse universitarie - Università di Pisa - ed i testi scolastici saranno divisi al 50% tra le parti, come anche i biglietti per il bus ed il treno saranno pagati al
50%, tutti con la previa esibizione della relativa documentazione al genitore che dovrà effettuare il rimborso all'altro genitore;
le detrazioni fiscali per la figlia saranno altresì suddivise al 50% tra le parti.
3- Nessun assegno divorzile verrà versato da un coniuge all'altro, 4- Le parti confermano che la detrazione fiscale relativa ai serramenti dell'ex casa coniugale spetterà al sig. al 100%- essendo la relativa fattura intestala al medesimo-: il sig. CP_1
provvederà poi, entro il 15 agosto di ogni anno, a rimborsare alla sig.ra il 50% CP_1 Pt_1
di sua spettanza di tale detrazione.
5- Le parti dichiarano di aver già definito le loro questioni di natura economica-patrimoniale, fermi i rimborsi indicati nelle precedenti conclusioni.
6- Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 13.9.2003 a OÈ OL (BS) con trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2003, e che dall'unione erano
Per_ nata la figlia il 9.1.2005, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. 4426/2022 emesso all'esito della camera di consiglio del 19.5.2022.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato le parti raggiungevano un accordo a definizione della lite e, autorizzate dal Giudice, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate. Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 22.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209