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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1696 del
R.A.C.L. dell'anno 2023 e promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], domiciliato Parte_1 elettivamente in San Sperate presso lo studio dell'avvocato Rosella Lucente che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo,
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura CP_2
dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu, in virtù di procura CP_1
generale alle liti, rogito notarile
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 maggio 2023, ha esposto, dapprima, di aver Parte_1
svolto differenti attività lavorative per diverse ditte dal 1° ottobre 1983 al 19 giugno 1992 e, successivamente, a partire da giugno 1992 a oggi, di avere lavorato in qualità di conducente di linea, autista di mezzi pubblici di trasporto passeggeri, nella città di Cagliari e sue frazioni e altri Comuni alle dipendenze del Controparte_3
Il ricorrente ha esposto di essere stato già indennizzato capitale dall' per un danno CP_4
pagina 1 di 6 biologico complessivo di origine professionale alla colonna vertebrale quantificato nella misura del 13% per la “esiti algo-disfunzionali distorsione rachide cervicale” (pratica n°
516576348 dell'11.03.2019), a seguito del conglobamento con la patologia “Esiti di discopatie r. lombare con sofferenza radicolare” (pratica n° 514883371 del 10.05.2016).
Ritenendo di aver contratto, nello svolgimento delle mansioni sopra esposte, le patologie
“tendinopatia bilaterale del sovraspinoso” (pratica n° 518530797) ed “epicondilite ed epitrocleite bilaterale” (pratica n° 518531135), con domanda del 30 marzo 2021, aveva richiesto all' il riconoscimento della natura professionale delle suddette patologie al fine CP_4
di ottenere il relativo indennizzo di legge.
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato la domanda amministrativa, dopo aver proposto CP_1
infruttuosamente opposizione, si era trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale della patologia, nonché il conseguente indennizzo per il danno biologico sofferto.
L' si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda e l'esposizione CP_4
a rischio specifico.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'assicurato, così come dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, ha trovato sostanziale conferma nelle testimonianze acquisite.
All'udienza del 14 settembre 2023 sono stati sentiti come testi e Testimone_1 Tes_2
colleghi del ricorrente da oltre trent'anni, che hanno confermato lo svolgimento da
[...] parte del signor delle mansioni di autista di mezzi pubblici come dedotte in Pt_1
giudizio.
In specie, è emerso che il ricorrente percorreva giornalmente, su turni di 6:30 ore o 7:00 ore, circa 100/120 km giornalieri su strade dissestate, mentre, a partire dal 2014 erano intervenuti i lavori di sistemazione del manto stradale, pur non intervenendo nelle strade per le tratte di e che permanevano dissestate. Pt_2 Parte_3
Inoltre, dalle deposizioni è emerso che fino al 2001 i mezzi utilizzati dal ricorrente erano privi di servosterzo, mentre i veicoli a idroguida avevano uno sterzo difficile da ruotare durante le manovre di fermata del mezzo.
Le testimonianze acquisite hanno concordemente confermato che tra il 2001 e il 2008 i
Con nuovi veicoli acquisiti dalla società avevano sedili rigidi con ammortizzatori di tipo meccanico e non pneumatico per cui a ogni buca l'autista sopportava il rispettivo contraccolpo, questo si accompagnava anche a una scarsa manutenzione dei mezzi.
pagina 2 di 6 Il teste ha anche precisato che “Il ricorrente ha sempre guidato anche i Testimone_1
filobus. Nei vecchi mezzi c'era il problema del riposizionamento delle aste nella parte posteriore del filobus, veniva fatto a mano e in alcuni modelli bisognava tirare la corda a mano e a strattoni, in un altro modello non ci sono le carrucole e il conducente deve utilizzare delle chiavi a cricchetto, infine vi era un terzo modello dove il conducente e quindi il ricorrente tirava la corda verso il basso per sganciare la ritenuta dei pistoni collegati nella staffa. Preciso che tali filobus piano piano sono stati sostituiti l'ultimo modello nel
2016”, tale ricostruzione dei fatti è stata confermata anche dalla testimonianza di Tes_2
sentito nella stessa udienza.
[...]
Ulteriormente, è emerso che il per diverse volte al giorno si occupava anche Pt_1
della mobilitazione manuale della pedana per la discesa e salita delle persone affette da disabilità.
Il testimone ha anche specificato che “In tutto il periodo lavorativo del Testimone_2
ricorrente lo stesso per due anni ha svolto l'attività di controllore per gli altri anni quella di autista. Non ricordo esattamente in che periodo abbia fatto il controllore ma sicuramente dopo il 2015/2016”.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte in ricorso che l'hanno esposta a un rischio professionale.
Tuttavia, la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate dev'essere effettuata alla luce delle osservazioni mediche del C.T.U.
Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e Persona_1 attento studio dei documenti prodotti, ha dichiarato che il ricorrente risulta affetto da “da lombalgia cronica e postumi soggettivi di trauma cervicale” per cui l'Istituto resistente gli aveva già riconosciuto il 13% di danno biologico e il conseguente indennizzo in capitale, mentre ha negato il nesso causale tra l'attività svolta dal signor e le patologie alle Pt_1
spalle e ai gomiti.
Pertanto, a giudizio del C.T.U la patologia “tendinopatia dei muscoli rotatori delle spalle in specie del sovraspinoso” e la patologia “inserzionale dei flesso-estensori al gomito” da cui il ricorrente risulta affetto non può essere posta in comprovato rapporto causale diretto o concausale con l'esercizio dell'attività lavorativa svolta quale conducente di linea e autista di mezzi pubblici di trasporto passeggeri.
pagina 3 di 6 In specie, il consulente ha così argomentato “Per quanto concerne le patologie oggetto di questa indagine medico legale, la tendinopatia dei muscoli rotatori delle spalle in specie del sovraspinoso e la patologia inserzionale dei flesso-estensori al gomito, esprimo il seguente giudizio. I referti delle ecografie allegate gli atti non descrivono immagini patologiche significative. Descrivono modesti segni di tendinopatia. Il signor ha 62 anni, Pt_1
quanto descritto nei referti è di comune riscontro in individui della sua età.
Durante la visita clinica non sono stati evidenziati segni patologici e deficit degli arti superiori riconducibili all'attività lavorativa svolta dal signor Pt_1
Segnalo che le indagini ecografiche hanno scarso valore scientifico, essendo macchina e operatore dipendente. Non forniscono immagini inconfutabili.
In conclusione, non ho riscontrato nel signor patologie delle spalle e dei gomiti Pt_1 riconducibili all'attività lavorativa svolta”.
L'ausiliario, inoltre, ha precisato che “Esprimo la mia riserva sul nesso causale e l'origine lavorativa delle patologie oggetto di causa. Il signor ha riferito avere svolto la Pt_1
Cont professione di conducente di automezzi obsoleti, privi di servosterzo, per la società di
Cagliari dal 1992 e avrebbe percorso distanze di circa 80 - 100 Km al giorno su strade cittadine. I Km percorsi in una giornata lavorativa di ore 6,40, ritengo siano un percorso
Cont non particolarmente gravoso. Meriterebbe una verifica se nel 1992 la società avesse automezzi privi di servosterzo”.
Tale precisazione, contestata da parte del ricorrente nelle note di trattazione, non pare peraltro necessaria, in quanto, non avendo il CTU riscontrato le patologie denunciate, è superfluo soffermarsi sulla esistenza di un'eventuale nesso causale e sulla esistenza o meno di mezzi CTM senza servosterzo o idroguida, sui quali i testi hanno comunque fornito indicazioni generiche, essendosi limitati a riferire di 'alcuni' mezzi privi di servosterzo, senza precisare neppure indicativamente in quale percentuale incidessero rispetto al parco macchine e con quale frequenza gli stessi siano stati utilizzati dagli autisti in generale e dal ricorrente in particolare.
In sede di osservazioni alla bozza della C.T.U. non sono state trasmesse osservazioni da parte ricorrente, mentre la parte convenuta ha concordato con le conclusioni dell'ausiliario affermando che “Stanti le considerazioni condivisibili, non appare opportuno per lo scrivente valutare l'eventuale presenza del servo sterzo considerando che gli esami strumentali non evidenziavano quadri patologici dirimenti.
pagina 4 di 6 Si segnala che a parte questo punto, le considerazioni dell'Ausiliario non sono contestabili”.
Sulla base delle argomentazioni cui sopra, il perito officiato dal Tribunale non ha quindi riscontrato le patologie denunciate delle spalle e dei gomiti (“tendinopatia dei muscoli rotatori delle spalle in specie del sovraspinoso” e “patologia inserzionale dei flesso- estensori al gomito”).
Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, salvo quanto affermato circa lo 'scarso valore scientifico' delle indagini ecografiche, in quanto ogni attività diagnostica è in maggiore o minor misura
'macchina e operatore dipendente' (si pensi ad una immagine radiografica eseguita da un tecnico incompetente, non in grado di posizionare adeguatamente il paziente, e refertata da un medico inesperto).
Ritiene pertanto il giudicante che la parte ricorrente non abbia diritto all'indennizzo di cui alla domanda, non essendo soddisfatti i criteri di nesso causale per poter riconoscere l'eziologia lavorativa alle patologie denunciate.
La domanda va quindi rigettata, avendo l'ausiliario sostanzialmente confermato la valutazione dei sanitari dell' CP_4
Le spese processuali e di consulenza seguono la soccombenza, non avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato dal DM 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, con scaglione rapportato al potenziale incremento della percentuale di danno biologico richiesto (tra euro 1.100 a euro 5.200), sui valori minimi.
Devono essere, pertanto, definitivamente poste a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nei confronti del CTU con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_4
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.418,50 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%,
pagina 5 di 6 C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del ricorrente.
Così deciso in Cagliari il 2 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1696 del
R.A.C.L. dell'anno 2023 e promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], domiciliato Parte_1 elettivamente in San Sperate presso lo studio dell'avvocato Rosella Lucente che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo,
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura CP_2
dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu, in virtù di procura CP_1
generale alle liti, rogito notarile
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 maggio 2023, ha esposto, dapprima, di aver Parte_1
svolto differenti attività lavorative per diverse ditte dal 1° ottobre 1983 al 19 giugno 1992 e, successivamente, a partire da giugno 1992 a oggi, di avere lavorato in qualità di conducente di linea, autista di mezzi pubblici di trasporto passeggeri, nella città di Cagliari e sue frazioni e altri Comuni alle dipendenze del Controparte_3
Il ricorrente ha esposto di essere stato già indennizzato capitale dall' per un danno CP_4
pagina 1 di 6 biologico complessivo di origine professionale alla colonna vertebrale quantificato nella misura del 13% per la “esiti algo-disfunzionali distorsione rachide cervicale” (pratica n°
516576348 dell'11.03.2019), a seguito del conglobamento con la patologia “Esiti di discopatie r. lombare con sofferenza radicolare” (pratica n° 514883371 del 10.05.2016).
Ritenendo di aver contratto, nello svolgimento delle mansioni sopra esposte, le patologie
“tendinopatia bilaterale del sovraspinoso” (pratica n° 518530797) ed “epicondilite ed epitrocleite bilaterale” (pratica n° 518531135), con domanda del 30 marzo 2021, aveva richiesto all' il riconoscimento della natura professionale delle suddette patologie al fine CP_4
di ottenere il relativo indennizzo di legge.
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato la domanda amministrativa, dopo aver proposto CP_1
infruttuosamente opposizione, si era trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale della patologia, nonché il conseguente indennizzo per il danno biologico sofferto.
L' si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda e l'esposizione CP_4
a rischio specifico.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'assicurato, così come dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, ha trovato sostanziale conferma nelle testimonianze acquisite.
All'udienza del 14 settembre 2023 sono stati sentiti come testi e Testimone_1 Tes_2
colleghi del ricorrente da oltre trent'anni, che hanno confermato lo svolgimento da
[...] parte del signor delle mansioni di autista di mezzi pubblici come dedotte in Pt_1
giudizio.
In specie, è emerso che il ricorrente percorreva giornalmente, su turni di 6:30 ore o 7:00 ore, circa 100/120 km giornalieri su strade dissestate, mentre, a partire dal 2014 erano intervenuti i lavori di sistemazione del manto stradale, pur non intervenendo nelle strade per le tratte di e che permanevano dissestate. Pt_2 Parte_3
Inoltre, dalle deposizioni è emerso che fino al 2001 i mezzi utilizzati dal ricorrente erano privi di servosterzo, mentre i veicoli a idroguida avevano uno sterzo difficile da ruotare durante le manovre di fermata del mezzo.
Le testimonianze acquisite hanno concordemente confermato che tra il 2001 e il 2008 i
Con nuovi veicoli acquisiti dalla società avevano sedili rigidi con ammortizzatori di tipo meccanico e non pneumatico per cui a ogni buca l'autista sopportava il rispettivo contraccolpo, questo si accompagnava anche a una scarsa manutenzione dei mezzi.
pagina 2 di 6 Il teste ha anche precisato che “Il ricorrente ha sempre guidato anche i Testimone_1
filobus. Nei vecchi mezzi c'era il problema del riposizionamento delle aste nella parte posteriore del filobus, veniva fatto a mano e in alcuni modelli bisognava tirare la corda a mano e a strattoni, in un altro modello non ci sono le carrucole e il conducente deve utilizzare delle chiavi a cricchetto, infine vi era un terzo modello dove il conducente e quindi il ricorrente tirava la corda verso il basso per sganciare la ritenuta dei pistoni collegati nella staffa. Preciso che tali filobus piano piano sono stati sostituiti l'ultimo modello nel
2016”, tale ricostruzione dei fatti è stata confermata anche dalla testimonianza di Tes_2
sentito nella stessa udienza.
[...]
Ulteriormente, è emerso che il per diverse volte al giorno si occupava anche Pt_1
della mobilitazione manuale della pedana per la discesa e salita delle persone affette da disabilità.
Il testimone ha anche specificato che “In tutto il periodo lavorativo del Testimone_2
ricorrente lo stesso per due anni ha svolto l'attività di controllore per gli altri anni quella di autista. Non ricordo esattamente in che periodo abbia fatto il controllore ma sicuramente dopo il 2015/2016”.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte in ricorso che l'hanno esposta a un rischio professionale.
Tuttavia, la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate dev'essere effettuata alla luce delle osservazioni mediche del C.T.U.
Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e Persona_1 attento studio dei documenti prodotti, ha dichiarato che il ricorrente risulta affetto da “da lombalgia cronica e postumi soggettivi di trauma cervicale” per cui l'Istituto resistente gli aveva già riconosciuto il 13% di danno biologico e il conseguente indennizzo in capitale, mentre ha negato il nesso causale tra l'attività svolta dal signor e le patologie alle Pt_1
spalle e ai gomiti.
Pertanto, a giudizio del C.T.U la patologia “tendinopatia dei muscoli rotatori delle spalle in specie del sovraspinoso” e la patologia “inserzionale dei flesso-estensori al gomito” da cui il ricorrente risulta affetto non può essere posta in comprovato rapporto causale diretto o concausale con l'esercizio dell'attività lavorativa svolta quale conducente di linea e autista di mezzi pubblici di trasporto passeggeri.
pagina 3 di 6 In specie, il consulente ha così argomentato “Per quanto concerne le patologie oggetto di questa indagine medico legale, la tendinopatia dei muscoli rotatori delle spalle in specie del sovraspinoso e la patologia inserzionale dei flesso-estensori al gomito, esprimo il seguente giudizio. I referti delle ecografie allegate gli atti non descrivono immagini patologiche significative. Descrivono modesti segni di tendinopatia. Il signor ha 62 anni, Pt_1
quanto descritto nei referti è di comune riscontro in individui della sua età.
Durante la visita clinica non sono stati evidenziati segni patologici e deficit degli arti superiori riconducibili all'attività lavorativa svolta dal signor Pt_1
Segnalo che le indagini ecografiche hanno scarso valore scientifico, essendo macchina e operatore dipendente. Non forniscono immagini inconfutabili.
In conclusione, non ho riscontrato nel signor patologie delle spalle e dei gomiti Pt_1 riconducibili all'attività lavorativa svolta”.
L'ausiliario, inoltre, ha precisato che “Esprimo la mia riserva sul nesso causale e l'origine lavorativa delle patologie oggetto di causa. Il signor ha riferito avere svolto la Pt_1
Cont professione di conducente di automezzi obsoleti, privi di servosterzo, per la società di
Cagliari dal 1992 e avrebbe percorso distanze di circa 80 - 100 Km al giorno su strade cittadine. I Km percorsi in una giornata lavorativa di ore 6,40, ritengo siano un percorso
Cont non particolarmente gravoso. Meriterebbe una verifica se nel 1992 la società avesse automezzi privi di servosterzo”.
Tale precisazione, contestata da parte del ricorrente nelle note di trattazione, non pare peraltro necessaria, in quanto, non avendo il CTU riscontrato le patologie denunciate, è superfluo soffermarsi sulla esistenza di un'eventuale nesso causale e sulla esistenza o meno di mezzi CTM senza servosterzo o idroguida, sui quali i testi hanno comunque fornito indicazioni generiche, essendosi limitati a riferire di 'alcuni' mezzi privi di servosterzo, senza precisare neppure indicativamente in quale percentuale incidessero rispetto al parco macchine e con quale frequenza gli stessi siano stati utilizzati dagli autisti in generale e dal ricorrente in particolare.
In sede di osservazioni alla bozza della C.T.U. non sono state trasmesse osservazioni da parte ricorrente, mentre la parte convenuta ha concordato con le conclusioni dell'ausiliario affermando che “Stanti le considerazioni condivisibili, non appare opportuno per lo scrivente valutare l'eventuale presenza del servo sterzo considerando che gli esami strumentali non evidenziavano quadri patologici dirimenti.
pagina 4 di 6 Si segnala che a parte questo punto, le considerazioni dell'Ausiliario non sono contestabili”.
Sulla base delle argomentazioni cui sopra, il perito officiato dal Tribunale non ha quindi riscontrato le patologie denunciate delle spalle e dei gomiti (“tendinopatia dei muscoli rotatori delle spalle in specie del sovraspinoso” e “patologia inserzionale dei flesso- estensori al gomito”).
Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, salvo quanto affermato circa lo 'scarso valore scientifico' delle indagini ecografiche, in quanto ogni attività diagnostica è in maggiore o minor misura
'macchina e operatore dipendente' (si pensi ad una immagine radiografica eseguita da un tecnico incompetente, non in grado di posizionare adeguatamente il paziente, e refertata da un medico inesperto).
Ritiene pertanto il giudicante che la parte ricorrente non abbia diritto all'indennizzo di cui alla domanda, non essendo soddisfatti i criteri di nesso causale per poter riconoscere l'eziologia lavorativa alle patologie denunciate.
La domanda va quindi rigettata, avendo l'ausiliario sostanzialmente confermato la valutazione dei sanitari dell' CP_4
Le spese processuali e di consulenza seguono la soccombenza, non avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato dal DM 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, con scaglione rapportato al potenziale incremento della percentuale di danno biologico richiesto (tra euro 1.100 a euro 5.200), sui valori minimi.
Devono essere, pertanto, definitivamente poste a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nei confronti del CTU con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_4
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.418,50 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%,
pagina 5 di 6 C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del ricorrente.
Così deciso in Cagliari il 2 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
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