Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana per lo esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' allo stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana per lo esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' allo stato di previsione annesso alla presente legge.