Ordinanza cautelare 19 gennaio 2024
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/03/2026, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04894/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16697/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16697 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Guano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 9.1.2019 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, con decreto n. -OMISSIS- del 9.9.2022, ha respinto la domanda dell’interessato ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza in ragione della seguente situazione penale:
i) a carico del padre del richiedente:
- 13/12/1995: sentenza emessa dalla Pretura di Reggio Emilia, per il reato di cui all’art. 635 comma 2 n. 3 c.p. ( danneggiamento) ;
- 12/12/1997: sentenza emessa dalla Pretura di Reggio Emilia, per i reati di cui agli artt. 633 e 624 c.p. ( invasione di edifici altrui e furto );
- 04/3/1998: sentenza emessa dalla Pretura di Reggio Emilia, per i reati di cui agli artt. 56 e 624 c.p. ( tentato furto );
- 23/4/1999: sentenza emessa dalla Pretura di Reggio Emilia, per i reati di cui agli artt. 186 comma 1, d.lgs. n. 285/92 ( guida in stato di ebbrezza ) e art. 341 c.p. ( oltraggio a pubblico ufficiale );
ii) a carico del richiedente:
- 13/11/2015: notizia di reato all’A.G. effettuata dall’UPGSP di Reggio Emilia, per il reato di cui all’art. 625 comma 1 parte 2 c.p. (furto aggravato).
Avverso l’anzidetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per vizio di motivazione e difetto d’istruttoria, lamentando essenzialmente:
- che, quanto alla notizia di reato a carico del ricorrente, l’Amministrazione ha del tutto omesso di considerare che il relativo procedimento penale si è poi concluso con sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna con la quale è stato dichiarato, in relazione all’imputazione per tentato furto aggravato in concorso, il non luogo a procedere per tenuità del fatto e occasionalità del comportamento;
- che, quanto ai precedenti a carico del padre, eccepisce che in data 3.3.2023 il medesimo ha depositato istanza di riabilitazione presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna e che, in ogni caso, si tratta di vicende molto risalenti nel tempo e comunque gravanti su soggetto diverso dalla persona del ricorrente, invocando a sostegno anche il principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27 Cost.;
- che il diniego impugnato sarebbe anche affetto dal vizio di palese contraddittorietà tra più atti della pubblica Amministrazione, in quanto alle due sorelle del ricorrente sarebbe stata già concessa la cittadinanza nonostante le medesime vicende penali gravanti sul padre;
- che, pertanto, i suddetti elementi di controindicazione non sono sufficienti a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato e che l’Amministrazione avrebbe peraltro dovuto tenere conto, in concreto, della complessiva condotta tenuta dal richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 203/2024 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
In data 26.1.2026 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, evidenziando di non convivere più con il padre. Inoltre, ha prodotto in allegato l’ordinanza n. 2025/3941 emessa l’11.9.2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con la quale il padre del richiedente è stato riabilitato dalle condanne di cui alle suddette sentenze del 1995, 1997 e 1998.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Giova premettere un richiamo alla giurisprudenza formatasi in questa materia, ricostruita dalla Sezione in recenti pronunce (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9 comma 1 lettera f), la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il provvedimento sia affetto dai vizi di eccesso di potere dedotti.
3.1- Invero, quanto alla notizia di reato del 2015 a carico del richiedente per la fattispecie di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, parte 2, c.p., occorre rilevare (oltre al fatto che tale elemento di controindicazione è stato richiamato solo nel provvedimento finale e non anche nel preavviso di diniego ex art. 10 bis l. n. 241/90) che il ricorrente ha comprovato documentalmente che tale procedimento si era poi concluso con sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna con la quale era stato dichiarato, in relazione all’imputazione per tentato furto aggravato in concorso, il non luogo a procedere nei confronti del ricorrente per tenuità del fatto e occasionalità del comportamento.
Più in particolare, dalla sentenza penale emerge che il fatto è consistito nell’aver tentato di impossessarsi, presso un negozio di elettronica, di “ un paio di cuffiette audio (…) senza versare il corrispettivo di euro 9,99 ”.
Tale pronuncia favorevole, sebbene intervenuta in data antecedente non solo al gravato diniego ma anche all’istanza di concessione della cittadinanza presentata il 9.1.2019, non è stata neppure menzionata nella motivazione del decreto di rigetto, e ciò in quanto verosimilmente neanche acquisita agli atti del procedimento amministrativo a causa di un’istruttoria manifestamente insufficiente e inadeguata.
L’omissione innanzi indicata denota, pertanto, anche un grave deficit istruttorio che vale evidentemente a viziare l’impugnato decreto di rigetto, siccome adottato sulla base di un quadro fattuale e documentale inesatto e, comunque, non aggiornato, giacché il procedimento penale richiamato nella motivazione era stato già definito in senso favorevole al richiedente in data anteriore anche alla presentazione dell’istanza.
Del resto, sebbene sia indubitabile che le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongano – per giurisprudenza costante condivisa anche da questo Collegio - su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, nondimeno si ritiene che, anche rispetto a tale vicenda, l’Amministrazione avrebbe quanto meno dovuto menzionare, nella motivazione, l’intervenuta sentenza di non doversi procedere per poi esplicitare le concrete ragioni fondanti, ciò nonostante, il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale (cfr., in termini analoghi, la sentenza TAR Lazio, Roma, sez. V- bis , n. 14297/2024).
3.2- Quanto, invece, agli elementi di controindicazione emersi a carico del padre del richiedente (sentenze penali del 1995, 1997, 1998 e 1999), ritiene il Collegio che qualora l’Amministrazione, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, avesse voluto attribuire carattere decisivo, ai fini del diniego della cittadinanza, a tali risalenti vicende nonostante il carattere “ultradecennale” (invero “ultraventennale”) delle stesse, avrebbe quanto meno dovuto esplicitare esaustivamente, nella motivazione del decreto di rigetto, le concrete ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti sull’interesse privatistico del richiedente ad ottenere la cittadinanza (cfr., in termini analoghi, la recente sentenza di questa Sezione n. 14297/2024). Ciò anche tenuto conto che alle sorelle del ricorrente, invece, è stata concessa la cittadinanza italiana nonostante i medesimi precedenti penali a carico del padre.
In ultima analisi, la laconica motivazione del decreto ministeriale unitamente alla inesatta rappresentazione dei fatti posti alla base dello stesso valgono a viziare, in accoglimento delle censure dedotte, l’impugnato decreto di rigetto.
Dalle considerazioni che precedono consegue dunque che, in accoglimento del ricorso proposto, il diniego di cittadinanza deve essere annullato.
Per l’effetto, l’Amministrazione, fatte salve le ulteriori determinazioni in merito, avrà l’obbligo di rivalutare, nei sensi sopra chiariti, la posizione complessiva del richiedente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed esplicitando adeguatamente nel corredo motivazionale del provvedimento finale le ragioni sottese all’eventuale diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza.
4.- La controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
IA CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA CO | FL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.