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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 580/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6529/2023 depositato il 18/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Giarre
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17215 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 8.5.2023 avviso di pagamento di € 32555.00 per TARI 2022 da parte del Comune di
Gravina di Catania.
Eccepiva il difetto di motivazione, il diritto all'esenzione trattandosi di bene merce (per alcuni immobili), la non debenza per altri perche tassa pagata o immobili concessi in locazione.
Il Comune di Giarre non si costituiva opponendosi.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Nessun difetto di motivazione è ravvisabile, tenuto conto che è chiara la pretesa azionata e gli immobili di riferimento.
In relazione alla dedotta sussistenza del diritto all'esenzione trattandosi di beni merce, va rilevato come non vi sia alcuna prova che gli immobili tassati costituiscano beni merce (atteso che l'inventario versato in atti è relativo alle rimanenze al 31.12.2021, mentre l'anno in esame è il 2022 e non è possibile individuare la corrispondenza tra gli immobili tassati e quelli elencati nell'invetario per assenza in quest'ultimo dei dati catastali).
In ogni caso ancora di recente la Cassazione (in relazione ad altra imposta) ha rilevato che “n tema di
IMU sui cosiddetti "beni merce" (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), l'esenzione dall'imposta è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, da effettuarsi a pena di decadenza entro il termine ordinario previsto per le dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, utilizzando il modello ministeriale predisposto. Tale obbligo dichiarativo, previsto dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102/2013, non è stato abrogato dall'art. 1, comma 769 della L. n. 160/2019 e costituisce condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, non potendo essere sostituito dalla mera conoscenza da parte del Comune dei fatti che comportano l'esenzione. La dichiarazione deve essere presentata per ciascuna annualità d'imposta per cui si richiede l'esenzione, dovendo attestare la permanenza sia della destinazione alla vendita che dello stato di non locazione degli immobili, quali condizioni potenzialmente variabili nel tempo. Trattandosi di norma agevolativa, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. La nuova disciplina introdotta dalla L. n. 160/2019, che prevede l'esenzione dall'IMU per i beni merce dal 1° gennaio 2022, ha carattere innovativo e non interpretativo, pertanto non è applicabile retroattivamente alle annualità precedenti in base al principio del favor rei, il quale opera esclusivamente in materia di sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 472/1997”.
Nessuna dichiarazione ha mai presentato la ricorrente.
In relazione alla dedotta non debenza per gli altri fabbricati è sufficiente rilevare come non via sia prova di alcun pagamento e/o concessione in locazione a terzi.
Nulla sulle spese attesa la non costituzione del Comune.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
contro
Comune di Giarre disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6529/2023 depositato il 18/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Giarre
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17215 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 8.5.2023 avviso di pagamento di € 32555.00 per TARI 2022 da parte del Comune di
Gravina di Catania.
Eccepiva il difetto di motivazione, il diritto all'esenzione trattandosi di bene merce (per alcuni immobili), la non debenza per altri perche tassa pagata o immobili concessi in locazione.
Il Comune di Giarre non si costituiva opponendosi.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Nessun difetto di motivazione è ravvisabile, tenuto conto che è chiara la pretesa azionata e gli immobili di riferimento.
In relazione alla dedotta sussistenza del diritto all'esenzione trattandosi di beni merce, va rilevato come non vi sia alcuna prova che gli immobili tassati costituiscano beni merce (atteso che l'inventario versato in atti è relativo alle rimanenze al 31.12.2021, mentre l'anno in esame è il 2022 e non è possibile individuare la corrispondenza tra gli immobili tassati e quelli elencati nell'invetario per assenza in quest'ultimo dei dati catastali).
In ogni caso ancora di recente la Cassazione (in relazione ad altra imposta) ha rilevato che “n tema di
IMU sui cosiddetti "beni merce" (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), l'esenzione dall'imposta è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, da effettuarsi a pena di decadenza entro il termine ordinario previsto per le dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, utilizzando il modello ministeriale predisposto. Tale obbligo dichiarativo, previsto dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102/2013, non è stato abrogato dall'art. 1, comma 769 della L. n. 160/2019 e costituisce condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, non potendo essere sostituito dalla mera conoscenza da parte del Comune dei fatti che comportano l'esenzione. La dichiarazione deve essere presentata per ciascuna annualità d'imposta per cui si richiede l'esenzione, dovendo attestare la permanenza sia della destinazione alla vendita che dello stato di non locazione degli immobili, quali condizioni potenzialmente variabili nel tempo. Trattandosi di norma agevolativa, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. La nuova disciplina introdotta dalla L. n. 160/2019, che prevede l'esenzione dall'IMU per i beni merce dal 1° gennaio 2022, ha carattere innovativo e non interpretativo, pertanto non è applicabile retroattivamente alle annualità precedenti in base al principio del favor rei, il quale opera esclusivamente in materia di sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 472/1997”.
Nessuna dichiarazione ha mai presentato la ricorrente.
In relazione alla dedotta non debenza per gli altri fabbricati è sufficiente rilevare come non via sia prova di alcun pagamento e/o concessione in locazione a terzi.
Nulla sulle spese attesa la non costituzione del Comune.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
contro
Comune di Giarre disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)