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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3342/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3342/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIDIA REDAELLI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEI PARTIGIANI, 4 24121 BERGAMO presso il
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLICASTRO CP_1 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in Via Correggio 20149 MILANO presso il difensore appellata
avente ad oggetto: obbligazioni contrattuali pagina 1 di 11 Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in integrale riforma della sentenza appellata, statuire e dichiarare: IN VIA PREGIUDIZIALE: -
L'estinzione dell'azione e la cessata materia del contendere della domanda svolta in via principale dalla nell'atto di citazione del giudizio di merito in quanto rinunciata dall'attrice/appellata, per tutti i CP_1 motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in appello;
IN VIA PRINCIPALE: - La nullità sostanziale della sentenza n. 2342/2023 emessa dal Tribunale di Monza in data 24/10/2023 ai sensi dell'art. 161 c.p.c. per violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 132 c.p.c. per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in appello;
- L'inammissibilità della domanda di regresso svolta dalla nella memoria 183, VI comma n. 1 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
- CP_1
Rigetto di tutte le domande formulate dalla sig.ra per tutti i motivi esposti nella narrativa
CP_1 dell'atto di citazione in appello. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, accogliere l'eccezione di compensazione tra le somme effettivamente sostenute dall'attrice successive all'interruzione della convivenza o a quella somma, minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, con l'importo dovuto dalla sig.ra al sig. a titolo di
CP_1 Pt_1 indennità di occupazione esclusiva dell'immobile di ED dall'interruzione della convivenza sino ad oggi ovvero all'effettivo rilascio dell'immobile da terminarsi in via equitativa e presuntiva dai canoni di contratti di locazione di immobili analoghi nella stessa zona. IN VIA ISTRUTTORIA: - Ammettere le prove testimoniali formulate nella memoria 183,6 comma n. 2 c.p.c. che qui si riportano integralmente con i testi indicati in calce:
1. Vero che la sig.ra ad inizio gennaio 2020
CP_1 comunicava al sig. di voler cessare la convivenza e chiedeva che quest'ultimo Parte_1 lasciasse l'immobile di ED (MB) Via Grado n. 10; 2. Vero che il sig. lasciava Pt_1 momentaneamente l'immobile di ED (MB) Via Grado n. 10 come richiesto dalla con
CP_1
l'intenzione di farvi ritorno dopo breve soggiorno presso la casa dei propri genitori;
3. Vero che ogniqualvolta il sig. ha cercato di far rientro presso la propria abitazione di ED (MB) Via Pt_1
Grado n. 10 la sig.ra ha opposto il proprio consenso;
4. Vero che a febbraio – marzo 2020 il CP_1 sig. , su decisione della sig.ra ha potuto avere accesso all'immobile di ED (MB) Pt_1 CP_1
Via Grado n. 10 solo per far visita agli animali domestici;
5. Vero che a marzo 2020 e poco prima del lockdown per la pandemia da Covid 19 la sig.ra impediva definitivamente al sig. di CP_1 Pt_1 far rientro nell'immobile di ED (MB) Via Grado n. 10; 6. Vero che il sig. tra gennaio e Pt_1
marzo 2020 poteva asportare 7. Vero che a marzo 2020 il sig. prendeva in locazione un Pt_1
pagina 2 di 11 appartamento in NO (MB) Via Pascoli n. 15, così come risulta dal documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta che si rammostra al teste;
8. Vero che dal mese di marzo 2020 il sig. ha sostenuto mensilmente il pagamento del canone di locazione pari ad € 550,00 nonché Pt_1
delle utenze della nuova abitazione di NO (MB) Via Pascoli n. 15, come risulta dal documento n.
5 allegato alla presente memoria che si rammostra al teste;
9. Vero che a causa della pandemia in corso e dell'impossibilità di spostare la propria residenza il sig. fino a maggio 2020 ha continuato a Pt_1
vivere presso la residenza dei genitori;
10. Vero che a metà maggio 2020 il sig. ha potuto Pt_1 recuperare dall'immobile di ED (MB) Via Grado n. 10 tutti i propri effetti personali e trasferirsi definitivamente nell'appartamento preso in locazione a NO;
11. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto CP_1 Pt_1 all'acquisto degli utensili della cucina quali stoviglie, posate, bicchieri, tazze, mestoli e piccoli elettrodomestici quali mixer e frullatore;
12. Vero che il sig. a maggio 2020 ha asportato Pt_1
dalla casa di ED il mixer, il frullatore e pochi utensili mentre la maggior parte delle stoviglie acquistate dallo stesso si trovano attualmente nella disponibilità della sig.ra 13. Vero che CP_1
durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. CP_1
ha provveduto all'acquisto degli strofinacci da cucina e dei teli per i bagni nonché delle Pt_1 coperte e delle lenzuola comuni;
14. Vero che la spesa sostenuta dal sig. per l'acquisto degli Pt_1
utensili della cucina e piccoli elettrodomestici, per gli strofinacci e i teli, nonché per il corredo della camera da letto si aggira intorno agli € 3.000,00; 15. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto all'acquisto del CP_1 Pt_1 piano cottura con una spesa di € 200,00; 16. Vero che durante la convivenza con la sig.ra CP_1 ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto all'acquisto del forno con Pt_1 una spesa di € 280,00; 17. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre CP_1
2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto al versamento dell'anticipo per l'acquisto Pt_1 della cucina per un importo di € 1.000,00; 18. Vero che durante la convivenza con la sig.ra CP_1 ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto all'acquisto del mobilio e Pt_1 dei sanitari del bagno padronale con una spesa di € 1.200,00; 19. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto all'acquisto CP_1 Pt_1 del materasso matrimoniale con una spesa di € 600,00; 20. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto all'acquisto del CP_1 Pt_1 mobilio del bagno di servizio con una spesa di € 350,00; 21. Vero che durante la convivenza con la pagina 3 di 11 sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto all'acquisto CP_1 Pt_1 dello specchio della camera matrimoniale con una spesa di € 180,00; 22. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha CP_1 Pt_1 provveduto all'acquisto dell'aspirapolvere I- robot della con una spesa di € 300,00, bene Pt_2
asportato dalla casa di ED a maggio 2020; 23. Vero che durante la convivenza con la sig.ra CP_1
ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, circa una volta al mese il sig. provvedeva Pt_1 all'acquisto della spesa alimentare comune per un importo di € 180,00/200,00 presso i supermercati
Eurospin di Verano e U2 di ED;
24. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da CP_1 ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. tre volte al mese si recava presso l'ortofrutta di Pt_1
Seregno (BG) e provvedeva all'acquisto della frutta e della verdura comune per l'importo complessivo di € 100,00; 25. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a CP_1
gennaio 2020, il sig. provvedeva al mantenimento degli animali domestici (gatto e coniglio) Pt_1
mediante acquisto della sabbietta e del truciolato al Maxizoo di NO e del cibo secco (es. fieno) allo STEFLOR di Paderno con una spesa mensile di circa € 100,00; 26. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. sosteneva CP_1 Pt_1
annualmente nel corso delle vacanze comuni il pagamento delle spese extra alloggio, come il vitto quotidiano o i costi per i divertimenti della coppia dell'importo di circa € 700,00; 27. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. CP_1 Pt_1 sosteneva le spese saltuarie per la manutenzione della casa di ED (es. cambio batterie dell'impianto d'allarme) con una spesa annuale di circa € 50,00; 28. Vero che il sig. dal 09/01/2018 al Pt_1
31/12/2019 ha ricevuto mensilmente da parte del padre l'importo di € 300,00 da utilizzare per contribuire al menage familiare con la sig.ra così come risulta dal documento n. 2 allegato alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta che si rammostra al teste. Si indicano i seguenti testimoni:
1. sig.
, presso la residenza in NO (MB), Via Verdi n. 5; 2. sig. presso la Controparte_2 CP_3
residenza in Seregno (MB) Via San Rocco. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni per CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel proprio atto introduttivo del seguente pagina 4 di 11 giudizio di gravame da parte dell'odierna appellata, in particolar modo richiamando in toto le richieste ivi formulate in via istruttoria con i testi indicati e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2342/2023 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata il 24/10/2023 a carico del sig.
[...]
nel procedimento rubricato al R.G. n. 1628/2021 con ogni consequenziale pronuncia;
IN Pt_1
OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del patrocinante antistatario ex art. 93 c.p.c.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2342/23 del 24.10.23, ha condannato il convenuto al pagamento della somma di € 32.506,46 in favore dell'ex convivente Parte_1 [...]
disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite. CP_1
2. L'attrice aveva chiesto in citazione: CP_1
a. accertare che l'immobile sito in ED, via Grado, 10, acquistato in data 25 settembre 2017 era stato interamente pagato con risorse da lei provenienti e che pertanto ella doveva esserne proprietaria al 100%. In particolare, segnalava il versamento di € 25.000,00 di acconto, il mutuo per il residuo, con ratei mensili di € 620,92, spese per agenzia per € 6.588,00 e spese per il necessario notarile per € 4.547,00 e ciò nonostante la proprietà fosse stata intestata a ciascuno dei coniugi per il 50%. La osservava che aveva anche pagato le spese CP_1 ordinarie, straordinarie, alimentari, veterinarie (per un gatto e un coniglio della coppia), nell'ambito del rapporto di convivenza durata dal 2017 al 2020. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'ingiustificato arricchimento della controparte, in quanto le sue elargizioni superavano di gran lunga i limiti di proporzionalità ed adeguatezza con riferimento alla situazione economica e sociale della medesima e della coppia, avuto riguardo alla professione di educatrice di nido dalla stessa svolta e tenuto conto dei propri risparmi e dell'aiuto economico da parte della famiglia;
b. accertare che l'immobile predetto era stato pagato interamente da essa attrice e pertanto condannare l'ex convivente convenuto al pagamento di € 95.567,50 – somma comprensiva della metà del prezzo di acquisto dell'alloggio, della metà delle spese di agenzia e notarili.
3. In considerazione di quanto sopra, si era determinato un ingiustificato arricchimento del
, ben oltre il dovere di solidarietà scaturente dalla convivenza more uxorio. Pt_1
pagina 5 di 11 4. Con la memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c., la aveva affermato che, a causa del venir CP_1 meno dell'aiuto economico della propria famiglia d'origine, “era costretta a rinunciare alla domanda di intestazione dell'intera proprietà dell'immobile, insistendo nel contempo per il rimborso del 50% delle spese…”; chiedeva, quindi, la condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 32.503,46. A tale somma perveniva sulla base della suddivisione delle spese dell'acconto, notarili, di intermediazione immobiliare, oltre che delle n. 46 rate di mutuo all'epoca saldate ( cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183 c.p.c.).
5. Il convenuto sollevata questione di nullità della citazione per Parte_1 indeterminatezza dell'oggetto e delle domande proposte, poneva in risalto come il mutuo, di
€ 144.000,00, fosse appoggiato su di un conto corrente cointestato. Esponeva che anche egli partecipava alle spese alimentari, di vacanza comune, di mantenimento degli animali domestici e in ciò era aiutato dalla propria famiglia con una contribuzione di euro 200,00 – 300,00 mensili ( dagli estratti conto corrente comune si evinceva che la convivente non aveva sostenuto alcuna spesa alimentare in molti mesi del 2018 e del 2019, pur essendo durata la convivenza dal 2011 al 2020). Deduceva, dunque, che non vi erano i presupposti ex art. 2041
c.c.; il tutto senza considerare che il , in conseguenza della cessazione del rapporto Pt_1 per volere della aveva dovuto sostenere un canone di locazione mensile di euro CP_1
550,00 oltre spese di utenze. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, la limitazione delle stesse, con compensazione con l'importo mensile della locazione da lui sostenuta dopo la cessazione della convivenza.
6. Il giudice di prime cure, con la sentenza gravata, sottolineava come l'attrice si fosse fatta carico di tutte le spese concernenti l'acquisto dell'immobile adibito a residenza della coppia e come avesse sostenuto altre importanti spese durante la convivenza, laddove il convenuto non aveva fornito alcuna prova della propria contribuzione dal punto di vista economico. Da tanto conseguiva la condanna del al pagamento della somma di € 32.506,46. Il giudice, Pt_1 infine, tenuto conto della sostanziosa riduzione della domanda attorea, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
7. Avverso la sentenza di primo grado ha interposto gravame , chiedendo, in via Parte_1 pregiudiziale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
in via subordinata,
l'accertamento di nullità della sentenza per difetto di motivazione e l'inammissibilità della domanda attorea di regresso formulata in sede di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.; in via pagina 6 di 11 ulteriormente subordinata, chiedeva accertarsi la compensazione tra le somme effettivamente versate dall'attrice successive all'interruzione della convivenza e quelle dovute dalla stessa al a titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'immobile di ED, in ragione Pt_1 dell'interruzione della convivenza, previa ammissione dei capitoli di prova. In via preliminare, instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
8. Parte appellata chiedeva il rigetto della sospensiva e del gravame.
9. Dopo l'udienza di prima comparizione del 27.2.24, del 28.5.2024 e del 9.7.2024, nelle cui more le parti avevano trattato in vista del bonario componimento del contenzioso, rinunciando parte appellante alla trattazione della sospensiva, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 5.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
10. I motivi sui quali la Corte deve decidere sono i seguenti:
a. nullità della sentenza per inammissibile mutatio libelli della domanda attorea subordinata svolta in sede di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.: discrasia tra petitum e causa petendi;
b. contraddittorietà della motivazione circa la natura delle contribuzioni effettuate dalla e riconoscimento in capo alla stessa del diritto al rimborso pro – quota in CP_1 ragione della confusione tra obbligazioni scaturenti dalla comproprietà di un immobile e obbligazioni derivanti dalla convivenza more uxorio;
c. erroneo rigetto delle prove testimoniali del convenuto;
d. erronea regolazione delle spese di lite.
11. Con il motivo sub a), la difesa del censura la decisione di primo grado, nella parte Pt_1 in cui il giudice non avrebbe colto la mutatio libelli, intercorsa tra la citazione e la prima memoria ex art. 183 c.p.c.. l'impugnante che in citazione la avrebbe Parte_3 CP_1 chiesto l'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita dell'immobile, laddove in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. avrebbe agito con azione di regresso.
12. Quanto più in particolare con riguardo al capo sub b), deduce il la confusione fatta Pt_1 dal giudice in punto contribuzione derivante dal regime di comproprietà e contribuzione scaturente dalla convivenza;
con l'ulteriore conseguenza che erroneamente il giudice avrebbe fatto ricorso al concetto di ingiustificato arricchimento e di sproporzione nelle contribuzioni da parte dei due conviventi.
pagina 7 di 11 13. Quanto alle richieste istruttorie di cui al motivo sub c), il lamenta la mancata Pt_1 ammissione dei capi di prova. Ed, infatti, mediante detta istruttoria, lo stesso avrebbe potuto dimostrare i termini della propria contribuzione nel menage quotidiano.
14. Quanto al motivo sub d), l'impugnante contesta la disposta compensazione delle spese di lite, dato che la rinuncia alla domanda principale da parte della inscrivibile nell'alveo CP_1 dell'art. 306 c.p.c., avrebbe dovuto escludere la compensabilità delle spese.
15. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a), b), c). I primi tre motivi, essendo tra loro collegati, debbono essere trattati congiuntamente. In primo luogo, deve rilevarsi che non ha alcuna cittadinanza la richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che non ha prestato acquiescenza alcuna alle contestazioni del convenuto odierno CP_1 appellante, avendo semplicemente ridotto l'originaria domanda di cui alla citazione. In secondo luogo, è, dunque, necessario esaminare il tenore delle domande formulate dall'attrice in CP_1 prime cure. Con l'atto di citazione, aveva chiesto accertarsi che l'immobile sito in CP_1
ED, via Grado, 10 era stato integralmente pagato con risorse provenienti dalla stessa e, di conseguenza, aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di €
95.567,50, somma corrispondente alla metà delle spese necessarie per detto acquisto. Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., dava atto che la propria situazione economica CP_1 era significativamente peggiorata rispetto al momento della notifica della citazione, non potendo più beneficiare dell'apporto economico dei propri genitori e per tale ragione la stessa si vedeva costretta a rinunciare alla domanda di intestazione dell'intera proprietà dell'immobile, insistendo invece nel rimborso della quota del 50% delle spese sostenute per l'immobile in questione tra cui: il 50% dell'anticipo versato al momento dell'acquisto per € 25.000,00, il
50% delle spese notarili di € 4.547,00 e di quelle pagate all'agenzia di intermediazione, per €
6.588,00, oltre che il 50% delle n. 46 rate di mutuo pagate sino a quel momento per un totale di
€ 14.435,96 da dicembre 2017 sino all'1.9.2021.
16. Ora, è evidente, come – pacifica restando in diritto la situazione di comproprietà paritetica dell'immobile, in ragione dell'intervenuta rinuncia alla domanda di accertamento di proprietà esclusiva inizialmente formulata dalla – la abbia limitato la propria domanda CP_1 CP_1 al rimborso di quelle spese che sono pacificamente connesse al regime della comproprietà, ossia la metà dell'acconto, delle spese notarili, delle spese di agenzia e dei ratei di mutuo per il periodo sopra indicato. Da tale domanda è totalmente estranea qualsiasi allegazione in punto di pagina 8 di 11 ingiustificato arricchimento e men che meno si tratta di domanda di regresso. In ogni caso, è utile evidenziare che l'attrice, con la citazione di primo grado, aveva chiesto, espressamente in via subordinata, la condanna della controparte al pagamento di una somma che costituiva la metà di quanto sostenuto in termini economici e nella quale erano, ovviamente, comprese le spese iniziali sopra indicate, che portano alla somma di cui alla sentenza di condanna.
17. La difesa del convenuto, una volta letta la riduzione della domanda iniziale, nella memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c., non ha contestato di non aver pagato alcun importo a titolo di contribuzione delle spese sopra indicate, grazie alle quali il si trova ad essere proprietario al 50% Pt_1 di un immobile. Il convenuto, invece, ha articolato capitoli di prova che ha poi reiterato in secondo grado. Si tratta di capitoli di prova totalmente inconferenti per le seguenti ragioni. I capitoli dal n. 1 al n. 10 attengono ala storia della crisi familiare ed alle conseguenti decisioni del stesso, senza nulla rilevare in termini economici quanto alla richiesta attorea di Pt_1 contribuzione;
i capitoli dal n. 11 al n. 28 sono tesi a dimostrare, in modo impreciso e generico, il quantum degli esborsi sostenuti dal durante la convivenza (in alcuni gli Pt_1 importi sono indicati con la dicitura “all'incirca”) e, dunque, esemplificativamente le spese di frutta e verdura della famiglia pari ad € 100,00 al mese, la spesa per l'aspirapolvere per €
300,00 e via dicendo;
come è evidente, si tratta di capitoli inconferenti rispetto alle somme pretese da parte della e, ad abundantiam, neppure provate per via documentale ( basti CP_1 pensare al doc. n. 2 costituito da estratto conto corrente, in cui neppure è indicato l'intestatario del conto con prelievi in contante che sono totalmente irrilevanti quanto alle imputazioni;
doc.
n. 5 costituito da estratto conto corrente senza indicazione del titolare e con tutte le varie movimentazioni annerite;
per converso, non è in atti scontrino alcuno, neppure degli elettrodomestici che, come noto, se non altro per la garanzia, sono corredati della necessaria documentazione fiscale).
18. Questo essendo il contesto delle allegazioni e delle produzioni documentali, la Corte osserva che la domanda formulata dalla in sede di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. (e proposta CP_1 in via subordinata in citazione) è semplicemente attinente alla suddivisione delle spese connesse all'acquisto della proprietà in merito alle quali il non ha allegato alcun fatto estintivo Pt_1
o modificativo. Da tanto si deve concludere che pienamente fondata è la domanda proposta da di rimborso delle spese di acquisto dell'immobile caduto in proprietà con la CP_1
pagina 9 di 11 controparte. Spese che, nel dettaglio, non sono neppure state contestate ad opera dell'odierno appellante.
19. Le conclusioni di cui sopra assorbono ogni altra questione e comportano la conferma della decisione di prime cure.
20. Tale esito giustifica la condanna di alla rifusione delle spese di lite del grado Parte_1 in favore di senza alcuna esclusione della fase di trattazione, in considerazione CP_1 dei numerosi rinvii in vista dell'eventuale definizione transattiva della vertenza.
21. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3442//2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 2342/2023 emessa dal Tribunale di Monza;
II. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 CP_1 processuali del grado che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, pronunciandone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Policastro, dichiaratosi antistatario;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 13.11.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3342/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIDIA REDAELLI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEI PARTIGIANI, 4 24121 BERGAMO presso il
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLICASTRO CP_1 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in Via Correggio 20149 MILANO presso il difensore appellata
avente ad oggetto: obbligazioni contrattuali pagina 1 di 11 Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in integrale riforma della sentenza appellata, statuire e dichiarare: IN VIA PREGIUDIZIALE: -
L'estinzione dell'azione e la cessata materia del contendere della domanda svolta in via principale dalla nell'atto di citazione del giudizio di merito in quanto rinunciata dall'attrice/appellata, per tutti i CP_1 motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in appello;
IN VIA PRINCIPALE: - La nullità sostanziale della sentenza n. 2342/2023 emessa dal Tribunale di Monza in data 24/10/2023 ai sensi dell'art. 161 c.p.c. per violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 132 c.p.c. per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in appello;
- L'inammissibilità della domanda di regresso svolta dalla nella memoria 183, VI comma n. 1 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
- CP_1
Rigetto di tutte le domande formulate dalla sig.ra per tutti i motivi esposti nella narrativa
CP_1 dell'atto di citazione in appello. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, accogliere l'eccezione di compensazione tra le somme effettivamente sostenute dall'attrice successive all'interruzione della convivenza o a quella somma, minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, con l'importo dovuto dalla sig.ra al sig. a titolo di
CP_1 Pt_1 indennità di occupazione esclusiva dell'immobile di ED dall'interruzione della convivenza sino ad oggi ovvero all'effettivo rilascio dell'immobile da terminarsi in via equitativa e presuntiva dai canoni di contratti di locazione di immobili analoghi nella stessa zona. IN VIA ISTRUTTORIA: - Ammettere le prove testimoniali formulate nella memoria 183,6 comma n. 2 c.p.c. che qui si riportano integralmente con i testi indicati in calce:
1. Vero che la sig.ra ad inizio gennaio 2020
CP_1 comunicava al sig. di voler cessare la convivenza e chiedeva che quest'ultimo Parte_1 lasciasse l'immobile di ED (MB) Via Grado n. 10; 2. Vero che il sig. lasciava Pt_1 momentaneamente l'immobile di ED (MB) Via Grado n. 10 come richiesto dalla con
CP_1
l'intenzione di farvi ritorno dopo breve soggiorno presso la casa dei propri genitori;
3. Vero che ogniqualvolta il sig. ha cercato di far rientro presso la propria abitazione di ED (MB) Via Pt_1
Grado n. 10 la sig.ra ha opposto il proprio consenso;
4. Vero che a febbraio – marzo 2020 il CP_1 sig. , su decisione della sig.ra ha potuto avere accesso all'immobile di ED (MB) Pt_1 CP_1
Via Grado n. 10 solo per far visita agli animali domestici;
5. Vero che a marzo 2020 e poco prima del lockdown per la pandemia da Covid 19 la sig.ra impediva definitivamente al sig. di CP_1 Pt_1 far rientro nell'immobile di ED (MB) Via Grado n. 10; 6. Vero che il sig. tra gennaio e Pt_1
marzo 2020 poteva asportare 7. Vero che a marzo 2020 il sig. prendeva in locazione un Pt_1
pagina 2 di 11 appartamento in NO (MB) Via Pascoli n. 15, così come risulta dal documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta che si rammostra al teste;
8. Vero che dal mese di marzo 2020 il sig. ha sostenuto mensilmente il pagamento del canone di locazione pari ad € 550,00 nonché Pt_1
delle utenze della nuova abitazione di NO (MB) Via Pascoli n. 15, come risulta dal documento n.
5 allegato alla presente memoria che si rammostra al teste;
9. Vero che a causa della pandemia in corso e dell'impossibilità di spostare la propria residenza il sig. fino a maggio 2020 ha continuato a Pt_1
vivere presso la residenza dei genitori;
10. Vero che a metà maggio 2020 il sig. ha potuto Pt_1 recuperare dall'immobile di ED (MB) Via Grado n. 10 tutti i propri effetti personali e trasferirsi definitivamente nell'appartamento preso in locazione a NO;
11. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto CP_1 Pt_1 all'acquisto degli utensili della cucina quali stoviglie, posate, bicchieri, tazze, mestoli e piccoli elettrodomestici quali mixer e frullatore;
12. Vero che il sig. a maggio 2020 ha asportato Pt_1
dalla casa di ED il mixer, il frullatore e pochi utensili mentre la maggior parte delle stoviglie acquistate dallo stesso si trovano attualmente nella disponibilità della sig.ra 13. Vero che CP_1
durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. CP_1
ha provveduto all'acquisto degli strofinacci da cucina e dei teli per i bagni nonché delle Pt_1 coperte e delle lenzuola comuni;
14. Vero che la spesa sostenuta dal sig. per l'acquisto degli Pt_1
utensili della cucina e piccoli elettrodomestici, per gli strofinacci e i teli, nonché per il corredo della camera da letto si aggira intorno agli € 3.000,00; 15. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto all'acquisto del CP_1 Pt_1 piano cottura con una spesa di € 200,00; 16. Vero che durante la convivenza con la sig.ra CP_1 ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto all'acquisto del forno con Pt_1 una spesa di € 280,00; 17. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre CP_1
2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto al versamento dell'anticipo per l'acquisto Pt_1 della cucina per un importo di € 1.000,00; 18. Vero che durante la convivenza con la sig.ra CP_1 ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto all'acquisto del mobilio e Pt_1 dei sanitari del bagno padronale con una spesa di € 1.200,00; 19. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto all'acquisto CP_1 Pt_1 del materasso matrimoniale con una spesa di € 600,00; 20. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto all'acquisto del CP_1 Pt_1 mobilio del bagno di servizio con una spesa di € 350,00; 21. Vero che durante la convivenza con la pagina 3 di 11 sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha provveduto all'acquisto CP_1 Pt_1 dello specchio della camera matrimoniale con una spesa di € 180,00; 22. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. ha CP_1 Pt_1 provveduto all'acquisto dell'aspirapolvere I- robot della con una spesa di € 300,00, bene Pt_2
asportato dalla casa di ED a maggio 2020; 23. Vero che durante la convivenza con la sig.ra CP_1
ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, circa una volta al mese il sig. provvedeva Pt_1 all'acquisto della spesa alimentare comune per un importo di € 180,00/200,00 presso i supermercati
Eurospin di Verano e U2 di ED;
24. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da CP_1 ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. tre volte al mese si recava presso l'ortofrutta di Pt_1
Seregno (BG) e provvedeva all'acquisto della frutta e della verdura comune per l'importo complessivo di € 100,00; 25. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a CP_1
gennaio 2020, il sig. provvedeva al mantenimento degli animali domestici (gatto e coniglio) Pt_1
mediante acquisto della sabbietta e del truciolato al Maxizoo di NO e del cibo secco (es. fieno) allo STEFLOR di Paderno con una spesa mensile di circa € 100,00; 26. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. sosteneva CP_1 Pt_1
annualmente nel corso delle vacanze comuni il pagamento delle spese extra alloggio, come il vitto quotidiano o i costi per i divertimenti della coppia dell'importo di circa € 700,00; 27. Vero che durante la convivenza con la sig.ra ovvero da ottobre 2017 sino a gennaio 2020, il sig. CP_1 Pt_1 sosteneva le spese saltuarie per la manutenzione della casa di ED (es. cambio batterie dell'impianto d'allarme) con una spesa annuale di circa € 50,00; 28. Vero che il sig. dal 09/01/2018 al Pt_1
31/12/2019 ha ricevuto mensilmente da parte del padre l'importo di € 300,00 da utilizzare per contribuire al menage familiare con la sig.ra così come risulta dal documento n. 2 allegato alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta che si rammostra al teste. Si indicano i seguenti testimoni:
1. sig.
, presso la residenza in NO (MB), Via Verdi n. 5; 2. sig. presso la Controparte_2 CP_3
residenza in Seregno (MB) Via San Rocco. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni per CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel proprio atto introduttivo del seguente pagina 4 di 11 giudizio di gravame da parte dell'odierna appellata, in particolar modo richiamando in toto le richieste ivi formulate in via istruttoria con i testi indicati e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2342/2023 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata il 24/10/2023 a carico del sig.
[...]
nel procedimento rubricato al R.G. n. 1628/2021 con ogni consequenziale pronuncia;
IN Pt_1
OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del patrocinante antistatario ex art. 93 c.p.c.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2342/23 del 24.10.23, ha condannato il convenuto al pagamento della somma di € 32.506,46 in favore dell'ex convivente Parte_1 [...]
disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite. CP_1
2. L'attrice aveva chiesto in citazione: CP_1
a. accertare che l'immobile sito in ED, via Grado, 10, acquistato in data 25 settembre 2017 era stato interamente pagato con risorse da lei provenienti e che pertanto ella doveva esserne proprietaria al 100%. In particolare, segnalava il versamento di € 25.000,00 di acconto, il mutuo per il residuo, con ratei mensili di € 620,92, spese per agenzia per € 6.588,00 e spese per il necessario notarile per € 4.547,00 e ciò nonostante la proprietà fosse stata intestata a ciascuno dei coniugi per il 50%. La osservava che aveva anche pagato le spese CP_1 ordinarie, straordinarie, alimentari, veterinarie (per un gatto e un coniglio della coppia), nell'ambito del rapporto di convivenza durata dal 2017 al 2020. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'ingiustificato arricchimento della controparte, in quanto le sue elargizioni superavano di gran lunga i limiti di proporzionalità ed adeguatezza con riferimento alla situazione economica e sociale della medesima e della coppia, avuto riguardo alla professione di educatrice di nido dalla stessa svolta e tenuto conto dei propri risparmi e dell'aiuto economico da parte della famiglia;
b. accertare che l'immobile predetto era stato pagato interamente da essa attrice e pertanto condannare l'ex convivente convenuto al pagamento di € 95.567,50 – somma comprensiva della metà del prezzo di acquisto dell'alloggio, della metà delle spese di agenzia e notarili.
3. In considerazione di quanto sopra, si era determinato un ingiustificato arricchimento del
, ben oltre il dovere di solidarietà scaturente dalla convivenza more uxorio. Pt_1
pagina 5 di 11 4. Con la memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c., la aveva affermato che, a causa del venir CP_1 meno dell'aiuto economico della propria famiglia d'origine, “era costretta a rinunciare alla domanda di intestazione dell'intera proprietà dell'immobile, insistendo nel contempo per il rimborso del 50% delle spese…”; chiedeva, quindi, la condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 32.503,46. A tale somma perveniva sulla base della suddivisione delle spese dell'acconto, notarili, di intermediazione immobiliare, oltre che delle n. 46 rate di mutuo all'epoca saldate ( cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183 c.p.c.).
5. Il convenuto sollevata questione di nullità della citazione per Parte_1 indeterminatezza dell'oggetto e delle domande proposte, poneva in risalto come il mutuo, di
€ 144.000,00, fosse appoggiato su di un conto corrente cointestato. Esponeva che anche egli partecipava alle spese alimentari, di vacanza comune, di mantenimento degli animali domestici e in ciò era aiutato dalla propria famiglia con una contribuzione di euro 200,00 – 300,00 mensili ( dagli estratti conto corrente comune si evinceva che la convivente non aveva sostenuto alcuna spesa alimentare in molti mesi del 2018 e del 2019, pur essendo durata la convivenza dal 2011 al 2020). Deduceva, dunque, che non vi erano i presupposti ex art. 2041
c.c.; il tutto senza considerare che il , in conseguenza della cessazione del rapporto Pt_1 per volere della aveva dovuto sostenere un canone di locazione mensile di euro CP_1
550,00 oltre spese di utenze. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, la limitazione delle stesse, con compensazione con l'importo mensile della locazione da lui sostenuta dopo la cessazione della convivenza.
6. Il giudice di prime cure, con la sentenza gravata, sottolineava come l'attrice si fosse fatta carico di tutte le spese concernenti l'acquisto dell'immobile adibito a residenza della coppia e come avesse sostenuto altre importanti spese durante la convivenza, laddove il convenuto non aveva fornito alcuna prova della propria contribuzione dal punto di vista economico. Da tanto conseguiva la condanna del al pagamento della somma di € 32.506,46. Il giudice, Pt_1 infine, tenuto conto della sostanziosa riduzione della domanda attorea, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
7. Avverso la sentenza di primo grado ha interposto gravame , chiedendo, in via Parte_1 pregiudiziale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
in via subordinata,
l'accertamento di nullità della sentenza per difetto di motivazione e l'inammissibilità della domanda attorea di regresso formulata in sede di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.; in via pagina 6 di 11 ulteriormente subordinata, chiedeva accertarsi la compensazione tra le somme effettivamente versate dall'attrice successive all'interruzione della convivenza e quelle dovute dalla stessa al a titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'immobile di ED, in ragione Pt_1 dell'interruzione della convivenza, previa ammissione dei capitoli di prova. In via preliminare, instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
8. Parte appellata chiedeva il rigetto della sospensiva e del gravame.
9. Dopo l'udienza di prima comparizione del 27.2.24, del 28.5.2024 e del 9.7.2024, nelle cui more le parti avevano trattato in vista del bonario componimento del contenzioso, rinunciando parte appellante alla trattazione della sospensiva, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 5.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
10. I motivi sui quali la Corte deve decidere sono i seguenti:
a. nullità della sentenza per inammissibile mutatio libelli della domanda attorea subordinata svolta in sede di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.: discrasia tra petitum e causa petendi;
b. contraddittorietà della motivazione circa la natura delle contribuzioni effettuate dalla e riconoscimento in capo alla stessa del diritto al rimborso pro – quota in CP_1 ragione della confusione tra obbligazioni scaturenti dalla comproprietà di un immobile e obbligazioni derivanti dalla convivenza more uxorio;
c. erroneo rigetto delle prove testimoniali del convenuto;
d. erronea regolazione delle spese di lite.
11. Con il motivo sub a), la difesa del censura la decisione di primo grado, nella parte Pt_1 in cui il giudice non avrebbe colto la mutatio libelli, intercorsa tra la citazione e la prima memoria ex art. 183 c.p.c.. l'impugnante che in citazione la avrebbe Parte_3 CP_1 chiesto l'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita dell'immobile, laddove in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. avrebbe agito con azione di regresso.
12. Quanto più in particolare con riguardo al capo sub b), deduce il la confusione fatta Pt_1 dal giudice in punto contribuzione derivante dal regime di comproprietà e contribuzione scaturente dalla convivenza;
con l'ulteriore conseguenza che erroneamente il giudice avrebbe fatto ricorso al concetto di ingiustificato arricchimento e di sproporzione nelle contribuzioni da parte dei due conviventi.
pagina 7 di 11 13. Quanto alle richieste istruttorie di cui al motivo sub c), il lamenta la mancata Pt_1 ammissione dei capi di prova. Ed, infatti, mediante detta istruttoria, lo stesso avrebbe potuto dimostrare i termini della propria contribuzione nel menage quotidiano.
14. Quanto al motivo sub d), l'impugnante contesta la disposta compensazione delle spese di lite, dato che la rinuncia alla domanda principale da parte della inscrivibile nell'alveo CP_1 dell'art. 306 c.p.c., avrebbe dovuto escludere la compensabilità delle spese.
15. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a), b), c). I primi tre motivi, essendo tra loro collegati, debbono essere trattati congiuntamente. In primo luogo, deve rilevarsi che non ha alcuna cittadinanza la richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che non ha prestato acquiescenza alcuna alle contestazioni del convenuto odierno CP_1 appellante, avendo semplicemente ridotto l'originaria domanda di cui alla citazione. In secondo luogo, è, dunque, necessario esaminare il tenore delle domande formulate dall'attrice in CP_1 prime cure. Con l'atto di citazione, aveva chiesto accertarsi che l'immobile sito in CP_1
ED, via Grado, 10 era stato integralmente pagato con risorse provenienti dalla stessa e, di conseguenza, aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di €
95.567,50, somma corrispondente alla metà delle spese necessarie per detto acquisto. Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., dava atto che la propria situazione economica CP_1 era significativamente peggiorata rispetto al momento della notifica della citazione, non potendo più beneficiare dell'apporto economico dei propri genitori e per tale ragione la stessa si vedeva costretta a rinunciare alla domanda di intestazione dell'intera proprietà dell'immobile, insistendo invece nel rimborso della quota del 50% delle spese sostenute per l'immobile in questione tra cui: il 50% dell'anticipo versato al momento dell'acquisto per € 25.000,00, il
50% delle spese notarili di € 4.547,00 e di quelle pagate all'agenzia di intermediazione, per €
6.588,00, oltre che il 50% delle n. 46 rate di mutuo pagate sino a quel momento per un totale di
€ 14.435,96 da dicembre 2017 sino all'1.9.2021.
16. Ora, è evidente, come – pacifica restando in diritto la situazione di comproprietà paritetica dell'immobile, in ragione dell'intervenuta rinuncia alla domanda di accertamento di proprietà esclusiva inizialmente formulata dalla – la abbia limitato la propria domanda CP_1 CP_1 al rimborso di quelle spese che sono pacificamente connesse al regime della comproprietà, ossia la metà dell'acconto, delle spese notarili, delle spese di agenzia e dei ratei di mutuo per il periodo sopra indicato. Da tale domanda è totalmente estranea qualsiasi allegazione in punto di pagina 8 di 11 ingiustificato arricchimento e men che meno si tratta di domanda di regresso. In ogni caso, è utile evidenziare che l'attrice, con la citazione di primo grado, aveva chiesto, espressamente in via subordinata, la condanna della controparte al pagamento di una somma che costituiva la metà di quanto sostenuto in termini economici e nella quale erano, ovviamente, comprese le spese iniziali sopra indicate, che portano alla somma di cui alla sentenza di condanna.
17. La difesa del convenuto, una volta letta la riduzione della domanda iniziale, nella memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c., non ha contestato di non aver pagato alcun importo a titolo di contribuzione delle spese sopra indicate, grazie alle quali il si trova ad essere proprietario al 50% Pt_1 di un immobile. Il convenuto, invece, ha articolato capitoli di prova che ha poi reiterato in secondo grado. Si tratta di capitoli di prova totalmente inconferenti per le seguenti ragioni. I capitoli dal n. 1 al n. 10 attengono ala storia della crisi familiare ed alle conseguenti decisioni del stesso, senza nulla rilevare in termini economici quanto alla richiesta attorea di Pt_1 contribuzione;
i capitoli dal n. 11 al n. 28 sono tesi a dimostrare, in modo impreciso e generico, il quantum degli esborsi sostenuti dal durante la convivenza (in alcuni gli Pt_1 importi sono indicati con la dicitura “all'incirca”) e, dunque, esemplificativamente le spese di frutta e verdura della famiglia pari ad € 100,00 al mese, la spesa per l'aspirapolvere per €
300,00 e via dicendo;
come è evidente, si tratta di capitoli inconferenti rispetto alle somme pretese da parte della e, ad abundantiam, neppure provate per via documentale ( basti CP_1 pensare al doc. n. 2 costituito da estratto conto corrente, in cui neppure è indicato l'intestatario del conto con prelievi in contante che sono totalmente irrilevanti quanto alle imputazioni;
doc.
n. 5 costituito da estratto conto corrente senza indicazione del titolare e con tutte le varie movimentazioni annerite;
per converso, non è in atti scontrino alcuno, neppure degli elettrodomestici che, come noto, se non altro per la garanzia, sono corredati della necessaria documentazione fiscale).
18. Questo essendo il contesto delle allegazioni e delle produzioni documentali, la Corte osserva che la domanda formulata dalla in sede di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. (e proposta CP_1 in via subordinata in citazione) è semplicemente attinente alla suddivisione delle spese connesse all'acquisto della proprietà in merito alle quali il non ha allegato alcun fatto estintivo Pt_1
o modificativo. Da tanto si deve concludere che pienamente fondata è la domanda proposta da di rimborso delle spese di acquisto dell'immobile caduto in proprietà con la CP_1
pagina 9 di 11 controparte. Spese che, nel dettaglio, non sono neppure state contestate ad opera dell'odierno appellante.
19. Le conclusioni di cui sopra assorbono ogni altra questione e comportano la conferma della decisione di prime cure.
20. Tale esito giustifica la condanna di alla rifusione delle spese di lite del grado Parte_1 in favore di senza alcuna esclusione della fase di trattazione, in considerazione CP_1 dei numerosi rinvii in vista dell'eventuale definizione transattiva della vertenza.
21. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3442//2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 2342/2023 emessa dal Tribunale di Monza;
II. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 CP_1 processuali del grado che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, pronunciandone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Policastro, dichiaratosi antistatario;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 13.11.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
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