Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2541.
(( (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari). )) ((Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della societa' cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilita' nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la societa' cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
La assemblea speciale e' convocate dagli amministratori della societa' cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la societa' cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresi' il diritto di assistere all'assemblea della societa' cooperativa e di impugnarne le deliberazioni. ))
(( (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari). )) ((Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della societa' cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilita' nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la societa' cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
La assemblea speciale e' convocate dagli amministratori della societa' cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la societa' cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresi' il diritto di assistere all'assemblea della societa' cooperativa e di impugnarne le deliberazioni. ))
Commentari • 3
- 1. La riforma della disciplina delle banche popolari nel d.l. 24 gennaio 2015, n. 3https://www.dirittobancario.it/ · 14 febbraio 2015 · 84.12407
[…] Questi ha altresì il diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2421, nn. 1) e 3), c.c. e di ottenere estratti nonché di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni (art. 2541 c.c.). […]
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 26/11/2010, n. 24026Provvedimento: […] Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., art. 151, (previgente formulazione) e all'art. 2541 c.c., (previgente formulazione). Deducono i ricorrenti che il concordato proposto dal curatore fonderebbe la realizzazione degli obblighi concordatari sulle norme indicate in epigrafe, non più in vigore al momento della proposizione della domanda concordataria.Leggi di più...
- fattispecie·
- portata·
- fattispecie relativa a fallimento dichiarato prima del d.lgs. n. 5 del 2006·
- invito a pronunziarsi in un certo termine e qualificazione del silenzio come assenso·
- limiti·
- relazione conclusiva del comitato dei creditori in caso di concordato proposto dal curatore·
- previsione solo con il d.lgs. n. 5 del 2006·
- parere del comitato dei creditori·
- relazione conclusiva dopo l'approvazione della proposta di concordato fallimentare del curatore·
- necessità·
- legittimità·
- mera irregolarità·
- succinta motivazione·
- funzione informativa·
- deposito nel regime intermedio tra il d.lgs. n. 5 del 2006 e prima del d.lgs. n. 169 del 2007