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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 985/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
c.f. ) entrambi con l'avv. Domenico Piazza e Parte_2 CodiceFiscale_2
l'Avv. Francesca Piazza
Appellanti contro
amministrativa, ( c. f.: Controparte_1
, in persona dei Commissari Liquidatori p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Leonardo Patroni Griffi
Appellata
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art.2901 cod. civ.. Appello avverso la sentenza n.747/23 pubblicata in data 19/4/2023 del Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
Per parte appellante voglia l'ill.ma corte d'appello di Venezia ritenuta ammissibile la presente impugnazione voglia, in limine ed in via cautelare, sospendere, a sensi art. 283c.p.c.,l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi esposti nel presente atto;
e, in totale riforma della sentenza impugnata:
1°) nel merito, presa in esame la seguente ragione più liquida, ritenute sussistenti le violazioni di legge sostanziale e processuale, nonché i travisamenti di prove e fatti di causa denunciati nel 1°- 2° e 3° motivo d'appello, ed accertato che la vendita impugnata non ha arrecato alcun pregiudizio all'attrice e che l'azione proposta è Parte_3 comunque inammissibile a sensi art. 2901, 3° comma, c.c., per l'effetto dichiari infondata e rigetti l'azione revocatoria dalla medesima proposta, ed accolta con la sentenza del tribunale di Vicenza oggetto del presente appello;
2°) ancora nel merito, in subordine, ed in accoglimento del 4° e 5°motivo, accertata incidenter tantum, e quindi con efficacia limitata alla presente causa, la inesistenza di ogni e qualsiasi ragione di credito vantata nel giudizio promosso - innanzi al tribunale di
Venezia, sezione specializzata per le imprese, ora r.g. n. 12830/2016, già n. 4079/2017 –
g.i. dott. - da contro Per_1 Controparte_2 [...]
, dichiari per l'effetto infondata in fatto e in diritto, dunque rigetti, Parte_1
l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dalla suddetta attrice con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. piu' subordinatamente, nel rito, in parziale riforma della sentenza impugnata: in accoglimento del 6° motivo: - disporre la sospensione di tutti gli effetti della sentenza impugnata, di cui ai punti 1°, 2 °e 3° del dispositivo, fino a che, nel separato procedimento sul credito litigioso attualmente pendente innanzi al tribunale di Venezia – sezione specializzata per le imprese – ora r.g.
n. 12830/2016, già n. 4079/2017 – g.i. dott. proposto da Per_1 Controparte_2
ora in l.c.a., contro + 31, sopravvenga una
[...] Parte_1 sentenza definitiva che accerti l'esistenza - e quantifichi l'entità - del credito litigioso fatto valere nel presente giudizio revocatorio. per l'effetto, emettere nell'emananda sentenza d'appello i provvedimenti di cui appresso: - disporre che siano annotate di cancellazione le formalità eventualmente già eseguite presso le competenti conservatorie dei registri immobiliari in dipendenza dei punti 1) e 2) del dispositivo della sentenza impugnata, dando atto che tale adempimento dovrà essere ripetuto in caso di avveramento della condizione sospensiva;
pag. 2/14 Pt_
- condannare la ora in , a restituire le somme che Controparte_2
gli appellanti hanno pagato in dipendenza della condanna alle spese disposta al punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata;
dando atto che tale condanna, portata nella sentenza impugnata, diverrà efficace soltanto in caso di avveramento della condizione sospensiva;
- condannare la ora in l.c.a, per il caso di Controparte_2
mancato avveramento della condizione sospensiva: 1° - a rifondere agli appellanti spese e compensi del doppio grado del presente giudizio, nella misura che codesta corte vorrà frattanto determinare;
2° - nonché, d'ufficio, a rifondere all'appellante anna, Parte_2
nella misura che codesta corte riterrà di giustizia, i danni da responsabilità aggravata a sensi art. 96 c.p.c., derivanti da tutte le formalità di trascrizione ed annotamento già eseguite, che risulteranno indebite ed abusive nel caso risulti infondata l'azione di responsabilità. ancora piu' subordinatamente, in accoglimento del 7° ed 8° motivo: -a sensi art. 337 cpv. c.p.c., sospendere il presente giudizio d'appello per pregiudizialità penale in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze del tribunale di Vicenza n.
348/21 in data 19 marzo 2021, e della corte d'appello di Venezia n. 3348/2022 in data
10 ottobre 2022, le quali hanno definito nel merito il pregiudicante procedimento penale già n. 2177/2018 r.g del tribunale di Vicenza, successivamente n.2413/2021 della corte d'appello di Venezia;
- ovvero, in caso di passaggio in giudicato della suddetta sentenza di secondo grado, disporre la sospensione del presente procedimento a sensi art. 654
c.p.p., impartendo, in entrambi i casi le disposizioni relative alla durata della sospensione e quelle relative alla prosecuzione di questo giudizio. al riguardo, si produce copia della sesta informativa sintetica sullo stato della procedura di lca in data 1 luglio 2024, nella quale i commissari liquidatori attestano che nel giudizio di responsabilità r.g. 4079/2017 pendente presso il tribunale di Venezia, sezione imprese,
l'udienza del 7.03.2022 “si è concentrata sulla rilevanza della sentenza penale e delle deposizioni testimoniali raccolte nel processo penale, ai fini dell'accertamento della responsabilità dei convenuti” e che la prossima udienza della causa è fissata il
25.06.2025. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: in via pregiudiziale
pag. 3/14 A.- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per i motivi indicati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
in via preliminare B.- accertare e dichiarare illegittimo e/o inammissibile l'intero avverso appello per violazione del principio generale del divieto di novum iudicium in appello e/o per vio-lazione dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni indicate al punto 20 della narrativa del-la comparsa di costituzione e risposta;
in via subordinata, nel merito
C.- rigettare l'appello perché infondato per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
in ogni caso
D.- condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in liquidazione Controparte_2
coatta amministrativa, chiedeva dichiararsi l'inefficacia relativa ex art. 2901 cod.civ. dell'atto notarile del 10 ottobre 2017 con il quale già Parte_1
vicepresidente della Banca, nonché membro del consiglio di amministrazione, aveva venduto alla moglie, per il corrispettivo di 190.000,00 euro, Parte_2
l'usufrutto sui medesimi beni che, con atti del dicembre 2015, aveva donato per la nuda proprietà ai suoi figli, in in San Vito di Cadore, e a Chioggia. CP_2
Ritualmente costituiti i convenuti chiedevano di sospendere il giudizio per pregiudizialità penale ovvero per pregiudizialità del giudizio civile di responsabilità e in ogni caso l'integrale rigetto delle domande attoree.
Con la sentenza n.747/2023 pubblicata in data 19/4/2023 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda ex art.2901 cod civ revocando nei confronti dell'attrice l'atto di compravendita di usufrutto (n. 63492 rep. e 20310 racc.) del 10.10.2017 notaio Per_2
con il quale vendeva a l'usufrutto
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_2
sui beni immobili ivi meglio descritti e siti in Chioggia e San Vito di Cadore, CP_2
con ordine di trascrizione e condanna alle spese di lite.
pag. 4/14 Il giudice evidenziava, quando alla sussistenza del credito tutelato, la pendenza del giudizio di responsabilità nei confronti dell'attore avanti al Tribunale delle imprese di
Venezia nonché quanto indicato nelle relazioni ispettive e nei provvedimenti sanzionatori emessi dalla Banca d'IA e dalla SO.
Quanto all'US AM rilevava come i diritti immobiliari ceduti, prima con la nuda proprietà (con i precedenti atti di donazione già dichiarati inefficaci ex art.2901 cod. civ. con sentenza n.672/2022 del Tribunale di Vicenza) e poi con l'usufrutto, esaurivano tutto il patrimonio immobiliare del disponente, e che spettava a quest'ultimo dimostrare,
a questo punto, la eventuale sufficienza del patrimonio (non immobiliare) residuo, quale esistente alla data delle stipule, a soddisfare la pretesa creditoria, onere probatorio non assolto dal convenuto.
Quanto ai requisiti soggettivi, tenuto conto che gli atti, a titolo oneroso, risultavano posteriori all'insorgere del credito, rilevava come “la conoscenza del pregiudizio da parte di appare ampiamente dimostrata per presunzioni: egli ha posto Parte_1
in essere le due serie di atti in un momento in cui non soltanto aveva la piena consapevolezza delle condotte attuate negli anni precedenti, ma esse erano altresì già state evidenziate dagli organi ispettivi e rese di pubblico dominio dai mezzi di informazione;
la seconda serie di atti, poi, fu posta in essere – sicuramente non a caso – poco dopo la ricezione della cartolina di notifica che avvisava il Pt_1 dell'incardinamento della causa risarcitoria avanti al Tribunale di Venezia – sezione per le Imprese.” E quanto all'acquirente, evidenziava come “appare Parte_2
davvero fuor di dubbio che la signora, coniuge convivente di e cioè di Parte_1
un personaggio noto (e stimato) in città proprio per le cariche rivestite, di cui si tratta, conoscesse o potesse immaginare, in forza del legame di coniugio, nonché della fortissima ed immediata risonanza che ha avuto, appunto in città, l'intera clamorosa vicenda della già a partire dalle prime indiscrezioni sugli esiti delle CP_2
prime attività ispettive, che gli atti oggetto di causa potevano cagionare un pregiudizio alle ragioni della parte creditrice.”
Giudizio di appello
pag. 5/14 Contro la sentenza n.747/23 del Tribunale di Vicenza hanno interposto tempestivo appello e insistendo per il rigetto delle Parte_1 Parte_2
domande proposte in primo grado dall'appellata.
Si è costituita amministrativa la Controparte_3
quale ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 25 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per violazione degli artt. 101,
112 e 115 cod.proc.civ. assumendo l'”utilizzo della conoscenza personale del decidente” per la ricognizione dell'US AM assumendo che il Giudice di prime cure avrebbe, d'ufficio, determinato il valore del diritto venduto sommando al valore dell'usufrutto alienato con la vendita oggetto della revocatoria il valore dei beni che formavano oggetto delle precedenti donazioni della nuda proprietà eseguite in favore dei figli, donazioni oggetto della diversa causa n. 7731/2018.
Il motivo risulta infondato.
In proposito va rilevato come, diversamente da quanto opinato dal procuratore degli appellanti, il giudice di prime cure non ha affatto determinato il valore dei beni
“sommando al valore dell'usufrutto quello del valore della nuda proprietà” ma ha correttamente evidenziato, sotto un profilo del tutto diverso, come attraverso le donazioni prima e la successiva vendita “ i diritti immobiliari ceduti, prima con la nuda proprietà e poi con l'usufrutto, esaurivano tutto il patrimonio immobiliare del disponente” sottolineando come il convenuto non aveva offerto alcuna dimostrazione del valore residuo del patrimonio.
Come già osservato dalla Suprema Corte, poiché l'actio pauliana ha la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (US AM ) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto pag. 6/14 qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ.n. 19207/2018).
Secondo motivo di impugnazione.
Gli appellanti censurano la decisione impugnata criticando l'erronea valutazione degli esiti della c.t.u. e assumendo l'inesistenza dell'US AM “stante la natura e valore del diritto venduto, che è praticamente invendibile”.
Il motivo appare infondato.
Va preliminarmente sottolineato come non appare dirimente sotto il profilo dell'US AM l'esito della c.t.u. in quanto la stessa veniva disposta al diverso fine di valutare la congruità del prezzo e quindi incidente su di un piano diverso da quello della variazione della consistenza patrimoniale del debitore.
In proposito, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, l'US AM
è stato ritenuto integrato sulla base del rilievo che in relazione al patrimonio del debitore al diritto di usufrutto sugli immobili è stato sostituito del denaro (prezzo della vendita).
Va ricordato in proposito come con riferimento all'US AM, per costante giurisprudenza, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ. n.16221/2019). E la mera alterazione qualitativa del patrimonio del debitore, determinata dalla sostituzione dell'immobile venduto con il denaro ricevuto in pagamento, costituisce di per sé un danno alle ragioni creditorie rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, comportando tale variazione una maggiore pag. 7/14 incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass. civ. n. 19207/18 e conf. n.
16221/19).
Terzo motivo di impugnazione.
Gli appellanti deducono l'asserita violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. perché il giudice di prime cure avrebbe disatteso l'eccezione ex art.2901 comma 3 cod.civ. senza attribuire il dovuto rilievo alla circostanza che il prezzo era stato per la maggior parte direttamente versato dall'acquirente per il pagamento della sanzione comminata da Cont Banca D'IA e dunque a vantaggio di , che di tale sanzione era corresponsabile solidale. In proposito va ricordato come risulta dall'atto di vendita a rogito notaio Per_2 in data 10.10.2017 che il prezzo di euro 190.000,00 fu dall'acquirente Parte_2
pagato - quanto ad euro 176.167,00 - mediante addebito, eseguito in data 31.7.2017 su proprio c/c, del Mod. F23 effettuato per il codice tributo 741T (multe inflitte da autorità giudiziarie e amministrative), a nome di Parte_1
Il motivo è infondato.
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, cod.civ., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 cod.civ., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass. civ. n. 8992/2020). Come evidenziato dalla Suprema Corte l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cod.civ., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito.
(cfr. Cass. civ. n.31941/2023).
Ebbene nel caso di specie gli appellanti si sono limitati ad assumere l'avvenuto pagamento senza allegare o provare il suindicato requisito della necessaria strumentalità.
pag. 8/14 Né sussiste alcuna contraddittorietà su di un piano logico tra l'aver affermato che il debitore non ha dato prova della residua consistenza del proprio patrimonio ai fini dell'US AM e la mancata prova dell'incapacità di adempiere al debito scaduto se non a mezzo della dismissione del bene oggetto dell'atto da revocare ai fine dell'applicabilità dell'art.2901 terzo comma cod. civ. trattandosi di circostanze la cui prova gravava, in entrambi i casi, sul debitore.
Va inoltre sottolineato come l'avvenuto pagamento di complessivi euro 370.144,96 per sanzioni SO e interessi in data 16 ottobre 2017, sì come allegato dal patrocinio degli appellanti, dimostra, in senso contrario che ben Parte_1
disponeva di tale ingente somma in data antecedente all'atto oggetto di revocatoria (del
10.10.2017) e al pagamento effettuato dalla moglie a suo nome del Mod F23 (in data
31.7.2017) sì che la dismissione del diritto reale, oggetto dell'atto impugnato, non risultava unico mezzo necessario per estinguere il debito .
Quarto e quinto motivo di impugnazione.
Gli appellanti assumono la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per omessa pronuncia sulla domanda intesa all'accertamento incidentale, nel giudizio ex art.2901 cod. civ., di inesistenza del debito litigioso, lamentando il mancato accertamento incidenter tantum, dell'inesistenza di ogni e qualsiasi ragione di credito vantata dall'appellata nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per le Imprese da
[...]
in LCA contro , Pt_4 Parte_1
Il motivo è infondato tenuto conto che come già rilevato da questa Corte d'Appello “la questione dell'esistenza di una ragione di credito certa, e non solo potenziale, non è infatti una questione pregiudiziale rispetto all'azione revocatoria, nel senso che detto accertamento non è necessario ai fini della decisione sulla domanda dedotta in giudizio.” (cfr. sentenza Corte d'Appello Venezia n.2236/2023 pubblicata il
14.11.2023). Come osservato dalla Suprema Corte: Quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una res litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria , sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma pag. 9/14 intende evitare, non si pone in via generale, in quanto l'accertamento svolto incidenter tantum dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente.” (cfr. Cass.civ. n.17257/2013).
Va inoltre rilevato come il procuratore degli appellanti censura l'omessa pronuncia senza dar conto che viceversa nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha fatto riferimento specifico anche alle relazioni ispettive e ai provvedimenti sanzionatori emessi dalla Banca d'IA e da SO affermando che: “In ragione degli elementi probatori che sorreggono gli atti sopra richiamati, nonché delle rilevantissime conseguenze pregiudizievoli determinate dalle condotte in questione, ai fini che qui interessano, appare certa l'esistenza di un'aspettativa di credito quanto me-no potenziale, fondata su una ragionevole probabilità di accoglimento dell'azione di responsabilità promossa nei confronti del e per un importo di difficile Pt_1
quantifica-zione, ma plausibilmente stimabile nell'ordine di svariati milioni”.( cfr. pag.8,9 e 10 sentenza)
Va altresì confermata l'irrilevanza degli esiti dei giudizi penali sì come già evidenziata dal giudice di prime cure (“E' invero da escludere, infatti, secondo questo Giudicante, che le citate sentenze penali possano vincolare la futura decisione del Tribunale di
Venezia, e ciò per tre ragioni:
1) innanzi tutto, si tratta di una decisione ancora suscettibile di modifica e, quindi, non irrevocabile (con l'astratta possibilità, ad esempio, che venga poi negata, oppure diversa-mente tarata, la “esclusiva” responsabilità dei soli soggetti ivi imputati);
2) in secondo luogo, non esiste piena corrispondenza tra le condotte vagliate in sede penale e gli addebiti che sono stati mossi all'odierno convenuto in sede civile: in sede penale, in-fatti, si è discusso di falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza e aggiotaggio laddove nella causa civile veneziana sono dedotti comportamenti illeciti che superano tali aspetti (come ad esempio la contestazioni degli investimenti del 2013 nei tre già citati fondi lussemburghesi, o le operazioni di finanziamento contestate agli ex vertici della Banca) oppure ne ampliano l'orizzonte;
pag. 10/14 3) anche da un'altra prospettiva, emerge che il Giudice della causa veneziana (ove è radicato l'accertamento in via definitiva di uno dei presupposti dell'azione della presente causa 5386/19) non è affatto vincolato dalla citata decisione dei Giudici penali: il Giudice civile e quello penale, infatti, applicano criteri diversi di valutazione delle prove, ben potendo tale diversità condurre ad esiti diversi anche con riferimento al vaglio di condotte parzialmente sovrapponibili dal punto di vista soggettivo o oggettivo
(in sintesi: il Giudice penale decide con sentenza di condanna su accuse la cui prova superi la soglia del “ragionevole dubbio”, mentre il Giudice civile accoglie le domande su fatti la cui prova superi la soglia del “più probabile che non”).
Insomma, non vi sono motivi – né del resto vi è l'opportunità – di sospendere il presente giudizio in attesa della completa definizione del citato processo penale”).
Va in proposito sottolineato come le sentenza penali indicate dagli appellanti riguardano pacificamente la responsabilità di altri soggetti rispetto a specifiche ipotesi di reato quali il falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza e aggiotaggio sicchè non può in alcun modo ritenersi che dalle stesse, come opinato dal procuratore dell'appellante, dovrebbe desumersi la non colpevolezza degli altri membri del consiglio di amministrazione poichè i principii valevoli per l'accertamento dei fatti nel processo civile non coincidono con quelli del processo penale e il giudice “ha la facoltà di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale”
(Cass.civ. n. 12265/09) e inoltre considerato che pacificamente tra i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria all'esame della Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Venezia, ve ne siano alcuni che esorbitano dal perimetro del giudizio penale.
Va inoltre nuovamente sottolineato come gli esiti delle attività ispettive di SO e
Banca d'IA e i provvedimenti sanzionatori adottati configurano elementi presuntivi idonei al fine di ritenere che l'allegazione di fatti illeciti fonti di obbligazioni risarcitorie addebitabili all'appellante non costituisca il frutto di una prospettazione pretestuosa o manifestamente temeraria.
Sesto motivo di impugnazione.
pag. 11/14 Gli appellanti con il sesto motivo di appello asseriscono che nella specie, il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda dagli stessi proposta in primo grado di
“sospensione degli effetti della sentenza nell'ipotesi di accoglimento della domanda revocatoria”. Nella specie sarebbe stata formulata domanda, nell'ipotesi di conferma l'accoglimento della domanda revocatoria, di voler disporre d'ufficio, la sospensione di tutti gli effetti della sentenza impugnata, in virtù degli artt. 278 e 279 c.p.c. fino a che nel separato procedimento sul credito litigioso sopravvenga una sentenza definitiva.
Il motivo di impugnazione va totalmente disatteso tenuto conto che nell'accoglimento dell'azione revocatoria non risulta normativamente prevista la possibilità di una pronuncia sospensivamente condizionata, vieppiù nella considerazione che si tratta di sentenza costitutiva. Ad ogni modo l'irrituale richiesta è formulata al solo fine di perseguire un risultato che risulta raggiungibile attraverso il mezzo, normativamente previsto, della sospensione ex art. 295 c.p.c., sospensione già richiesta nel giudizio e rigettata per mancanza di presupposti.
Settimo e ottavo motivo di impugnazione.
La censura inerisce il rigetto della domanda di sospensione ex art 337 cod.proc.civ. tenuto conto della natura pregiudiziale delle acquisizioni probatorie del procedimento penale attualmente pendente in Cassazione (già n.2177/2018 Tribunale di Vicenza e n.2413/2021 Corte d'Appello di Venezia).
Il motivo è infondato tenuto conto dell'assorbente rilievo costituito dalla circostanza non contestata che il procedimento penale suindicato non risulta promosso nei confronti dell'appellato ma nei confronti di altri e diversi amministratori della CP_2
sicchè la relativa pronuncia non dispiega alcun effetto diretto nei confronti dell'odierno appellato.
Né rilevano le prove o le valutazioni svolte in tale procedimento tenuto conto che sul piano della revocatoria oggetto della presente controversia “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è
pag. 12/14 stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (cfr. Cass. civ. n.3369/2019)
Conclusioni e spese.
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese vengono dunque liquidate in favore di in Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa, vista la nota spese, secondo il dm n. 55/2014 con riferimento allo scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00 nei valori medi, in complessivi euro 18.510,70 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se e in quanto dovuta e CPA e vanno poste ad integrale carico degli appellanti Parte_1
e in solido tra loro atteso il rigetto dell'impugnazione. In
[...] Parte_2
proposito va sottolineato come ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore (cfr. Cass. civ. n.
10089/2014; Cass. civ. n. 5402/2004).
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti degli appellanti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.747/23 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 19/4/2023 lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna e in solido tra loro a Parte_1 Parte_2
rifondere a amministrativa le Controparte_1
spese di lite del presente grado, liquidate in euro 18.510,70 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
pag. 13/14 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti
Venezia, 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 985/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
c.f. ) entrambi con l'avv. Domenico Piazza e Parte_2 CodiceFiscale_2
l'Avv. Francesca Piazza
Appellanti contro
amministrativa, ( c. f.: Controparte_1
, in persona dei Commissari Liquidatori p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Leonardo Patroni Griffi
Appellata
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art.2901 cod. civ.. Appello avverso la sentenza n.747/23 pubblicata in data 19/4/2023 del Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
Per parte appellante voglia l'ill.ma corte d'appello di Venezia ritenuta ammissibile la presente impugnazione voglia, in limine ed in via cautelare, sospendere, a sensi art. 283c.p.c.,l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi esposti nel presente atto;
e, in totale riforma della sentenza impugnata:
1°) nel merito, presa in esame la seguente ragione più liquida, ritenute sussistenti le violazioni di legge sostanziale e processuale, nonché i travisamenti di prove e fatti di causa denunciati nel 1°- 2° e 3° motivo d'appello, ed accertato che la vendita impugnata non ha arrecato alcun pregiudizio all'attrice e che l'azione proposta è Parte_3 comunque inammissibile a sensi art. 2901, 3° comma, c.c., per l'effetto dichiari infondata e rigetti l'azione revocatoria dalla medesima proposta, ed accolta con la sentenza del tribunale di Vicenza oggetto del presente appello;
2°) ancora nel merito, in subordine, ed in accoglimento del 4° e 5°motivo, accertata incidenter tantum, e quindi con efficacia limitata alla presente causa, la inesistenza di ogni e qualsiasi ragione di credito vantata nel giudizio promosso - innanzi al tribunale di
Venezia, sezione specializzata per le imprese, ora r.g. n. 12830/2016, già n. 4079/2017 –
g.i. dott. - da contro Per_1 Controparte_2 [...]
, dichiari per l'effetto infondata in fatto e in diritto, dunque rigetti, Parte_1
l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dalla suddetta attrice con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. piu' subordinatamente, nel rito, in parziale riforma della sentenza impugnata: in accoglimento del 6° motivo: - disporre la sospensione di tutti gli effetti della sentenza impugnata, di cui ai punti 1°, 2 °e 3° del dispositivo, fino a che, nel separato procedimento sul credito litigioso attualmente pendente innanzi al tribunale di Venezia – sezione specializzata per le imprese – ora r.g.
n. 12830/2016, già n. 4079/2017 – g.i. dott. proposto da Per_1 Controparte_2
ora in l.c.a., contro + 31, sopravvenga una
[...] Parte_1 sentenza definitiva che accerti l'esistenza - e quantifichi l'entità - del credito litigioso fatto valere nel presente giudizio revocatorio. per l'effetto, emettere nell'emananda sentenza d'appello i provvedimenti di cui appresso: - disporre che siano annotate di cancellazione le formalità eventualmente già eseguite presso le competenti conservatorie dei registri immobiliari in dipendenza dei punti 1) e 2) del dispositivo della sentenza impugnata, dando atto che tale adempimento dovrà essere ripetuto in caso di avveramento della condizione sospensiva;
pag. 2/14 Pt_
- condannare la ora in , a restituire le somme che Controparte_2
gli appellanti hanno pagato in dipendenza della condanna alle spese disposta al punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata;
dando atto che tale condanna, portata nella sentenza impugnata, diverrà efficace soltanto in caso di avveramento della condizione sospensiva;
- condannare la ora in l.c.a, per il caso di Controparte_2
mancato avveramento della condizione sospensiva: 1° - a rifondere agli appellanti spese e compensi del doppio grado del presente giudizio, nella misura che codesta corte vorrà frattanto determinare;
2° - nonché, d'ufficio, a rifondere all'appellante anna, Parte_2
nella misura che codesta corte riterrà di giustizia, i danni da responsabilità aggravata a sensi art. 96 c.p.c., derivanti da tutte le formalità di trascrizione ed annotamento già eseguite, che risulteranno indebite ed abusive nel caso risulti infondata l'azione di responsabilità. ancora piu' subordinatamente, in accoglimento del 7° ed 8° motivo: -a sensi art. 337 cpv. c.p.c., sospendere il presente giudizio d'appello per pregiudizialità penale in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze del tribunale di Vicenza n.
348/21 in data 19 marzo 2021, e della corte d'appello di Venezia n. 3348/2022 in data
10 ottobre 2022, le quali hanno definito nel merito il pregiudicante procedimento penale già n. 2177/2018 r.g del tribunale di Vicenza, successivamente n.2413/2021 della corte d'appello di Venezia;
- ovvero, in caso di passaggio in giudicato della suddetta sentenza di secondo grado, disporre la sospensione del presente procedimento a sensi art. 654
c.p.p., impartendo, in entrambi i casi le disposizioni relative alla durata della sospensione e quelle relative alla prosecuzione di questo giudizio. al riguardo, si produce copia della sesta informativa sintetica sullo stato della procedura di lca in data 1 luglio 2024, nella quale i commissari liquidatori attestano che nel giudizio di responsabilità r.g. 4079/2017 pendente presso il tribunale di Venezia, sezione imprese,
l'udienza del 7.03.2022 “si è concentrata sulla rilevanza della sentenza penale e delle deposizioni testimoniali raccolte nel processo penale, ai fini dell'accertamento della responsabilità dei convenuti” e che la prossima udienza della causa è fissata il
25.06.2025. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: in via pregiudiziale
pag. 3/14 A.- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per i motivi indicati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
in via preliminare B.- accertare e dichiarare illegittimo e/o inammissibile l'intero avverso appello per violazione del principio generale del divieto di novum iudicium in appello e/o per vio-lazione dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni indicate al punto 20 della narrativa del-la comparsa di costituzione e risposta;
in via subordinata, nel merito
C.- rigettare l'appello perché infondato per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
in ogni caso
D.- condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in liquidazione Controparte_2
coatta amministrativa, chiedeva dichiararsi l'inefficacia relativa ex art. 2901 cod.civ. dell'atto notarile del 10 ottobre 2017 con il quale già Parte_1
vicepresidente della Banca, nonché membro del consiglio di amministrazione, aveva venduto alla moglie, per il corrispettivo di 190.000,00 euro, Parte_2
l'usufrutto sui medesimi beni che, con atti del dicembre 2015, aveva donato per la nuda proprietà ai suoi figli, in in San Vito di Cadore, e a Chioggia. CP_2
Ritualmente costituiti i convenuti chiedevano di sospendere il giudizio per pregiudizialità penale ovvero per pregiudizialità del giudizio civile di responsabilità e in ogni caso l'integrale rigetto delle domande attoree.
Con la sentenza n.747/2023 pubblicata in data 19/4/2023 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda ex art.2901 cod civ revocando nei confronti dell'attrice l'atto di compravendita di usufrutto (n. 63492 rep. e 20310 racc.) del 10.10.2017 notaio Per_2
con il quale vendeva a l'usufrutto
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_2
sui beni immobili ivi meglio descritti e siti in Chioggia e San Vito di Cadore, CP_2
con ordine di trascrizione e condanna alle spese di lite.
pag. 4/14 Il giudice evidenziava, quando alla sussistenza del credito tutelato, la pendenza del giudizio di responsabilità nei confronti dell'attore avanti al Tribunale delle imprese di
Venezia nonché quanto indicato nelle relazioni ispettive e nei provvedimenti sanzionatori emessi dalla Banca d'IA e dalla SO.
Quanto all'US AM rilevava come i diritti immobiliari ceduti, prima con la nuda proprietà (con i precedenti atti di donazione già dichiarati inefficaci ex art.2901 cod. civ. con sentenza n.672/2022 del Tribunale di Vicenza) e poi con l'usufrutto, esaurivano tutto il patrimonio immobiliare del disponente, e che spettava a quest'ultimo dimostrare,
a questo punto, la eventuale sufficienza del patrimonio (non immobiliare) residuo, quale esistente alla data delle stipule, a soddisfare la pretesa creditoria, onere probatorio non assolto dal convenuto.
Quanto ai requisiti soggettivi, tenuto conto che gli atti, a titolo oneroso, risultavano posteriori all'insorgere del credito, rilevava come “la conoscenza del pregiudizio da parte di appare ampiamente dimostrata per presunzioni: egli ha posto Parte_1
in essere le due serie di atti in un momento in cui non soltanto aveva la piena consapevolezza delle condotte attuate negli anni precedenti, ma esse erano altresì già state evidenziate dagli organi ispettivi e rese di pubblico dominio dai mezzi di informazione;
la seconda serie di atti, poi, fu posta in essere – sicuramente non a caso – poco dopo la ricezione della cartolina di notifica che avvisava il Pt_1 dell'incardinamento della causa risarcitoria avanti al Tribunale di Venezia – sezione per le Imprese.” E quanto all'acquirente, evidenziava come “appare Parte_2
davvero fuor di dubbio che la signora, coniuge convivente di e cioè di Parte_1
un personaggio noto (e stimato) in città proprio per le cariche rivestite, di cui si tratta, conoscesse o potesse immaginare, in forza del legame di coniugio, nonché della fortissima ed immediata risonanza che ha avuto, appunto in città, l'intera clamorosa vicenda della già a partire dalle prime indiscrezioni sugli esiti delle CP_2
prime attività ispettive, che gli atti oggetto di causa potevano cagionare un pregiudizio alle ragioni della parte creditrice.”
Giudizio di appello
pag. 5/14 Contro la sentenza n.747/23 del Tribunale di Vicenza hanno interposto tempestivo appello e insistendo per il rigetto delle Parte_1 Parte_2
domande proposte in primo grado dall'appellata.
Si è costituita amministrativa la Controparte_3
quale ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 25 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per violazione degli artt. 101,
112 e 115 cod.proc.civ. assumendo l'”utilizzo della conoscenza personale del decidente” per la ricognizione dell'US AM assumendo che il Giudice di prime cure avrebbe, d'ufficio, determinato il valore del diritto venduto sommando al valore dell'usufrutto alienato con la vendita oggetto della revocatoria il valore dei beni che formavano oggetto delle precedenti donazioni della nuda proprietà eseguite in favore dei figli, donazioni oggetto della diversa causa n. 7731/2018.
Il motivo risulta infondato.
In proposito va rilevato come, diversamente da quanto opinato dal procuratore degli appellanti, il giudice di prime cure non ha affatto determinato il valore dei beni
“sommando al valore dell'usufrutto quello del valore della nuda proprietà” ma ha correttamente evidenziato, sotto un profilo del tutto diverso, come attraverso le donazioni prima e la successiva vendita “ i diritti immobiliari ceduti, prima con la nuda proprietà e poi con l'usufrutto, esaurivano tutto il patrimonio immobiliare del disponente” sottolineando come il convenuto non aveva offerto alcuna dimostrazione del valore residuo del patrimonio.
Come già osservato dalla Suprema Corte, poiché l'actio pauliana ha la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (US AM ) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto pag. 6/14 qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ.n. 19207/2018).
Secondo motivo di impugnazione.
Gli appellanti censurano la decisione impugnata criticando l'erronea valutazione degli esiti della c.t.u. e assumendo l'inesistenza dell'US AM “stante la natura e valore del diritto venduto, che è praticamente invendibile”.
Il motivo appare infondato.
Va preliminarmente sottolineato come non appare dirimente sotto il profilo dell'US AM l'esito della c.t.u. in quanto la stessa veniva disposta al diverso fine di valutare la congruità del prezzo e quindi incidente su di un piano diverso da quello della variazione della consistenza patrimoniale del debitore.
In proposito, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, l'US AM
è stato ritenuto integrato sulla base del rilievo che in relazione al patrimonio del debitore al diritto di usufrutto sugli immobili è stato sostituito del denaro (prezzo della vendita).
Va ricordato in proposito come con riferimento all'US AM, per costante giurisprudenza, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ. n.16221/2019). E la mera alterazione qualitativa del patrimonio del debitore, determinata dalla sostituzione dell'immobile venduto con il denaro ricevuto in pagamento, costituisce di per sé un danno alle ragioni creditorie rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, comportando tale variazione una maggiore pag. 7/14 incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass. civ. n. 19207/18 e conf. n.
16221/19).
Terzo motivo di impugnazione.
Gli appellanti deducono l'asserita violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. perché il giudice di prime cure avrebbe disatteso l'eccezione ex art.2901 comma 3 cod.civ. senza attribuire il dovuto rilievo alla circostanza che il prezzo era stato per la maggior parte direttamente versato dall'acquirente per il pagamento della sanzione comminata da Cont Banca D'IA e dunque a vantaggio di , che di tale sanzione era corresponsabile solidale. In proposito va ricordato come risulta dall'atto di vendita a rogito notaio Per_2 in data 10.10.2017 che il prezzo di euro 190.000,00 fu dall'acquirente Parte_2
pagato - quanto ad euro 176.167,00 - mediante addebito, eseguito in data 31.7.2017 su proprio c/c, del Mod. F23 effettuato per il codice tributo 741T (multe inflitte da autorità giudiziarie e amministrative), a nome di Parte_1
Il motivo è infondato.
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, cod.civ., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 cod.civ., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass. civ. n. 8992/2020). Come evidenziato dalla Suprema Corte l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cod.civ., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito.
(cfr. Cass. civ. n.31941/2023).
Ebbene nel caso di specie gli appellanti si sono limitati ad assumere l'avvenuto pagamento senza allegare o provare il suindicato requisito della necessaria strumentalità.
pag. 8/14 Né sussiste alcuna contraddittorietà su di un piano logico tra l'aver affermato che il debitore non ha dato prova della residua consistenza del proprio patrimonio ai fini dell'US AM e la mancata prova dell'incapacità di adempiere al debito scaduto se non a mezzo della dismissione del bene oggetto dell'atto da revocare ai fine dell'applicabilità dell'art.2901 terzo comma cod. civ. trattandosi di circostanze la cui prova gravava, in entrambi i casi, sul debitore.
Va inoltre sottolineato come l'avvenuto pagamento di complessivi euro 370.144,96 per sanzioni SO e interessi in data 16 ottobre 2017, sì come allegato dal patrocinio degli appellanti, dimostra, in senso contrario che ben Parte_1
disponeva di tale ingente somma in data antecedente all'atto oggetto di revocatoria (del
10.10.2017) e al pagamento effettuato dalla moglie a suo nome del Mod F23 (in data
31.7.2017) sì che la dismissione del diritto reale, oggetto dell'atto impugnato, non risultava unico mezzo necessario per estinguere il debito .
Quarto e quinto motivo di impugnazione.
Gli appellanti assumono la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per omessa pronuncia sulla domanda intesa all'accertamento incidentale, nel giudizio ex art.2901 cod. civ., di inesistenza del debito litigioso, lamentando il mancato accertamento incidenter tantum, dell'inesistenza di ogni e qualsiasi ragione di credito vantata dall'appellata nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per le Imprese da
[...]
in LCA contro , Pt_4 Parte_1
Il motivo è infondato tenuto conto che come già rilevato da questa Corte d'Appello “la questione dell'esistenza di una ragione di credito certa, e non solo potenziale, non è infatti una questione pregiudiziale rispetto all'azione revocatoria, nel senso che detto accertamento non è necessario ai fini della decisione sulla domanda dedotta in giudizio.” (cfr. sentenza Corte d'Appello Venezia n.2236/2023 pubblicata il
14.11.2023). Come osservato dalla Suprema Corte: Quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una res litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria , sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma pag. 9/14 intende evitare, non si pone in via generale, in quanto l'accertamento svolto incidenter tantum dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente.” (cfr. Cass.civ. n.17257/2013).
Va inoltre rilevato come il procuratore degli appellanti censura l'omessa pronuncia senza dar conto che viceversa nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha fatto riferimento specifico anche alle relazioni ispettive e ai provvedimenti sanzionatori emessi dalla Banca d'IA e da SO affermando che: “In ragione degli elementi probatori che sorreggono gli atti sopra richiamati, nonché delle rilevantissime conseguenze pregiudizievoli determinate dalle condotte in questione, ai fini che qui interessano, appare certa l'esistenza di un'aspettativa di credito quanto me-no potenziale, fondata su una ragionevole probabilità di accoglimento dell'azione di responsabilità promossa nei confronti del e per un importo di difficile Pt_1
quantifica-zione, ma plausibilmente stimabile nell'ordine di svariati milioni”.( cfr. pag.8,9 e 10 sentenza)
Va altresì confermata l'irrilevanza degli esiti dei giudizi penali sì come già evidenziata dal giudice di prime cure (“E' invero da escludere, infatti, secondo questo Giudicante, che le citate sentenze penali possano vincolare la futura decisione del Tribunale di
Venezia, e ciò per tre ragioni:
1) innanzi tutto, si tratta di una decisione ancora suscettibile di modifica e, quindi, non irrevocabile (con l'astratta possibilità, ad esempio, che venga poi negata, oppure diversa-mente tarata, la “esclusiva” responsabilità dei soli soggetti ivi imputati);
2) in secondo luogo, non esiste piena corrispondenza tra le condotte vagliate in sede penale e gli addebiti che sono stati mossi all'odierno convenuto in sede civile: in sede penale, in-fatti, si è discusso di falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza e aggiotaggio laddove nella causa civile veneziana sono dedotti comportamenti illeciti che superano tali aspetti (come ad esempio la contestazioni degli investimenti del 2013 nei tre già citati fondi lussemburghesi, o le operazioni di finanziamento contestate agli ex vertici della Banca) oppure ne ampliano l'orizzonte;
pag. 10/14 3) anche da un'altra prospettiva, emerge che il Giudice della causa veneziana (ove è radicato l'accertamento in via definitiva di uno dei presupposti dell'azione della presente causa 5386/19) non è affatto vincolato dalla citata decisione dei Giudici penali: il Giudice civile e quello penale, infatti, applicano criteri diversi di valutazione delle prove, ben potendo tale diversità condurre ad esiti diversi anche con riferimento al vaglio di condotte parzialmente sovrapponibili dal punto di vista soggettivo o oggettivo
(in sintesi: il Giudice penale decide con sentenza di condanna su accuse la cui prova superi la soglia del “ragionevole dubbio”, mentre il Giudice civile accoglie le domande su fatti la cui prova superi la soglia del “più probabile che non”).
Insomma, non vi sono motivi – né del resto vi è l'opportunità – di sospendere il presente giudizio in attesa della completa definizione del citato processo penale”).
Va in proposito sottolineato come le sentenza penali indicate dagli appellanti riguardano pacificamente la responsabilità di altri soggetti rispetto a specifiche ipotesi di reato quali il falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza e aggiotaggio sicchè non può in alcun modo ritenersi che dalle stesse, come opinato dal procuratore dell'appellante, dovrebbe desumersi la non colpevolezza degli altri membri del consiglio di amministrazione poichè i principii valevoli per l'accertamento dei fatti nel processo civile non coincidono con quelli del processo penale e il giudice “ha la facoltà di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale”
(Cass.civ. n. 12265/09) e inoltre considerato che pacificamente tra i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria all'esame della Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Venezia, ve ne siano alcuni che esorbitano dal perimetro del giudizio penale.
Va inoltre nuovamente sottolineato come gli esiti delle attività ispettive di SO e
Banca d'IA e i provvedimenti sanzionatori adottati configurano elementi presuntivi idonei al fine di ritenere che l'allegazione di fatti illeciti fonti di obbligazioni risarcitorie addebitabili all'appellante non costituisca il frutto di una prospettazione pretestuosa o manifestamente temeraria.
Sesto motivo di impugnazione.
pag. 11/14 Gli appellanti con il sesto motivo di appello asseriscono che nella specie, il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda dagli stessi proposta in primo grado di
“sospensione degli effetti della sentenza nell'ipotesi di accoglimento della domanda revocatoria”. Nella specie sarebbe stata formulata domanda, nell'ipotesi di conferma l'accoglimento della domanda revocatoria, di voler disporre d'ufficio, la sospensione di tutti gli effetti della sentenza impugnata, in virtù degli artt. 278 e 279 c.p.c. fino a che nel separato procedimento sul credito litigioso sopravvenga una sentenza definitiva.
Il motivo di impugnazione va totalmente disatteso tenuto conto che nell'accoglimento dell'azione revocatoria non risulta normativamente prevista la possibilità di una pronuncia sospensivamente condizionata, vieppiù nella considerazione che si tratta di sentenza costitutiva. Ad ogni modo l'irrituale richiesta è formulata al solo fine di perseguire un risultato che risulta raggiungibile attraverso il mezzo, normativamente previsto, della sospensione ex art. 295 c.p.c., sospensione già richiesta nel giudizio e rigettata per mancanza di presupposti.
Settimo e ottavo motivo di impugnazione.
La censura inerisce il rigetto della domanda di sospensione ex art 337 cod.proc.civ. tenuto conto della natura pregiudiziale delle acquisizioni probatorie del procedimento penale attualmente pendente in Cassazione (già n.2177/2018 Tribunale di Vicenza e n.2413/2021 Corte d'Appello di Venezia).
Il motivo è infondato tenuto conto dell'assorbente rilievo costituito dalla circostanza non contestata che il procedimento penale suindicato non risulta promosso nei confronti dell'appellato ma nei confronti di altri e diversi amministratori della CP_2
sicchè la relativa pronuncia non dispiega alcun effetto diretto nei confronti dell'odierno appellato.
Né rilevano le prove o le valutazioni svolte in tale procedimento tenuto conto che sul piano della revocatoria oggetto della presente controversia “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è
pag. 12/14 stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (cfr. Cass. civ. n.3369/2019)
Conclusioni e spese.
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese vengono dunque liquidate in favore di in Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa, vista la nota spese, secondo il dm n. 55/2014 con riferimento allo scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00 nei valori medi, in complessivi euro 18.510,70 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se e in quanto dovuta e CPA e vanno poste ad integrale carico degli appellanti Parte_1
e in solido tra loro atteso il rigetto dell'impugnazione. In
[...] Parte_2
proposito va sottolineato come ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore (cfr. Cass. civ. n.
10089/2014; Cass. civ. n. 5402/2004).
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti degli appellanti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.747/23 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 19/4/2023 lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna e in solido tra loro a Parte_1 Parte_2
rifondere a amministrativa le Controparte_1
spese di lite del presente grado, liquidate in euro 18.510,70 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
pag. 13/14 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti
Venezia, 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 14/14