Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 16 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5392/2024
Promossa da
) rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA Parte_1 (c.f. C.F._1
CATANIA, nel cui studio in Belpasso ha eletto domicilio, via dell'Aquila, 111
-ricorrente-
Contro
CP 1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona_1 di Roma
Controparte_2 (c.f. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO GULLO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Simili, 23
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
2010, dell'importo complessivo di euro 4.912,06. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/1995 e considerata l'annualità delle omissioni contributive e la mancata notifica degli atti prodromici. Deduceva pertanto che le somme richieste non fossero dovute. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione successiva all'eventuale notifica dei suddetti atti, osservando che andasse applicato anche in detto caso il termine di cinque anni e che, una volta trascorso detto termine, si estinguesse il diritto degli enti di riscuotere i contributi in oggetto. Eccepiva inoltre la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 del R.D.L. 1827 del 1935 in materia di irrinunciabilità della prescrizione,
quale principio di ordine pubblico secondo cui non fosse ammessa la possibilità di eseguire versamenti volti a regolarizzare contributi arretrati dopo che, rispetti ad essi, fosse maturata la prescrizione. Sul punto osservava che in materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione fosse sottratto alla disponibilità delle parti e che detta ultima avesse efficacia estintiva e non preclusiva, in quanto l'ente previdenziale non potesse rinunciarvi. Eccepiva
infine l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di notifica di qualsivoglia atto inflittivo o dichiarativo e, successivamente, degli atti impugnati. Deduceva che ne discendesse l'inesistenza del titolo sul quale trovasse fondamento la pretesa di riscossione e che, in mancanza di detta notifica nei termini di legge, il procedimento dovesse ritenersi irregolarmente instaurato, con conseguente pregiudizio del proprio diritto di difesa e conseguente nullità degli atti successivi del procedimento stesso. Chiedeva in definitiva, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli, stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione;
nel merito chiedeva che fosse accertata la mancata notifica degli atti sottostanti all'intimazione di pagamento impugnata e che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, anche successiva alla notifica degli atti medesimi. Chiedeva, conseguentemente, l'annullamento della cartella e dell'avviso di addebito opposti e la condanna alle spese.
Con decreto del 10/6/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 15/10/2024 si costituiva in giudizio l'CP_1,
esponendo che il ricorrente fosse stato iscritto alla gestione commercianti dal marzo 1996 al
31/12/2010; deduceva che la cartella e l'avviso di addebito opposti avessero ad oggetto contributi fissi relativi all'anno 2010 e che fossero stati notificati, rispettivamente, il 3/9/2011 e il 10/5/2012.
Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica degli atti impugnati;
eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, inerente a vizi formali e di notifica degli atti medesimi, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Evidenziava la regolare notifica dell'avviso di addebito, eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria (D.M. 9 aprile 2001). Rilevava inoltre la tardività ed inammissibilità delle contestazioni di merito e, in particolare, dell'eccezione di prescrizione,
osservando che nessuna eccezione potesse essere sollevata nei confronti dell' CP_1 per periodi pregressi alla notifica dell'avviso di addebito, stante la mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori. Chiedeva in definitiva il rigetto dell'opposizione siccome inammissibile e la conferma dei ruoli opposti e, in via istruttoria, che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo dei crediti, ex art. 421 c.p.c., o in subordine, che l' CP_1 fosse ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario stesso.
,Si costituiva in giudizio anche l' eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva e dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle questioni inerenti al merito della controversia. Sul punto evidenziava che la formazione dei ruoli fosse compito dell'ente impositore, quale titolare sostanziale dei crediti, e che il concessionario fosse legittimato passivo solo nei giudizi di impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili, in quanto affetti da errori ad esso imputabili. Osservava inoltre che, in quanto mero destinatario del pagamento, non sussistesse una situazione di litisconsorzio necessario fra il concessionario e l'ente impositore, con la conseguenza che detto ultimo fosse l'unico legittimato passivo in ordine alle questioni di merito. Insisteva pertanto nella declaratoria di illegittimità della domanda formulata nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese. Chiedeva
inoltre che, nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, l' CP_3 osse garantita e manlevata dall'ente impositore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole del giudizio, ivi compresa quella relativa alla condanna alle spese. Evidenziava in ogni caso la legittimità della procedura di riscossione da essa intrapresa e, dunque, la legittimità del proprio operato, avendo provveduto alla notifica degli atti di riscossione, e rilevava l'inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendosi ritenere ormai definitiva la pretesa azionata. Chiedeva pertanto il rigetto dell'istanza di sospensione in assenza dei presupposti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora) e, nel merito, chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione da essa posta in essere;
chiedeva in ogni caso il rigetto dell'eccezione di prescrizione in quanto inammissibile e la condanna alle spese.
Con ordinanza del 7/11/2024 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 16 giugno 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. In particolare, l'opponente ha insistito nell'eccezione di prescrizione anche alla luce della documentazione versata in atti dall' CP_3 ed ha eccepito l'irregolarità della notifica della cartella, deducendo che la raccomandata informativa prodotta nella specie fosse stata spedita da soggetto privo delle autorizzazioni necessarie, in quanto operatore di posta privata. Ha infine contestato la circostanza che fosse intervenuto nella specie un atto interruttivo della prescrizione. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica degli atti impugnati nonchè
l'eccezione sollevata dagli enti di inammissibilità dell'opposizione, la quale peraltro va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare se gli atti impugnati sono stati notificati e, in detta ipotesi, accertarne la regolarità e l'effettiva data di notifica.
Or, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320110025822254000, 1' Controparte_4
ha prodotto il referto di notifica dal quale si evince che la notifica è stata ritualmente e
[...]
validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che la notifica della cartella è stata eseguita presso la residenza del ricorrente in Camporotondo Etneo, via Rodi, 16, mediante consegna al coniuge dello stesso in data 3/9/2011.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio agli artt. 137 e ss. del c.p.c., ma ha previsto specifiche modifiche nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati.
La norma prescrive - fra gli altri adempimenti - che, nell'ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, il primo deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Com'è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna.
Ove, dunque, il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati dalle norme, la copia dell'atto può essere consegnata ad una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall'art. 139, comma 2, c.p.c. scelta tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda,
dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro, che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione, siano idonee a curare la sollecita consegna al destinatario
(Cass. n. 13625/2004; n. 19218/2007; n. 16444/2009; n. 2705/2014).
Si aggiunga che il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 configura la raccomandata informativa come adempimento essenziale del procedimento di notifica che, in difetto, comporta la nullità della stessa secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Di recente, la Suprema Corte ha affermato che l'estensione dell'ulteriore adempimento relativo all'avviso con "lettera raccomandata” al destinatario (previsto dall'art. 139, comma 4, c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, in caso di consegna al portiere e al vicino di casa) anche nel caso di consegna dell'atto "a persona di famiglia o addetta alla casa o al servizio", e dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale (che non il portiere dello stabile o il vicino di casa) trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell'organo della notifica (Cass. Sez. 3, 22/5/2015 n. 10554).
Occorre tuttavia rilevare come, in entrambi i casi, la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia data con "raccomandata con avviso di ricevimento" (adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a “persone irreperibili” ex art. 140 c.p.c. e legge n. 890
del 1982, art. 8, comma 2), ritenendosi elemento sufficiente ai fini del perfezionamento della fattispecie notificatoria - volto a realizzare la conoscenza legale - la "spedizione della raccomandata"
c.d. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (Cass. 30/6/2008 n. 17915; Cass. 30/3/2009 n. 7667; Cass. S.U., ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/7/2017; Cass., ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/1/2010; Cass. Sez Lav. 21/8/2013 n. 19366; Cass. 3/10/2016 n. 19730;
Cass., ordinanza n. 24823 del 5/12/2016).
Ciò premesso, venendo alla doglianza di omissione della notifica della cartella impugnata sollevata dall'opponente, si rileva che la stessa non può trovare accoglimento;
detta censura deve infatti ritenersi superata dalla valenza probatoria che deve attribuirsi all'attestazione contenuta nella relata in oggetto recante la dicitura “Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata",
avvalorata dall'ufficiale notificatore con la sua sottoscrizione della relata stessa.
Va ricordato, per quanto qui rileva, che quanto attestato nella relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (Cass. 31/5/2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010; Cass., ordinanza n.
20863/2017). Ne consegue che “per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una data certa, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute" (Cass. n. 4193/2010;
Cass. n. 13739/2017; Cass. n. 25011/2015; Cass. n. 21817/2012).
La relata di notifica costituisce, dunque, atto pubblico e le attestazioni contenute in essa, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di aver eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute
(nei limiti del loro contenuto estrinseco) sono assistite da pubblica fede privilegiata.
Si aggiunga che, nella specie, la prova dell'avvenuta spedizione della “raccomandata informativa”
deve ritenersi fornita anche dalla distinta di spedizione prodotta dall'Agente di riscossione che,
sebbene cumulativa dell'invio di numerose raccomandate, comprende anche il nome del ricorrente con riferimento alla raccomandata spedita.
Nel caso di specie, pertanto, avendo l' Controparte_5 fornito la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata che informava il destinatario dell'avvenuta notifica e tenuto conto che tale circostanza andava eventualmente confutata con querela di falso, nonché del fatto che nella fattispecie non era necessaria la prova della ricezione della raccomandata (senza avviso di ricevimento), poiché l'atto risultava comunque consegnato, la notificazione della cartella in esame deve ritenersi regolarmente posta in essere.
Venendo ora all'esame dell'avviso di addebito n. 59320120000986372000, si osserva che l' CP_1 ha prodotto il referto di notifica del suddetto atto, dal quale si evince che la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita.
Dalla documentazione versata in atti emerge che detto avviso di addebito è stato notificato in data
10/5/2012 presso la residenza del ricorrente in Camporotondo Etneo, via L. Capuana, 2, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011). In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018)".
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta...", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere".
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Nella specie, pertanto, per l'avviso di addebito suindicato, la notifica deve considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (10/5/2012); non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato presso il domicilio del destinatario, risulta sottoscritto da persona ivi rinvenuta.
Dall'esame dell'avviso di ricevimento si evince inoltre il numero della raccomandata con la quale è
stata eseguita la notifica, sicchè risulta provato il collegamento fra lo stesso e l'avviso di addebito. Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione della cartella e dell'avviso di addebito impugnati, il merito della pretesa contributiva e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei
-crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dei suddetti atti non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, "deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli atti impugnati e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo
(rappresentata dall'eccezione di prescrizione) nonché la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (costituita dall'eccezione di omessa notifica della cartella e di irregolarità del procedimento).
Passando ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli atti impugnati, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ciò detto, prima di procedere alla verifica della dedotta prescrizione successiva, si osserva che l' CP_3
ha prodotto una relata di notifica relativa all'atto n. 29320169010505358000; dall'esame della stessa emerge che l'atto in questione è stato notificato in data 22/3/2017 presso la residenza del ricorrente di via Capuana, 2, mediante consegna alla figlia convivente. La notifica è corredata anche di “distinta di accettazione raccomandate" in realtà non leggibile e, comunque, all'atto in esame non può
attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione non essendo stato provato alcun collegamento fra lo stesso e la cartella e l'avviso di addebito impugnati. Rileva infatti nella specie la mancata produzione dell'atto stesso o di altra documentazione dalla quale poter evincere il legame fra il primo e gli altri due atti, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. Dalla documentazione prodotta dall' CP_3 e dal ricorrente si evince, poi, la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dell'intimazione di pagamento impugnata, perfezionatasi in data 15/5/2024, al momento del ritiro dell'atto da parte del destinatario (cfr. avviso di deposito nella casa comunale). Ne consegue che, ai fini della verifica della prescrizione, in assenza di altri atti interruttivi, dovrà tenersi conto solo di detta intimazione di pagamento.
Ciò premesso, l'opposizione deve essere accolta con riferimento ad entrambi gli atti impugnati poiché, dalla data di notifica degli stessi (3/9/2011 e 10/5/2012) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15/5/2024) è ampiamente decorso il prescritto termine quinquennale, e ciò tenuto conto che la prescrizione è maturata anteriormente al periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale.
Ne discende che i crediti portati dalla cartella di pagamento e dall'avviso di addebito devono ritenersi prescritti e, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata riguardante i sottostanti atti indicati.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui "la scadenza del termine - pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)" (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
L'opposizione va dunque accolta e le spese di lite, in conformità ai più recenti indirizzi giurisprudenziali, vanno poste a carico dell' CP_1 quale ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Con riguardo ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 2932011002582254000 e dall'avviso di addebito n. 59320120000986372000, dichiara inammissibili l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata riguardante gli atti suindicati;
Condanna l' CP_1 al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 884,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA,
come per legge, e che vengono distratte in favore del procuratore antistatario;
Compensa le spese fra il ricorrente e l' CP_3
Così deciso in Catania il 16 giugno 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio