Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9427/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 11.03.2024, rimessa al
Collegio con verbale del 15.04.2025 e discussa nella camera di consiglio del 14.05.2025
promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. UZZO SIMONA MIRIAM, presso il cui studio, sito in Milano, Piazza Umanitaria n.
2, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dagli Avv.ti COLOMBO PAOLA SILVIA e SCUFFI GABRIELE, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Milano, Piazza Castello n. 2, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 27.03.2024.
OGGETTO: MODIFICA DELLE STATUIZIONI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO E IL
MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come precisate all'udienza del 15.04.2025): che il Giudice adito Voglia, respinte le domande ex avverso proposte pagina 1 di 19
1. accogliere la richiesta del Sig. di modifica dei provvedimenti economici relativi ai tre Pt_1 figli minori e di riduzione dell'assegno omnia da €. 1.200,00= ad €. 450,00=, o nella diversa misura maggiore o minore accertata congrua all'esito del presente procedimento oltre al 50% delle spese extra co-tributo come da Protocollo vigente per il Tribunale di Milano;
2. ristabilire il regime ordinario di affido dei figli;
3. ammettere le prove testimoniali articolate nelle memorie e, nel caso di espletamento di CTU
(medica, contabile e/o sui minori) - in considerazione delle limitate risorse del padre e dell'atteggiamento non collaborativo della Controparte ad una definizione in via conciliativa della controversia - disporre che le anticipazioni da erogarsi al/i eventuale CTU siano poste a carico provvisorio della Sig.ra avendo la Stessa dimostrato di avere le disponibilità CP_1 economiche necessarie per poterle prontamente sostenere, contrariamente al Sig. Pt_1
.
[...]
4. Con condanna alle spese
Per parte convenuta (come precisate all'udienza del 15.04.2025):
1) NEL MERITO in parziale modifica del decreto (definitivo) n. 754/2018 emesso in data 22 marzo 2018, (R.G.
68398/2016) dal Tribunale di Milano e in particolare in modifica della clausole 3), e 4) nonché in parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 778/2023 pubblicato in data 29 marzo 2023
(R.G. 3802/2022)
1. disporre l'affidamento super esclusivo dei tre figli minori , , alla GN Per_1 Per_2 Per_3 autorizzandola ad assumere tutte le decisioni nell'interesse dei figli tenuto conto dei CP_1 gravi comportamenti paterni in questa sede lamentati;
2. disporre l'obbligo a carico del Signor di provvedere al mantenimento tre figli minori Parte_1
, , versando alla GN in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Per_4 CP_1 mese e per dodici mensilità all'anno, con decorrenza dalla data della domanda, l'assegno mensile non inferiore a € 2.100,00 (€ 700,00 a figlio) rivalutabile ex indici Istat costo della vita;
;
3. disporre l'obbligo del Signor di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle Parte_1 spese della baby sitter , GN , regolarmente assunta dalla GN Persona_5 con contratto del 13.1.2022; CP_1
In subordine ai punti 2 e 3
3.1. Nell'ipotesi in cui il costo della baby sitter fosse ritenuto dal Tribunale una spesa ordinaria da inglobare nell'assegno periodico disporre l'obbligo a carico del Signor di provvedere al Parte_1 mantenimento tre figli minori , , versando alla GN in via Per_1 Per_2 Per_4 CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilitàall'anno, con decorrenza dalla data della domanda, l'assegno mensile non inferiore a € 2.600,00 rivalutabile ex indici Istat costo della vita;
4. disporre che il padre possa, pertanto, vedere e tenere con sé i tre figli - durante le vacanze natalizie
- alternando con la madre il primo periodo (dal termine delle lezioni scolastiche al 31 dicembre) e il secondo periodo (dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche), precisando, con riguardo alle pagina 2 di 19 frequentazioni durante le vacanze estive, che le due settimane di vacanza paterna abbiano inizio dal lunedì e fino alla domenica per ciascuna settimana;
5. adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o indifferibile e/o opportuno nell'interesse dei minori
6. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre contributo forfettario 15%,
CPA e IVA come per legge.
2) IN VIA ISTRUTTORIA
3. ordinare al Signor ON ex art. 210 c.p.c. di depositare in giudizio gli estratti conto mancanti personali e della indicati nella parte narrativa delle presenti note;
CP_2
4. disporre C.T.U. economica e patrimoniale sui redditi, sulle sostanze e sulla consistenza del patrimonio facente capo al Signor e alla delegando il C.T.U. a verificare in Parte_1 CP_2 particolare:
a) quali siano i redditi di cui il Signor dispone specificando l'ammontare dei redditi per gli anni Pt_1 di imposta a partire dall'anno di imposta 2017 e sino all'ultima cadenza fiscale maturata;
b) quali siano i beni mobili, mobili registrati (autoveicoli e/o natanti) ovvero i beni immobili in Italia o all'estero di cui il Signor ON sia proprietario ovvero intestatario e/o cointestatario ovvero di cui comunque, a qualsiasi titolo, abbia la disponibilità anche per il tramite di terze persone o di società a lui riconducibili, quantificando il valore nell'attualità delle suddette proprietà mobiliari e immobiliari e la loro redditività;
c) di quali rapporti di conto corrente italiani o esteri è intestaraio o cointestario (ovvero con delega di firma su c/c di terzi) e di quali conti correnti (anche aziendali/societari) abbia la reale ed effettiva disponibilità anche indipendentemente dalla formale intestazione (considerando anche -se esistenti- i movimenti relativi alle carte di credito anche aziendali/societarie) con indicazione delle relative movimentazioni per il periodo dal 2018 ad oggi. Accertare l'esistenza e la disponibilità in capo al
ON di cassette di sicurezza.
d) i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri eventualmente detenuti dal Signor e la sua Pt_1 attuale quantificazione;
e) le partecipazioni societarie in Italia e all'estero di cui il Signor sia eventualmente titolare Pt_1 quantificando il valore nell'attualità delle suddetta partecipazione oltre che in passato (con particolare riferimento al periodo 2015-2024), anche in relazione all'andamento effettivo, alla eventuale distribuzione di utili e all'esposizioni debitorie delle società stesse, valutando la congruenza di eventuali patti societari e la loro vincolatività;
f) le eventuali esposizioni debitorie del Signor ON oggi in causa per eventuali mutui, finanziamenti ecc. con Istituti di Credito o con soggetti Terzi ed eventuali fideiussioni rilasciate;
5) respingere la richiesta di C.T.U. medico legale avanzata dal Signor nonché le istanze Pt_1 istruttorie tutte fomulate ex adverso, per le ragioni già dedotte in atti;
6) ordinare al Signor ex artt. 210, 473bis.12 co. 3 e 473bis.48 c.p.c., la produzione in Parte_1 giudizio degli accordi o dei provvedimenti economici relativi alla separazione e/o divorzio con la moglie NI TI;
pagina 3 di 19 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Le parti hanno instaurato una convivenza more uxorio dal 2010 al 2016 e dalla loro unione sono nati
(il 25.08.2011), (il 16.08.2012) e (il 14.11.2013). Per_1 Per_2 Persona_6
Il Tribunale di Milano ha disposto una prima regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio con decreto definitivo del 22.03.2018 (affido condiviso, collocamento prevalentemente presso la madre, assegnazione della casa familiare alla madre, frequentazione padre-minori a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica e contributo paterno complessivo di € 1.200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie), successivamente modificato con decreto n. 778/2023 del 22.03.2023 (affido super esclusivo alla madre per le decisioni su salute e istruzione relative ai minori;
concorso dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento dei costi necessari per i percorsi di supporto psicologico attivati in favore dei minori).
Con ricorso depositato in data 08.03.2024 ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 rideterminazione del contributo paterno nel mantenimento dei figli nella somma complessiva di € 450 mensili, deducendo un grave peggioramento delle proprie condizioni economiche e psicofisiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.05.2024 , contestando CP_1 quanto asserito da parte attrice e rappresentando l'inadempienza del sig. in ordine alle Pt_1 obbligazioni economiche su di lui gravanti, oltre al suo disinteresse verso il soddisfacimento dei bisogni primari dei minori, ha chiesto disporsi l'affido super esclusivo alla madre per tutte le decisioni relative ai minori, il contributo paterno nel mantenimento dei figli mediante la somma mensile di € 2.100 (€ 700 a figlio) oltre al 50% delle spese relative alla baby-sitter (ovvero, in subordine, la somma mensile complessiva di € 2.600), nonché la modifica della regolamentazione delle frequentazioni padre-figli durante le vacanze natalizie ed estive.
All'udienza del 26.09.2024 il Giudice delegato, visti gli esiti dell'udienza celebratasi dinnanzi al OT (in cui l'attore si è impegnato a corrispondere, a decorrere dal mese di giugno, l'importo di € 450 a titolo di mantenimento dei figli), preso atto dell'eccezione di parte convenuta in ordine all'incompletezza delle informazioni economico-patrimoniali prodotte da parte attrice e del conseguente impegno di quest'ultima al deposito dei documenti mancanti, sulla concorde richiesta dei procuratori delle parti, ha rinviato il procedimento all'udienza del 15.01.2025.
A tale udienza il Giudice delegato, sentite personalmente le parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi qui integralmente trascritte, ha sottoposto alle stesse la seguente proposta conciliativa:
“verificare la possibilità di intestare ai tre figli l'immobile di Mazzo Milanese via Togliatti 37 di proprietà del padre con attribuzione dell'amministrazione alla madre quale modalità di contribuzione da parte del padre nel mantenimento ordinario dei figli.
Spese straordinarie dell'immobile e tasse al 50% dei genitori
Il genitori dovranno continuare a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno che non necessitano di preventivo accordo come da Linee guida .
Fermi i debiti pregressi.”. Quindi il Giudice, preso atto dell'adesione dell'attore alla suddetta proposta e della richiesta della convenuta di concessione di un termine per effettuare una valutazione più approfondita, ha rinviato la causa disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di sintetiche note scritte. pagina 4 di 19 Le parti, con note scritte ritualmente depositate in data 5 e 6 febbraio 2025, hanno rappresentato la mancata adesione della convenuta alla proposta formulata dal Giudice, insistendo entrambe nelle rispettive conclusioni circa l'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 10.03.2025 il Giudice Delegato ha così provveduto:
“Ritenuto che
Quanto alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale:
Con decreto n. 778/2023 del 22.03.2023, a modifica del precedente decreto del 22.03.2018, il
Tribunale di Milano ha disposto l'affido super esclusivo dei minori alla madre con riferimento alle decisioni sulla salute e sull'istruzione relative alla prole.
Con note scritte depositate in data 5-6 febbraio 2025, l'attore ha chiesto di essere reintegrato in toto nella responsabilità genitoriale con una statuizione che ripristini la genitorialità condivisa, mentre la convenuta ha chiesto l'ampliamento dell'affido super esclusivo a tutte le decisioni relative ai minori.
A sostegno delle proprie pretese, la sig.ra ha lamentato la gravità dei comportamenti posti in CP_1 essere dal padre, il quale priverebbe i figli dei mezzi di sostentamento necessari al loro benessere psico-fisico, manifestando così il suo atteggiamento di indifferenza rispetto al proprio ruolo genitoriale, limitato soltanto ad aspetti ludico-creativi. Circostanze queste ultime integralmente contestate dal sig. il quale invece si definisce un padre presente nella vita dei minori e Pt_1 interessato a soddisfare le loro esigenze, pur nei limiti delle proprie possibilità economiche.
Ciò posto, è evidente come la situazione familiare continui ad essere caratterizzata da un perdurante ed elevato grado di conflittualità tra i genitori, che impedisce agli stessi di rappresentare un fronte comune nell'esercizio della genitorialità e di adottare in modo celere e adeguato le scelte relative alla prole.
Detta conflittualità è emersa con particolare riferimento all'ambito organizzativo, scolastico e sanitario dei minori, ove le incomprensioni tra i genitori hanno provocato complicazioni e ritardi nell'attuazione di un programma decisionale adeguato al soddisfacimento dell'interesse dei minori e al tempo stesso condiviso da entrambe le figure genitoriali.
In particolare, dalla documentazione acquisita agli atti si evince che i genitori hanno presentato visioni opposte e difficilmente conciliabili rispetto alla scelta della scuola media alla quale iscrivere i figli (cfr. scambio mail di cui al doc. 30 di parte convenuta sulla scelta della scuola media di ), Per_1 così come hanno manifestato difficoltà di coordinamento nell'adempimento delle decisioni in ambito sanitario (cfr. scambio mail di cui al doc. 34 di parte convenuta sul mancato richiamo del vaccino). Si aggiungano, infine, le problematiche relative alla gestione del passaggio dei bambini da un genitore all'altro, nonché all'accompagnamento/recupero degli stessi dai loro impegni extrascolastici (cfr. scambio mail di cui al doc. 32 di parte convenuta).
Al fine di evitare che detta conflittualità sfoci in uno stallo decisionale pregiudizievole per gli interessi dei minori, ritiene il Collegio necessario confermare l'assetto attualmente vigente. Invero, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori, come nel caso in cui la conflittualità genitoriale precluda l'adozione di decisioni celeri nell'interesse dei figli, pregiudicati nella loro quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente.
pagina 5 di 19 Deve pertanto essere confermato l'affidamento esclusivo, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, dei minori alla madre con riferimento alle decisioni sull'istruzione e sulla salute dei minori, potendo formulare nei suoi riguardi, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata di , e con continuità e responsabilità, adoperandosi fattivamente per Per_1 Per_2 Persona_6 supportare i minori in ogni ambito della loro vita.
La sig.ra quindi, continuerà ad esercitare la responsabilità genitoriale anche in relazione alle CP_1 decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza.
Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni tra i minori e il padre, non avendo le parti sollevato doglianze in ordine al calendario ordinario in essere, deve allo stato essere confermato che il sig. veda e tenga con sé i minori a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica. Pt_1
Quanto, invece, al calendario delle festività, appare meritevole di accoglimento la richiesta sul punto formulata dalla convenuta e, pertanto, deve essere precisato che, durante le vacanze estive, le due settimane, anche non consecutive, di competenza paterna inizieranno il lunedì e termineranno la domenica e che, durante le vacanze natalizie, i minori staranno con e presso il padre alternando con la madre il primo periodo (dal termine delle lezioni scolastiche al 31.12) e il secondo periodo (dal 31.12 alla ripresa delle lezioni scolastiche).
Quanto al mantenimento dei figli.
Il contributo perequativo.
L'attore ha presentato ricorso avanti questo Tribunale per la riduzione del contributo paterno nel mantenimento dei figli minori, chiedendone la rideterminazione nella somma complessiva mensile di € 450 in luogo di quella precedentemente versata, pari a complessivi € 1.200 mensili, a causa del peggioramento della sua condizione psico-fisica e, di conseguenza, dell'attività lavorativa prestata in favore della società peraltro intaccata da una rilevante esposizione debitoria. CP_2
Quanto allo stato di salute del sig. è provato documentalmente che lo stesso ad aprile 2021 sia Pt_1 stato ricoverato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano per rilevante insufficienza respiratoria causata da polmonite da Covid-19, che lo ha poi costretto al trasferimento presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale medesimo, ove ha trascorso 12 giorni in stato di coma indotto (cfr. docc. 14 e 15 allegati al ricorso).
Successivamente, a giugno 2022, il sig. è stato ricoverato presso l'Ospedale Sacco di Milano Pt_1 con diagnosi di “Minor Stroke talamo-capsulare sinistro criptogenico”, seguita da una rivalutazione neurologica che ha portato all'impianto di loop recorder connesso da remoto all'unità Stroke dell'Ospedale medesimo (cfr. docc. 16 e 17 allegati al ricorso).
Detti episodi, oltre a costringere il sig. a periodi di ricovero e di assistenza sanitaria, hanno Pt_1 inevitabilmente inciso sulle sue prestazioni lavorative, imponendogli di rallentare i ritmi in precedenza sostenuti e di seguire attente prescrizioni mediche inerenti sia a terapie farmacologiche sia allo stile di vita da seguire.
A fondamento di quanto sopra non può omettersi di considerare la relazione clinica redatta in data
06.01.2025 dal dott. medico-chirurgo specializzato in medicina del lavoro, che – a Per_7 pagina 6 di 19 proposito di eventuali limitazioni/prescrizioni relative alla capacità lavorativa del sig. nello Pt_1 svolgimento delle sue mansioni – ha sollecitato il sig. sull'evidenza di fattori di rischio Pt_1 cardiovascolare, a rimodulare le pause orarie di recupero funzionale in modo da avere ritmi circadiani stabili e costanti e tempi da dedicare ad attività fisica moderata ma costante (cfr. doc. A depositato in data 27.01.2025).
Quanto, invece, alla situazione economico-patrimoniale del sig. e all'asserito peggioramento Pt_1 dell'andamento della società da lui amministrata, deve osservarsi quanto segue.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che è socio e amministratore unico Parte_1 di società che dal 2007 opera nel settore edile (svolgendo prevalentemente manutenzione CP_2 ordinaria e straordinaria di immobili commerciali) e che nel 2022 ha prodotto un reddito d'impresa pari ad € 40.901 (cfr. SC2023). Dai bilanci della suddetta società risulta un patrimonio netto pari a circa € 180.579 al 31.12.2021, ad
€ 190.120 al 31.12.2022 e ad € 216.407 al 31.12.2023, di cui un utile pari, rispettivamente, ad € 6.296, ad € 9.550 e, infine, ad € 26.278, nonché debiti che ammontano ad € 904.609 nel 2021, € 1.143.455 nel 2022 e ad € 196.564 nel 2023 (compresi nei debiti aventi durata superiore a 5 anni e assistiti da garanzie reali su beni sociali).
La società ha poi una consistente esposizione debitoria (connessa prevalentemente al mancato pagamento di importi dovuti all'Agenzia delle Entrate), per effetto della quale la NC Popolare di
Sondrio, con la quale la società intrattiene rapporti finanziari, ha subito un atto di pignoramento dei crediti verso terzi emesso il 07.08.2024 per un ammontare di circa € 907.319 (cfr. doc. 28). Alla sono infatti riferibili due conti correnti, accesi l'uno presso NC Popolare di CP_2
Sondrio e l'altro presso Monte dei Paschi di Siena, entrambi con un attivo decisamente irrisorio, dai quali risulta tuttavia una pluralità di giroconti e trasferimenti a favore di c/c intestati al sig. sui Pt_1 quali si tornerà a breve.
Con particolare riferimento alla situazione reddituale del sig. emerge che questi: Pt_1
- ha prodotto un reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari a circa € 3.204 nel 2021, un reddito complessivo lordo pari ad € 12.926 nel 2022 e ad € 16.751 nel 2023
(cfr. CU2022, PF2023 e PF2024);
- è titolare di tre conti correnti, accesi presso IN, BNL e Monte dei Paschi di Siena (aventi un attivo complessivo che non raggiunge i 9.000 €);
- ha disinvestito/venduto i titoli di cui era intestatario presso BNL e IN, risultando dagli estratti dei relativi conti corrente plurimi rimborsi e conseguenti movimentazioni di una certa consistenza (cfr. c/c BNL, da cui si evince un introito a titolo di “Vendita titoli” per circa € 85.362 a gennaio 2022, € 85.362, € 90.527 ed € 96.745 a febbraio 2022 e, nello stesso periodo, un'uscita a titolo di “Acquisto titoli” per circa € 97.151 e, ancora, la vendita di circa € 86.160
a marzo 2022);
- è proprietario di un immobile sito in Rho, Via Togliatti, che concede in locazione per un canone mensile, comprensivo di spese, pari ad € 1.700 (come risulta dai bonifici registrati sul c/c
IN nel corso del 2024 e dal contratto di cui al doc. 39 prodotto dalla convenuta);
- vive in un immobile sito in Milano, Via Senofonte, per il quale sostiene un canone di locazione mensile, comprensivo di spese, pari a circa € 1.300. pagina 7 di 19 Ciò posto, considerato che l'attore ha domandato una netta riduzione del contributo al mantenimento dei figli disposto con decreto del 23.03.2018, deve innanzitutto rilevarsi come lo stesso abbia omesso di allegare circostanze utili a delineare compiutamente l'asserito peggioramento dell'attuale condizione economico-reddituale del sig. (e della società a lui riferita) rispetto alla situazione Pt_1 vantata in occasione della prima statuizione economica (intervenuta nel marzo 2018), dovendo il confronto essere limitato a quanto ricavabile dal decreto del Tribunale (cfr. decreto del 22.03.2018, dal quale si evince un reddito netto mensile calcolato su 12 mensilità pari a circa € 3.600, il contributo alle altre due figlie avute da precedente relazione di € 1.000 mensili e gli esercizi, anche in perdita o con utile pari a zero, della relativi agli anni di imposta 2010-2016). CP_2
Rilevante è altresì la circostanza che l'attore si è reso sin da subito inadempiente rispetto all'obbligo di produzione in giudizio delle informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473-bis.18 c.p.c.
(disposto con decreto di fissazione di udienza del 20.03.2024) e, successivamente, pur sollecitato dall'eccezione della convenuta sull'incompletezza degli estratti conti prodotti, non ha pienamente adempiuto neanche all'impegno a tal proposito assunto all'udienza del 26.09.2024 con conseguente valutazione del comportamento omissivo ex art 116 c.p.c..
In particolare, allo stato, l'attore ha omesso di depositare le seguenti mensilità:
- da gennaio a dicembre 2021, da ottobre a dicembre 2022 e da ottobre a dicembre 2024, relative al c/c IN intestato al sig. Pt_1
- da aprile a dicembre 2024, relative al c/c MPS intestato al sig. Pt_1
- da gennaio a marzo 2021, da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre 2024, relative al c/c
BNL intestato al sig. Pt_1
- da gennaio a dicembre 2021, da gennaio a settembre 2022 e da luglio a dicembre 2024, relative al c/c BPS intestato a CP_2
- da luglio a dicembre 2024, relative al c/c MPS intestato a CP_2
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, è evidente come l'attore non abbia integralmente assolto l'onere della prova su di lui gravante, trascurando di attribuire un significativo e spontaneo fondamento probatorio alla sua richiesta di riduzione del contributo al mantenimento dei figli.
In ogni caso, la documentazione agli atti è sufficiente a mettere in evidenza, da un lato, una sostanziale confusione tra il patrimonio della società e il patrimonio personale del suo amministratore unico, risultando plurimi e non meglio specificati giroconti tra i conti correnti loro intestati e, dall'altro lato, un periodico trasferimento, per il tramite di bonifici disposti dalla e aventi come causale CP_2
“restituzione finanziamento soci”, di consistenti importi in favore del sig. non risultanti da Pt_1 alcuna dichiarazione reddituale.
In particolare, a mero titolo esemplificativo, si osserva che nel corso del 2024 il ha ricevuto i Pt_1 seguenti introiti da parte della società CP_2
- sul c/c IN, € 2.000 in data 03.01.2024, € 2.100 in data 20.03.2024, € 2.500 ed € 1.500 entrambi in data 13.05.2024, € 5.000 in data 07.08.2024, € 1.500 in data 23.08.2024);
- sul c/c Monte dei Paschi di Siena, € 1.000 del 02.01.2024, € 1.350 del 15.02.2024, € 4.700 del
15.03.2024;
- per un totale, seppur relativo (non potendosi conteggiare gli eventuali introiti ricevuti nel corso delle mensilità mancanti), di € 21.650 che, calcolati sulle 12 mensilità, quantificano un'entrata pagina 8 di 19 mensile netta pari ad almeno € 1.800, che non può che aggiungersi a quanto il sig. Pt_1 riceve (e dichiara ai fini reddituali) a titolo di canone di locazione per l'immobile di sua proprietà.
Questi dati apprezzati unitamente al fatto che parte attrice è socio unico ed amministratore di CP_2
– così assommando in sé poteri di rappresentanza e poteri di controllo cd “ società a base
[...] ristretta”- portano a confermare la inattendibilità (per difetto) dei dati reddituali paterni. Di contro, la convenuta, lamentando la costante inadempienza del sig. all'obbligazione su di lui Pt_1 gravante per il mantenimento dei figli (per effetto della quale è stata costretta ad esperire azioni giudiziarie, che hanno condotto alla condanna del sig. a seguito di patteggiamento, nel Pt_1 procedimento per il reato ex art. 570 bis c.p. e al pignoramento immobiliare della casa di Rho, successivamente convertito nella somma di € 69.635,75), ha chiesto, ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei, la conferma del contributo come già quantificato (€ 1.200 attualmente rivalutati ad € 1.419) ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel pagamento del 50% delle spese relative alla baby-sitter.
Quanto alla condizione economico-patrimoniale della sig.ra dalla documentazione in atti si CP_1 evince che la stessa:
- svolge attività lavorativa dipendente, producendo un reddito complessivo lordo pari ad € 18.817 nel 2020, € 19.753 nel 2021, € 22.308 nel 2022 e, infine, un reddito di lavoro pari a circa € 27.159 nel 2023 (passando da circa 1.500 € a circa 1.800 € netti al mese);
- è proprietaria della casa familiare (e del box annesso), sita in Milano, via Palestrina n. 10, in cui vive con la prole minorenne;
- è titolare di tre conti correnti, accesi il primo presso IN (il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari a circa 7.488 €), il secondo presso (il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari CP_3
a circa 11.891 €) e l'ultimo presso NC RA (il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari a circa 59.780 €);
- è intestataria di due depositi titoli, uno presso IN (il cui controvalore è pari ad € 1.570) e l'altro presso NC RA (il cui controvalore è pari ad € 54.180);
- percepisce interamente l'AUU, il cui ammontare varia da € 398 ad € 1.071 al mese (cfr. c/c
IN).
Alla luce dello scenario economico come sopra ricostruito, di imprescindibile rilevanza sono le seguenti circostanze:
1. Il è inevitabilmente costretto a ridurre tempi e modalità di esercizio della propria Pt_1 attività lavorativa, alla luce delle ripercussioni che le vicende mediche sopradescritte hanno provocato sulla sua salute psico-fisica.
2. La società direttamente riferibile al ha negli anni affrontato periodi di difficoltà, CP_2 Pt_1 chiudendo anni in perdita e con reddito imponibile pari a zero e riuscendo allo stesso tempo a risollevarsi dalle difficoltà, producendo nel 2022 un reddito d'impresa pari ad € 40.901 e un utile pari ad € 9.550. A prescindere dall'esposizione debitoria della società (che la stessa affronterà, in quanto S.r.l., unicamente con il patrimonio a lei riferibile), il continua a Pt_1 ricevere entrate mensili maggiori di quelle dichiarate e sostanzialmente assimilabili a quanto già percepito in sede di prima regolamentazione del contributo economico nel mantenimento pagina 9 di 19 dei minori, non potendo peraltro prescindersi dal considerevole sostegno ricevuto negli anni dai suoi genitori (cfr. bonifici ricevuti nel 2020 sul c/c BNL pari a complessivi € 110.000).
3. La pur producendo un reddito da attività da lavoro dipendente più contenuto, ha CP_1 comunque registrato un incremento della propria retribuzione;
ha, inoltre, beneficiato di entrate e disponibilità ulteriori rispetto ai redditi da lavoro, prevalentemente connesse alla gestione di titoli (cfr. accrediti ricevuti su c/c NC RA a titolo di “rimborso titolo Germania” per circa € 19.941 in data 13.12.2023 e per € 20.000 in data 13.10.2023, nonché a titolo di “vendita fondi” per € 7.652 in data 07.2023, oltre al bonifico ricevuto dall'estero per un importo di circa € 239.402 del 04.10.2021 non meglio specificato) e al sostegno che la stessa ammette di aver ricevuto dai suoi familiari (cfr., in particolare, il bonifico ricevuto tra luglio e agosto 2023 dal fratello sul c/c IN per un ammontare di oltre 11.000 €).
4. Il nucleo familiare – anche successivamente alla cessazione della convivenza – ha mantenuto un tenore di vita poco compatibile con i redditi emergenti dalle dichiarazioni fiscali delle parti: il ha continuato a vivere presso un immobile lui concesso in locazione, spendendo circa Pt_1
1.300 € (comprensivo di spese); la ha beneficiato del supporto di una tata, assunta con CP_1 contratto a tempo indeterminato per 25 ore settimanali, il cui costo lordo annuale ammonta a oltre 11.000 €; entrambi hanno sostenuto considerevoli spese per trascorrere le vacanze in rinomate località, nonostante le esigue disponibilità registrate dai conti corrente.
5. Le esigenze personali dei minori sono mutate rispetto alla prima regolamentazione, considerato che attualmente , e hanno rispettivamente, 13, 12 e 11 anni e Per_1 Per_2 Persona_6 richiedono il soddisfacimento di bisogni e interessi di maggior impatto economico sul nucleo familiare.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. ss.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
pagina 10 di 19 Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre occorre aver riguardo: alle capacità economiche dei genitori, che rispetto alla situazione sussistente al momento della prima pronuncia in merito (come evincibile daldecreto del 23.03.2018) rivelano una situazione di sostanziale stabilità, non essendoci elementi che consentano di ritenere che vi siano significative modificazioni, ad eccezione della prospettabile riduzione della capacità lavorativa del padre dovuta al peggioramento della sua condizione psico-fisica che allo stato non hanno avuto ripercussioni sulla capacità economica documentata;
al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore, che risulta immutato rispetto alla precedente regolamentazione (pur considerata la ridotta frequentazione tra il padre e i minori, circoscritta a due fine settimana al mese); infine, alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di tre ragazzini di 11, 12 e 13 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Effettuata, dunque, la valutazione di tutti i criteri sopra esposti e, in particolare, tenuto conto del bilanciamento – da un lato – delle condizioni economico-reddituali delle parti e delle conseguenze che la situazione psico-fisica del padre produce sull'individuato equilibrio economico, e – dall'altro – dell'età di , e , del fisiologico aumento, connesso alla crescita, delle loro Per_1 Per_2 Persona_6 esigenze, il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei figli deve essere confermato nell'importo di € 1.200 (400,00 euro a figlio) oltre rivalutazione secondo gli Indici Istat prima rivalutazione maggio 2018.
Le spese extra assegno.
Al disposto affido superesclusivo alla madre con riferimento a istruzione e salute non può fare seguito un immediato e non concertato impegno economico paterno con riferimento alle spese extra assegno decise dalla affidataria esclusiva relative ai suddetti ambiti.
Nel confermare la già disposta contribuzione dei genitori in misura paritetica in tutte le spese extra assegno deve, pertanto, essere precisato che, con riferimento a istruzione e salute, fermo l'immeditato impegno economico di entrambi rispetto alle spese che non richiedono il preventivo consenso, il padre sarà tenuto a contribuire nelle spese che richiedono il preventivo consenso nei limiti in cui sia in accordo. In caso di disaccordo, la madre per ben potrà dare corso alla sua determinazione esclusiva ma non potrà richiedere al padre il 50% dei costi conseguenti.
Quanto alle spese della baby sitter si ribadisce che queste rientrano tra le spese extra scolastiche c che necessitano di preventivo accordo come da Linee guida. L'attuale età dei minori ( che nel 2025 compiranno rispettivamente, 14, 13 e 12 anni) e la loro maggiore indipendenza rispetto al 2016 non giustifica la forfettizzazione nel contributo ordinario richiesta dalla madre.
Quanto alle istanze istruttorie:
- Le produzioni documentali di entrambe le parti devono ritenersi ammissibili.
- Non sono ammissibili i capitoli di prova articolati dall'attore, in quanto vertenti su circostanze generiche, valutative, irrilevanti e in ogni caso documentali o da provarsi documentalmente.
- La richiesta di CTU medico-legale formulata dall'attore deve considerarsi superflua, risultando provata la circostanza che il ON ha subito un peggioramento delle proprie condizioni psico-fisiche a causa di due episodi accaduti nel 2021 e nel 2022, la cui documentazione medica risulta già acquisita agli atti. pagina 11 di 19 - Deve ritenersi superflua, in quanto esplorativa, la richiesta della convenuta di disporre CTU economico-patrimoniale su redditi, sostanze e consistenza del patrimonio facente capo al sig.
e alla Pt_1 CP_2
- L'istanza della convenuta di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conti intestati al sig. e alla con particolare riferimento alle mensilità non risultanti agli Pt_1 CP_2 atti, è superata dalle considerazione di cui sopra. In ogni caso, non può assumersi come dirimente, nella ricostruzione della situazione economico-reddituale del la produzione Pt_1 delle mensilità mancanti, avendo le mensilità depositate già messo in luce gli elementi utili al
Tribunale per formulare una prognosi che, pur non dettagliata, consente di statuire nell'esclusivo interesse dei minori.
- Lo stesso dicasi rispetto alla richiesta di parte convenuta di ordinare la produzione degli accordi/provvedimenti economici relativi a separazione/divorzio tra il sig. e la sig.ra Pt_1
NI TI, dalla cui unione sono nate due figlie, oggi entrambe maggiorenni. Risulta, infatti, che il abbia contribuito al loro mantenimento, almeno sino al 2018, versando la Pt_1 somma mensile di € 1.000 oltre spese;
che lo stesso continui a contribuire al loro mantenimento versando occasionalmente diversi importi sia in favore delle figlie sia in favore della sig.ra
TI, come si evince dai trasferimenti registrati negli estratti conto prodotti.
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei nell'interesse delle parti e dei minori:
1. Conferma la già disposta limitazione della responabilità genitoriale paterna con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e alla salute dei tre minori Per_1
(nata il [...]), (nata il [...]) e (nato il [...]), e la Per_2 Persona_6 attribuzione in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) alla madre dell'esercizio della responsabilità genitoriale negli ambiti predetti con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Conferma la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e minori come da calendario ordinario attualmente in essere, per cui il padre vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica, disponendo – quanto alle festività – che le settimane estive di competenza paterna inizino il lunedì e terminino la domenica e che le vacanze di Natale vengano trascorse dai minori con entrambi i genitori alternando il primo e il secondo periodo
(primo periodo: dal termine delle lezioni scolastiche al 31.12; secondo periodo: dal 31.12 alla ripresa delle lezioni scolastiche);
3. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 1.200,00 mensili (€ 400/per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat prima rivalutazione maggio
2018;
4. Conferma a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle delle spese straordinarie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
pagina 12 di 19 o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta..
pagina 13 di 19 5. Conferma che l'assegno unico universale continui ad essere percepito interamente dalla madre.
Così provvede sulle richieste istruttorie
6. Ammette tutte le produzioni documentali delle parti.
7. Respinge tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti.
8. Ritenuta la causa matura per la decisione rinvia ex art 473 bis. 22 u.c.c.p.c. il procedimento all'udienza del 20 marzo 2025 ore 13.20”. All'udienza del 15.04.2025, tenutasi a seguito di rinvio disposto su istanza di differimento delle parti, il
Giudice, sentite le parti, che hanno precisato ex art. 473 bis.22 u. c. c.p.c. le proprie conclusioni, come sopra integralmente riportate, ha ordinato la discussione orale della causa, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.
***
Sulle istanze istruttorie:
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, dovendo quindi confermare quanto già disposto dal Giudice
Delegato con ordinanza del 10.03.2025.
In particolare, gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione acquisita agli atti consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ritiene il Collegio che la regolamentazione della responsabilità genitoriale su e Per_1 Per_2 Per_6
come disposta con ordinanza del 10.03.2025, sia integralmente da confermare, rappresentando
[...]
l'assetto genitoriale maggiormente rispondente all'interesse dei tre minori.
Invero, sebbene in sede di discussione orale l'attore abbia ribadito la richiesta di ripristino del regime ordinario di affido e la convenuta, d'altro canto, abbia domandato l'ampliamento dell'affido super esclusivo a tutte le decisioni relative ai minori, il Collegio osserva che le circostanze poste a fondamento della statuizione di affido super-esclusivo dei minori alla madre con esclusivo riferimento alle scelte relative all'istruzione e alla salute non hanno subito mutamenti, né sono emerse sopravvenienze che impongano una rivalutazione di tale regime.
Invero, all'interno della coppia genitoriale permane un elevato grado di conflittualità con particolare riferimento all'ambito scolastico e sanitario dei minori, rispetto al quale i genitori hanno mostrato difficoltà nel rappresentare un fronte comune nell'esercizio della genitorialità, rischiando di incorrere in complicazioni e ritardi nell'attuazione di un programma decisionale adeguato al soddisfacimento dell'interesse dei minori.
Pertanto, al fine di evitare che detta conflittualità sfoci in uno stallo decisionale pregiudizievole per gli interessi dei minori, ritiene il Collegio necessario confermare l'affidamento esclusivo, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, dei minori alla madre con riferimento alle decisioni sull'istruzione e sulla salute dei minori. La madre continuerà ad esercitare la responsabilità pagina 14 di 19 genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza.
Rispetto alle frequentazioni tra i minori e il padre, in assenza di doglianze o richieste di modifica formulate dalle parti, nell'interesse dei minori e in considerazione delle loro esigenze personali devono essere confermati sia il calendario ordinario sia la regolamentazione delle festività disposti con ordinanza del 10.03.2025.
Sul mantenimento dei figli minori.
Il ha depositato ricorso innanzi al Tribunale per sentir pronunciare la modifica delle statuizioni Pt_1 vigenti tra le parti in punto economico. In particolare, il posto che con decreto del 22.03.2018 è Pt_1 stato obbligato a versare un contributo complessivo di € 1.200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ha domandato una consistente riduzione di tale contributo ad € 450 mensili, giustificata dal grave peggioramento delle sue condizioni economiche e psicofisiche.
Con provvedimenti provvisori del 10.03.2025 il Giudice Delegato, all'esito di un'approfondita valutazione delle sopravvenienze fattuali poste a fondamento della richiesta attorea, nonché di un'analitica ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ha confermato a carico del l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori mediante la somma mensile Pt_1 complessiva di € 1.200 (€ 400 a figlio) – somma annualmente rivalutata (prima rivalutazione maggio
2018) – oltre al 50% delle spese straordinarie.
In sede di discussione orale della causa, ordinata all'udienza del 15.04.2025, parte attrice ha contestato la suddetta ricostruzione sotto i seguenti profili:
1. Comparazione dei redditi pregressi e attuali, con particolare riferimento al fatto che il reddito, per come quantificato dal Giudice Delegato, avrebbe dovuto essere inteso quale reddito sostanzialmente “figurativo” in quanto ottenuto per il tramite di prelievi indebitamente effettuati dal dai conti corrente della dando così luogo, nella sostanza, a Pt_1 CP_2 un'esposizione debitoria gravante sul nei riguardi della società; Pt_1
2. Determinazione degli introiti percepiti a titolo di canone di locazione relativamente all'immobile di proprietà del Pt_1
Parte convenuta, invece, nel confermare la richiesta di aumento del contributo paterno complessivo ad
€ 2.100 con suddivisione dei costi della baby-sitter in ragione del 50% ciascuno (ovvero, in subordine, la determinazione del contributo paterno, comprensivo di baby-sitter, in € 2.600), ha dedotto, da un lato, una difficoltà economica che l'ha costretta a svincolare una polizza assicurativa e, dall'altro, la necessità di esser sostenuta dall'apporto costante della baby-sitter perché affetta da sclerosi-multipla ( circostanza non allegata in precedenza e priva di specifiche mediche).
Ciò posto, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso del procedimento, il Collegio ritiene opportuno far proprie le statuizioni provvisorie rese con ordinanza del 10.03.2025 con le precisazioni che seguono.
In riferimento alle doglianze di parte attrice, il Collegio osserva che:
- L'asserita esposizione debitoria del nei confronti della deve essere Pt_1 CP_2 inevitabilmente apprezzata, oltre che alla luce di tutti gli elementi emersi nel corso del pagina 15 di 19 procedimento (in particolare, la condotta omissiva dell'attore, le movimentazioni di consistenti importi di denaro per lo più non giustificate, il tenore di vita poco compatibile con i redditi emergenti dalle dichiarazioni fiscali), anche tenendo conto del fatto che il è socio unico e Pt_1 amministratore della così assommando in sé poteri di rappresentanza e poteri di CP_2 controllo cd “società a base ristretta”. In altri termini, la circostanza che il abbia o meno Pt_1 maturato debiti nei confronti della società a lui direttamente riferibile non esclude la sussistenza della già rilevata confusione tra il patrimonio della società e il patrimonio personale del suo amministratore unico e dunque della maggior disponibilità economica del rispetto a Pt_1 quella formalmente dichiarata.
- Sulla quantificazione del canone di locazione, in assenza di documentazione comprovante un diverso ammontare del canone percepito dal per l'immobile di sua proprietà, non può Pt_1 che ribadirsi quanto già determinato in sede di provvedimenti provvisori e cioè che l'importo del canone mensile, comprensivo di spese, è fissato in € 1.700 (come risulta dai bonifici registrati sul c/c IN nel corso del 2024 e dal contratto di cui al doc. 39 prodotto dalla convenuta).
Con riferimento, invece, alle circostanze lamentate dalla convenuta in ordine alla condizione fisica della madre e al necessario apporto della baby-sitter, il Collegio osserva quanto segue.
All'udienza del 15.04.2025 la sig.ra ha dichiarato di essere affetta da sclerosi multipla e di CP_1 avere quindi necessità di un sostegno quotidiano che la supporti in relazione ai rischi connessi alla sua malattia. Dalle dichiarazioni della madre è emerso, tuttavia, che detta diagnosi – pur tenuta segreta ai figli – è risalente nel tempo, avendo la stessa precisato di non avere “da tanto” ricadute.
Trattasi, dunque, di una circostanza fattuale non solo emersa per la prima volta in sede di discussione orale della causa (e quindi nella fase conclusiva di un procedimento incardinato a far data da marzo
2024), ma anche priva di specifica allegazione (che avrebbe in ogni caso imposto un'esplicitazione nel contraddittorio delle parti), oltre che di supporto probatorio attestante l'esistenza, la gravità e i rischi conseguenti – esclusi dalla stessa madre-.
A tal proposito, il Collegio non può che prendere atto della circostanza che il nucleo familiare gode da tempo del supporto costante di una baby-sitter, elemento questo la cui valutazione si rende imprescindibile ai fini della determinazione del mantenimento dei minori ma che inevitabilmente sconta la crescita dei minori, i quali attualmente hanno 13, 12 e 11 anni.
Il contributo della baby-sitter, in ogni caso, è stato già preso debitamente in considerazione nell'adozione dei provvedimenti temporanei, ove il Giudice Delegato – nel ribadire che si tratta di spesa rientrante non nel contributo perequativo bensì nelle spese extra-scolastiche che necessitano di preventivo accordo come da Linee guida – ha precisato che l'attuale età dei minori (che nel 2025 compiranno, rispettivamente, 14, 13 e 12 anni) e la loro maggiore indipendenza rispetto al 2016, non giustifica la forfettizzazione nel contributo ordinario richiesta dalla madre.
Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene equo e congruo confermare la determinazione del contributo paterno dovuto per il mantenimento dei figli nell'importo di € 1.200 (€
400 a figlio) oltre rivalutazione secondo gli Indici Istat (prima rivalutazione maggio 2018).
Il Collegio fa proprie le considerazioni del Giudice Delegato per cui, al disposto affido super-esclusivo alla madre con riferimento a istruzione e salut,e non può fare seguito un immediato e non concertato pagina 16 di 19 impegno economico paterno con riferimento alle spese extra assegno decise dalla affidataria esclusiva relative ai suddetti ambiti.
Pertanto, nel confermare la già disposta contribuzione dei genitori in misura paritetica in tutte le spese extra assegno si (ri) precisa che con riferimento a istruzione e salute, fermo l'immeditato impegno economico di entrambi rispetto alle spese che non richiedono il preventivo consenso, il padre sarà tenuto a contribuire nelle spese che richiedono il preventivo consenso nei limiti in cui sia in accordo. In caso di disaccordo, la madre per ben potrà dare corso alla sua determinazione esclusiva ma non potrà richiedere al padre il 50% dei costi conseguenti.
A tal proposito, infatti, il Collegio rileva l'infondatezza della domanda di parte convenuta di porre a carico del l'obbligo di sostenere il 50% delle spese extra assegno che richiedono il preventivo Pt_1 accordo anche in assenza di accordo dei genitori.
Sulle spese di lite.
In considerazione della reciproca soccombenza delle parti, ritiene il Collegio doversi disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1. Conferma la già disposta limitazione della responsabilità genitoriale paterna con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e alla salute dei tre minori (nata Per_1 il 25.08.2011), (nata il [...]) e (nato il [...]), e Per_2 Persona_6
l'attribuzione in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) alla madre dell'esercizio della responsabilità genitoriale negli ambiti predetti, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Conferma la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e minori come da calendario ordinario attualmente in essere, per cui il padre vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica, disponendo – quanto alle festività – che le settimane estive di competenza paterna inizino il lunedì e terminino la domenica e che le vacanze di Natale vengano trascorse dai minori con entrambi i genitori alternando il primo e il secondo periodo
(primo periodo: dal termine delle lezioni scolastiche al 31.12; secondo periodo: dal 31.12 alla ripresa delle lezioni scolastiche);
3. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 1.200,00 mensili (€ 400 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat (prima rivalutazione maggio
2018);
4. Conferma a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
pagina 17 di 19 o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso pagina 18 di 19 sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Conferma che l'assegno unico universale continui ad essere percepito interamente dalla madre;
6. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025.
Si comunichi.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Cosmai
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