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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 942/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 942 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, p.i. Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Benevento, al viale P.IVA_1
dei Rettori n. 65, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Mauri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elett.te dom.to in SA SS ON (Av), alla via Piano n. 145, presso lo studio dell'avv. Floranda De Luisa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di sentirlo condannare al pagamento della Controparte_1 somma di € 30.600,00, a saldo di quanto già corrisposto dall'ente per i servizi di ospitalità e accoglienza, di cui all'art. 6, comma 4, l. n. 328/2000, forniti in favore dei minori
[...]
e . Persona_1 Persona_2
- Pagina 1 - Si costituiva tardivamente il Comune di , il quale primariamente eccepiva Controparte_1
il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver provveduto a versare già il 50 % dell'importo totale dovuto per le prestazioni di cui sopra e che il pagamento del restante 50 %, richiesto dalla , dovesse essere posto a carico del Comune di Parte_1
Roma, quale luogo di residenza del padre dei minori medesimi;
eccepiva, altresì,
l'infondatezza della domanda e, per tali motivi, chiedeva il rigetto della stessa.
All'udienza del 4.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava al
22.5.2025 per la rimessione della stessa in decisione.
Il Tribunale osserva.
Deve rammentarsi che l'art. 6, comma 4, l. n. 328 dell'8 novembre 2000 stabilisce che: “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Nel caso di specie risulta pacifico in atti che, con provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Napoli del 12.7.2019 (all. n. 24 dell'atto di citazione), confermato, poi, da provvedimento del medesimo T.M. del 30.7.2019 (all. n. 25 dell'atto di citazione), veniva sospesa la responsabilità genitoriale di veniva disposto Parte_2 CP_2 Parte_3
l'immediato allontanamento dei minori dall'abitazione sita in SA SS ON (Av) alla via Vicolo V Piano n. 8, ove risultava residente il nucleo familiare (all. n. 23 dell'atto di citazione), con nomina del tutore provvisorio avv. ; e veniva disposta la Parte_4
collocazione dei minori presso idonea struttura.
A seguito di tale provvedimento, con pec del 21.3.2022 (all. n. 2 dell'atto di citazione),
l'assistente sociale in servizio presso l'Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche
Sociali nei comuni dell'ambito territoriale A1 e presso il comune di Controparte_1
dott.ssa dopo aver richiesto alla (cooperativa Persona_3 Parte_1
attiva nel campo sociale e specializzata nell'accoglienza dei minori con sede in Pagani - Sa), la disponibilità all'accoglienza dei minori , e aver ricevuto accettazione dalla Per_1
stessa (all. n. 3 dell'atto di citazione), collocava gli stessi presso la detta struttura, come da verbale di affido del 30.3.2022 (all. n. 5 dell'atto di citazione).
Risulta, altresì, pacifico che il Comune di previamente informato, con Controparte_1
delibere n. 35 dell'8.6.2022 e n. 79 del 9.11.2022 (all. n. 6 dell'atto di citazione), assumeva a proprio carico l'onere finanziario per la retta giornaliera di accoglienza (€ 90,00 iva esclusa) dei , tuttavia, nella misura del 50%, sul presupposto che, al momento del Per_1
- Pagina 2 - collocamento, solo la madre dei minori fosse residente nel comune di Controparte_1
mentre il padre era residente nel comune di Roma, cui avrebbe fatto carico il restante 50% delle spese.
A seguito di tale delibera non è contestato, poi, che l'Ente ebbe a liquidare all'odierna attrice la somma di € 14.976,19 per il periodo dal 1.10.2022 al 30.9.2022 ed € 14.166,67 per il periodo dal 1.10.2022 al 24.3.2023, come si evince dalle fatture n. 21/2022 del 11.10.2022 e n. 117/2023 del 3.5.2023, somme corrispondenti al 50 % dell'importo spettante alla
. Parte_1
Tenuto conto di quanto innanzi, la peculiarità della fattispecie prospettata risiede nel fatto che, al momento del collocamento dei minori, la madre risiedeva nel comune di CP_1
mentre il padre nel comune di Roma e, pertanto, resta solo da individuare l'esatto
[...]
criterio per la ripartizione delle spese derivanti dal collocamento in virtù della suindicata disposizione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “gli oneri economici relativi all'affidamento di minori a famiglie per ragioni socio assistenziali, quand'anche siano stati disposti in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000, devono essere sostenuti, ex articolo 6 comma 4 della predetta legge, dal Comune nel quale i minori avevano la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, dovendosi escludere
l'ultrattività del criterio relativo al domicilio di soccorso previsto dall'abrogato art. 72 della legge n. 6972 del 1890”. (Cass Civ. sez. I, 2.1.2025, n. 86; Cass. Civ. sez. I, 08/02/2019, n.
3791).
Quindi, in base al principio della residenza - che ha sostituito quello del domicilio di soccorso enunciato dalla l. n. 6972 del 1890, art. 72 - per i soggetti per i quali si renda necessario ricovero stabile presso strutture residenziali è il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, a dover assumere gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
Nel caso che occupa, all'atto di adozione del provvedimento di affido dei minori
(provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Napoli del 12.7.2019), è pacifico che questi fossero residenti nel comune di SA SS ON (Av), come si evince dal certificato di residenza storico, allegato in atti (all. n. 21 dell'atto di citazione), dal quale emerge che essi sono stati sempre residenti nel comune di SA SS ON (Av), alla via Vicolo V Piano n.
8, insieme alla madre, e, soprattutto, erano residenti nel detto Controparte_3
- Pagina 3 - Comune al momento del primo collocamento, come da certificato storico di stato di famiglia
(all. n. 23 dell'atto di citazione).
Inoltre, anche il Controparte_4
, interrogato sul punto dall'odierna attrice con pec del
[...]
21.12.2023 (all. n. 17 dell'atto di citazione), rispondeva con parere del 29.1.2024, esibito in atti (all. n. 19 dell'atto di citazione), precisando che: “Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e ss. mm. ii., “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. L'articolo 45, comma 2, del codice civile individua il domicilio del minore nel luogo di residenza della famiglia ovvero in quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. Sulla scorta dei criteri interpretativi ricavabili dalle disposizioni sopra invocate, si ritiene che sia il Comune di a dover sostenere gli oneri economici Controparte_1 connessi con il collocamento dei minori nella struttura educativa “Casa Campanellino”, in quanto Comune di residenza della madre con la quale presumibilmente i minori avrebbero convissuto sino al collocamento nella precitata struttura. Peraltro, l'ipotesi prospettata dal
Comune di in merito all'equa distribuzione degli oneri in capo ai Comuni Controparte_1
di residenza di entrambi i genitori, ancorché in Regioni differenti (Campania e Lazio), pur non contravvenendo totalmente ai principi di cui al precitato articolo 45, comma 2, del codice civile, tuttavia, a livello strettamente giuridico, non risulterebbe pacificamente applicabile in quanto non garantirebbe il rispetto del criterio speciale espressamente previsto nel secondo periodo della disposizione normativa de qua. Al riguardo, si osserva che, in relazione alle ipotesi in cui i genitori non abbiano la residenza nel medesimo luogo, il criterio dell'individuazione del domicilio del minore nel luogo di residenza della famiglia risulta recessivo, per esplicita previsione codicistica, rispetto a quello della residenza del genitore convivente con i figli sino al collocamento di questi ultimi in struttura”.
Per tutto quanto innanzi esposto, la domanda va accolta e il convenuto va condannato al pagamento della somma di € 30.600,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo, in favore della , a saldo dei servizi di Parte_1
accoglienza e ospitalità resi in favore dei minori e Persona_1 [...]
, per il periodo dal 30.3.2022 al 30.9.2022 e dall'1.10.2022 al 24.03.2023. Persona_2
- Pagina 4 - Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in base ai parametri, ratione temporis, di cui al d.m. n. 147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il Controparte_1 al pagamento della somma di € 30.600,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284,
[...]
co. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo, in favore della Parte_5
;
[...]
b) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 545,00, per esborsi ed € 3.809,00, per compensi, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forf. del 15% come per legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Benevento, 27.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209
- Pagina 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 942 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, p.i. Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Benevento, al viale P.IVA_1
dei Rettori n. 65, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Mauri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elett.te dom.to in SA SS ON (Av), alla via Piano n. 145, presso lo studio dell'avv. Floranda De Luisa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di sentirlo condannare al pagamento della Controparte_1 somma di € 30.600,00, a saldo di quanto già corrisposto dall'ente per i servizi di ospitalità e accoglienza, di cui all'art. 6, comma 4, l. n. 328/2000, forniti in favore dei minori
[...]
e . Persona_1 Persona_2
- Pagina 1 - Si costituiva tardivamente il Comune di , il quale primariamente eccepiva Controparte_1
il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver provveduto a versare già il 50 % dell'importo totale dovuto per le prestazioni di cui sopra e che il pagamento del restante 50 %, richiesto dalla , dovesse essere posto a carico del Comune di Parte_1
Roma, quale luogo di residenza del padre dei minori medesimi;
eccepiva, altresì,
l'infondatezza della domanda e, per tali motivi, chiedeva il rigetto della stessa.
All'udienza del 4.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava al
22.5.2025 per la rimessione della stessa in decisione.
Il Tribunale osserva.
Deve rammentarsi che l'art. 6, comma 4, l. n. 328 dell'8 novembre 2000 stabilisce che: “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Nel caso di specie risulta pacifico in atti che, con provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Napoli del 12.7.2019 (all. n. 24 dell'atto di citazione), confermato, poi, da provvedimento del medesimo T.M. del 30.7.2019 (all. n. 25 dell'atto di citazione), veniva sospesa la responsabilità genitoriale di veniva disposto Parte_2 CP_2 Parte_3
l'immediato allontanamento dei minori dall'abitazione sita in SA SS ON (Av) alla via Vicolo V Piano n. 8, ove risultava residente il nucleo familiare (all. n. 23 dell'atto di citazione), con nomina del tutore provvisorio avv. ; e veniva disposta la Parte_4
collocazione dei minori presso idonea struttura.
A seguito di tale provvedimento, con pec del 21.3.2022 (all. n. 2 dell'atto di citazione),
l'assistente sociale in servizio presso l'Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche
Sociali nei comuni dell'ambito territoriale A1 e presso il comune di Controparte_1
dott.ssa dopo aver richiesto alla (cooperativa Persona_3 Parte_1
attiva nel campo sociale e specializzata nell'accoglienza dei minori con sede in Pagani - Sa), la disponibilità all'accoglienza dei minori , e aver ricevuto accettazione dalla Per_1
stessa (all. n. 3 dell'atto di citazione), collocava gli stessi presso la detta struttura, come da verbale di affido del 30.3.2022 (all. n. 5 dell'atto di citazione).
Risulta, altresì, pacifico che il Comune di previamente informato, con Controparte_1
delibere n. 35 dell'8.6.2022 e n. 79 del 9.11.2022 (all. n. 6 dell'atto di citazione), assumeva a proprio carico l'onere finanziario per la retta giornaliera di accoglienza (€ 90,00 iva esclusa) dei , tuttavia, nella misura del 50%, sul presupposto che, al momento del Per_1
- Pagina 2 - collocamento, solo la madre dei minori fosse residente nel comune di Controparte_1
mentre il padre era residente nel comune di Roma, cui avrebbe fatto carico il restante 50% delle spese.
A seguito di tale delibera non è contestato, poi, che l'Ente ebbe a liquidare all'odierna attrice la somma di € 14.976,19 per il periodo dal 1.10.2022 al 30.9.2022 ed € 14.166,67 per il periodo dal 1.10.2022 al 24.3.2023, come si evince dalle fatture n. 21/2022 del 11.10.2022 e n. 117/2023 del 3.5.2023, somme corrispondenti al 50 % dell'importo spettante alla
. Parte_1
Tenuto conto di quanto innanzi, la peculiarità della fattispecie prospettata risiede nel fatto che, al momento del collocamento dei minori, la madre risiedeva nel comune di CP_1
mentre il padre nel comune di Roma e, pertanto, resta solo da individuare l'esatto
[...]
criterio per la ripartizione delle spese derivanti dal collocamento in virtù della suindicata disposizione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “gli oneri economici relativi all'affidamento di minori a famiglie per ragioni socio assistenziali, quand'anche siano stati disposti in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000, devono essere sostenuti, ex articolo 6 comma 4 della predetta legge, dal Comune nel quale i minori avevano la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, dovendosi escludere
l'ultrattività del criterio relativo al domicilio di soccorso previsto dall'abrogato art. 72 della legge n. 6972 del 1890”. (Cass Civ. sez. I, 2.1.2025, n. 86; Cass. Civ. sez. I, 08/02/2019, n.
3791).
Quindi, in base al principio della residenza - che ha sostituito quello del domicilio di soccorso enunciato dalla l. n. 6972 del 1890, art. 72 - per i soggetti per i quali si renda necessario ricovero stabile presso strutture residenziali è il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, a dover assumere gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
Nel caso che occupa, all'atto di adozione del provvedimento di affido dei minori
(provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Napoli del 12.7.2019), è pacifico che questi fossero residenti nel comune di SA SS ON (Av), come si evince dal certificato di residenza storico, allegato in atti (all. n. 21 dell'atto di citazione), dal quale emerge che essi sono stati sempre residenti nel comune di SA SS ON (Av), alla via Vicolo V Piano n.
8, insieme alla madre, e, soprattutto, erano residenti nel detto Controparte_3
- Pagina 3 - Comune al momento del primo collocamento, come da certificato storico di stato di famiglia
(all. n. 23 dell'atto di citazione).
Inoltre, anche il Controparte_4
, interrogato sul punto dall'odierna attrice con pec del
[...]
21.12.2023 (all. n. 17 dell'atto di citazione), rispondeva con parere del 29.1.2024, esibito in atti (all. n. 19 dell'atto di citazione), precisando che: “Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e ss. mm. ii., “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. L'articolo 45, comma 2, del codice civile individua il domicilio del minore nel luogo di residenza della famiglia ovvero in quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. Sulla scorta dei criteri interpretativi ricavabili dalle disposizioni sopra invocate, si ritiene che sia il Comune di a dover sostenere gli oneri economici Controparte_1 connessi con il collocamento dei minori nella struttura educativa “Casa Campanellino”, in quanto Comune di residenza della madre con la quale presumibilmente i minori avrebbero convissuto sino al collocamento nella precitata struttura. Peraltro, l'ipotesi prospettata dal
Comune di in merito all'equa distribuzione degli oneri in capo ai Comuni Controparte_1
di residenza di entrambi i genitori, ancorché in Regioni differenti (Campania e Lazio), pur non contravvenendo totalmente ai principi di cui al precitato articolo 45, comma 2, del codice civile, tuttavia, a livello strettamente giuridico, non risulterebbe pacificamente applicabile in quanto non garantirebbe il rispetto del criterio speciale espressamente previsto nel secondo periodo della disposizione normativa de qua. Al riguardo, si osserva che, in relazione alle ipotesi in cui i genitori non abbiano la residenza nel medesimo luogo, il criterio dell'individuazione del domicilio del minore nel luogo di residenza della famiglia risulta recessivo, per esplicita previsione codicistica, rispetto a quello della residenza del genitore convivente con i figli sino al collocamento di questi ultimi in struttura”.
Per tutto quanto innanzi esposto, la domanda va accolta e il convenuto va condannato al pagamento della somma di € 30.600,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo, in favore della , a saldo dei servizi di Parte_1
accoglienza e ospitalità resi in favore dei minori e Persona_1 [...]
, per il periodo dal 30.3.2022 al 30.9.2022 e dall'1.10.2022 al 24.03.2023. Persona_2
- Pagina 4 - Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in base ai parametri, ratione temporis, di cui al d.m. n. 147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il Controparte_1 al pagamento della somma di € 30.600,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284,
[...]
co. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo, in favore della Parte_5
;
[...]
b) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 545,00, per esborsi ed € 3.809,00, per compensi, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forf. del 15% come per legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Benevento, 27.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209
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