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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3784 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
Angelo Carbone;
Appellanti
e
(C.F. ), e (C.F. _1 C.F._5 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Russo;
C.F._6 nonché
(C.F. , (C.F. Parte_5 C.F._7 Parte_6
e (C.F. ), C.F._8 Parte_7 C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Esposito.
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 258/2021, emessa e pubblicata dal
Tribunale di Nola in data 10.2.2021, all'esito del giudizio avente RG. n. 1052/2010, non notificata, in materia di usucapione.
pagina 1 di 20 Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa degli appellanti e da quella degli appellati e CP_2 [...]
in data 10.3.2025. CP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 12-19.2.2010, e _1 CP_2
convenivano in giudizio ,
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
, e assumendo: 1) di essere Parte_3 Controparte_3 Parte_4 comproprietari esclusivi, in quote uguali ed indivise, di un appezzamento di terreno sito in Piazzolla di Nola, alla contrada SE IC, dell'estensione catastale di are 1.43, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Nola al foglio 33, p.lla 896; 2) che detto cespite era ad essi pervenuto per acquisto fattone dalla germana _3
, giusta atto per notar del 24.9.2007, Rep. n. 6468 -
[...] Persona_1
Racc. n. 22390, registrato a Nola il 26.9.2007 al n. 2087 e trascritto a SAta Maria
C.V. in data 27.9.2007 ai nn. 54833/28886; 3) che con il menzionato atto di compravendita, aveva, altresì, acquistato da , Controparte_2 Controparte_3 in ragione di 1/9, la quota di comproprietà su altro appezzamento di terreno, ancora in Piazzolla di Nola, alla contrada SE IC, dell'estensione catastale di are
2.82, riportato in Catasto Terreni del Comune di Nola al foglio 33, p.lla 901; 4) che alla dante causa i suddetti beni erano pervenuti per donazione Controparte_3 con riserva di usufrutto dalla madre , giusta atto per notar Controparte_4
del 4.9.1952, Rep. n. 484, registrato a Nola il 25.9.1952 al n. 432 e Persona_2 trascritto a santa Maria C.V. in data 24.9.1952 al n. 18240, oltre che per successiva attribuzione giusta atto di divisione per notar del 14.10.1971, Rep. n. Persona_3
152219 - Racc. n. 6824, registrato a Nola il 14.10.1971 al n. 2205 e trascritto a
SAta Maria C.V. in data 9.11.1971 ai nn. 35655/32019; 5) che il fondo di essi attori di are 1.43 (p.lla 896) risultava essere occupato senza alcun titolo dai convenuti , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
i quali, nonostante l'invito ricevuto a liberarlo, si erano rifiutati di
[...] rilasciarlo;
6) che in data 24.9.2009, era pure intervenuta tra essi attori ed il una scrittura privata, in cui quest'ultimo si impegnava a rilasciare Parte_1 il fondo detenuto abusivamente;
7) che essi attori avevano interesse a rientrare nel pagina 2 di 20 possesso materiale dei beni acquistati. Tutto quanto esposto, gli attori domandavano, previo accertamento dei rivendicati diritti dominicali, la condanna dei convenuti al rilascio del terreno in Piazzolla di Nola, alla contrada SE IC, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Nola al foglio 33, p.lla 896, oltre al risarcimento dei danni ricollegabili alla sua occupazione sine titulo, da quantificarsi in separato giudizio.
Si costituivano in giudizio , Parte_2 Parte_3 Parte_1
e , i quali eccepivano che: 1) sin dal 1952, ossia da
[...] Parte_4 quando la originaria proprietaria del terreno, , lo aveva donato in Controparte_4 quote uguali ai suoi nove figli ( , , Controparte_5 Controparte_3 Parte_1
, , , , ,
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
e , il figlio, nonché donatario , _1 Controparte_2 Controparte_5 padre dei convenuti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 aveva sempre posseduto, fino alla sua morte avvenuta nel 2003, in modo esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto e con animus domini la porzione di fondo, che, a seguito del frazionamento della originaria e più ampia particella 362 del foglio 33, di are 15.37, sarebbe stata poi contraddistinta in catasto appunto come particella 896 del foglio 33, di are 1.43; 2) mai alcuna contestazione era stata mossa a detto possesso da parte degli altri germani ed, in particolare, dagli attori oltre che da
; 3) negli anni '70, il aveva realizzato sul fondo Controparte_3 Controparte_5 un capannone industriale e un pozzo;
4) dopo la sua morte, il possesso con le stesse caratteristiche era continuato in capo ai suoi figli ed alla NU , Parte_4 moglie di;
5) con l'atto stipulato nel 2007, Parte_1 Controparte_3 aveva venduto ai germani e un fondo che, in realtà, non era più CP CP_2 suo, in quanto già usucapito dal MA;
6) la stessa , pur dopo CP_5 _3
l'atto di divisione del 1971, nel quale detto fondo le fu assegnato come porzione del più ampio fondo donato nel 1952 a tutti i suoi figli da , non ebbe Controparte_4 mai ad avanzare pretese di sorta sullo stesso, che continuava ad essere posseduto dal MA;
7) la scrittura privata del 24.4.2009 era stata sottoscritta dal CP_5 solo e non dagli altri convenuti, verso i quali, quindi non era Parte_1 opponibile;
8) gli impegni scaturenti da detta scrittura non erano stati adempiuti da e da 9) per detto inadempimento Nunziata _1 Controparte_2
pagina 3 di 20 aveva diritto ad ottenere il pagamento della penale in tale scrittura prevista Pt_1 di euro 25.000,00 pro capite, per la quale proponeva domanda riconvenzionale.
Tutto quanto esposto, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda attorea e proponevano domanda riconvenzionale di accertamento in capo al loro dante causa dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della Controparte_5 proprietà del fondo riportato in catasto al foglio 33, p.lla 896, oltre che degli immobili su di esso insistenti (capannone e pozzo).
All'udienza del 16.12.2010 venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. con decorrenza dal 10.1.2011.
In data 8.2.2011, si costituiva in giudizio la convenuta , la quale Controparte_3 eccepiva che: 1) sino all'anno 1996 il fondo in questione non era stato posseduto da
, ma dalla stessa , originaria donante, che ne aveva Controparte_5 Controparte_4
l'usufrutto; 2) detto fondo per la sua posizione fungeva anche da pertinenza all'immobile ove abitava la e che era di proprietà di 3) CP Controparte_2 delle spese di pulizia del fondo e della sua manutenzione si occupava la con CP la collaborazione della figlia , nuda proprietaria;
4) _3 Controparte_5 accedeva al fondo anche dopo la morte della madre solo per mera cortesia di essa
, che gli aveva dato la possibilità di depositare sullo stesso i suoi attrezzi _3 di lavoro (comodato gratuito); 5) non aveva mai utilizzato il fondo Controparte_5 con l'intenzione di divenirne proprietario;
6) il manufatto realizzato da per il CP_5 deposito dei suoi attrezzi era stato da lei autorizzato, ma dopo la di lui morte, i figli, previa richiesta di autorizzazione a continuare ad utilizzarlo, lo avevano arbitrariamente trasformato ponendo in essere un'opera abusiva, che ella aveva invitato più volte a demolire;
7) lo stesso attore , per realizzare una _1 scala su parte del fondo di , aveva a lei richiesto l'autorizzazione. Controparte_3
Tanto esposto, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3 riconvenzionale di usucapione avanzata dagli altri convenuti.
Con successiva ordinanza del 14.5.2014 il Giudice ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti (interrogatorio formale degli attori e di , Controparte_3 prova per testi).
All'udienza del 6.11.2014, si costituivano in giudizio con comparsa di intervento ex art. 302 c.p.c., , e , eredi della Parte_5 Parte_6 Parte_7
pagina 4 di 20 convenuta , deceduta in data 11.1.2014, i quali si riportavano ai Controparte_3 precedenti atti difensivi depositati, facendone proprie le eccezioni e conclusioni ivi esplicitate. Alla medesima udienza venivano assunti gli interrogatori formali degli attori e . CP_2 _1
Escussi i testi indicati dalle parti ed esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate, poi, all'udienza del
12.11.2020, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la sentenza n. 258/2021, qui gravata, il Tribunale di Nola, nella persona del
GOP Avv. Antonio Ruggiero, così definitivamente statuiva: “1) Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti Parte_2 Parte_1
, e e, per l'effetto, li condanna a
[...] Parte_4 Parte_3 rilasciare immediatamente in favore degli attori e _1 Controparte_2 il fondo occupato sine titulo, sito in Piazzolla di Nola alla contrada SE IC dell'estensione catastale di are 01.43, riportato in Catasto Terreni del Comune di Nola al foglio 33, p.lla 896, are 01.43, noccioleto, classe 2, RD euro 2,73, RA euro 0,96; 2)
Accoglie la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, dichiara i signori CP
e comproprietari del fondo sito in Piazzolla di Nola alla
[...] Controparte_2 contrada SE IC dell'estensione catastale di are 01.43, riportato in Catasto
Terreni del Comune di Nola al foglio 33, p.lla 896, are 01.43, noccioleto, classe 2, RD euro 2,73, RA euro 0,96, giusta atto di acquisto per notar del Persona_1
24.09.2007, Rep. n. 6468 - Racc. n. 22390, registrato a Nola il 26.09.2007 al n. 2087
e trascritto a SAta Maria C.V. in data 27.09.2007 ai nn. 54833/28886; 3) Accoglie la domanda di condanna generica dei convenuti , Parte_2 Parte_1
e al risarcimento dei danni conseguenti alla Parte_4 Parte_3 occupazione senza titolo del fondo da quantificare in separato giudizio;
4) Ordina al
Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; 5) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
6) Condanna i convenuti Parte_1 Parte_2 Parte_1
, e , in solido tra loro, al pagamento
[...] Parte_4 Parte_3 in favore dei signori e delle spese di giudizio, che _1 Controparte_2 vengono liquidate in euro 5.000,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in
pagina 5 di 20 favore dell'avv. Carla Russo dichiaratasi antistataria;
7) Condanna i convenuti
, e , in Parte_2 Parte_1 Parte_4 Parte_3 solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti , Parte_5 Pt_6
e , eredi di Nunziata Francesca, delle spese di giudizio, che
[...] Parte_7 vengono liquidate in euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso”.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione notificato in data 9.9.2021, Parte_2 Parte_3
, e hanno proposto appello avverso la
[...] Parte_1 Parte_4 menzionata sentenza n. 258/2021 del Tribunale di Nola, articolando all'uopo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame, gli appellati hanno impugnato la sentenza resa in prime cure eccependone la erroneità per aver il primo Giudice impropriamente ritenuto non provato il possesso – invero asseritamente pacifico, pubblico, ininterrotto – del rivendicato cespite da parte del loro de cuius, . Controparte_5
Detto altrimenti, a detta del primo Giudice, gli originari convenuti, odierni appellanti, non avrebbero sufficientemente provato né il possesso uti dominus del loro dante causa, né l'intervenuta usucapione. Al contrario, argomentano gli appellanti, il possesso esercitato sul bene da parte del sarebbe Controparte_5 sempre stato ab initio esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto, tanto che nessuno dei germani dello stesso avrebbe mai “sollevato contestazioni di sorta, né in via verbale, né in forma scritta, in merito alla signoria di fatto esercitata dal CP_5
sul cespite de quo”. Non solo, ma tale possesso utile ad usucapionem, sarebbe
[...] stato poi comprovato “dal fatto che sul fondo per cui è causa, nella seconda metà degli anni settanta, il dante causa degli odierni appellanti, originari convenuti, realizzava un pozzo artesiano ed un capannone industriale”, come, peraltro, confermato dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.
Di qui, la seconda doglianza articolata nel gravame inerente l' erronea statuizione contenuta nella decisione di prime cure, per avere lo stesso rigettato la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.. Difatti, chiarisce l'appellante, l'inerzia che avrebbe contraddistinto gli altri comproprietari a partire dal 1952 (anno in cui la de cuius donava il fondo ai propri figli) e Controparte_4
pagina 6 di 20 fino al 1971 (anno in cui la nuda proprietà del fondo veniva attribuita in via esclusiva a per mezzo di un atto di divisione) e, Controparte_3 successivamente, l'inerzia della stessa dal 1971 (anno in cui Controparte_3 acquisiva la nuda proprietà del fondo) fino al 2003 (anno del decesso di CP_5
), si sarebbe manifestata, “non solo attraverso il mancato esercizio delle
[...] potestà dominicali sul bene, ma anche attraverso l'assenza di qualsivoglia contestazione verbale o scritta contro il potere di fatto esercitato sullo stesso dapprima dal sig. e, successivamente, dai legittimi eredi di quest'ultimo. A Controparte_5 fronte di tale inerzia, vi è stata e si è protratta nel tempo quella condotta continua ed ininterrotta prima ad opera del dante causa degli odierni convenuti e, successivamente, da parte degli stessi convenuti, che può senz'altro qualificarsi come possesso ad usucapionem”.
Con il terzo motivo di gravame, la parte appellante ha censurato la decisione resa in prime cure nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione della scrittura privata del 24.9.2009. L'originario convenuto,
aveva, infatti, eccepito l'inadempimento dei patti contenuti nella Parte_1 detta scrittura da parte degli originari sottoscrittori, nonché attori in primo grado,
e inadempimento che aveva indotto lo stesso Controparte_2 CP Parte_1
ad una preventiva messa in mora dei pretesi inadempienti, per mezzo di
[...] una lettera raccomandata A/R datata al 25.5.2009, con la quale venivano invitati a dare immediata attuazione agli accordi raggiunti. Da qui la richiesta, formulata in via riconvenzionale in primo grado e in questa riprodotta, volta ad ottenere una pronuncia di “risoluzione della scrittura privata in parola per grave inadempimento dei sig.ri e con conseguente obbligo in capo a Controparte_2 _1 questi ultimi di versare, in favore del sig. , la penale ivi prevista pari Parte_1 ad €. 25.000,00 pro capite, in virtù della mancata attuazione degli accordi ivi sanciti, nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali”, richiesta che sebbene ritualmente formulata in primo grado, “rimaneva priva di riscontro”, così fondando il relativo motivo di doglianza.
Rilevata, poi, l'esistenza di un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321
c.p.p. sugli immobili oggetto di causa, gli appellanti, contestualmente ai sopra indicati motivi di gravame, hanno formulato nel medesimo atto di appello una pagina 7 di 20 richiesta di sospensione ex art. 298 c.p.c., o in subordine, ex art. 337 c.p.c., della esecutività della sentenza gravata, stante appunto la riscontrata, simultanea pendenza di un giudizio penale ed essendo, obbligatoria la sospensione della cd causa pregiudicata, obbligatorietà che “può venire meno soltanto al momento del perfezionamento del giudicato sulla causa pregiudicante”.
Formulata, altresì, un'ulteriore istanza di sospensione dell'esecutività della prima sentenza, questa volta ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., gli odierni appellanti hanno così conclusivamente articolato le loro richieste a questa Corte: “
1. Accertare
e dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento dei Sig.ri e _1
, della scrittura privata del 24/04/2009, intercorsa tra gli stessi ed Controparte_2 il Sig. , come prodotta dagli originari attori nel proprio fascicolo di Parte_1 parte (all. n. 4);
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dai sig.ri e con la scrittura privata del _1 Controparte_2
24/04/2009, e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento della penale ivi prevista, pari ad €. 25.000,00 cadauno, in favore del sig. , oltre al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti da quest'ultimo, da quantificarsi in separato giudizio;
3. Accertare e dichiarare l'assoluta inefficacia della scrittura privata del
24/04/2009, nei confronti degli originari convenuti , Parte_4 Parte_2
e per assoluta mancanza del consenso da parte di
[...] Parte_3 questi ultimi, per non aver partecipato alla redazione dell'accordo e non avervi prestato in alcuna forma il proprio consenso;
4. Accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà del fondo riportato al N.C.T. del Comune di Nola, al foglio 31, part.lla 896, sito in Nola — frazione Piazzolla, nonché del capannone, del pozzo e di ogni altro manufatto ivi insistente, in favore del loro dante causa , nato a [...]_5
NN ES (Na) 18/07/1932 e deceduto nell'anno 2003, per intervenuta usucapione, con decorrenza dall'anno 1952; 5. In subordine accertare e dichiarare
l'acquisto della proprietà del fondo riportato al N.C.T. del Comune di Nola, al foglio 31, part.lla 896, sito in Nola — frazione Piazzolla, nonché del capannone, del pozzo e di ogni altro manufatto ivi insistente, in favore del loro dante causa , Controparte_5 nato a [...] [...] e deceduto nell'anno 2003, per intervenuta usucapione, con decorrenza dall'anno 1971; 6. In subordine accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà del fondo riportato al N.C.T. del Comune di Nola,
pagina 8 di 20 al foglio 31, part.lla 896, sito in Nola — frazione Piazzolla, nonché del capannone, del pozzo e di ogni altro manufatto ivi insistente, in loro favore, per intervenuta usucapione, mediante cumulo del possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto esercitato dal loro dante causa , nato a [...]_5
18/07/1932 e deceduto nell'anno 2003, con il possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto esercitato dai convenuti successivamente alla morte del loro dante causa e fino all'attualità;
7. Ordinare al Conservatore dei PP.RR.II. la trascrizione della emananda sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità; 8.
Conseguentemente, dichiarare inefficace e privo di effetto alcuno nei confronti degli originari convenuti, l'atto di compravendita del fondo riportato al N.C.T. del Comune di
Nola, al foglio 31, part.lla 896, e degli immobili ivi insistenti, stipulato tra la sig.ra fu
ed i sig.ri e;
9. Vittoria di Controparte_3 _1 Controparte_2 spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 22.1.2022, si sono costituiti i germani e CP
, chiedendo preliminarmente rigettarsi, per carenza dei Controparte_2 presupposti legali, le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza formulate, come detto, ai sensi degli artt. 295 e 397 c.p.c. oltre che degli artt. 283 e 351 c.p.c.. Nel merito, poi, hanno instato per il rigetto integrale dell'avverso gravame, data la sua manifesta infondatezza in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata e condanna alle spese di grado delle parti impugnanti. In via di assoluto subordine, in caso di accoglimento dell'appello, hanno chiesto di dare atto dell'obbligazione con la quale la venditrice si Controparte_3 impegnava, nell'atto di compravendita del cespite oggetto di causa, a tenere indenni gli acquirenti e da ogni danno o da semplice molestia di CP_2 _1 terzi e, quindi, di condannare ed Parte_5 Parte_6 Parte_7 quali eredi legittimi della venditrice , sia al risarcimento danni, Controparte_3 in favore dei germani acquirenti e , sia al pagamento delle CP_2 _1 spese di processuali di grado.
Con comparsa depositata il 31.1.2022, si sono costituiti i germani Maria, ed Pt_6
quali eredi di , i quali hanno perimenti Parte_7 Controparte_3 richiesto il rigetto delle istanze di sospensione della esecutività della sentenza di pagina 9 di 20 primo grado e dell'avverso gravame nella sua interezza, per essere lo stesso infondato in fatto e in diritto, con contestuale conferma della sentenza gravata e condanna degli appellanti alle spese legali del grado.
Con ordinanza del 23.2.2022, questa Corte, ritenuto che gli appellanti non avessero svolto alcuna concreta allegazione difensiva, prima ancora che probatoria, in ordine all'effettivo pregiudizio che avrebbero potuto subire dall'immediato rilascio del fondo disposto in sentenza, e che, dunque, mancassero del tutto i presupposti per un suo accoglimento, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con comparsa di nuovo difensore del 18.11.2022, depositata a seguito di revoca del precedente difensore, e si costituivano a mezzo _1 Controparte_2 dell'Avv. Roberto Annunziata, che si riportava in toto a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dall'Avv. Carla Russo.
Con ordinanza del 20.12.2022, emessa all'esito del ricorso, ex art. 351 c.p.c., con il quale gli appellanti avevano chiesto ex novo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, questa Corte, avendo le parti istanti omesso qualsiasi allegazione specifica circa le conseguenze negative in concreto patite per effetto dell'immediato rilascio del terreno, al pari di qualsiasi deduzione circa l'eventuale criticità della situazione patrimoniale delle controparti, e dovendosi comunque considerare la paventata confisca come prova della carenza di ogni diritto da parte degli stessi appellanti in ordine al rivendicato bene, rigettava ancora la rinnovata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa degli appellanti e da quella degli appellati e in data 10.3.2025, CP_2 _1 dette parti, nel rifarsi agli scritti difensivi introduttivamente prodotti, hanno chiesto assegnarsi la causa in decisione.
Quindi, con ordinanza datata al 14.3.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data 17.3.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini (50+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
pagina 10 di 20 Preliminarmente, va esaminata la eccezione di carenza di legittimazione ad causam degli appellati e rispetto al cespite oggetto di Controparte_2 _1 causa, in virtù della sussistenza di un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. sullo stesso e del definitivo trasferimento in favore del patrimonio dello stato. Ebbene, tale eccezione è considerarsi infondata nei confronti di
[...]
, per essere quest'ultimo risultato da sempre estraneo al processo penale e, CP dunque, non essere stato colpito dal provvedimento ablatorio della confisca del bene oggetto di causa, a differenza del MA . Infatti, con un provvedimento CP_2 datato al 12.12.2022, il Tribunale di Nola disponeva le revoca parziale della “confisca per equivalente disposta con sentenza n. 110/2018, emessa dal Tribunale di Nola in data 15.1.2018, divenuta irrevocabile il 5.6.2018, limitatamente alla quota di proprietà dell'istante del terreno ubicato in Nola ed identificato al _1 catasto terreni al Foglio 33, part. 896, Cat. Noccioleto, 1,43 are”. Quanto all'appellato comproprietario con del terreno per cui è causa, Controparte_2 CP
l'eccezione non è provata, per essersi gli appellanti limitati a produrre la detta sentenza del Tribunale penale di Nola n. 110/2028, nulla producendo in merito all'intervenuta definitività di quella sentenza, né in merito all'effettiva acquisizione del bene qui conteso alla titolarità dello stato per effetto dell'invocato provvedimento ablatorio.
Passando, ora, all'esame nel merito dell'appello proposto da , Parte_1
e , lo stesso è infondato Parte_2 Parte_3 Parte_4 in fatto e in diritto per le motivazioni di seguito espresse.
Orbene, il primo Giudice correttamente ha rilevato l'assenza di idonea prova, da parte degli odierni appellanti e convenuti in primo grado, dell'animus possidendi in forza del quale il cespite oggetto di causa sarebbe stato posseduto dal loro dante causa , elemento costitutivo ed indefettibile della invocata Controparte_5 usucapione, ex art. 1158 c.c., reputando insufficiente a tal fine quanto prodotto a sostegno della domanda riconvenzionale ivi formulata, avente ad oggetto proprio l'intervenuta usucapione per possesso uti domimus, asseritamente pacifico ed ultraventennale, da parte del detto , del terreno per cui è causa. CP_5
Come noto, invero, chiunque agisca in giudizio per far accertare di aver usucapito un bene deve dar prova di aver esercitato un possesso pubblico, pacifico, continuato pagina 11 di 20 ed ultraventennale sul bene medesimo, di aver, cioè, esercitato, con animus rem sibi habendi, le facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario. È in altre parole richiesto a chi domanda l'accertamento del diritto – anche in via riconvenzionale, come nel caso de quo – di provare il sussistere, accanto alla disposizione soggettiva (animus rem sibi habendi) sopra accennata, anche dell'elemento oggettivo dell'effettivo possesso del bene conteso, secondo i crismi prescritti dalla legge (possesso che deve essere, cioè, pacifico, pubblico, incontestato, ininterrotto), non potendo ritenersi sufficiente la mera fruizione, ancorché continuativa, del bene, anche se avvenuta secondo modalità che si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto rivendicato, non essendo contemplata nel codice alcuna “presunzione di possesso a titolo di proprietà”.
Al contrario, dalla prova rigorosa dell'esercizio oggettivo del potere di fatto sul bene, nelle forme corrispondenti al contenuto del diritto dominicale che si ritiene di aver usucapito, ben può scaturire la presunzione di esistenza dell'elemento soggettivo del possesso (animus possidendi), che in quanto tale non necessiterà di alcuna specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ. n. 25095/2022; Cass. civ., Sez. II, Ord., 18.07.2023, n.
20884).
Pertanto, se secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario, egli ha allora l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, sia, infine, di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova rigorosa del diritto affermato che non lasci dubbi sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto dominicale affermato,
pagina 12 di 20 occorrendo, altresì, che gli atti compiuti inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire, per il titolare della cosa, come univocamente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare, come detto, tanto il "corpus" quanto l'"animus", in quanto solo la sussistenza di un corpus accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, configura il fatto cui la legge riconduce l'effetto acquisitivo del diritto di proprietà. Così la Suprema Corte sul punto: “Per la sussistenza del possesso utile ad usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis: sent. Cass. 15.6.2001 n.
8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento
(quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere di una evidenza ed univocità tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa, con la conseguenza diretta, valevole e rilevante nel caso che qui ci occupa, della assoluta “non sufficienza dell'inerzia del proprietario”, pur eccepita dagli appellanti, dal momento che anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno univoco e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. VI,
26.6.2018, n. 3151).
pagina 13 di 20 Orbene, nel caso in esame, è apparso fin dal primo grado pacifico che la rivendicata usucapione sul bene per cui è causa fosse stata basata su una serie di asserzioni non provate, essendosi gli odierni appellanti (convenuti in primo grado), limitati a discettare di un possesso uti dominus del loro dante causa Controparte_5 protrattosi addirittura dal 1952, o almeno dal 1971, senza però offrire elementi di prova utili a suffragare quanto dichiarato. Si è in tal senso più volte accennato al mero dato della inerzia dei titolari (la prima e, dopo la sua morte, la CP _3
), asseritamente unito all'altro, della assenza di contestazioni da parte dei
[...] titolari dei diritti dominicali, pur al cospetto di uno ius excludendi alios esercitato continuativamente dal preteso possessore del fondo in oggetto.
Ebbene, la doglianza merita un approfondimento di almeno tre questioni connesse.
La prima attiene al concetto di tolleranza quale elemento presunto nei rapporti di parentela in tema di usucapione. Come noto, nei rapporti familiari, anche il possesso esercitato per lunghi periodi può essere considerato tollerato, a meno che non venga dimostrato univocamente un atteggiamento di esclusività ed incompatibilità con i diritti del titolare del bene. Detto altrimenti, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto originario mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso utile ad usucapionem.
Tale presunzione, tuttavia, non opera allorquando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, come nel caso di specie, giacché lo stretto legame familiare (legame fraterno, nel nostro caso), consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene (Corte d'Appello di Roma,
Sentenza n. 6973/2024 del 06-11-2024). Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo
(Cassazione sez. II, n. 20508/2019).
pagina 14 di 20 Nel nostro caso, la gran parte i testi escussi – in particolare la teste
[...]
– ha confermato che l'utilizzo del terreno da parte di , Tes_1 Controparte_5 ancorché protrattosi per un periodo piuttosto lungo iniziato già durante la vita di
, fosse avvenuto sempre con il consenso della stessa, prima, e di Controparte_4
poi, a riprova del fatto che il cespite conteso continuasse ad Controparte_3 essere oggetto dell'esercizio di prerogative dominicali da parte di chi ne era legittimo proprietario, tollerando e acconsentendo alla fruizione della particella da parte di solo per finalità quali il ricovero degli attrezzi e altre attività, in ogni caso CP_5 incompatibili con il possibile maturare dell'usucapione.
Del pari, e venendo alla seconda questione da analizzare, il fatto di aver reiteratamente accluso alle memorie difensive il dato della realizzazione sul fondo conteso di manufatti da parte del (un pozzo artesiano, la cui Controparte_5 realizzazione e fruizione esclusive da parte del reclamante è peraltro contestata, e un capanno, poi abusivamente trasformato in capannone industriale), non assurge ad elemento dirimente ai fini del riconoscimento dell'effettivo sussistere di un possesso utile ad usucapionem, dacché come chiarito dalla Suprema Corte, “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione, non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene”
(Corte di Cassazione, ordinanza n.18528/23). Ciò significa, proseguono gli Parte_8 che per usucapire un bene non basta utilizzarlo continuativamente, ma bisogna anche impedire l'utilizzo da parte degli altri, dovendo il giudice di merito “accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione”.
Ebbene, nel nostro caso, la realizzazione di un capanno per il ricovero degli attrezzi e di un pozzo provano al massimo una fruizione prolungata del sedime in contestazione, ma nient'affatto il configurarsi di condizioni di utilizzo esclusivo ed escludente come richiesto dalla legge, condizioni queste ultime che possono provarsi, ad esempio, recintando il sedime, in quanto “la recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios”, recinzione che gli odierni appellanti giammai hanno dimostrato.
pagina 15 di 20 Né, e venendo alla terza osservazione, può infine tacersi il fatto che nei due atti adottati su iniziativa della , quello di donazione per notar Controparte_4 Per_2
del 4.9.1952 (Rep. n. 484, registrato a Nola il 25.9.1952 al n. 432 e trascritto
[...]
a SAta Maria C.V. in data 24.9.1952 al n. 18240), e quello di divisione per notar del 14.10.1971 (Rep. n. 152219 - Racc. n. 6824, registrato a Nola il Persona_3
14.10.1971 al n. 2205 e trascritto a SAta Maria C.V. in data 9.11.1971 ai nn.
35655/32019), la stessa si riservasse pur sempre l'usufrutto sui detti beni, prima donati e poi attribuiti in divisione ai nove figli, ciò lasciando univocamente evincere il proposito della disponente di conservare le prerogative dominicali sui detti beni fino al momento della sua morte.
Al riguardo, sebbene la riserva di usufrutto non provi di per sé l'esercizio effettivo delle prerogative dominicali sul bene da parte dell'usufruttuario, si può agevolmente propendere, in mancanza di una prova contraria, per l'operatività di una presunzione iuris tantum in tal senso, come peraltro previsto dal disposto di cui all'art. 982 c.c., che attribuisce espressamente all'usufruttuario il diritto di conseguire il possesso della cosa, e dal disposto dell'art. 1140 c.c., comma 1, che qualifica il possesso come il potere di fatto sul bene, individuando una relazione materiale con la res. In caso di trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto, come avvenuto nel caso di specie, il soggetto acquirente la nuda proprietà di un bene non consegue il possesso dello stesso, che rimane invece in capo all'usufruttuario, la unico CP legittimato ad esercitare un potere di fatto sulla cosa. In conclusione, non essendo il nudo proprietario ma piuttosto l'usufruttuario il presunto titolare della signoria di fatto sul bene costituito in usufrutto, e non essendo stati nel caso de quo forniti elementi probatori utili a vincere tale presunzione, deve ritenersi non provata in alcun modo l'acquisto del possesso utile ad usucapire da parte del . Controparte_5
Peraltro, le stesse dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio de quo non hanno mai apportato elementi utili a consentire una puntuale specificazione delle concrete modalità di esercizio del possesso da parte di , in modo tale da Controparte_5 rivelare l'intenzione inequivoca, da parte sua, di far sorgere, in suo favore, un diritto reale sulla cosa. Detto altrimenti, non è stata fornita da parte degli odierni appellanti la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del preteso possessore di esercitare sul bene conteso una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi
pagina 16 di 20 alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass. civ., Sez. II, Ord., 20/01/2022,
n. 1796; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2020, n. 6123).
Va considerato anche che con la scrittura privata datata 24.4.2009, intervenuta tra gli attori in primo grado e gli odierni appellati, e e Controparte_2 CP fu , ha riconosciuto l'occupazione Parte_1 CP_5 Parte_1 abusiva e il possesso improprio dell'immobile oggetto di causa, avendo dunque tale scrittura carattere confessorio tanto della definita abusività dell'occupazione della casa da parte del detto , quanto del chiarito carattere improprio del Parte_1 possesso da parte sua del cespite per cui è causa.
Applicando i principi fin qui richiamati al caso che ci occupa, non può non rilevarsi come l'invocato acquisto della proprietà a titolo originario da parte degli odierni appellanti dell'appezzamento sito in Piazzolla di Nola, alla contrada SE
IC (dall'estensione catastale di are 1.43, riportato nel Catasto Terreni del
Comune di Nola al foglio 33, p.lla 896), sia risultato, del tutto privo di fondamento, non essendo emerso dalle risultanze processuali la prova dell'usucapione nei modi e nei termini prescritti dalla legge, per essersi la medesima parte interessata limitata ad allegare genericamente di aver posseduto, per oltre vent'anni, il cespite, senza specificare e provare le modalità con cui sarebbe stato esercitato l'effettivo possesso utile ad usucapire.
Ed invero, l'usucapione può affermarsi compiuta solo in presenza di una prova univoca e certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso e sulle concrete ed univoche modalità del suo esercizio, che deve risultare del tutto incompatibile con le altrui attività condotte sul bene e rinvianti alla pienezza dei poteri di chi può disporne da signore, sicché, in difetto, non può esservi alcun riconoscimento in capo a chi la invoca, come nel caso de quo.
Ragioni per le quali dovrà considerarsi privo di pregio tanto il primo motivo di gravame quanto il secondo, che resta assorbito dalla trattazione del primo.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato l'operato del primo
Giudice il quale avrebbe colpevolmente omesso di pronunciarsi sulla pretesa risoluzione della scrittura privata datata al 24.4.2009, intervenuta tra gli attori in primo grado e gli odierni appellati, e e Controparte_2 CP Parte_1
pagina 17 di 20 fu (nato a [...] il [...]), risoluzione asseritamente dovuta CP_5 all'inadempimento da parte dei primi delle obbligazioni assunte nella detta scrittura, da sanzionarsi, ai sensi di quanto in essa previsto, con una pena pecuniaria di importo pari a 25.000,00 euro. In effetti, il primo Giudice nel dispositivo della sentenza, al punto 5, espressamente rigettava la specifica domanda formulata da per essere la stessa risultata “non provata”. Invero, dalla copia
Parte_1 della detta scrittura privata, prodotta in atti, emerge in maniera univoca il carattere confessorio tanto della definita abusività dell'occupazione della casa da parte del detto , quanto del chiarito carattere improprio del possesso da parte
Parte_1 sua del cespite per cui è causa. Non solo. Sempre in atti, è stato possibile rinvenire una missiva a firma dell'Avv. Carla Russo, procuratrice di , Controparte_2 odierno appellato, diretta all'Avv. Angelo Carbone, procuratore del ,
Parte_1 datata al 28.5.2009, nella quale diffusamente si descrivono i particolari delle reazioni ostili messe in atto dal al cospetto dell'Ing.
Parte_1 Per_4
e del Geom. intervenuti in loco proprio per dare
[...] Persona_5 seguito attuativo alle disposizioni di definizione bonaria dei confini tra proprietà contenuti nella detta scrittura privata. Ebbene, tale versione dei fatti non solo è stata confermata, in sede di escussione, da parte della teste Testimone_1
ma non si rinvengono agli atti elementi utili a smentire una simile
[...] ricostruzione, con la conseguenza di dover ritenere come il solo Parte_1 responsabile della mancata esecuzione degli accordi contenuti nella detta scrittura, della quale oggi chiede la risoluzione con addebito agli appellati/sottoscrittori e Dunque, anche quest'ultimo motivo di gravame dovrà Controparte_2 CP in questa sede considerarsi privo di pregio.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
E comporta la condanna di Parte_3 Parte_4 parte appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, in favore delle parti appellate, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati vittoriosi vengono pagina 18 di 20 liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra i minimi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse degli appellati vittoriosi stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, avverso la
[...] Parte_9 sentenza la sentenza n. 258/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Nola in data 10.2.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti , , Parte_1 Parte_2 [...]
E al pagamento in solido tra loro delle Parte_3 Parte_4 spese processuali del grado in favore di parte appellata e _1
che si liquidano in complessivi € 4.996,00 per compensi Controparte_2
pagina 19 di 20 professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge nonché al pagamento in solido tra loro delle spese processuali del grado in favore di parte appellata , e che si Parte_5 Parte_6 Parte_7 liquidano in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 5.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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