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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 690 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. E. MIGLIORE GIUDICE
Dott.ssa F. MARRAPODI GIUDICE REL.
Dott.ssa M. CERIZZA GIUDICE ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 690 /2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa congiuntamente da:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. P. BARRASSO, come da procura alle liti;
- PARTE RICORRENTE - contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 S. TONDELLA, come da procura agli atti.
- PARTE RESISTENTE - con trasmissione degli atti al P.M., come da annotazione di Cancelleria;
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 09.10.2013 le parti contraevano matrimonio civile a Rabat (Marocco), come da atto di matrimonio iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Biella, al n. 98, Parte II, Serie C, Anno 2013.
Da tale unione nasceva in data 16.07.2015 a Ponderano (BI). Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza recepente l'accordo intercorso tra gli stessi all'esito del procedimento di separazione personale e munita di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Con ricorso depositato in data 26.03.2025 le parti congiuntamente chiedevano al
Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successive riforme. All'udienza del 16.04.2025 le parti, comparse, anche personalmente, dinanzi al giudice delegato, ribadivano la volontà di conseguire lo scioglimento del loro matrimonio, chiedendo il recepimento degli accordi intercorsi.
Ora, il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successive riforme. E' provata l'esistenza di una sentenza di separazione munita di passaggio in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era oramai protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato all'udienza del 22.05.2024 nell'ambito della procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è
1 stata alcuna contestazione sul punto. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Con riguardo ai provvedimenti nell'interesse della minore, si ritiene che le intese conseguite dalle parti in punto affido e collocazione prevalente della figlia, nonché frequentazione tra quest'ultima e il genitore non collocatario corrispondano al prioritario ed esclusivo interesse di anche in ragione Per_1 dei riscontri positivi forniti da ciascun genitore in ordine al rapporto intrecciato dall'altro con la bambina. Analogamente, le pattuizioni relative al concorso da parte dei genitori al mantenimento della minore recate dal ricorso congiunto e, in punto concorso al mantenimento ordinario, dal verbale del 16.04.2025, paiono congrue e coerenti rispetto alle condizioni economiche processualmente emerse in capo alle parti. Non si dispone l'audizione della minore in ragione dell'età e, in ogni caso, degli accordi intercorsi tra i genitori. Circa gli altri accordi conseguiti dalle parti, il Collegio si limita a prenderne atto, non riscontrandosi profili di violazione di norme di ordine pubblico o di norme imperative.
Infine, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in virtù dell'accordo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
da , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 CP_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Biella di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE con riguardo all'affido e alla collocazione prevalente della figlia, nonché alla frequentazione tra quest'ultima e il genitore non collocatario in esatta conformità al ricorso congiunto depositato dalle parti in data 26.03.2025, che qui si richiama, costituendo parte integrante del presente dispositivo;
DISPONE in punto mantenimento della minore in esatta conformità al ricorso congiunto depositato dalle parti in data 26.03.2025 e, in punto concorso al mantenimento ordinario, al verbale d'udienza del 16.04.2025, che qui si richiamano, costituendo parte integrante del presente dispositivo;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Con compensazione delle spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Biella in data 07.05.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. E. MIGLIORE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa F. MARRAPODI
“Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy di dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento”.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. E. MIGLIORE GIUDICE
Dott.ssa F. MARRAPODI GIUDICE REL.
Dott.ssa M. CERIZZA GIUDICE ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 690 /2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa congiuntamente da:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. P. BARRASSO, come da procura alle liti;
- PARTE RICORRENTE - contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 S. TONDELLA, come da procura agli atti.
- PARTE RESISTENTE - con trasmissione degli atti al P.M., come da annotazione di Cancelleria;
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 09.10.2013 le parti contraevano matrimonio civile a Rabat (Marocco), come da atto di matrimonio iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Biella, al n. 98, Parte II, Serie C, Anno 2013.
Da tale unione nasceva in data 16.07.2015 a Ponderano (BI). Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza recepente l'accordo intercorso tra gli stessi all'esito del procedimento di separazione personale e munita di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Con ricorso depositato in data 26.03.2025 le parti congiuntamente chiedevano al
Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successive riforme. All'udienza del 16.04.2025 le parti, comparse, anche personalmente, dinanzi al giudice delegato, ribadivano la volontà di conseguire lo scioglimento del loro matrimonio, chiedendo il recepimento degli accordi intercorsi.
Ora, il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successive riforme. E' provata l'esistenza di una sentenza di separazione munita di passaggio in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era oramai protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato all'udienza del 22.05.2024 nell'ambito della procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è
1 stata alcuna contestazione sul punto. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Con riguardo ai provvedimenti nell'interesse della minore, si ritiene che le intese conseguite dalle parti in punto affido e collocazione prevalente della figlia, nonché frequentazione tra quest'ultima e il genitore non collocatario corrispondano al prioritario ed esclusivo interesse di anche in ragione Per_1 dei riscontri positivi forniti da ciascun genitore in ordine al rapporto intrecciato dall'altro con la bambina. Analogamente, le pattuizioni relative al concorso da parte dei genitori al mantenimento della minore recate dal ricorso congiunto e, in punto concorso al mantenimento ordinario, dal verbale del 16.04.2025, paiono congrue e coerenti rispetto alle condizioni economiche processualmente emerse in capo alle parti. Non si dispone l'audizione della minore in ragione dell'età e, in ogni caso, degli accordi intercorsi tra i genitori. Circa gli altri accordi conseguiti dalle parti, il Collegio si limita a prenderne atto, non riscontrandosi profili di violazione di norme di ordine pubblico o di norme imperative.
Infine, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in virtù dell'accordo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
da , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 CP_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Biella di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE con riguardo all'affido e alla collocazione prevalente della figlia, nonché alla frequentazione tra quest'ultima e il genitore non collocatario in esatta conformità al ricorso congiunto depositato dalle parti in data 26.03.2025, che qui si richiama, costituendo parte integrante del presente dispositivo;
DISPONE in punto mantenimento della minore in esatta conformità al ricorso congiunto depositato dalle parti in data 26.03.2025 e, in punto concorso al mantenimento ordinario, al verbale d'udienza del 16.04.2025, che qui si richiamano, costituendo parte integrante del presente dispositivo;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Con compensazione delle spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Biella in data 07.05.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. E. MIGLIORE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa F. MARRAPODI
“Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy di dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento”.
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