Rigetto
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7182 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07182/2025REG.PROV.COLL.
N. 05348/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5348 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Cancellier, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 189/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Veneto, la revoca della licenza per il porto di fucile “ uso caccia ”, emessa a suo carico dal Questore della Provincia di Venezia ai sensi degli artt. 10, 11, 39 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), in ragione della sussistenza di un grave e conclamato conflitto familiare.
2. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo fondato il pericolo di abuso delle armi da parte dell’interessato e riscontrando la perdurante esistenza del clima di conflittualità coniugale richiamato dal provvedimento impugnato, parzialmente confermato dalla perizia prodotta dal ricorrente in giudizio.
3. Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato, l’originario ricorrente ha impugnato la decisione riproponendo i motivi formulati in primo grado, concernenti, in sintesi:
- il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti da parte della Questura, in ragione dell’insussistenza di episodi di violenza nei confronti del coniuge, come confermato dall’avvenuta archiviazione del procedimento penale richiesto dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS-;
- il difetto di motivazione e violazione degli articoli 11 e 43 del TULPS, in relazione all’attualità del pericolo di abuso delle armi, sconfessata dalla relazione psicologica versata in atti.
4. Il Ministero dell’interno e la Questura di Venezia si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
5. All’udienza pubblica del 15 maggio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
6. Deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la documentazione depositata dal Ministero dell’Interno in data 7 maggio 2025, in violazione del termine perentorio previsto dall’art. 73 c.p.a.
7. Nel merito l’appello non è fondato.
8. La giurisprudenza consolidata ha chiarito l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte Cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2018, n. 3502). Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, infatti, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “ buona condotta ” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2014 n. 2987; id., 27 ottobre 2016, n. 4518; id. 23 maggio 2017, n. 2404; id. 30 novembre 2018, n. 6812) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati. Proprio la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso si fondi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione.
9. Corollario dei suddetti principi è che la valutazione effettuata dall’Amministrazione deve essere sorretta da una motivazione che dia adeguato conto degli elementi concreti che, nel caso di specie, hanno determinato l’autorità amministrativa a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi fornite dall’interessato.
10. L’autorità amministrativa dovrà tenere in considerazione tutti gli indizi concreti dai quali emerga un’indole inaffidabile del soggetto, e questo prescindendo dall’esistenza di fatti o condotte criminose: l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico sottesa alla disciplina della sicurezza pubblica impone infatti l’adozione di misure di tutela anticipate alla commissione di fatti penalmente rilevanti, in un’ottica di prevenzione della commissione di illeciti, ma comunque postula l’esistenza di circostanze serie ed oggettivamente apprezzabili, valutate secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6457).
11. Nel caso di specie, il provvedimento di revoca è stato emanato a seguito della nota -OMISSIS- del Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-, relativa alla ricezione di una denuncia per minacce e maltrattamenti in famiglia sporta dalla moglie convivente dell’odierno appellante. In tale nota vengono rappresentate condotte gravissime di violenza, maltrattamenti e minacce di morte che, sebbene siano state fatte oggetto di successiva richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di -OMISSIS-, non sono state negate dalla denunciante con la dichiarazione -OMISSIS- depositata agli atti del giudizio, nella quale anzi la stessa ha confermato “ i litigi ” precedentemente denunciati.
I medesimi accadimenti non sono smentiti dalla perizia depositata agli atti del giudizio dall’appellante, tendente a dimostrare il superamento della condizione di “ crisi ” familiare e la idoneità del periziato al possesso delle armi.
12. Osserva il Collegio che le gravissime condotte poste dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento cautelare in questa sede impugnato, confermate all’esito dell’istruttoria condotta dagli Uffici ed anche nel corso del presente giudizio, risultano sufficienti a fondare il giudizio prognostico sul non corretto utilizzo delle armi, poiché rappresentano circostanze serie ed oggettivamente apprezzabili, valutate secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzione da parte dell’Amministrazione competente.
Le stesse concernono fatti di indubbia gravità, idonei a destare un rilevante allarme nell’utilizzo dell’arma, e risultano assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione; esse non possono pertanto essere poste nel nulla dalla successiva riconciliazione dell’interessato con il proprio coniuge, né dalla perizia allegata agli atti del giudizio, che non può sostituire la valutazione prognostica sull’affidabilità del possessore dell’arma, deputata all’Amministrazione della pubblica sicurezza.
13. Alla luce di tali incontestati elementi fattuali la decisione dell’Autorità amministrativa risulta pertanto esente dai profili di censura contenuti in appello, inidonei ad incrinare il portato motivazionale del provvedimento impugnato.
14. La decisione deve pertanto essere confermata, risultando l’appello infondato.
15. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.