TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16/04/2025, alle ore 10.30, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 14975/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
E' presente l'Avv. Cacioppo per l il quale chiede che la causa venga posta in decisione. CP_2
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 12.42 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Registro Sentenze Lavoro
Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron.
___________________ F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella F.A. _________________ persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
14975 R.G. L. 2023, promossa
D A Addì ______________ rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Rilasciata spedizione in Claudia SPOTORNO, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv. domiciliato presso lo studio della medesima, in Palermo, Piazza ______________________ F. Chopin 13;
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
______________________ Controparte_3
, rappresentato e Controparte_4 Il Cancelliere difeso dall'Avv. Salvatore CACIOPPO, giusta procura generale
richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo viale Del
Fante 58/D;
- Resistente -
-
OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_2 espletata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/12/2023, premesso di aver Parte_1
lavorato presso la Sede di Palermo, dal 1952 al 1992, in qualità di Controparte_5
montatore, riparatore navale, marinaio a bordo navi e a terra, nonché autista di mezzi di trasporto e
sollevamento e di essere stato sottoposto all'inalazione di sostanze nocive tipiche del settore,
come provato dalla certificazione di esposizione qualificata all'amianto allegata;
premesso,
altresì, di avere chiesto all' il riconoscimento della malattia professionale asbesto- CP_2
correlata, in quanto affetto da interstiziopatia secondaria ad esposizione ad agenti nocivi con
successiva diagnosi di “Asbestosi“, lamentò che tale domanda fosse stata respinta, anche in sede di opposizione, e convenne, quindi, in giudizio l' per ottenerne la condanna alla CP_3
corresponsione di un indennizzo per un danno biologico nella misura del 6% ovvero in quella accertata a seguito di c.t.u., con vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi, premesso di non contestare il requisito CP_2
dell'esposizione al rischio di amianto, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria,
invocandone il rigetto, poiché era stato accertato che le lesioni pleuro-parenchimali, riscontrate
nel ricorrente non erano compatibili con verosimile esposizione a sostanze fibrosanti ed il quadro
spirometrico evidenziava una sindrome disventilatoria mista di media entità, correlabile con lo stato
di senescenza.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 16/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento
3 Il c.t.u. nominato Dott. Specialista in Malattie dell'apparato Persona_1
respiratorio, sulla base di accurate indagini medico legali, ha accertato, infatti, che “nel caso
oggetto della presente consulenza non sono repertabili i tipici segni radiologici di una pneumoconiosi
da amianto, ed il quadro funzionale respiratorio e clinico è compatibile con una broncopneumopatia
cronica ostruttiva”.
Ha osservato il c.t.u. che La definizione di broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO) è compatibile con un quadro nosologico caratterizzato da progressiva riduzione del flusso
aereo non completamente reversibile. Tale riduzione del flusso è, di solito, progressiva ed associata ad
una risposta infiammatoria polmonare in seguito all'inalazione di particelle o gas nocivi.
I fattori di rischio per la BPCO possono essere distinti in fattori individuali […] e in fattori
ambientali (fumo di sigaretta, polveri e sostanze chimiche professionali, inquinamento ambientale,
infezioni e stato socioeconomico). È noto che la concorrenza di più fattori ambientali incide in maniera
esponenziale sullo sviluppo e aggravamento del danno anatomico e funzionale.
Da quanto sopra, si può affermare che il ricorrente presenta i segni e sintomi di una
broncopneumopatia cronica ostruttiva, con severo deficit funzionale respiratorio di tipo
ostruttivo, in assenza di segni radiologici, clinici e funzionali di pneumoconiosi da asbesto.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/04/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4 5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16/04/2025, alle ore 10.30, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 14975/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
E' presente l'Avv. Cacioppo per l il quale chiede che la causa venga posta in decisione. CP_2
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 12.42 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Registro Sentenze Lavoro
Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron.
___________________ F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella F.A. _________________ persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
14975 R.G. L. 2023, promossa
D A Addì ______________ rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Rilasciata spedizione in Claudia SPOTORNO, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv. domiciliato presso lo studio della medesima, in Palermo, Piazza ______________________ F. Chopin 13;
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
______________________ Controparte_3
, rappresentato e Controparte_4 Il Cancelliere difeso dall'Avv. Salvatore CACIOPPO, giusta procura generale
richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo viale Del
Fante 58/D;
- Resistente -
-
OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_2 espletata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/12/2023, premesso di aver Parte_1
lavorato presso la Sede di Palermo, dal 1952 al 1992, in qualità di Controparte_5
montatore, riparatore navale, marinaio a bordo navi e a terra, nonché autista di mezzi di trasporto e
sollevamento e di essere stato sottoposto all'inalazione di sostanze nocive tipiche del settore,
come provato dalla certificazione di esposizione qualificata all'amianto allegata;
premesso,
altresì, di avere chiesto all' il riconoscimento della malattia professionale asbesto- CP_2
correlata, in quanto affetto da interstiziopatia secondaria ad esposizione ad agenti nocivi con
successiva diagnosi di “Asbestosi“, lamentò che tale domanda fosse stata respinta, anche in sede di opposizione, e convenne, quindi, in giudizio l' per ottenerne la condanna alla CP_3
corresponsione di un indennizzo per un danno biologico nella misura del 6% ovvero in quella accertata a seguito di c.t.u., con vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi, premesso di non contestare il requisito CP_2
dell'esposizione al rischio di amianto, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria,
invocandone il rigetto, poiché era stato accertato che le lesioni pleuro-parenchimali, riscontrate
nel ricorrente non erano compatibili con verosimile esposizione a sostanze fibrosanti ed il quadro
spirometrico evidenziava una sindrome disventilatoria mista di media entità, correlabile con lo stato
di senescenza.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 16/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento
3 Il c.t.u. nominato Dott. Specialista in Malattie dell'apparato Persona_1
respiratorio, sulla base di accurate indagini medico legali, ha accertato, infatti, che “nel caso
oggetto della presente consulenza non sono repertabili i tipici segni radiologici di una pneumoconiosi
da amianto, ed il quadro funzionale respiratorio e clinico è compatibile con una broncopneumopatia
cronica ostruttiva”.
Ha osservato il c.t.u. che La definizione di broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO) è compatibile con un quadro nosologico caratterizzato da progressiva riduzione del flusso
aereo non completamente reversibile. Tale riduzione del flusso è, di solito, progressiva ed associata ad
una risposta infiammatoria polmonare in seguito all'inalazione di particelle o gas nocivi.
I fattori di rischio per la BPCO possono essere distinti in fattori individuali […] e in fattori
ambientali (fumo di sigaretta, polveri e sostanze chimiche professionali, inquinamento ambientale,
infezioni e stato socioeconomico). È noto che la concorrenza di più fattori ambientali incide in maniera
esponenziale sullo sviluppo e aggravamento del danno anatomico e funzionale.
Da quanto sopra, si può affermare che il ricorrente presenta i segni e sintomi di una
broncopneumopatia cronica ostruttiva, con severo deficit funzionale respiratorio di tipo
ostruttivo, in assenza di segni radiologici, clinici e funzionali di pneumoconiosi da asbesto.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/04/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4 5