TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1296/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” promossa da
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a in Via Mario Nicoletta Pt_1
c/o il centro direzionale “Il Granaio”; rappresentata e difesa dagli Avv. ti Giulia Ferrante e
Giuseppe Lammirato, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a c.so Mazzini n. 93; Pt_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Previte, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 10.04.2025, previa concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 01.07.2022 l di ha proposto Pt_2 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2022, emesso il 14.5.2022 e notificato il successivo 24.5.2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore della società la somma di euro 48.538,93 (dovuta a titolo di Controparte_1 saldo delle fatture n. 5 del 25.3.2022 e n. 6 del 25.3.2022, emesse per un importo rispettivamente pari ad € 40.216,50 e ad € 8.322,43), quale remunerazione differenziale delle prestazioni erogate dal 2016 al 2021 in ragione dell'applicazione delle tariffe previste dal DCA n. 15/2016 in luogo di quelle di cui al DCA 118/2017, oltre interessi ex art. 2 del
D. Lgs. n. 231 del 2022.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito: a) in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria; b) in subordine, l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, essendo la medesima controversia già definita con sentenza del Tar Calabria
n. 846/2019; c) nel merito, l'infondatezza della pretesa asseritamente vantata da controparte.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione di Catanzaro;
2) in via preliminare e senza desistere dalla precedente assorbente eccezione e salvo gravame ritenere e dichiarare la inammissibilità della domanda per eccezione di cosa giudicata;
3) in via subordinata e nel merito, accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in premessa;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto della Controparte_1 spiegata opposizione, chiedendo la conferma dell'opposto decreto ed insistendo nella condanna della debitrice al pagamento degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231 del 2002.
Muovendo da siffatte premesse ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall Parte_1 con atto di citazione notificato in data 01/07/2022, in quanto infondata in fatto ed in
[...] diritto per tutti innanzi esposti;
-2- 2) per l'effetto, confermare in toto la piena validità del decreto ingiuntivo opposto recante n.
354/2022 R.G. 697/2022, emesso dal Tribunale di Crotone il 14/05/2022;
3) sempre ed in ogni caso, con condanna alle spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc.».
3. - Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 31.01.2023, subentrato il sottoscritto magistrato nella titolarità del fascicolo solo in data 14.3.2024, alla successiva udienza del 10.04.2025, preso atto della rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il convenuto deve contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, posto che altrimenti essi devono ritenersi provati (cfr.
Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di
-3- preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”).
In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
3. - Orbene, poste le superiori premesse, per quanto più specificamente rilevante ai fini che ci occupano deve osservarsi quanto segue.
3.1. - Deve essere anzitutto rigettata l'eccezione pregiudiziale di rito con cui parte opponente invoca il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, asserendo che la controversia sarebbe devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A.
Invero, rilevato che, nella specie, l'esercizio del potere autoritativo di stampo pubblicistico afferente alle modalità di determinazione della regressione tariffaria è già stato sottoposto al vaglio del giurisdizione amministrativa (cfr. sentenza TAR Calabria n.
846/2019 e sentenza Consiglio di Stato n. 5082/2019, con le quali è stata appunto determinata, così come riconosciuto in citazione dallo stesso odierno opponente, «la misura in euro per ogni singola persona/pro die della nuova tariffa per la remunerazione delle prestazioni socio-sanitarie, stabilendo altresì i termini di decorrenza»), non v'è dubbio che la presente controversia verta sic et simpliciter sulla questione economica del diritto soggettivo della struttura convenzionata con il al pagamento delle differenze CP_2 retributive, con conseguente radicamento della giurisdizione del G.O. (cfr. Cass., ord. n.
32259 del 2023, la quale ha ricordato che «proprio in materia di regressione tariffaria, la giurisdizione è stata devoluta al giudice ordinario, avendo la controversia quale oggetto soltanto
l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A.»).
3.2. - Va poi parimenti rigettato il secondo motivo di opposizione, imperniato sull'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c.
Ed invero, le sentenze amministrative in atti non possono produrre alcun effetto preclusivo in ordine ad una decisione sul merito dell'odierno giudizio dal momento che i giudizi considerati hanno avuto oggetti diversi.
Segnatamente, per come evincibile dalla documentazione in atti, le pronunce amministrative prodotte miravano esclusivamente ad accertare la legittimità dei decreti emanati dal Commissario ad acta n. 118/2017 e n. 140/2018; di contro, il giudizio instaurato con il ricorso monitorio mira esclusivamente ad ottenere una pronuncia di condanna all'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dall'applicabilità del
-4- decreto del Commissario ad acta n. 15/2016, scaturita - ad avviso di parte opposta - proprio dalle citate pronunce sui decreti in questione.
Ne consegue, pertanto, che tra le cause in oggetto non sussiste affatto un rapporto di identità oggettiva (stante la diversità del petitum dedotto in giudizio), potendosi al più ravvisare un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, tale per cui quanto accertato dal giudice amministrativo nei prefati giudizi può considerarsi premessa logica costitutiva della pretesa creditoria azionata nel presente procedimento.
3.3. - Venendo quindi al terzo ed ultimo motivo di opposizione, anch'esso risulta destituito di fondamento.
Difatti, occorre rilevare come non vi sia contestazione tra le parti né sull'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa di pagamento azionata (accordi contrattuali stipulati ex art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 ss. mm., peraltro versati in atti), né sulla circostanza che la struttura convenzionata abbia effettivamente erogato le prestazioni di “riabilitazione ambulatoriale individuale” nelle annualità 2016-2021, né che le prestazioni sanitarie erogate rientrassero nella specifica branca di accreditamento e di applicabilità della normativa di settore.
3.3.a. - L'unica questione controversa tra le parti è, pertanto, quella relativa all'entità delle rette dovute per le prestazioni rese nel corso delle summenzionate annualità in virtù dell'art.
8-quinquies D.lgs. n. 502/1992, rivendicando l'odierna opposta la corresponsione della differenza tra quanto ricevuto sulla base delle tariffe erroneamente applicate dall'opponente in forza del DCA 118/2017 e quanto in realtà spettante sulla base delle tariffe di cui al DCA n. 15/2016, la cui riviviscenza è stata disposta dal TAR Calabria con Sentenza n. 846/2019, passata in giudicato.
Sul punto, le doglianze attoree risultano affette da evidente genericità, atteso che, a fronte della pretesa della ricorrente al pagamento delle differenze tariffarie sulla scorta delle previsioni di cui al DCA n. 15/2016 (ritornato applicabile nel periodo di riferimento anche sulla scorta del successivo DCA n. 57 del 26.02.2020, in cui, al paragrafo 15.2, rubricato “Ridefinizione delle tariffe per l'assistenza territoriale. Stato di attuazione”, nel dare conto dei vari DCA succedutisi in ordine di tempo nella regolamentazione delle tariffe di cui trattasi, riporta la seguente dicitura: “la Sentenza TAR Calabria n. 846/2019 ha annullato il DCA n. 140 e per gli effetti ritorna efficace la tariffa di cui al DCA n. 15/2016”),
l'odierna opponente non ha specificamente indicato in che misura sarebbe eccessiva la pretesa creditoria vantata da controparte né i criteri di calcolo per una sua rideterminazione.
D'altronde, parte opponente non può pretendere di colmare la carenza nella propria attività assertiva mediante rinvio per relationem alla documentazione versata in atti da controparte, atteso che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca tempestivamente – ossia nel rispetto delle scansioni temporali in cui si articola il processo civile – gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di
-5- trarre dalla stessa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass. 21621/07; Cass.
22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241).
Il documento serve difatti a provare ciò che è stato affermato e non può invece assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova, anche perché, altrimenti, si costringerebbe la controparte a dover ricavare l'allegazione, interpretando il documento, con violazione del contraddittorio (cfr. Trib. Savona 20.02.2019).
In ogni caso, sia pure per ragioni di completezza espositiva, mette conto osservare che, per effetto del giudicato amministrativo, non è comunque applicabile – a differenza di quanto genericamente dedotto dall'odierna opponente - né il DCA n. 102/2017 (perché
«revocato con il decreto n. 118/2017»), né il DCA n. 118/2017 (giacché, per un verso, autonomamente annullato con sentenza TAR Calabria n. 934 del 23.04.2018 nella parte in cui «fissa la decorrenza della sua efficacia dal 01 novembre 2017» e, per altro verso, il successivo DCA n. 140/1018, emesso «al precipuo scopo di risolvere l'incertezza determinata dalle sentenze intervenute sul termine di efficacia del DCA 118/2017» è stato a sua volta annullato con sentenza TAR Calabria n. 846/2019).
3.3.b. - Tanto precisato, non merita parimenti accoglimento l'ulteriore doglianza attorea secondo cui l'applicazione retroattiva delle tariffe di cui al DCA n. 15/2016 incontrerebbe il duplice limite dell'insuperabilità del tetto massimo di spesa fissato annualmente per il contenimento della spesa sanitaria e dell'impossibilità di derogare all'obbligo di forma scritta ad substantiam cui sono soggette anche le modifiche dei contratti stipulati con la P.A. e, dunque, anche quelle afferenti le tariffe oggetto di causa.
Difatti, quanto al primo aspetto, va assicurata continuità al principio di diritto stabilito dalla S.C. secondo cui «In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente a comprovare il superamento del tetto di spesa Part una nota dell debitrice in cui erano indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito, nonostante l'effettività del pagamento fosse stata contestata e la circostanza fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello)» (cfr. Cass. sentenza n. 17437 del 2017; Cass. n.
3403/2018; Cass. 5661/2021; Cass., sez. III, 14.11.2024 n. 29474; Cass., sez. I, ord. 30.12.2024
n. 35061).
Orbene, nella specie, tale onere della prova non può ritenersi compiutamente assolto, non avendo parte opponente – nella sua qualità di debitrice e convenuta in senso sostanziale – né provveduto ad allegare né tantomeno a provare il budget annuale asseritamente superato.
Quanto invece all'ulteriore eccezione secondo cui la rideterminazione tariffaria pretesa da controparte risulterebbe affetta da nullità non essendo stata oggetto di accordo
-6- scritto tra le parti, deve osservarsi che, nella specie, non è ravvisabile alcuna successiva modifica degli originari accordi contrattuali, bensì la mera reviviscenza – per effetto dell'intervenuto annullamento in sede giurisdizionale del DCA n. 140/2018 – delle tariffe regionali di cui al DCA n. 15/2016, richiamate anche dal DCA n. n. 57 del 26.02.2020.
4. - Sulla scorta quindi dei superiori rilievi, ritenuta la sussistenza del credito preteso a titolo di sorte capitale, risultano altresì dovuti gli interessi al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dovendo qui ribadirsi che le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio Sanitario Nazionale dalla strutture private accreditate rientrano nella nozione di “transazione commerciale” e, in caso di ritardo nell'erogazione del corrispettivo, spettano gli interessi legali di mora ex art. 5 del D. Lgs. citato (cfr. tra le tante, Cass. n. 20391/2016, Cass. n. 17665/2019; Cass. n. 4698/2022; Cass. n.
12868/2022; Cass. n. 10154/2023).
****************
Le spese di lite seguono, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., il principio della soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1296/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 354/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data 13.05.2022, di cui dichiara definitivamente l'esecutorietà;
2. condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che, distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida in €
2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 29.04.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
-7-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1296/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” promossa da
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a in Via Mario Nicoletta Pt_1
c/o il centro direzionale “Il Granaio”; rappresentata e difesa dagli Avv. ti Giulia Ferrante e
Giuseppe Lammirato, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a c.so Mazzini n. 93; Pt_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Previte, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 10.04.2025, previa concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 01.07.2022 l di ha proposto Pt_2 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2022, emesso il 14.5.2022 e notificato il successivo 24.5.2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore della società la somma di euro 48.538,93 (dovuta a titolo di Controparte_1 saldo delle fatture n. 5 del 25.3.2022 e n. 6 del 25.3.2022, emesse per un importo rispettivamente pari ad € 40.216,50 e ad € 8.322,43), quale remunerazione differenziale delle prestazioni erogate dal 2016 al 2021 in ragione dell'applicazione delle tariffe previste dal DCA n. 15/2016 in luogo di quelle di cui al DCA 118/2017, oltre interessi ex art. 2 del
D. Lgs. n. 231 del 2022.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito: a) in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria; b) in subordine, l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, essendo la medesima controversia già definita con sentenza del Tar Calabria
n. 846/2019; c) nel merito, l'infondatezza della pretesa asseritamente vantata da controparte.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione di Catanzaro;
2) in via preliminare e senza desistere dalla precedente assorbente eccezione e salvo gravame ritenere e dichiarare la inammissibilità della domanda per eccezione di cosa giudicata;
3) in via subordinata e nel merito, accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in premessa;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto della Controparte_1 spiegata opposizione, chiedendo la conferma dell'opposto decreto ed insistendo nella condanna della debitrice al pagamento degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231 del 2002.
Muovendo da siffatte premesse ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall Parte_1 con atto di citazione notificato in data 01/07/2022, in quanto infondata in fatto ed in
[...] diritto per tutti innanzi esposti;
-2- 2) per l'effetto, confermare in toto la piena validità del decreto ingiuntivo opposto recante n.
354/2022 R.G. 697/2022, emesso dal Tribunale di Crotone il 14/05/2022;
3) sempre ed in ogni caso, con condanna alle spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc.».
3. - Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 31.01.2023, subentrato il sottoscritto magistrato nella titolarità del fascicolo solo in data 14.3.2024, alla successiva udienza del 10.04.2025, preso atto della rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il convenuto deve contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, posto che altrimenti essi devono ritenersi provati (cfr.
Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di
-3- preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”).
In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
3. - Orbene, poste le superiori premesse, per quanto più specificamente rilevante ai fini che ci occupano deve osservarsi quanto segue.
3.1. - Deve essere anzitutto rigettata l'eccezione pregiudiziale di rito con cui parte opponente invoca il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, asserendo che la controversia sarebbe devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A.
Invero, rilevato che, nella specie, l'esercizio del potere autoritativo di stampo pubblicistico afferente alle modalità di determinazione della regressione tariffaria è già stato sottoposto al vaglio del giurisdizione amministrativa (cfr. sentenza TAR Calabria n.
846/2019 e sentenza Consiglio di Stato n. 5082/2019, con le quali è stata appunto determinata, così come riconosciuto in citazione dallo stesso odierno opponente, «la misura in euro per ogni singola persona/pro die della nuova tariffa per la remunerazione delle prestazioni socio-sanitarie, stabilendo altresì i termini di decorrenza»), non v'è dubbio che la presente controversia verta sic et simpliciter sulla questione economica del diritto soggettivo della struttura convenzionata con il al pagamento delle differenze CP_2 retributive, con conseguente radicamento della giurisdizione del G.O. (cfr. Cass., ord. n.
32259 del 2023, la quale ha ricordato che «proprio in materia di regressione tariffaria, la giurisdizione è stata devoluta al giudice ordinario, avendo la controversia quale oggetto soltanto
l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A.»).
3.2. - Va poi parimenti rigettato il secondo motivo di opposizione, imperniato sull'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c.
Ed invero, le sentenze amministrative in atti non possono produrre alcun effetto preclusivo in ordine ad una decisione sul merito dell'odierno giudizio dal momento che i giudizi considerati hanno avuto oggetti diversi.
Segnatamente, per come evincibile dalla documentazione in atti, le pronunce amministrative prodotte miravano esclusivamente ad accertare la legittimità dei decreti emanati dal Commissario ad acta n. 118/2017 e n. 140/2018; di contro, il giudizio instaurato con il ricorso monitorio mira esclusivamente ad ottenere una pronuncia di condanna all'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dall'applicabilità del
-4- decreto del Commissario ad acta n. 15/2016, scaturita - ad avviso di parte opposta - proprio dalle citate pronunce sui decreti in questione.
Ne consegue, pertanto, che tra le cause in oggetto non sussiste affatto un rapporto di identità oggettiva (stante la diversità del petitum dedotto in giudizio), potendosi al più ravvisare un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, tale per cui quanto accertato dal giudice amministrativo nei prefati giudizi può considerarsi premessa logica costitutiva della pretesa creditoria azionata nel presente procedimento.
3.3. - Venendo quindi al terzo ed ultimo motivo di opposizione, anch'esso risulta destituito di fondamento.
Difatti, occorre rilevare come non vi sia contestazione tra le parti né sull'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa di pagamento azionata (accordi contrattuali stipulati ex art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 ss. mm., peraltro versati in atti), né sulla circostanza che la struttura convenzionata abbia effettivamente erogato le prestazioni di “riabilitazione ambulatoriale individuale” nelle annualità 2016-2021, né che le prestazioni sanitarie erogate rientrassero nella specifica branca di accreditamento e di applicabilità della normativa di settore.
3.3.a. - L'unica questione controversa tra le parti è, pertanto, quella relativa all'entità delle rette dovute per le prestazioni rese nel corso delle summenzionate annualità in virtù dell'art.
8-quinquies D.lgs. n. 502/1992, rivendicando l'odierna opposta la corresponsione della differenza tra quanto ricevuto sulla base delle tariffe erroneamente applicate dall'opponente in forza del DCA 118/2017 e quanto in realtà spettante sulla base delle tariffe di cui al DCA n. 15/2016, la cui riviviscenza è stata disposta dal TAR Calabria con Sentenza n. 846/2019, passata in giudicato.
Sul punto, le doglianze attoree risultano affette da evidente genericità, atteso che, a fronte della pretesa della ricorrente al pagamento delle differenze tariffarie sulla scorta delle previsioni di cui al DCA n. 15/2016 (ritornato applicabile nel periodo di riferimento anche sulla scorta del successivo DCA n. 57 del 26.02.2020, in cui, al paragrafo 15.2, rubricato “Ridefinizione delle tariffe per l'assistenza territoriale. Stato di attuazione”, nel dare conto dei vari DCA succedutisi in ordine di tempo nella regolamentazione delle tariffe di cui trattasi, riporta la seguente dicitura: “la Sentenza TAR Calabria n. 846/2019 ha annullato il DCA n. 140 e per gli effetti ritorna efficace la tariffa di cui al DCA n. 15/2016”),
l'odierna opponente non ha specificamente indicato in che misura sarebbe eccessiva la pretesa creditoria vantata da controparte né i criteri di calcolo per una sua rideterminazione.
D'altronde, parte opponente non può pretendere di colmare la carenza nella propria attività assertiva mediante rinvio per relationem alla documentazione versata in atti da controparte, atteso che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca tempestivamente – ossia nel rispetto delle scansioni temporali in cui si articola il processo civile – gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di
-5- trarre dalla stessa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass. 21621/07; Cass.
22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241).
Il documento serve difatti a provare ciò che è stato affermato e non può invece assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova, anche perché, altrimenti, si costringerebbe la controparte a dover ricavare l'allegazione, interpretando il documento, con violazione del contraddittorio (cfr. Trib. Savona 20.02.2019).
In ogni caso, sia pure per ragioni di completezza espositiva, mette conto osservare che, per effetto del giudicato amministrativo, non è comunque applicabile – a differenza di quanto genericamente dedotto dall'odierna opponente - né il DCA n. 102/2017 (perché
«revocato con il decreto n. 118/2017»), né il DCA n. 118/2017 (giacché, per un verso, autonomamente annullato con sentenza TAR Calabria n. 934 del 23.04.2018 nella parte in cui «fissa la decorrenza della sua efficacia dal 01 novembre 2017» e, per altro verso, il successivo DCA n. 140/1018, emesso «al precipuo scopo di risolvere l'incertezza determinata dalle sentenze intervenute sul termine di efficacia del DCA 118/2017» è stato a sua volta annullato con sentenza TAR Calabria n. 846/2019).
3.3.b. - Tanto precisato, non merita parimenti accoglimento l'ulteriore doglianza attorea secondo cui l'applicazione retroattiva delle tariffe di cui al DCA n. 15/2016 incontrerebbe il duplice limite dell'insuperabilità del tetto massimo di spesa fissato annualmente per il contenimento della spesa sanitaria e dell'impossibilità di derogare all'obbligo di forma scritta ad substantiam cui sono soggette anche le modifiche dei contratti stipulati con la P.A. e, dunque, anche quelle afferenti le tariffe oggetto di causa.
Difatti, quanto al primo aspetto, va assicurata continuità al principio di diritto stabilito dalla S.C. secondo cui «In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente a comprovare il superamento del tetto di spesa Part una nota dell debitrice in cui erano indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito, nonostante l'effettività del pagamento fosse stata contestata e la circostanza fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello)» (cfr. Cass. sentenza n. 17437 del 2017; Cass. n.
3403/2018; Cass. 5661/2021; Cass., sez. III, 14.11.2024 n. 29474; Cass., sez. I, ord. 30.12.2024
n. 35061).
Orbene, nella specie, tale onere della prova non può ritenersi compiutamente assolto, non avendo parte opponente – nella sua qualità di debitrice e convenuta in senso sostanziale – né provveduto ad allegare né tantomeno a provare il budget annuale asseritamente superato.
Quanto invece all'ulteriore eccezione secondo cui la rideterminazione tariffaria pretesa da controparte risulterebbe affetta da nullità non essendo stata oggetto di accordo
-6- scritto tra le parti, deve osservarsi che, nella specie, non è ravvisabile alcuna successiva modifica degli originari accordi contrattuali, bensì la mera reviviscenza – per effetto dell'intervenuto annullamento in sede giurisdizionale del DCA n. 140/2018 – delle tariffe regionali di cui al DCA n. 15/2016, richiamate anche dal DCA n. n. 57 del 26.02.2020.
4. - Sulla scorta quindi dei superiori rilievi, ritenuta la sussistenza del credito preteso a titolo di sorte capitale, risultano altresì dovuti gli interessi al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dovendo qui ribadirsi che le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio Sanitario Nazionale dalla strutture private accreditate rientrano nella nozione di “transazione commerciale” e, in caso di ritardo nell'erogazione del corrispettivo, spettano gli interessi legali di mora ex art. 5 del D. Lgs. citato (cfr. tra le tante, Cass. n. 20391/2016, Cass. n. 17665/2019; Cass. n. 4698/2022; Cass. n.
12868/2022; Cass. n. 10154/2023).
****************
Le spese di lite seguono, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., il principio della soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1296/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 354/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data 13.05.2022, di cui dichiara definitivamente l'esecutorietà;
2. condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che, distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida in €
2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 29.04.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
-7-