TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1264/2024 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, Dott. Andrea Carena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Izis del Foro di Roma (c.f. Parte_1
) e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, Via Emilio C.F._1 dè Cavalieri n. 11 (posta elettronica , come da procura in atti;
Email_1
Attore contro
, elettivamente domiciliato in Chiavari, C.so Gianelli 12/07, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Massimo Pattoneri ( .; PEC CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende come da procura in atti, Email_2
Convenuta
CONCLUSIONI
Con nota depositata in data 6.12.2024 l'Avv. Massimo Pattoneri, in nome e per conto di
, e in forza dei poteri conferitigli con la procura alle liti in atti, ha dichiarato Controparte_1 che tra le parti è intervenuto un accordo e di rinunciare pertanto agli atti relativi alla procedura di pignoramento presso terzi radicata presso il Tribunale di Asti nei confronti del debitore
; Parte_1
pagina 1 di 4 con nota depositata in data 9.12.2024 l'avv. Chiara Izis, in nome e per conto di , Parte_1
e in forza dei poteri conferitigli con la procura alle liti in atti, ha dichiarato che tra le parti è intervenuto un accordo, e di rinunciare, pertanto, agli atti del presente giudizio oppositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 13.6.2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 3.6.2024 da , avente ad oggetto il Controparte_1
pagamento della somma di euro 10.260,84, a titolo di risarcimento del danno riconosciuto in sede penale, con riserva di liquidazione in sede civile, e segnatamente a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva disposta dal giudice penale.
A sostegno dell'opposizione, in particolare, il ha contestato, nel merito, la sussistenza Pt_1 del diritto della controparte di procedere ad esecuzione, evidenziando come l'intero patrimonio dell'attore “si trova – a causa del prevalente sequestro penale – in stato di sostanziale impignorabilità e, dunque, insuscettibile di formare oggetto di pignoramento”, con conseguente insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei suoi Controparte_1
confronti.
Quanto al pericolo, allegato a sostegno dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo notificato unitamente al precetto, l'opponente ha evidenziato come avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal giudice penale sia stato proposto appello, e come, in caso di riforma del titolo, sussista il pericolo di incapienza (e quindi di impossibilità di ottenere le restituzione delle somme eventualmente percepite dal medesimo per via esecutiva) da parte di . Controparte_1
Con provvedimento reso in sede cautelare in data 9.7.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa depositata in data 5.9.2024 si è costituito in giudizio il predetto creditore, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza dell'opposizione avversaria.
Alla prima udienza, fissata per il 9.12.2024, nessuno è comparso, e la causa è stata quindi rinviata alla successiva udienza del 13.1.2025, alla quale, parimenti, le parti non hanno partecipato.
pagina 2 di 4 In data 6.12.2025 la parte creditrice ha peraltro depositato dichiarazione scritta nella quale hanno dato atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo, manifestando la volontà di rinunciare agli atti del giudizio esecutivo.
In data 9.12.2025 la parte opponente ha infine depositato dichiarazione scritta nella quale hanno dato atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo, manifestando la volontà di rinunciare agli atti del presente giudizio oppositivo.
Le dichiarazioni di cui sopra, in considerazione della loro reciprocità, devono ritenersi equivalenti ad accettazione delle rispettive rinunce.
* * *
Ciò premesso, va osservato anzitutto come le parti abbiano validamente rinunciato agli atti, mediante dichiarazioni rese dai procuratori muniti di procura speciale.
Vertendosi in materia di diritti liberamente disponibili dalle parti, deve pertanto dichiararsi l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. .
Si deve soltanto aggiungere che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza sulla base delle seguenti considerazioni:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, 2 comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al
Collegio della sola ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I,
15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. civile , sez. I, 28
pagina 3 di 4 aprile 2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889);
Giova osservare, inoltre, che i commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese salvo accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente non impugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Quanto alle spese, peraltro, nel caso di specie le parti risultano aver raggiunto un accordo, non avendo formulato, al riguardo, domande in sede di rinuncia ed avendo, anzi, dato atto di aver raggiunto una composizione globale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a spese compensate.
Asti, 13.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Carena
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, Dott. Andrea Carena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Izis del Foro di Roma (c.f. Parte_1
) e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, Via Emilio C.F._1 dè Cavalieri n. 11 (posta elettronica , come da procura in atti;
Email_1
Attore contro
, elettivamente domiciliato in Chiavari, C.so Gianelli 12/07, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Massimo Pattoneri ( .; PEC CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende come da procura in atti, Email_2
Convenuta
CONCLUSIONI
Con nota depositata in data 6.12.2024 l'Avv. Massimo Pattoneri, in nome e per conto di
, e in forza dei poteri conferitigli con la procura alle liti in atti, ha dichiarato Controparte_1 che tra le parti è intervenuto un accordo e di rinunciare pertanto agli atti relativi alla procedura di pignoramento presso terzi radicata presso il Tribunale di Asti nei confronti del debitore
; Parte_1
pagina 1 di 4 con nota depositata in data 9.12.2024 l'avv. Chiara Izis, in nome e per conto di , Parte_1
e in forza dei poteri conferitigli con la procura alle liti in atti, ha dichiarato che tra le parti è intervenuto un accordo, e di rinunciare, pertanto, agli atti del presente giudizio oppositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 13.6.2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 3.6.2024 da , avente ad oggetto il Controparte_1
pagamento della somma di euro 10.260,84, a titolo di risarcimento del danno riconosciuto in sede penale, con riserva di liquidazione in sede civile, e segnatamente a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva disposta dal giudice penale.
A sostegno dell'opposizione, in particolare, il ha contestato, nel merito, la sussistenza Pt_1 del diritto della controparte di procedere ad esecuzione, evidenziando come l'intero patrimonio dell'attore “si trova – a causa del prevalente sequestro penale – in stato di sostanziale impignorabilità e, dunque, insuscettibile di formare oggetto di pignoramento”, con conseguente insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei suoi Controparte_1
confronti.
Quanto al pericolo, allegato a sostegno dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo notificato unitamente al precetto, l'opponente ha evidenziato come avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal giudice penale sia stato proposto appello, e come, in caso di riforma del titolo, sussista il pericolo di incapienza (e quindi di impossibilità di ottenere le restituzione delle somme eventualmente percepite dal medesimo per via esecutiva) da parte di . Controparte_1
Con provvedimento reso in sede cautelare in data 9.7.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa depositata in data 5.9.2024 si è costituito in giudizio il predetto creditore, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza dell'opposizione avversaria.
Alla prima udienza, fissata per il 9.12.2024, nessuno è comparso, e la causa è stata quindi rinviata alla successiva udienza del 13.1.2025, alla quale, parimenti, le parti non hanno partecipato.
pagina 2 di 4 In data 6.12.2025 la parte creditrice ha peraltro depositato dichiarazione scritta nella quale hanno dato atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo, manifestando la volontà di rinunciare agli atti del giudizio esecutivo.
In data 9.12.2025 la parte opponente ha infine depositato dichiarazione scritta nella quale hanno dato atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo, manifestando la volontà di rinunciare agli atti del presente giudizio oppositivo.
Le dichiarazioni di cui sopra, in considerazione della loro reciprocità, devono ritenersi equivalenti ad accettazione delle rispettive rinunce.
* * *
Ciò premesso, va osservato anzitutto come le parti abbiano validamente rinunciato agli atti, mediante dichiarazioni rese dai procuratori muniti di procura speciale.
Vertendosi in materia di diritti liberamente disponibili dalle parti, deve pertanto dichiararsi l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. .
Si deve soltanto aggiungere che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza sulla base delle seguenti considerazioni:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, 2 comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al
Collegio della sola ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I,
15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. civile , sez. I, 28
pagina 3 di 4 aprile 2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889);
Giova osservare, inoltre, che i commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese salvo accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente non impugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Quanto alle spese, peraltro, nel caso di specie le parti risultano aver raggiunto un accordo, non avendo formulato, al riguardo, domande in sede di rinuncia ed avendo, anzi, dato atto di aver raggiunto una composizione globale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a spese compensate.
Asti, 13.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Carena
pagina 4 di 4