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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1407/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1407/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DESIDERI Parte_1 P.IVA_1 ZANARDELLI PAOLA e dell'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA ( VIA C.F._1 DELLA SCROFA 57 ROMA
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CHIERCHIA GIANLUCA CP_1 P.IVA_2 APPELLATO
Avverso la ordinanza ex art.702 ter cpc N. 717 del 2021 emessa dal Tribunale di Ferrara l'11.6.2021
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Quale difensore di precisa le proprie conclusioni riportandosi Parte_1 integralmente a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello e insiste, dunque, affinché venga riformata l'ordinanza n.717/2021 del Tribunale Civile di Ferrara, poiché infondata in fatto e in diritto, stante la recente pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024.
L'appellata ha concluso insistendo per il rigetto integrale del gravame con vittoria di diritti, onorari e spese di giustizia da liquidarsi, in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 /2014, così come integrato dal D.M. n. 37/2018 e modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo anche della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis (aumento del compenso fino al 30% per predisposizione di tutti gli atti al PCT), e con l'ulteriore pagina 1 di 7 condanna della appellante anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. per responsabilità aggravata, avendo incardinato il presente gravame pretestuosamente e nella piena consapevolezza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione depositò al Tribunale di Ferrara ricorso ex art.702 bis cpc nel gennaio 2021, e, Controparte_1 premesso di essere stata parte del rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società
(già Multiutility spa) in relazione all' utenza ubicata in Goro (FE) alla Parte_1 P.IVA_ via Po n. 200, meglio individuata con cod. cliente: - POD: IT001E00036685 – ID sede: 301637
– n. presa: , e premesso che per le forniture dell'energia elettrica all'utenza sopra P.IVA_4 indicata la società somministratrice, per gli anni 2010 e 2011, addebitava in fattura importi a titolo di
“addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica”, come da prospetto allegato, corrisposti dalla ricorrente in circa due anni di somministrazione di energia elettrica per complessivi euro 6.792,37 (seimilasettecentonovantadue/37) comprensivi di IVA, fino al 31.12.2011, data di abrogazione della norma avvenuta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4 comma 10, sostenne che l'addizionale, istituita con D.L. 28 Novembre 1988 n. 511, convertito con modificazioni in Legge 27 Gennaio 1989, n. 20, era illegittima e andava disapplicata, per il periodo di vigenza, attesa la sua incompatibilità con l'art. 1, p. 2 della Direttiva U.E. 16 Dicembre 2008 n. 118, come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Richiamò numerose pronunce della Suprema Corte di legittimità, che aveva affermato il seguente principio di diritto “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2” (Cass. n. 10691/2020), e concluse deducendo che il pagamento degli importi indicati costituisce, a tutti gli effetti, un pagamento non dovuto (cfr. sul punto art. 14 TUA, comma 2, “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”) soggetto all'azione di ripetizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 del cc, secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di quanto corrisposto comprensivo degli interessi e dei frutti dalla richiesta” precisando di avere ufficialmente avanzato tale richiesta in data 28.05.2020 con messa in mora inoltrata a mezzo del procuratore alla che aveva negato la restituzione, asserendo che le Parte_1 sentenze della Corte di Cassazione non avevano efficacia erga omnes e che in ogni caso l'addizionale era stata correttamente applicata in “ossequio alla normativa di settore ratione temporis applicabile”
Sostenne che la società resistente era tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c ad indennizzare la attrice anche della diminuzione patrimoniale subita, in quanto aveva conseguito un vantaggio di natura finanziaria e/o patrimoniale in danno della società ricorrente, essendo venuto meno il presupposto giuridico legittimante che aveva, in prima istanza, giustificato la richiesta degli importi corrisposti a titolo di addizionale provinciale all'accisa.
Si costituì in giudizio che chiese, in via preliminare, l'autorizzazione Parte_1 alla chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per accertare l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di dare attuazione alle direttive comunitarie ex art. 249 Trattato CE, e contestò nel merito quanto ex adverso dedotto; ripercorse la evoluzione della normativa in materia di accise, e di addizionale sulla accisa, e chiarì che il soggetto passivo del rapporto tributario è il fornitore di energia, tenuto verso l'Erario al pagamento dell'accisa; egli può ribaltarne l'onere rivalendosi nei confronti del consumatore finale dell'energia elettrica;
sostenne che il consumatore finale non essendo parte del rapporto tributario in buona sostanza paga (sia l'accisa che l'addizionale) come parte del corrispettivo pattuito nell'ambito del rapporto negoziale, e non in forza del rapporto tributario, e non è legittimato ad agire in ripetizione di indebito, spettando il diritto al rimborso esclusivamente al soggetto passivo dell'imposta, ossia al fornitore, come affermato dalla Suprema Corte;
contestò anche la propria pagina 2 di 7 legittimazione passiva, atteso che le somme versate a titolo di accisa e addizionale erano state riversate all'Erario, il che escludeva anche la fondatezza della domanda ex art.2041 cc.
Rilevò che la tesi della ripetibilità delle addizionali pagate nel periodo in cui erano in vigore si fondava sull'asserito contrasto della normativa interna con la Direttiva Unionistica, che tuttavia non poteva essere fatta valere ai fini della disapplicazione del diritto interno nell'ambito del rapporto tra privati atteso che la Direttiva altro non è che una fonte normativa europea che ha per destinatari gli Stati membri, i quali sono vincolati agli obiettivi da essa prescritti da attuarsi nel concreto mediante un recepimento normativo. Le Direttive non hanno infatti efficacia diretta e autonoma all'interno dello Stato membro. Se dunque la Corte di giustizia interpreta, con efficacia vincolante, la disposizione di una Direttiva, il potere–dovere di disapplicare la norma interna per contrasto con la Direttiva così come interpretata dalla Corte resta confinato da parte del Giudice nazionale ai giudizi tra privato e PA, non estendendosi invece ai giudizi tra privati rispetto ai quali permane, nonostante il sopravvivere dell'interpretazione della Corte di Giustizia, l'originario limite della efficacia solo verticale della Direttiva.
In una situazione come quella di cui trattasi, quindi, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione, potrebbe solo ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito.
Sollevò anche una contestazione in relazione alla prova del pagamento, deducendo che la ricorrente nulla aveva allegato al proprio ricorso per dimostrare che le fatture per cui chiede la restituzione dell'addizionale fossero state effettivamente pagate.
Rilevò poi che l'abrogazione dell'addizionale in esame è avvenuta “a gettito invariato”, e non ha comportato una diminuzione della misura complessiva dell'imposizione ai fini accise dell'energia elettrica perché i profili di contrarietà con la normativa comunitaria non riguardavano tanto l'entità del prelievo quanto il titolo dello stesso da parte della normativa nazionale. Ed infatti, come è stato rilevato anche dalla Corte di Cassazione nelle varie pronunce sul tema, la normativa interna aveva previsto l'addizionale in assenza di una così detta “finalità specifica”, necessaria invece alla stregua della normativa europea, ma non poneva questioni circa la misura dell'addizionale e la rilevanza del gettito complessivo derivanti dall'accisa e dall'addizionale. Per questo al momento dell'abrogazione dell'addizionale, era stata corrispondentemente aumentata l'accisa in modo tale “da assicurare la neutralità finanziaria […] ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica” (co. 6, art. 2, D.Lgs. n. 23/2011).
Contestò anche specificamente il diritto alla ripetizione del'Iva dovuta sulla addizionale, assumendo che essa non può costituire il pagamento di un indebito dal momento che chi la paga può detrarla e, per altro verso, la restituzione dell'Iva non arrecherebbe alcun vantaggio al cliente che dovrebbe immediatamente versarla all'Erario; in secondo luogo, un siffatto meccanismo - non utile né doveroso per il cliente - arrecherebbe soltanto un danno di natura finanziaria per il fornitore che non è nella disponibilità di quest'imposta e che, ancora una volta, dovrebbe anticipare una somma di denaro che per esso è stata meramente "passante".
A ben vedere, infatti, al momento del pagamento dell'Iva sull'addizionale da parte del cliente al fornitore, il primo ha proceduto alla detrazione per intero dell'imposta mentre il secondo ha riversato l'imposta all'Erario. In esito al pagamento dell'Iva sull'addizionale, dunque, sia per il cliente sia per il fornitore il bilancio ai fini dell'Iva era pari a zero, essendo stata per entrambi i soggetti (c.d. soggetti passivi Iva) una partita passante.
Il giudice di primo grado con provvedimento reso all'esito della prima udienza del 28.04.21, non ammetteva la chiamata in causa del terzo, e con ordinanza ex art.702 ter cpc accoglieva la domanda di ripetizione di indebito, svolgendo i seguenti passaggi logici: pagina 3 di 7 richiamava le pronunce della Suprema Corte secondo cui, da una parte, al cliente che ha pagato una addizionale indebita, è consentito solo di agire in ripetizione nei confronti del fornitore, non essendo egli parte del rapporto tributario;
dall'altra, poiché le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime;
osservava poi che “l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, ….va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (Vedi Corte Cost.170 del 1984; Corte di Giustizia 22.6.1989 in causa C103 del 1988); osservava che sulle fatture era annotato l'avvenuto pagamento, dunque spettava alla attrice il diritto di ripetere il pagamento indebito, così come eseguito, e quindi sia per l'importo dell'accise che per l'iva ad esso importo correlata.
Avverso la decisione proponeva appello la , articolando cinque motivi;
Parte_1 si costituiva la eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello, e Controparte_1 contestandone nel merito la fondatezza;
la causa senza ulteriore attività veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe alla udienza del 22 ottobre 2024, dopo il deposito delle conclusionali e repliche.
***
L'appellante con il primo motivo deduce la violazione di norme e principi di diritto dell'Unione, laddove il primo giudice, ritenendo l'incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE, ha disapplicato la normativa interna, in contrasto con il principio della inefficacia c.d. orizzontale delle Direttive UE.
Con il secondo motivo contesta la pertinenza dei richiami giurisprudenziali contenuti in sentenza, che riguardano controversie tributarie, e non controversie sorte tra le parti del rapporto privatistico.
Con il terzo motivo contesta la legittimità della disciplina dettata dall'art.14 c.4 del Decreto legislativo 504 del 1995, che ha previsto positivamente che «1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme». Assume che la disciplina, costringendo i fornitori a subire il giudizio, per legittimarsi al rimborso, viola i principi della costituzione in materia di processo e diritto di difesa.
Tali motivi sono superati, e irrilevanti, vista la sentenza 43 del 2025 della Corte Costituzionale, pubblicata nell'aprile 2025, e resa in seguito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di Udine, in riferimento esplicito all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, e implicito, anche pagina 4 di 7 all'art. 11 Cost.
La Corte Costituzionale (alla cui estesa motivazione si rinvia, per una migliore comprensione della fattispecie in tutta la sua complessità, riferendo in questa sede l'indispensabile ai fini della specifica decisione di merito) ha in primo luogo preso atto che la Corte di Giustizia, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13,
[...]
, ha individuato come necessarie, per introdurre sul consumo di energia elettrica Parte_2 imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
La Corte Costituzionale ha quindi motivatamente escluso che la disciplina nazionale sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data della pubblicazione della sentenza, ex art.136 Corte Costituzionale, e 30 legge 87 del 1953, e si applica retroattivamente, salvi i rapporti esauriti.
Il rapporto oggetto della causa non è esaurito: oggetto del contendere in questa sede è precisamente l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme a suo tempo versate a titolo Controparte_1 di addizionale alle accise, che consegue all'accertamento del carattere indebito del pagamento, diritto di ripetizione già riconosciuto dal giudice di primo grado, con la decisione in questa sede impugnata, che ha disapplicato la norma ora dichiarata illegittima.
La accertata illegittimità della norma impositiva, e la sua conseguente abrogazione, comportano quindi, de plano, la conferma della prima decisione nella parte in cui ha accertato il diritto di ripetizione delle somme pagate a titolo di addizionale alla accisa, nella vigenza della legge: a prescindere da ogni valutazione circa la correttezza, in diritto, della disapplicazione operata in primo grado, occorre in questa sede prendere atto che la norma è venuta meno perché dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale, che avevano indotto il primo giudice a disapplicarla.
Occorre aggiungere che con il quarto motivo l'appellante deduce per un primo aspetto, la erroneità della decisione, laddove ha ritenuto indebito il pagamento, ammettendo quindi la ripetizione, anche in relazione all'Iva applicata sulla addizionale, richiamando la sentenza n.19806 del 2020 emessa dalla Suprema Corte;
l'appellante rileva che la fattispecie su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione non riguardava una ipotesi (come quella in esame) in cui il pagamento oggetto di ripetizione non riguarda un rapporto per sua natura soggetto ad IVA;
per un secondo aspetto contesta la valutazione della prova operata dal primo giudice, atteso che le fatture prodotte in primo grado dimostravano la prestazione del servizio, ma non il pagamento da parte della somministrata.
Per ordine logico si esamina innanzi tutto il secondo aspetto contestato, ovvero la valutazione della prova operata dal primo giudice, che ha ritenuto nel caso di specie sufficiente, al fine di dimostrare il regolare pagamento, il deposito delle fatture emesse dalla somministrante: il motivo di critica è palesemente infondato, a fronte della peculiarità del caso: la somministrante Multiutility, ora
[...] infatti, emettendo le fatture in ciascuna di esse dà sistematicamente conto del Parte_1 regolare pagamento delle precedenti forniture, e in tal modo confessa di avere incassato via via tutti i corrispettivi comprensivi di accisa, addizionale ed accessori. Dunque nel caso di specie le fatture pagina 5 di 7 emesse dal fornitore hanno valore confessorio in ordine all'avvenuto pagamento delle precedenti forniture.
Anche il primo aspetto di critica contenuto nel quarto motivo è poi infondato: la disposizione contenuta all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 e vigente all'epoca della somministrazione oggetto della causa, prevedeva che l'obbligazione tributaria relativa alla accisa e alle addizionali sorgesse in capo al fornitore (e a favore degli enti territoriali e/o dell'erario) nel momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali.
I fornitori, d'altro canto, esponevano nelle condizioni di contratto il prezzo della materia prima e dei servizi correlati alla fornitura, a cui in seguito aggiungevano la rivalsa per la accisa applicata alla energia e la sua addizionale, che venivano a costituire parte del prezzo commerciale al dettaglio, accettato dal cliente nella sua interezza, seppure evidenziati nella loro originale natura, per il fornitore, di oneri tributari, quindi costi, oggetto appunto di mera rivalsa: che questa fosse la base negoziale su cui si è formato l'accordo risulta evidente dalle fatture, che indicano distintamente le varie componenti del prezzo, e, separatamente, sotto la voce “imposte” da applicare per determinare il corrispettivo finale, l'accisa e l'addizionale: dunque, sul piano contrattuale è corretto ritenere che al venir meno della imposizione tributaria per il fornitore, divenga priva di causa la esposizione del costo in fattura, come oggetto di rivalsa.
Ciò non toglie che anche l'addizionale fosse una componente del corrispettivo finale, su cui andava quindi calcolata l'IVA. A conferma si richiama l'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, che ha previsto positivamente come segue i casi di rimborso, tenendo conto sia del rapporto tributario che della rivalsa «1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme».
Dunque è evidente che la rivalsa è legittima solo in presenza di un effettivo debito tributario, e, in assenza, anche il pagamento dell'IVA diviene ripetibile, da parte del cliente finale, nei confronti del fornitore, e da questi nei confronti del percettore del tributo.
Sul punto è in effetti consolidato l'orientamento della Suprema Corte (per cui vedi, tra le altre, Cass.8652 del 2020, 15536 del 2018): “In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ….. , non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi …. per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.”
Con il quinto motivo l'appellante contesta la pronuncia sulle spese, rilevando di avere operato nel quadro normativo, rispettando il diritto vigente, che di fatto costringe il fornitore a percorrere la via giudiziale, per potersi in seguito rivalere nei confronti della , secondo l'art.14 del Controparte_2 Decreto legislativo 504 del 1995, sopra richiamato.
pagina 6 di 7 Il motivo di impugnazione che investe la condanna alle spese di primo grado merita parziale accoglimento: la novità e dubbiezza della questione di diritto, sotto plurimi profili, e la necessità imposta dall'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, di una pronuncia di condanna che legittimi il fornitore a ripetere a sua volta le somme dall'erario o dall'ente territoriale, giustificano, seppure solo in parte, la resistenza opposta da , già Multiutility, comunque soccombente Parte_1 nel giudizio: pertanto la metà delle spese di ciascun grado si compensano, e la restante metà, liquidata come in dispositivo, (per il primo grado in conformità alla liquidazione già operata, e per il secondo grado tenendo conto dei valori medi dello scaglione, per le prime due voci, e dei minimi per le ulteriori due, con incremento del 15 % per la presenza dei link), si pone a carico della Parte_1
già Multiutility.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della ordinanza emessa in primo grado, che conferma nel resto: compensa per la metà le spese dei due gradi di giudizio, (che liquida per l'intero a titolo di compensi in
€.3.882,00 per il primo grado ed €.3.522,95 per il secondo grado), e condanna Parte_1
già Multiutility a rimborsare alla la restante metà, oltre ai relativi
[...] Controparte_1 accessori di legge (i.v.a., c.p.a. e spese generali), e al 50 % degli esborsi, con pagamento diretto al difensore di dichiaratosi antistatario. CP_1
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1407/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DESIDERI Parte_1 P.IVA_1 ZANARDELLI PAOLA e dell'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA ( VIA C.F._1 DELLA SCROFA 57 ROMA
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CHIERCHIA GIANLUCA CP_1 P.IVA_2 APPELLATO
Avverso la ordinanza ex art.702 ter cpc N. 717 del 2021 emessa dal Tribunale di Ferrara l'11.6.2021
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Quale difensore di precisa le proprie conclusioni riportandosi Parte_1 integralmente a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello e insiste, dunque, affinché venga riformata l'ordinanza n.717/2021 del Tribunale Civile di Ferrara, poiché infondata in fatto e in diritto, stante la recente pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024.
L'appellata ha concluso insistendo per il rigetto integrale del gravame con vittoria di diritti, onorari e spese di giustizia da liquidarsi, in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 /2014, così come integrato dal D.M. n. 37/2018 e modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo anche della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis (aumento del compenso fino al 30% per predisposizione di tutti gli atti al PCT), e con l'ulteriore pagina 1 di 7 condanna della appellante anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. per responsabilità aggravata, avendo incardinato il presente gravame pretestuosamente e nella piena consapevolezza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione depositò al Tribunale di Ferrara ricorso ex art.702 bis cpc nel gennaio 2021, e, Controparte_1 premesso di essere stata parte del rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società
(già Multiutility spa) in relazione all' utenza ubicata in Goro (FE) alla Parte_1 P.IVA_ via Po n. 200, meglio individuata con cod. cliente: - POD: IT001E00036685 – ID sede: 301637
– n. presa: , e premesso che per le forniture dell'energia elettrica all'utenza sopra P.IVA_4 indicata la società somministratrice, per gli anni 2010 e 2011, addebitava in fattura importi a titolo di
“addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica”, come da prospetto allegato, corrisposti dalla ricorrente in circa due anni di somministrazione di energia elettrica per complessivi euro 6.792,37 (seimilasettecentonovantadue/37) comprensivi di IVA, fino al 31.12.2011, data di abrogazione della norma avvenuta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4 comma 10, sostenne che l'addizionale, istituita con D.L. 28 Novembre 1988 n. 511, convertito con modificazioni in Legge 27 Gennaio 1989, n. 20, era illegittima e andava disapplicata, per il periodo di vigenza, attesa la sua incompatibilità con l'art. 1, p. 2 della Direttiva U.E. 16 Dicembre 2008 n. 118, come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Richiamò numerose pronunce della Suprema Corte di legittimità, che aveva affermato il seguente principio di diritto “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2” (Cass. n. 10691/2020), e concluse deducendo che il pagamento degli importi indicati costituisce, a tutti gli effetti, un pagamento non dovuto (cfr. sul punto art. 14 TUA, comma 2, “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”) soggetto all'azione di ripetizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 del cc, secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di quanto corrisposto comprensivo degli interessi e dei frutti dalla richiesta” precisando di avere ufficialmente avanzato tale richiesta in data 28.05.2020 con messa in mora inoltrata a mezzo del procuratore alla che aveva negato la restituzione, asserendo che le Parte_1 sentenze della Corte di Cassazione non avevano efficacia erga omnes e che in ogni caso l'addizionale era stata correttamente applicata in “ossequio alla normativa di settore ratione temporis applicabile”
Sostenne che la società resistente era tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c ad indennizzare la attrice anche della diminuzione patrimoniale subita, in quanto aveva conseguito un vantaggio di natura finanziaria e/o patrimoniale in danno della società ricorrente, essendo venuto meno il presupposto giuridico legittimante che aveva, in prima istanza, giustificato la richiesta degli importi corrisposti a titolo di addizionale provinciale all'accisa.
Si costituì in giudizio che chiese, in via preliminare, l'autorizzazione Parte_1 alla chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per accertare l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di dare attuazione alle direttive comunitarie ex art. 249 Trattato CE, e contestò nel merito quanto ex adverso dedotto; ripercorse la evoluzione della normativa in materia di accise, e di addizionale sulla accisa, e chiarì che il soggetto passivo del rapporto tributario è il fornitore di energia, tenuto verso l'Erario al pagamento dell'accisa; egli può ribaltarne l'onere rivalendosi nei confronti del consumatore finale dell'energia elettrica;
sostenne che il consumatore finale non essendo parte del rapporto tributario in buona sostanza paga (sia l'accisa che l'addizionale) come parte del corrispettivo pattuito nell'ambito del rapporto negoziale, e non in forza del rapporto tributario, e non è legittimato ad agire in ripetizione di indebito, spettando il diritto al rimborso esclusivamente al soggetto passivo dell'imposta, ossia al fornitore, come affermato dalla Suprema Corte;
contestò anche la propria pagina 2 di 7 legittimazione passiva, atteso che le somme versate a titolo di accisa e addizionale erano state riversate all'Erario, il che escludeva anche la fondatezza della domanda ex art.2041 cc.
Rilevò che la tesi della ripetibilità delle addizionali pagate nel periodo in cui erano in vigore si fondava sull'asserito contrasto della normativa interna con la Direttiva Unionistica, che tuttavia non poteva essere fatta valere ai fini della disapplicazione del diritto interno nell'ambito del rapporto tra privati atteso che la Direttiva altro non è che una fonte normativa europea che ha per destinatari gli Stati membri, i quali sono vincolati agli obiettivi da essa prescritti da attuarsi nel concreto mediante un recepimento normativo. Le Direttive non hanno infatti efficacia diretta e autonoma all'interno dello Stato membro. Se dunque la Corte di giustizia interpreta, con efficacia vincolante, la disposizione di una Direttiva, il potere–dovere di disapplicare la norma interna per contrasto con la Direttiva così come interpretata dalla Corte resta confinato da parte del Giudice nazionale ai giudizi tra privato e PA, non estendendosi invece ai giudizi tra privati rispetto ai quali permane, nonostante il sopravvivere dell'interpretazione della Corte di Giustizia, l'originario limite della efficacia solo verticale della Direttiva.
In una situazione come quella di cui trattasi, quindi, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione, potrebbe solo ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito.
Sollevò anche una contestazione in relazione alla prova del pagamento, deducendo che la ricorrente nulla aveva allegato al proprio ricorso per dimostrare che le fatture per cui chiede la restituzione dell'addizionale fossero state effettivamente pagate.
Rilevò poi che l'abrogazione dell'addizionale in esame è avvenuta “a gettito invariato”, e non ha comportato una diminuzione della misura complessiva dell'imposizione ai fini accise dell'energia elettrica perché i profili di contrarietà con la normativa comunitaria non riguardavano tanto l'entità del prelievo quanto il titolo dello stesso da parte della normativa nazionale. Ed infatti, come è stato rilevato anche dalla Corte di Cassazione nelle varie pronunce sul tema, la normativa interna aveva previsto l'addizionale in assenza di una così detta “finalità specifica”, necessaria invece alla stregua della normativa europea, ma non poneva questioni circa la misura dell'addizionale e la rilevanza del gettito complessivo derivanti dall'accisa e dall'addizionale. Per questo al momento dell'abrogazione dell'addizionale, era stata corrispondentemente aumentata l'accisa in modo tale “da assicurare la neutralità finanziaria […] ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica” (co. 6, art. 2, D.Lgs. n. 23/2011).
Contestò anche specificamente il diritto alla ripetizione del'Iva dovuta sulla addizionale, assumendo che essa non può costituire il pagamento di un indebito dal momento che chi la paga può detrarla e, per altro verso, la restituzione dell'Iva non arrecherebbe alcun vantaggio al cliente che dovrebbe immediatamente versarla all'Erario; in secondo luogo, un siffatto meccanismo - non utile né doveroso per il cliente - arrecherebbe soltanto un danno di natura finanziaria per il fornitore che non è nella disponibilità di quest'imposta e che, ancora una volta, dovrebbe anticipare una somma di denaro che per esso è stata meramente "passante".
A ben vedere, infatti, al momento del pagamento dell'Iva sull'addizionale da parte del cliente al fornitore, il primo ha proceduto alla detrazione per intero dell'imposta mentre il secondo ha riversato l'imposta all'Erario. In esito al pagamento dell'Iva sull'addizionale, dunque, sia per il cliente sia per il fornitore il bilancio ai fini dell'Iva era pari a zero, essendo stata per entrambi i soggetti (c.d. soggetti passivi Iva) una partita passante.
Il giudice di primo grado con provvedimento reso all'esito della prima udienza del 28.04.21, non ammetteva la chiamata in causa del terzo, e con ordinanza ex art.702 ter cpc accoglieva la domanda di ripetizione di indebito, svolgendo i seguenti passaggi logici: pagina 3 di 7 richiamava le pronunce della Suprema Corte secondo cui, da una parte, al cliente che ha pagato una addizionale indebita, è consentito solo di agire in ripetizione nei confronti del fornitore, non essendo egli parte del rapporto tributario;
dall'altra, poiché le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime;
osservava poi che “l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, ….va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (Vedi Corte Cost.170 del 1984; Corte di Giustizia 22.6.1989 in causa C103 del 1988); osservava che sulle fatture era annotato l'avvenuto pagamento, dunque spettava alla attrice il diritto di ripetere il pagamento indebito, così come eseguito, e quindi sia per l'importo dell'accise che per l'iva ad esso importo correlata.
Avverso la decisione proponeva appello la , articolando cinque motivi;
Parte_1 si costituiva la eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello, e Controparte_1 contestandone nel merito la fondatezza;
la causa senza ulteriore attività veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe alla udienza del 22 ottobre 2024, dopo il deposito delle conclusionali e repliche.
***
L'appellante con il primo motivo deduce la violazione di norme e principi di diritto dell'Unione, laddove il primo giudice, ritenendo l'incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE, ha disapplicato la normativa interna, in contrasto con il principio della inefficacia c.d. orizzontale delle Direttive UE.
Con il secondo motivo contesta la pertinenza dei richiami giurisprudenziali contenuti in sentenza, che riguardano controversie tributarie, e non controversie sorte tra le parti del rapporto privatistico.
Con il terzo motivo contesta la legittimità della disciplina dettata dall'art.14 c.4 del Decreto legislativo 504 del 1995, che ha previsto positivamente che «1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme». Assume che la disciplina, costringendo i fornitori a subire il giudizio, per legittimarsi al rimborso, viola i principi della costituzione in materia di processo e diritto di difesa.
Tali motivi sono superati, e irrilevanti, vista la sentenza 43 del 2025 della Corte Costituzionale, pubblicata nell'aprile 2025, e resa in seguito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di Udine, in riferimento esplicito all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, e implicito, anche pagina 4 di 7 all'art. 11 Cost.
La Corte Costituzionale (alla cui estesa motivazione si rinvia, per una migliore comprensione della fattispecie in tutta la sua complessità, riferendo in questa sede l'indispensabile ai fini della specifica decisione di merito) ha in primo luogo preso atto che la Corte di Giustizia, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13,
[...]
, ha individuato come necessarie, per introdurre sul consumo di energia elettrica Parte_2 imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
La Corte Costituzionale ha quindi motivatamente escluso che la disciplina nazionale sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data della pubblicazione della sentenza, ex art.136 Corte Costituzionale, e 30 legge 87 del 1953, e si applica retroattivamente, salvi i rapporti esauriti.
Il rapporto oggetto della causa non è esaurito: oggetto del contendere in questa sede è precisamente l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme a suo tempo versate a titolo Controparte_1 di addizionale alle accise, che consegue all'accertamento del carattere indebito del pagamento, diritto di ripetizione già riconosciuto dal giudice di primo grado, con la decisione in questa sede impugnata, che ha disapplicato la norma ora dichiarata illegittima.
La accertata illegittimità della norma impositiva, e la sua conseguente abrogazione, comportano quindi, de plano, la conferma della prima decisione nella parte in cui ha accertato il diritto di ripetizione delle somme pagate a titolo di addizionale alla accisa, nella vigenza della legge: a prescindere da ogni valutazione circa la correttezza, in diritto, della disapplicazione operata in primo grado, occorre in questa sede prendere atto che la norma è venuta meno perché dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale, che avevano indotto il primo giudice a disapplicarla.
Occorre aggiungere che con il quarto motivo l'appellante deduce per un primo aspetto, la erroneità della decisione, laddove ha ritenuto indebito il pagamento, ammettendo quindi la ripetizione, anche in relazione all'Iva applicata sulla addizionale, richiamando la sentenza n.19806 del 2020 emessa dalla Suprema Corte;
l'appellante rileva che la fattispecie su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione non riguardava una ipotesi (come quella in esame) in cui il pagamento oggetto di ripetizione non riguarda un rapporto per sua natura soggetto ad IVA;
per un secondo aspetto contesta la valutazione della prova operata dal primo giudice, atteso che le fatture prodotte in primo grado dimostravano la prestazione del servizio, ma non il pagamento da parte della somministrata.
Per ordine logico si esamina innanzi tutto il secondo aspetto contestato, ovvero la valutazione della prova operata dal primo giudice, che ha ritenuto nel caso di specie sufficiente, al fine di dimostrare il regolare pagamento, il deposito delle fatture emesse dalla somministrante: il motivo di critica è palesemente infondato, a fronte della peculiarità del caso: la somministrante Multiutility, ora
[...] infatti, emettendo le fatture in ciascuna di esse dà sistematicamente conto del Parte_1 regolare pagamento delle precedenti forniture, e in tal modo confessa di avere incassato via via tutti i corrispettivi comprensivi di accisa, addizionale ed accessori. Dunque nel caso di specie le fatture pagina 5 di 7 emesse dal fornitore hanno valore confessorio in ordine all'avvenuto pagamento delle precedenti forniture.
Anche il primo aspetto di critica contenuto nel quarto motivo è poi infondato: la disposizione contenuta all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 e vigente all'epoca della somministrazione oggetto della causa, prevedeva che l'obbligazione tributaria relativa alla accisa e alle addizionali sorgesse in capo al fornitore (e a favore degli enti territoriali e/o dell'erario) nel momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali.
I fornitori, d'altro canto, esponevano nelle condizioni di contratto il prezzo della materia prima e dei servizi correlati alla fornitura, a cui in seguito aggiungevano la rivalsa per la accisa applicata alla energia e la sua addizionale, che venivano a costituire parte del prezzo commerciale al dettaglio, accettato dal cliente nella sua interezza, seppure evidenziati nella loro originale natura, per il fornitore, di oneri tributari, quindi costi, oggetto appunto di mera rivalsa: che questa fosse la base negoziale su cui si è formato l'accordo risulta evidente dalle fatture, che indicano distintamente le varie componenti del prezzo, e, separatamente, sotto la voce “imposte” da applicare per determinare il corrispettivo finale, l'accisa e l'addizionale: dunque, sul piano contrattuale è corretto ritenere che al venir meno della imposizione tributaria per il fornitore, divenga priva di causa la esposizione del costo in fattura, come oggetto di rivalsa.
Ciò non toglie che anche l'addizionale fosse una componente del corrispettivo finale, su cui andava quindi calcolata l'IVA. A conferma si richiama l'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, che ha previsto positivamente come segue i casi di rimborso, tenendo conto sia del rapporto tributario che della rivalsa «1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme».
Dunque è evidente che la rivalsa è legittima solo in presenza di un effettivo debito tributario, e, in assenza, anche il pagamento dell'IVA diviene ripetibile, da parte del cliente finale, nei confronti del fornitore, e da questi nei confronti del percettore del tributo.
Sul punto è in effetti consolidato l'orientamento della Suprema Corte (per cui vedi, tra le altre, Cass.8652 del 2020, 15536 del 2018): “In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ….. , non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi …. per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.”
Con il quinto motivo l'appellante contesta la pronuncia sulle spese, rilevando di avere operato nel quadro normativo, rispettando il diritto vigente, che di fatto costringe il fornitore a percorrere la via giudiziale, per potersi in seguito rivalere nei confronti della , secondo l'art.14 del Controparte_2 Decreto legislativo 504 del 1995, sopra richiamato.
pagina 6 di 7 Il motivo di impugnazione che investe la condanna alle spese di primo grado merita parziale accoglimento: la novità e dubbiezza della questione di diritto, sotto plurimi profili, e la necessità imposta dall'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, di una pronuncia di condanna che legittimi il fornitore a ripetere a sua volta le somme dall'erario o dall'ente territoriale, giustificano, seppure solo in parte, la resistenza opposta da , già Multiutility, comunque soccombente Parte_1 nel giudizio: pertanto la metà delle spese di ciascun grado si compensano, e la restante metà, liquidata come in dispositivo, (per il primo grado in conformità alla liquidazione già operata, e per il secondo grado tenendo conto dei valori medi dello scaglione, per le prime due voci, e dei minimi per le ulteriori due, con incremento del 15 % per la presenza dei link), si pone a carico della Parte_1
già Multiutility.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della ordinanza emessa in primo grado, che conferma nel resto: compensa per la metà le spese dei due gradi di giudizio, (che liquida per l'intero a titolo di compensi in
€.3.882,00 per il primo grado ed €.3.522,95 per il secondo grado), e condanna Parte_1
già Multiutility a rimborsare alla la restante metà, oltre ai relativi
[...] Controparte_1 accessori di legge (i.v.a., c.p.a. e spese generali), e al 50 % degli esborsi, con pagamento diretto al difensore di dichiaratosi antistatario. CP_1
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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