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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza dell'8 luglio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2640 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mastroianni, Parte_1
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATA INCIDENTALE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Andrea Sparagna,
APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino n. 338/2022 del 14.4.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.5.2019, la ha proposto opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 84/2019 del 16.2.2019 con il quale il Tribunale di Cassino, su ricorso monitorio presentato da le aveva ingiunto di pagare al lavoratore la somma complessiva di € Parte_1
93.041,12, oltre interessi e spese, “… di cui € 55.644,20 … per retribuzioni non versate, € 31.278,15
… per indennità sostitutiva della reintegra ed € 6.118,27 per T.F.R., come da allegato conteggio analitico”, somma calcolata “considerato … pacifico il III° Livello, rivestito dall'istante ex CCNL
DIzia piccola industria … e l'applicabilità “erga omnes” degli istituti contrattuali”, ed invocata in forza della sentenza del Tribunale di Latina n. 2540/2013 (pubblicata il 14.1.2014 e confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4367/2015 del 14.7.2015, passata in giudicato) nonché in virtù dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra esercitata dal lavoratore con raccomandata A/R del 7.3.2014.
A tal fine ha dedotto: che effettivamente il Tribunale di Latina con la sentenza n. 2540/2013 aveva dichiarato inefficace il licenziamento orale intimato al dalla società opponente e l'aveva Pt_1 condannata “a reintegrare il ricorrente immediatamente e a corrispondergli a titolo di risarcimento le retribuzioni ordinarie spettanti dalla data del licenziamento ad oggi”; che tuttavia quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto in base ai conteggi allegati al ricorso era errato perché: a) l'indennità sostitutiva della reintegra non era dovuta, in quanto la relativa opzione era stata esercitata in ritardo
– solo in data 1.3.2014 –, oltre il termine di 30 gg. di cui all'art. 18, co. 3, l. n. 300/1970 ratione temporis applicabile, essendo stata la sentenza comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria al difensore costituito in data 14.1.2014, di tal ché il lavoratore aveva perso il diritto all'indennità, non essendosi peraltro ripresentato a lavoro nonostante apposito invito in tal senso inoltratogli dalla parte datoriale in data 7.3.2014; b) il CCNL applicabile era quello dell'DIzia USle – come risultante dalla lettera di assunzione ed ammesso dallo stesso lavoratore con il ricorso per impugnativa del licenziamento – e non quello dell'DIzia Piccola US, come invece preteso dal ricorrente in monitorio;
c) non erano dovute, ovvero erano dovute in misura inferiore, alcune voci invece incluse nell'ingiunzione, quali le festività non godute, l'indennità di mensa e trasporto, i riposi annui, la cassa edile, il TFR. Ha chiesto pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto integrale delle avverse pretese o, in subordine, con riduzione del quantum.
Il si è costituito, chiedendo respingersi integralmente l'opposizione e confermarsi il Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Espletata CTU contabile, con la sentenza impugnata il Tribunale di Cassino, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato la società al pagamento della somma complessiva di €
24.296,24 oltre accessori, compensato per 1/3 le spese di lite e condannato per il residuo il alla Pt_1 refusione in favore della società.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il lavoratore, evidenziando errori di calcolo e di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice: ha lamentato in particolare che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il petitum e le risultanze istruttorie in riferimento al quantum debeatur, con particolare riguardo all'indennità sostitutiva della reintegra e al TFR, nonché alle voci relative alla cassa edile, ferie, permessi e festività non godute, violando peraltro il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; lo stesso Tribunale avrebbe infine erroneamente regolato le spese di lite in violazione dell'art. 91 c.p.c. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, in via principale confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e respingersi l'opposizione e, in via subordinata, condannarsi la società al pagamento della minor somma di € 76.332,41 e, in ogni caso, alla refusione delle spese di lite del doppio grado, da distrarsi.
La si è costituita, riconoscendo in parte gli errori in cui era incorso Controparte_1 il primo giudice in merito all'indennità risarcitoria ex art. 18, l. n. 300/1970 ed al TFR, ma spiegando ritualmente e tempestivamente appello incidentale per la corretta rideterminazione della retribuzione globale di fatto mensile dovuta al lavoratore al netto dell'indennità di mensa e di trasporto, con rigetto delle ulteriori avverse pretese, conferma delle spese di lite liquidate in primo grado e vittoria di spese del secondo.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza dell'8.7.2025 la causa è stata definita mediante lettura del dispositivo.
2. Ebbene, alla luce dei motivi di gravame rispettivamente articolati dalle parti, il thema decidendum del presente grado può essere così sintetizzato: debenza e liquidazione dell'indennità sostitutiva della reintegra, liquidazione dell'indennità risarcitoria ex art. 18, co. 2, l. n. 300/1970 attraverso l'individuazione dei dies a quo e ad quem nonché delle voci retributive incluse nella retribuzione globale di fatto, debenza e liquidazione del TFR.
Sono state sollevate, inoltre, nel corso del giudizio alcune ulteriori questioni quali la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS e la debenza dell'indennità sostitutiva di preavviso.
3. Ebbene, in via preliminare, va dunque verificata l'integrità del contraddittorio, avendo il lavoratore prospettato con la propria memoria del 24.4.2024 la necessità di evocare in giudizio l'INPS per i profili attinenti alla regolarizzazione contributiva.
Sennonché, sul punto il Collegio non può non ribadire che oggetto dell'odierno giudizio – il cui presupposto è la sentenza n. 2540/2013 con cui il Tribunale di Latina ha condannato la parte datoriale alla reintegra del nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento Pt_1 della relativa indennità risarcitoria – è esclusivamente la liquidazione delle somme dovute al lavoratore dalla a titolo, appunto, di indennità risarcitoria e sostitutiva ex Controparte_1 art. 18, l. n. 300/1970 nonché di TFR, secondo quanto espressamente chiesto dal medesimo a Pt_1 mezzo del ricorso per decreto ingiuntivo, in ragione della ritenuta natura di titolo non esecutivo della sentenza suddetta.
Invero, benché nel ricorso monitorio si legga contraddittoriamente che “la Sentenza riporta tutti i dati atti a quantificare il credito”, nello stesso ricorso – proprio al fine di giustificare l'azione spiegata in sede monitoria a fronte di una sentenza in realtà priva degli elementi necessari a quantificare il credito – si invoca poi la consolidata giurisprudenza secondo cui “… un titolo, anche di formazione giudiziale, non può considerarsi esecutivo se non quando consente la determinazione degli importi dovuti o perché già indicato nel proprio testo, o perché comunque determinabili agevolmente in base agli elementi numerici contenuti in quel testo attraverso operazioni aritmetiche elementari, oppure predeterminati per legge, senza fare ricorso a elementi numerici ulteriori che non risultino dal testo della pronunzia …”.
Del resto, nelle stesse conclusioni del ricorso monitorio, il senza chiedere alcuna Pt_1 condanna della parte datoriale al versamento di contributi e neppure alcun accertamento sul punto, si
è limitato esclusivamente a chiedere al Tribunale di Cassino di “ingiungere alla Società …
l'immediato pagamento in favore di esso istante della somma di Euro 93.041,12 … con concessione della provvisoria esecuzione dell'emanando Decreto, stante la certezza e liquidità del credito vantato, dovuto per le causali sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti al saldo e le spese, competenze ed onorari del giudizio …”, avendo cura nella premessa dell'atto di precisare esclusivamente che le somme sono state richieste al lordo anche dei contributi previdenziali, giacché “al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4.4.52 n. 218) … (Cass. n. 19790 del 2011; conformi succ. Cass. n. 21010 e 3525 del
2013)”.
Ritiene pertanto il Collegio di escludere che nel presente giudizio l'INPS sia litisconsorte necessario, essendosi il lavoratore limitato ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la liquidazione del proprio credito al lordo dei contributi, senza avanzare alcuna domanda di regolarizzazione contributiva.
4. Venendo ora al merito della pretesa, con motivo di impugnazione intitolato “Diritto”, parte appellante lamenta dunque che il Tribunale abbia respinto la domanda relativa all'indennità sostitutiva della reintegra in ragione del ritardo con cui sarebbe stata esercitata la relativa opzione.
Deduce a tal proposito che il rapporto di lavoro, ripristinato ope legis dalla reintegra, avrebbe poi dovuto essere interrotto da un nuovo atto recettizio, che invece nella specie sarebbe mancato, giacché le note di invito a riprendere servizio inviate dal datore di lavoro sarebbero state fittizie e finalizzate soltanto a consentire al datore di licenziare nuovamente il lavoratore per non essersi ripresentato a lavoro.
4.1. Ebbene, posto che nel caso di specie il licenziamento orale è intervenuto pacificamente durante la vigenza dell'art. 18, l. n. 300/1970 nel testo anteriore alla cd. riforma Fornero, va qui richiamato quanto osservato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 203/2016 in fattispecie analoga.
La Corte sul punto ha sottolineato che: “L'art. 18, comma 5, nel testo ratione temporis applicabile, prevedeva che "Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti". …
La corte territoriale ha sottolineato che l'esercizio da parte del lavoratore della scelta tra la ripresa del lavoro e l'indennità sostitutiva è possibile sin dal momento della lettura del dispositivo, sicché il termine cui fa riferimento al norma è termine finale stabilito al fine evitare una situazione di stallo ove il datore di lavoro non inviti il lavoratore alla ripresa del rapporto nonché di contenere in tempi ragionevoli l'incertezza circa la continuazione del rapporto di lavoro.
Il Collegio condivide la correttezza della soluzione indicata. Questa Corte ha già rilevato
(Sez. L. n. 12100/2008, n. 10526/2008 e n. 25210/2006) che dal momento della lettura del dispositivo della sentenza contenente l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato è possibile per questi esercitare la scelta tra ripresa del lavoro e indennità sostitutiva.
Si è anche avuto modo di precisare che lo spirare, alternativamente, dell'uno o dell'altro termine suddetti, è dal legislatore inteso come manifestazioni implicita della volontà del lavoratore di non proseguire il rapporto, ma, nel contempo, consuma la facoltà di questi di optare per l'indennità sostitutiva, in un'evidente ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, nel senso che, se è vero che tale facoltà può essere esercitata anche prima della sentenza che accerti l'illegittimità del licenziamento - non potendo essere rimessa all'arbitrio del datore di lavoro che, revocando il licenziamento, pregiudichi il diritto di opzione -, è altrettanto vero che il lavoratore non può lasciare indefinitamente in sospeso la determinazione della prestazione del datore di lavoro. E ciò "nell'ovvia esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di incertezza conseguente ad una pronunzia di accoglimento" (cfr. Cass., n. 25210/2006)”.
4.2. Ciò posto, rileva il Collegio che nel caso di specie, il dispositivo della sentenza di condanna alla reintegra risulta pubblicato mediante lettura in udienza in data 12.12.2013 e che la motivazione è stata pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 14.1.2013, e comunicata alle parti in pari data mediante biglietto di cancelleria (v. doc. 3 di parte opponente).
Peraltro, risulta agli atti che l'allora difensore del avv. Giancarlo Ciufo, dopo aver Pt_1 ottenuto dalla cancelleria del Tribunale di Latina in data 15.1.20214 copia conforme della sentenza
(completa di motivazione), l'ha notificata alla controparte a mezzo posta ai sensi dell'art. 3, l. n.
53/1994 con invio in data 28.1.2014.
Il risulta invece aver esercitato l'opzione per l'indennità sostitutiva solo con lettera del Pt_1
28.2.2014, spedita a mezzo posta il 1.3.2014 e pervenuta alla parte datoriale in data 6.3.2014 (v. doc.
5 di parte opponente). Ebbene, posti tali elementi di fatto, non v'è chi non veda come, anche a non voler conto della pubblicazione del solo dispositivo mediante lettura in udienza in data 12.12.2013, il lavoratore ha comunque avuto certamente contezza della pubblicazione della sentenza in data 14.1.2014, acquisendo poi effettiva conoscenza della motivazione al più tardi il 15.1.2014, data in cui il suo difensore, dopo aver ricevuto il biglietto di cancelleria relativo al deposito della motivazione, ha chiesto copia conforme della sentenza (rilasciata in pari data) al fine di notificarla successivamente alla controparte.
Al più tardi dal 14.1.2014 (data della pubblicazione) è pertanto decorso il termine di 30 gg. di cui all'art. 18, co. 5 cit. per l'esercizio del diritto di opzione, opzione che al contrario il lavoratore ha esercitato solo mediante invio della relativa raccomandata in data 1.3.2014.
Né può valere ai fini di una rimessione in termini il successivo invito a riprendere servizio inviatogli il 7.3.2014 dalla parte datoriale, quando ormai il termine suddetto era ampiamente spirato.
La sentenza di primo grado va pertanto sul punto confermata, risultando non dovuta l'indennità sostitutiva della reintegra.
5. Venendo ora all'indennità risarcitoriaex art. 18, co. 4, l. n. 300/1970 (nel testo pro tempore vigente), il lamenta, con il primo motivo di appello, che il Tribunale l'avrebbe erroneamente Pt_1 liquidata tenendo in considerazione il solo periodo dal 23.12.2011 (data del licenziamento) sino al
12.12.2013 (data della sentenza di reintegra pronunciata dal Tribunale di Latina), peraltro calcolando per l'anno 2013 solo 12 giorni anziché 11 mesi e 12 giorni, invece di tener conto dell'intero periodo intercorso tra la data di licenziamento e quella in cui il rapporto di lavoro sarebbe cessato a seguito di esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore ovvero di invito a riprendere servizio ad opera del datore di lavoro.
Sul punto, parte appellata, pur ammettendo l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il primo giudice in ordine alle mensilità relative all'anno 2013, insiste tuttavia sulla circostanza che la sentenza del Tribunale di Latina avrebbe in realtà limitato l'indennità risarcitoria – anziché sino alla data di reintegra, come previsto dall'art. 18 cit. – soltanto sino alla data della sentenza, ovverosia alla data del 12.12.2013 di pubblicazione del dispositivo mediante lettura in udienza.
Inoltre, eccepisce che nulla sarebbe dovuto per la mensilità di dicembre 2011, giacché lo stesso nel proprio ricorso monitorio, avrebbe limitato i propri conteggi solo al periodo Pt_1 decorrente dal 1.1.2012, anziché dal 23.12.2011 (data del presunto licenziamento).
In sostanza, dunque, sono controversi tra le parti sia il dies a quo di decorrenza dell'indennità risarcitoria, sia il dies ad quem.
5.1. Ebbene, quanto al dies a quo, rileva il Collegio che nella sentenza del Tribunale di Latina
n. 2540/2013 – come già ricordato, confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4367/2015, passata in giudicato – nessuna indicazione è dato rinvenire circa la data del licenziamento orale dichiarato inefficace.
Quanto poi al ricorso per decreto ingiuntivo presentato dal vi si legge al punto 1) che Pt_1
l'istante aveva lavorato per la società odierna appellata “dall'1.3.82 al 23.12.2011 allorquando era stato licenziato ad nutum verbalmente” ma, contraddittoriamente, al successivo punto 6) si legge che
“con nota a.r. del 7.3.2013 il ricorrente comunicava alla Società la sua scelta di optare ex art. 18 legge 300/70 in favore delle 15 mensilità in luogo della reintegra e quindi sino a tale termine è calcolata l'indennità risarcitoria …, dal 1.1.2012 data del licenziamento orale …”.
Quanto ancora ai conteggi allegati al ricorso monitorio, aventi ad oggetto “Conteggio differenze retributive, opzione per l'Indennità Sostitutiva alla Reintegra, Trattamento di Fine
Rapporto” (doc.
1.a di parte opponente), vi si legge “Data Inizio Calcolo: 01.01.2012” ed i conteggi medesimi risultano effettivamente sviluppati solo dal gennaio 2012, senza dunque calcolare nulla per la mensilità di dicembre 2011.
Infine, nel ricorso per impugnativa di licenziamento presentato dal innanzi al Tribunale Pt_1 di Latina, si legge: il “rapporto di lavoro si è protratto fino al 23 dicembre 2011, quando l'azienda sospendeva le attività di cantiere per il periodo natalizio e l'esponente veniva invitato a tenersi a disposizione per la ripresa delle attività operative;
nel mese di gennaio il ricorrente riceveva la retribuzione relativa al mese di dicembre 2011 senza ulteriori comunicazioni;
nonostante le reiterate richieste di riconvocazione formulate dal lavoratore, l'azienda non comunicava alcun invito a ripresentarsi sul cantiere;
a seguito di accesso del 28.02.2012 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Formia (LT), il ricorrente veniva a conoscenza che, con comunicazione on line del 27 dicembre
2011, la aveva notificato all'ente preposto la cessazione del rapporto Controparte_1 lavorativo a seguito di una intimazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
Ebbene, alla luce di tutti tali elementi istruttori, dovendo escludersi – alla stregua delle stesse deduzioni contenute nel ricorso per impugnativa del licenziamento – che il recesso sia stato comunicato in forma orale il 23.12.2011 (data che va piuttosto individuata come ultimo giorno effettivamente lavorato dal , ritiene il Collegio che debba darsi prevalenza a quanto dedotto Pt_1
(pur contraddittoriamente) e richiesto dal medesimo lavoratore con il ricorso monitorio, nel quale la domanda di indennità risarcitoria appare effettivamente limitata “dal 1.1.2012 [quale] data del licenziamento orale”, data che va dunque individuata quale dies a quo.
5.2. Quanto invece al dies ad quem, giacché la sentenza del Tribunale di Latina stabilisce espressamente che la debba corrispondere al lavoratore “a titolo di Controparte_1 risarcimento le retribuzioni ordinariamente spettanti dalla data del licenziamento ad oggi”, non v'è dubbio che la suddetta indennità risarcitoria vada pagata dalla data di licenziamento alla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza mediante lettura in udienza (12.12.2013), senza che possano nella specie rilevare la data di invito alla ripresa dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro ovvero quella di esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore, che avrebbero invece avuto rilievo ove la condanna avesse riguardato il periodo “dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione” come previsto dall'art. 18, co. 4, l. n. 300/1970 (nel testo pro tempore applicabile).
5.3. Ne discende in conclusione che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Cassino, l'indennità risarcitoria va liquidata dal 1.1.2012 sino al 12.12.2013.
6. Considerate le doglianze articolate sul punto da entrambe le parti, va poi verificato quali siano le voci retributive che compongono, nel caso di specie, la retribuzione globale di fatto e sulla base delle quali tale liquidazione vada dunque operata.
In proposito, occorre preliminarmente ricordare che, secondo la Suprema Corte, “In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 st.lav., la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale
o eccezionale” (Cass. n. 15066/2015).
Ed invero, come affermato anche da questa Corte con sentenza n. 3263/2018, “La nozione di
"retribuzione globale di fatto" - alla quale, secondo la L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 4, nel testo modificato dalla L. n. 108 del 1990, va commisurato il risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato - deve essere intesa come coacervo delle somme che risultino dovute, anche in via non continuativa, purché non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, che sarebbe stato effettivamente goduto, se non vi fosse stata l'estromissione dall'azienda (cfr. Cass. sent. n. 19956/2009 in particolare l'ampia motivazione di Cass. S.U. n. 14616 del 15.10.2002 e di Cass. sez. lav., n. 12628 del 28.8.2003; in senso conforme anche Cass. n. 215 del 10.1.2004). La mancata prestazione di lavoro derivante da atto del datore di lavoro inidoneo a risolvere il rapporto, determina una situazione di mora credendi, con correlativo diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, che devono presumersi di entità almeno pari alla perdita del coacervo delle utilità che lo svolgimento della prestazione avrebbe comportato, vale a dire al coacervo degli emolumenti, non eventuali, occasionali o eccezionali, ma aventi normale e continuativa connessione con le modalità proprie della prestazione lavorativa, ancorché eccedenti la retribuzione base. Solo in questo modo si consegue il risultato di neutralizzare compiutamente gli effetti del licenziamento illegittimo, mentre, ove fosse ipotizzabile per il lavoratore un trattamento economico minore di quello che avrebbe ottenuto se avesse continuato a svolgere le sue consuete prestazioni, si finirebbe per addossargli le conseguenze economiche negative di un illecito altrui. Il ripristino della lex contractus comporta la ricostituzione del rapporto quale era in corso di svolgimento al momento del recesso illegittimo, sicché la determinazione del contenuto dell'obbligazione retributiva - cui va parametrata la tutela risarcitoria - comporta l'inclusione nella base di calcolo della globalità degli emolumenti causalmente correlati alla posizione lavorativa in atto al momento dell'illegittimo recesso. In definitiva, nella base di computo per la determinazione dell'indennità prevista dalla L. n. 300 del 1970, ex art. 18, vanno ricompresi, oltre alla retribuzione base, tutti i compensi di carattere continuativo che si ricollegano alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, con esclusione dei soli emolumenti eventuali, occasionali o eccezionali (Cass. sez. lav., 24.8.2006 n. 18441; in tal senso, v. anche Cass. sez. lav.,
16.7.2002 n. 10307 …). Nella quantificazione della retribuzione globale di fatto devono essere dunque inclusi tutti gli aggiornamenti contrattuali delle retribuzioni medesime che, di detta natura, costituiscono espressione (Cass. Sentenza n. 19285 del 22/09/2011)”.
Alla luce di tali premesse e principi generali, possono dunque essere analizzate le singole voci controverse.
6.1. Orbene, il lamenta anzitutto che il primo giudice avrebbe erroneamente escluso Pt_1 dalla retribuzione globale di fatto la voce “cassa edile” e deduce che essa vi andrebbe invece inclusa in quanto – con riguardo alle imprese che operano nell'edilizia – essa terrebbe luogo di XIII e XIV mensilità nonché dei R.O.L. Parimenti, andrebbero inclusi i “riposi annui” e le festività non godute.
6.1.1. Ebbene, in proposito appare opportuno rilevare che, alla stregua dell'art. 18 CCNL
PR DI US (la cui applicabilità al caso di specie è stata accertata dalla sentenza impugnata, senza che sul punto sia stato spiegato specifico motivo di appello), “Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18.5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale … effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17. Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la … La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento Parte_2 economico per le ferie e per il 10% alla gratifica natalizia”.
Quanto ai “riposi annui”, l'art. 5 CCNL prevede che “B) A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato …
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3) dell'art. 17”.
Infine, non va tralasciato che l'art. 33 CCNL, nel determinare la “retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto”, vi include altresì il “trattamento economico di cui all'art. 18” e la “percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5” del medesimo
CCNL (non rileva, invece, la diversa disciplina espressamente dettata per i soli “impiegati” dall'art. 44 CCNL in merito agli “elementi del trattamento economico globale”, essendo il inquadrato Pt_1 come “manovale liv. 3” con qualifica di “mastro muratore”, come si legge nel contratto individuale di lavoro del 16.9.2011 in atti).
6.1.2. Tanto premesso in ordine alla disciplina dettata dal CCNL applicabile, giova poi rammentare che, con sentenza n. 6380/2003 la Suprema Corte ha chiarito che “il lavoratore con la retribuzione globale di fatto di cui al citato art. 19 [rectius, 18, l. n. 300/1970] ha il diritto di percepire la retribuzione lorda comprensiva … di voci che in forza della disciplina collettiva il datore di lavoro avrebbe dovuto versare quali accantonamenti destinati al pagamento di gratifiche natalizie
e festività dovute ai lavoratori attraverso un ente intermediario (Cassa Edile: v. Cass. 11 gennaio
1988 n. 77; Cass. 19 aprile 2001 n. 5741) …”.
6.1.3. Orbene, alla luce di quanto sin qui rilevato, ritiene il Collegio che le voci “cassa edile”
e “permessi annui” vadano incluse nella retribuzione globale di fatto in quanto esse vanno calcolate in percentuale “sugli elementi della retribuzione … per tutte le ore di lavoro normale contrattuale” e risultano ricomprese contrattualmente nella base di calcolo del TFR, oltre ad integrare – per quanto riguarda la cassa edile – un accantonamento economico dovuto dal datore di lavoro ad un ente intermediario.
Né può rilevare in senso contrario che l'art. 18 e l'art. 5 CCNL stabiliscano che tali percentuali
(rispettivamente del 18,50% e del 4,95%) vadano calcolate sulle ore di lavoro normale contrattuale
“effettivamente prestate”, giacché – come evidenziato dai principi supra richiamati al punto 7 – la funzione dell'indennità risarcitoria ex art. 18, l. n. 300/1970 è proprio quella di ristorare il lavoratore dai danni derivatigli dal licenziamento inefficace o illegittimo, “danni, che devono presumersi di entità almeno pari alla perdita del coacervo delle utilità che lo svolgimento della prestazione avrebbe comportato, vale a dire al coacervo degli emolumenti, non eventuali, occasionali o eccezionali, ma aventi normale e continuativa connessione con le modalità proprie della prestazione lavorativa, ancorché eccedenti la retribuzione base. Solo in questo modo si consegue il risultato di neutralizzare compiutamente gli effetti del licenziamento illegittimo, mentre, ove fosse ipotizzabile per il lavoratore un trattamento economico minore di quello che avrebbe ottenuto se avesse continuato a svolgere le sue consuete prestazioni, si finirebbe per addossargli le conseguenze economiche negative di un illecito altrui”.
Le voci in questione devono dunque essere calcolate sulle “ore di lavoro normale contrattuale” che sarebbero state prestate ove non fosse intervenuto il licenziamento illegittimo o inefficace, che ha ingiustamente impedito l'effettiva prestazione di lavoro.
6.2. Al contrario, non va inclusa nella retribuzione globale di fatto l'indennità sostitutiva per festività non godute, pure richiesta dal in quanto – secondo un indirizzo consolidato della Pt_1
Suprema Corte – tale indennità “spetta[…] solo ai dipendenti che, essendo in effettivo servizio, abbiano svolto, su disposizione effettiva del datore di lavoro, attività lavorativa per tutto l'anno, senza poter usufruire quindi delle … festività. Esse, quindi, non possono essere riconosciute in caso di ricostituzione formale del rapporto di lavoro, attesa l'assenza del loro presupposto specifico e cioè lo svolgimento di una effettiva attività lavorativa eccedente quella normale” (Cass. n. 5092/2001).
Come risulta evidente, infatti, diversamente da quanto osservato sopra per i “permessi annui”
– i quali, per come disciplinati dall'art. 5 CCNL, non integrano una indennità sostitutiva di permessi non fruiti ma vanno calcolati in percentuale sul “normale” orario di lavoro (che, nella specie, il lavoratore avrebbe osservato ove non fosse stato illegittimamente licenziato) –, l'indennità sostitutiva delle festività non godute è invece collegata alla circostanza che, alla data dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non sia riuscito a fruire di tutte le festività maturate, per aver svolto “una effettiva attività lavorativa eccedente quella normale”.
Non a caso, tale indennità non risulta specificamente disciplinata dal CCNL applicabile, né risulta contemplata dall'art. 33 del medesimo CCNL tra le voci utili ai fini del TFR.
6.3. Infine, la con l'appello incidentale, lamenta invece che Controparte_1 ingiustamente il Tribunale avrebbe incluso nella retribuzione globale di fatto le voci “indennità di mensa” e “indennità di trasporto”, benché il lavoratore non abbia assolto all'onere di allegazione e prova su di lui gravante: il CCNL applicabile, infatti, in proposito demanderebbe la relativa disciplina alla contrattazione decentrata locale, che tuttavia il non avrebbe mai menzionato né prodotto, Pt_1 così omettendo di dedurre e dimostrare sia che le voci in questione siano state effettivamente disciplinate da eventuali CCPI, sia la misura nella quale esse siano state eventualmente fissate dalla contrattazione territoriale nella specie applicabile. Erroneamente, pertanto, il CTU nominato dal giudice di prime cure avrebbe incluso tali voci nel calcolo dell'indennità risarcitoria, acquisendo autonomamente il CCPI territorialmente applicabile.
6.3.1. Ebbene, sul punto rileva il Collegio che, benché le due indennità siano entrambe espressamente ricomprese dall'art. 33 CCNL nella retribuzione utile ai fini del TFR e benché all'indennità di mensa sia riconosciuta dalla giurisprudenza natura retributiva (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19956/2009), tuttavia è vero che – come dedotto dalla sin Controparte_1 dall'opposizione a decreto ingiuntivo – l'art. 38, lett. h) del CCNL rimette la “regolamentazione dei servizi di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive” alla contrattazione integrativa locale.
Di tal ché l'an ed il quantum di tali indennità avrebbero dovuto essere espressamente dedotti e dimostrati dal – di tanto gravato ex artt. 414 c.p.c. e 2697, co. 1 c.c. – mediante idonee Pt_1 allegazioni e produzioni.
Al contrario, il lavoratore, nel ricorso monitorio non ha menzionato né prodotto la contrattazione integrativa applicabile, limitandosi ad inserire nei propri conteggi le due indennità in questione, peraltro in misura del tutto priva di motivazione e riscontro.
Ritiene pertanto il Collegio che, in difetto di idonee e tempestive deduzioni e prove – cui il
CTU non poteva supplire, acquisendo d'ufficio il CCPI applicabile – le due indennità vadano nel caso di specie escluse dal calcolo della retribuzione globale di fatto.
6.4. Può a questo punto provvedersi alla liquidazione dell'indennità risarcitoria spettante al lavoratore.
A tal fine, la retribuzione mensile calcolata nella propria relazione peritale dal CTU nominato nel giudizio di primo grado (pari ad € 1.877,62) va dunque epurata dell'indennità di mensa (pari ad €
112,45) e dell'indennità di trasferta (rectius trasporto, pari ad € 29,41), per un totale di € 1.735,76, cui vanno aggiunti l'indennità di cassa in ragione del 18,5% (pari ad € 321,11) ed i riposi annui in ragione del 4,95% (pari ad € 85,92), con esclusione delle festività non godute, per una retribuzione mensile globale pari ad € 2.142,79.
Tale importo va dunque corrisposto al per il periodo dal 1.1.2012 al 12.12.2013 per un Pt_1 totale di 23 mensilità (in ragione di 12 mensilità all'anno, come richieste nei conteggi allegati al ricorso monitorio), computando tuttavia per la mensilità di dicembre 2013 i soli 10 giorni lavorativi maturati (in ragione di € 824,10), per un totale di € 50.108,27, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione.
7. Da ultimo, parte appellante lamenta poi che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe escluso dal calcolo delle spettanze di fine rapporto il TFR, invece dovuto, pronunciandosi peraltro ultra-petita, considerato che il TFR non era stato contestato nell'an neppure dalla parte opponente la quale, nel giudizio di primo grado, si era invece limitata a richiedere una mera riduzione del quantum debeatur.
Anche sul punto, la società appellata ha riconosciuto di aver “con la sua opposizione, … dedotto semplicemente che le somme richieste a titolo di T.F.R. erano errate come conseguenza dell'erroneità e non debenza delle somme che ne costituivano la base di calcolo, cosicché tale somma si sarebbe dovuta ridurre in proporzione”. Ha tuttavia contestato l'erroneità dei nuovi conteggi che il avrebbe irritualmente depositato unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del Pt_1
15.12.2021, conteggi nei quali il TFR era stato inammissibilmente calcolato per l'intero rapporto di lavoro (dal 1.1.2001 al 7.3.2014) anziché dal giorno del licenziamento al 12.12.2013, contrariamente a quanto inizialmente richiesto con il ricorso monitorio.
7.1. Ebbene, rileva il Collegio che nel ricorso monitorio si legge al punto 10): “la somma dovuta è pari ad … Euro 6.118,27 per T.F.R., come da allegato conteggio analitico, considerato pacifico il III° livello, rivestito dall'istante ex CCNL DIzia piccola industria allegato in atti e che indica come retribuzione globale di fatto mensile al 1.1.2012 Euro 1.601,50 … e l'applicabilità “erga omnes” degli istituti contrattuali”.
Diversamente, negli ulteriori conteggi allegati alla comparsa del 30.11.2021, il TFR è calcolato dall'inizio del rapporto (1.1.2001) in complessivi € 26.286,68.
Ciò posto, la sentenza impugnata sul punto ha statuito che: “Non spetta il richiesto TFR, nella somma richiesta in sede monitoria e pari ad euro 6.118,27, poiché calcolato per il periodo successivo alla data dell'intimato licenziamento e non avendo manifestato il lavoratore alcun interesse alla ripresa dell'attività lavorativa, optando, seppur tardivamente, per l'indennità sostitutiva della reintegra”.
7.2. Ebbene – ferma l'inammissibilità della domanda di pagamento del TFR relativo al periodo anteriore al licenziamento, estranea all'oggetto del presente giudizio in quanto non avanzata con il ricorso monitorio –, ritiene invece il Collegio che il TFR sia dovuto per il periodo dal 1.1.2012 al
12.12.2013.
Ed invero, come già precisato nella sentenza n. 1383/2025 di questa Corte, il Collegio condivide l'orientamento espresso sul punto con sentenza n. 1071/2023 dalla Corte d'Appello di Bari, la quale ha argomentato come segue: “Com'è risaputo, la retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore in caso di licenziamento dichiarato illegittimo ex art. 18 stat. lav. va commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi solo eventuali
e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale (cfr. ex multis Cass. n. 10307 del 2002, Cass. n. 19956 del 2009, Cass. n. 15066 del 2015 e Cass. n. 27750 del 2020).
È altrettanto noto che il t.f.r. costituisce una forma di retribuzione differita esigibile solo con la cessazione del rapporto di lavoro (cfr., solo per citare le più recenti, Cass. n. 19291 del
2011 e Cass. n. 6333 del 2019).
Ne discende che: a) in caso di pronuncia giudiziale che non comporti la ricostituzione del rapporto di lavoro …, siccome sono definitivamente cessati gli effetti del rapporto di lavoro all'atto del licenziamento, il rateo del t.f.r. dev'essere inserito nella base di calcolo della retribuzione utile ai fini del computo dell'indennità risarcitoria;
b) al contrario, laddove la condanna al risarcimento del danno si accompagni ad un provvedimento di reintegra, non va computato anche il rateo di t.f.r., essendo il rapporto di lavoro oggetto di ripristino e prosecuzione, a meno che il lavoratore non eserciti il diritto di opzione.
Nel caso di specie, poiché la condanna al pagamento dell'indennità si affianca alla reintegrazione nel posto di lavoro (e dunque al ripristino del rapporto), è necessario escludere il rateo di t.f.r. dalla base di calcolo dell'indennità risarcitoria, giacché esso dovrà essere erogato una volta verificatasi la condizione di esigibilità, ossia la cessazione del rapporto lavorativo”.
Alla luce di tali condivisibili principi, ritiene il Collegio che, poiché nel caso di specie l'indennità risarcitoria accede alla risoluzione del rapporto di lavoro all'esito dell'esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore, ne discende che nella base di calcolo dell'indennità risarcitoria dovrebbe essere incluso anche il rateo di TFR. In difetto, accanto alle retribuzioni mensili come già calcolate, va riconosciuto anche il TFR.
Nella specie, data la somma complessiva di € 50.108,27 calcolata per il periodo dal 1.1.2012 al 12.12.2013 a titolo di retribuzioni mensili, il TFR può essere liquidato per lo stesso periodo in €
3.711,72, applicando il divisore di cui all'art. 2120, co. 1 c.c.
Anche su tale somma sono dovuti interessi e rivalutazione.
8. Quanto infine all'indennità di mancato preavviso, su cui il ha nuovamente insistito Pt_1 nel presente grado di giudizio, condivide il Collegio quanto correttamente statuito dal giudice di prime cure, secondo cui “Nulla è… dovuto per l'indennità di mancato preavviso, voce retributiva richiesta, solo tardivamente, nelle note autorizzate e non tempestivamente indicata nel ricorso presentato in sede monitoria”.
Non v'è traccia, infatti, di tale voce nel ricorso per decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio.
9. In conclusione, accolto l'appello principale nei limiti di cui in motivazione e accolto integralmente l'appello incidentale, la va condannata al pagamento in favore Controparte_1 del lavoratore di un'indennità risarcitoria pari ad € 50.108,27 nonché del TFR in ragione di € 3.711,72, somme da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo.
Considerato che, all'esito del giudizio, viene respinta la sola domanda attorea relativa all'indennità sostitutiva della reintegra e accolte – pur limitatamente – le domande aventi ad oggetto indennità risarcitoria e TFR, le spese di lite del doppio grado possono essere compensate per 1/3 e, per la quota residua, vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate pertanto come da dispositivo a carico della società, convenuta sostanziale in sede monitoria, tenuto conto del valore complessivo della causa per come accertato dalla presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
1. condanna al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1 un'indennità risarcitoria pari ad € 50.108,27 nonché del TFR in ragione di € 3.711,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al soddisfo;
2. compensa le spese di lite del doppio grado in ragione di 1/3 e condanna Controparte_1 alla refusione in favore di della quota residua, che liquida in €
[...] Parte_1
4.000,00 ed in € 3.000,00 a titolo di compensi rispettivamente per il primo e secondo grado, oltre al rimborso di 2/3 del contributo unificato, ove versato, e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 8.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi