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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 05.02.2024 al n. 593 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale elettivamente domiciliata in Palma Campania (NA) al Largo C.F._1
Parrocchia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Italia Ferraro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], codice fiscale Controparte_1
, detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale alla Via C.F._2
Nuova Poggioreale, 167;
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 03.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.02.2024, la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il sig. il 10.07.2010 in San EN ES Controparte_1 (NA) (atto n.20 – Parte II– Serie A - anno 2010) dalla cui unione sono nati i figli nata ad Per_1
NO (NA) l'11.12.2010, e nato ad [...] il [...] esponeva che il Per_2
Tribunale di Nola aveva emesso, in data 17.04.2023, il decreto di omologazione della separazione personale delle parti mentre il Tribunale per i minorenni di Napoli in data 06.07.2023 emetteva provvedimento cautelare di sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del sig. con obbligo di intraprendere percorsi antiviolenza e sostegno alla genitorialità. CP_1
Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente, previa richiesta di adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido esclusivo dei minori con disciplina del diritto di visita paterno in base agli esiti del percorso di sostegno psicologico ordinato dal Tribunale per i minorenni, conferma in suo favore dell'assegnazione della casa coniugale, conferma a carico di di un assegno di Controparte_1
mantenimento in favore di dei figli minorenni pari ad euro 350,00 mensili adeguati secondo gli indici ISTAT, contribuzione da parte del sig. al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la sola parte ricorrente all'udienza di comparizione del 03.02.2025, il Giudice, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio Controparte_1
nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi n. cronol. 572/2023 emesso dal Tribunale di Nola in data 17.04.2023.
Tanto brevemente premesso in fatto, per quanto concerne in primo luogo la prole e l'affidamento della medesima, determinante è la circostanza che con decreto del Tribunale per i Minorenni di
Napoli del 17.05.2024 il sig. è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. CP_1
Ne deriva che i minori vanno affidati in via esclusiva alla madre che potrà adottare ogni determinazione di ordinaria amministrazione e maggiore interesse per la prole.
I minori andranno altresì collocati presso la madre cui va assegnata la casa familiare.
Circa le questioni economiche, considerato che nulla appare mutato rispetto al tempo della separazione di ritiene di confermare l'obbligo posto a carico del resistente, di contribuire al mantenimento dei figli e versando alla signora entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Pt_1
mese, la somma pari ad euro 350,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Si conferma altresì l'obbligo posto in capo al resistente di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli, spese individuate e regolamentate in conformità al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola ed il COA di Nola del maggio 2021.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10.07.2010 in San EN
ES (NA) (atto n.20 parte II– Serie A - anno 2010);
d) affida i minori e in via esclusiva alla madre con Per_1 Per_2 Parte_1
collocamento presso la stessa;
e) assegna la casa familiare sita in San EN ES alla via Napoli n. 53 alla ricorrente;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, per il mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie per i figli e spese individuate e regolamentate in conformità al Per_1 Per_2 protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola ed il COA di Nola del maggio 2021; h) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 05.02.2024 al n. 593 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale elettivamente domiciliata in Palma Campania (NA) al Largo C.F._1
Parrocchia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Italia Ferraro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], codice fiscale Controparte_1
, detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale alla Via C.F._2
Nuova Poggioreale, 167;
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 03.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.02.2024, la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il sig. il 10.07.2010 in San EN ES Controparte_1 (NA) (atto n.20 – Parte II– Serie A - anno 2010) dalla cui unione sono nati i figli nata ad Per_1
NO (NA) l'11.12.2010, e nato ad [...] il [...] esponeva che il Per_2
Tribunale di Nola aveva emesso, in data 17.04.2023, il decreto di omologazione della separazione personale delle parti mentre il Tribunale per i minorenni di Napoli in data 06.07.2023 emetteva provvedimento cautelare di sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del sig. con obbligo di intraprendere percorsi antiviolenza e sostegno alla genitorialità. CP_1
Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente, previa richiesta di adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido esclusivo dei minori con disciplina del diritto di visita paterno in base agli esiti del percorso di sostegno psicologico ordinato dal Tribunale per i minorenni, conferma in suo favore dell'assegnazione della casa coniugale, conferma a carico di di un assegno di Controparte_1
mantenimento in favore di dei figli minorenni pari ad euro 350,00 mensili adeguati secondo gli indici ISTAT, contribuzione da parte del sig. al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la sola parte ricorrente all'udienza di comparizione del 03.02.2025, il Giudice, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio Controparte_1
nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi n. cronol. 572/2023 emesso dal Tribunale di Nola in data 17.04.2023.
Tanto brevemente premesso in fatto, per quanto concerne in primo luogo la prole e l'affidamento della medesima, determinante è la circostanza che con decreto del Tribunale per i Minorenni di
Napoli del 17.05.2024 il sig. è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. CP_1
Ne deriva che i minori vanno affidati in via esclusiva alla madre che potrà adottare ogni determinazione di ordinaria amministrazione e maggiore interesse per la prole.
I minori andranno altresì collocati presso la madre cui va assegnata la casa familiare.
Circa le questioni economiche, considerato che nulla appare mutato rispetto al tempo della separazione di ritiene di confermare l'obbligo posto a carico del resistente, di contribuire al mantenimento dei figli e versando alla signora entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Pt_1
mese, la somma pari ad euro 350,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Si conferma altresì l'obbligo posto in capo al resistente di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli, spese individuate e regolamentate in conformità al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola ed il COA di Nola del maggio 2021.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10.07.2010 in San EN
ES (NA) (atto n.20 parte II– Serie A - anno 2010);
d) affida i minori e in via esclusiva alla madre con Per_1 Per_2 Parte_1
collocamento presso la stessa;
e) assegna la casa familiare sita in San EN ES alla via Napoli n. 53 alla ricorrente;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, per il mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie per i figli e spese individuate e regolamentate in conformità al Per_1 Per_2 protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola ed il COA di Nola del maggio 2021; h) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)