Articolo 3 della Legge 2 marzo 2023, n. 22
Articolo 2Articolo 4
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15 marzo 2023
Art. 3. Comitati 1. La Commissione puo' organizzare i suoi lavori attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.
2. I comitati svolgono attivita' di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione. La Commissione puo' affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.
3. I comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorita' giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta cio' sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attivita'.
4. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attivita' di inchiesta della Commissione.
5. La Commissione puo' assegnare i collaboratori di cui all'articolo 7, comma 3, ai comitati per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti. Il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.
Entrata in vigore il 15 marzo 2023
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