Versione
15 marzo 2023
15 marzo 2023
Art. 3. Comitati 1. La Commissione puo' organizzare i suoi lavori attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.
2. I comitati svolgono attivita' di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione. La Commissione puo' affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.
3. I comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorita' giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta cio' sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attivita'.
4. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attivita' di inchiesta della Commissione.
5. La Commissione puo' assegnare i collaboratori di cui all'articolo 7, comma 3, ai comitati per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti. Il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.
2. I comitati svolgono attivita' di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione. La Commissione puo' affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.
3. I comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorita' giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta cio' sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attivita'.
4. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attivita' di inchiesta della Commissione.
5. La Commissione puo' assegnare i collaboratori di cui all'articolo 7, comma 3, ai comitati per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti. Il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8190Provvedimento: 1 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa SS MP, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30045 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "consorzio", e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1 Milano via Legnano n. 16, presso e nello studio dell'Avv. Massimiliano Miracola, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione di nuovo difensore attore e …Leggi di più...
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