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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa ON Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9124/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Maggio in sostituzione dell'avv. GULOTTA
AN ER per parte ricorrente nonché la dott.ssa Martorana per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Maggio insiste nella condanna alle spese . La dott.ssa Martorana chiede la compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa ON Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9124 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GULOTTA AN ER Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. MILAZZO EMANUELA
- resistente - oggetto: esenzione ticket avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 1.250,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di avere riconosciuti i requisiti sanitari volti al riconoscimento di CP_1
una percentuale di invalidità pari o superiore al 67% ai fini esenzione ticket sanitario ex art. 6 D.M. 01.02.1991
Si costituiva il convenuto, contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto.
All'udienza odierna parte convenuta chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù del fatto che si era provveduto a convocare il ricorrente a visita in seguito alla quale gli era stata riconosciuta la prestazione richiesta.
Le parti, pertanto, formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque il ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in CP_1
ragione della tardività del riconoscimento e parte convenuta chiedendo la compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che il riconoscimento è avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che CP_2
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 02/10/2025
Il Giudice Onorario
ON Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa ON Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9124/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Maggio in sostituzione dell'avv. GULOTTA
AN ER per parte ricorrente nonché la dott.ssa Martorana per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Maggio insiste nella condanna alle spese . La dott.ssa Martorana chiede la compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa ON Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9124 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GULOTTA AN ER Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. MILAZZO EMANUELA
- resistente - oggetto: esenzione ticket avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 1.250,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di avere riconosciuti i requisiti sanitari volti al riconoscimento di CP_1
una percentuale di invalidità pari o superiore al 67% ai fini esenzione ticket sanitario ex art. 6 D.M. 01.02.1991
Si costituiva il convenuto, contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto.
All'udienza odierna parte convenuta chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù del fatto che si era provveduto a convocare il ricorrente a visita in seguito alla quale gli era stata riconosciuta la prestazione richiesta.
Le parti, pertanto, formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque il ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in CP_1
ragione della tardività del riconoscimento e parte convenuta chiedendo la compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che il riconoscimento è avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che CP_2
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 02/10/2025
Il Giudice Onorario
ON Di Maio