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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/09/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7282/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa IM ER pronuncia la seguente ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 72829/2019 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Donato Parte_1
Carlucci e Cipriano Popolizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlucci sito in
Altamura alla via Montecalvario n. 35 giusta mandato in atti;
- creditore opposto/attore -
E
AVV. in proprio ex art. 86 c.p.c., e nell'interesse di e CP_1 CP_2
tutti elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. sito in Bari, Controparte_3 CP_1 alla via Giovanni Pascoli n. 39, giusta mandato in atti;
- creditori opposti/attori -
CONTRO
in persona del Presidente e Controparte_4 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Contursi, elettivamente domiciliata in Bari presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' , alla via Putignani n. 108, giusta procura CP_4 generale alle liti per notaio di Roma del 21.7.2015 (Rep. n. 80974, Racc. n. 21569) Persona_1 allegata in atti;
- debitrice opponente/convenuta -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 24.02.2025 e nei rispettivi scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
IM ER CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 615, comma II, c.p.c. depositato in data 19.02.2019, l' proponeva CP_4 opposizione avverso la procedura esecutiva recante R.G. n. 2822/2015 sub 2) avanzando contestuale istanza di sospensione della medesima. All'uopo articolava i seguenti motivi di doglianza: i) “In relazione ai crediti azionati da , non si oppone alla richiesta di integrazione Parte_1 dell'ordinanza di assegnazione parziale condizionata all'intervenuta restituzione, in favore dell' della provvista di cui all'assegno circolare di €. 40.000,00 con il quale è stata eseguita CP_4 la prefata ordinanza;
ii) Inammissibilità dell'intervento promosso dalla sig. per CP_2 avvenuta proposizione, da parte della medesima, di identiche procedure esecutive definite con ordinanza di sospensione. Inesistenza del credito azionato dalla sig. iii) Inammissibilità degli CP_2 interventi spiegati in virtù della sentenza n. 164/2015 della Corte di Appello di Bari, della sentenza
n. 2134/2015 del Tribunale di Bari e della sentenza n. 3946/2015 del Tribunale di Bari;
iv)
Inammissibilità e/o inefficacia del pignoramento promosso dall'avv. per il recupero di CP_1 propri crediti vantati nei confronti dell' Art. 72 bis del D.R.P. 29.09.1973 n. 602. Tribunale CP_4 di Bari, dott.ssa Angarano, ordinanza del 21.7.2011 e sentenza n. 2118 del 18.02.2013 del Tribunale di Bari”.
Con atto di intervento del 14.02.2019 l'avv. spiegava atto di intervento nella CP_1 procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 2822/2015 sub 1) promossa da nei confronti Parte_1 dell' per un proprio credito (onorari liquidati in distrazione) di €. 3.733,57 riveniente da CP_4 un'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Bari nella procedura R.G.E. n.
4767/2016 promossa da e nella quale l' era terzo pignorato. Controparte_3 CP_4
Con ordinanza dell'08.03.2019 emessa nel procedimento di opposizione R.G.E. n. 2822/2015 sub 2 il Giudice dell'Esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione formulata dall' avverso CP_4 le azioni esecutive promosse da e dall'avv. in proprio, nonché la procedura CP_2 CP_1
IM ER esecutiva per le verifiche dei crediti azionati da e a titolo di mera sorte Parte_1 Controparte_3 capitale e assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso l'ordinanza di sospensione l'avv. CP_2 CP_1 Controparte_3
e , proponevano reclamo che veniva rigettato, nonché dichiarato inammissibile Parte_1 relativamente alla posizione di . Controparte_3
Con atto di citazione notificato in data 11.05.2019 l'avv. CP_2 CP_1
e , introducevano il presente giudizio di merito, instando per Controparte_3 Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione proposta dall' la revoca della disposta sospensione e la CP_4 condanna di controparte alle spese del giudizio e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
In particolare con riferimento al motivo di opposizione sub ii) relativo all'intervento di
[...]
– che parte opponente assumeva essere inammissibile in quanto promosso per un credito già CP_2 azionato con due precedenti azioni esecutive (R.G. es 2754/2015 e R.G. es 1237/2016) definite con ordinanze di sospensione, credito insussistente a decorrere dal febbraio 1999, in cui la sarebbe CP_2 divenuta ultrasessantacinquenne, perdendo, dunque, il diritto alla pensione di inabilità civile ai sensi dell'art.12 della L. n. 118 del 1971, percependo dal febbraio 1999 la pensione di vecchiaia “VOCOM” per compimento dell'età pensionabile che assorbe la pensione di invalidità civile di cui alla sentenza n. 8369/2000 del Tribunale di Bari – parte attrice ne rilevava l'infondatezza, negando che si trattasse della duplicazione di un credito già azionato, avendo la chiesto che le venisse assegnata la CP_2 somma di €. 39.112,39 per ratei di pensione di inabilità civile relativi al periodo 07/2008-12/2018, ossia per un periodo successivo alle richiamate procedure;
che dette procedure erano comunque estinte;
che il credito assistenziale avesse natura alimentare;
che l'art. 12 L. n. 118/71 non prevede la perdita del diritto alla pensione di inabilità civile al compimento del sessantacinquesimo anno, né prevede alcuna incompatibilità con altre indennità o pensioni;
che la sentenza n. 8369/2000 costituisse titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva inerente l'odierno giudizio di merito.
Con riferimento al motivo di opposizione sub iii) gli attori lamentavano che il G.E. avesse accolto un motivo di opposizione all'esecuzione non formulato dall' avendo l'opponente CP_4 eccepito l'inammissibilità degli interventi in quanto già promossi nell'ambito della precedente procedura esecutiva e per gli stessi risultasse emessa in data 14.07.2016 ordinanza di sospensione, mentre il Giudice dell'Esecuzione avesse richiamato le considerazioni espresse nella precedente ordinanza di sospensione resa nel giudizio n. 2822/2015 sub 1 R.G.E. in data 14.07.2016 relativa a diversi crediti professionali, in favore dell'avv. sulla base di un pignoramento ex art.72 bis CP_1
D.P.R. 602/1973 notificato all'ente previdenziale, quale terzo pignorato, in data 14.12.2010.
Quanto al motivo sub iv) relativo all'inammissibilità e/o inefficacia del pignoramento promosso dall'avv. per il recupero dei propri crediti vantati nei confronti dell' CP_1 Controparte_5
IM ER l'esistenza di un pignoramento ex art.72 bis, d.p.r. 602/73, l'avv. assumeva l'azzeramento CP_1 delle cartelle di pagamento poste a base dell'atto di pignoramento del 03.12.2010.
Con memoria difensiva depositata in data 02.07.2019, si costituiva l' impugnando e CP_4 contestando ogni avversa eccezione ed argomentazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, sulla base di censure in larga parte coincidenti rispetto a quelle spiegate in sede di atto di opposizione all'esecuzione.
In particolare, in relazione all'inammissibilità dell'intervento spiegato da CP_2
l'Ente rilevava la totale sovrapponibilità delle procedure esecutive con riferimento al periodo 07/08-
05/2015 (tre procedure esecutive promosse per detto periodo); parziale sovrapponibilità per il periodo
06/15-11/16 (due procedure esecutive promosse per detto periodo); il frazionamento di un credito unitario per il periodo successivo (12/16-12/18).
Precisava, altresi', che le due pregresse procedure esecutive (RGE 2754/2015 e RGE
1237/2016) risultassero sospese e non vi fosse prova dell'intervenuta estinzione delle medesime, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice che, tuttavia, non aveva fornito prova dell'intervenuta estinzione producendo l'eventuale ordinanza del Giudice dell'Esecuzione.
L' ribadiva l'efficacia del pignoramento esattoriale come comprovata dalla sentenza CP_4
n. 1492/2019 del Tribunale di Bari che, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso avverso il pignoramento esattoriale (R.G. 2313/2014), proprio con riferimento al pignoramento CP_ esattoriale notificato all' (n. 283134 ridotto ad €. 177.300,99), ne aveva confermato la validità.
Quanto all'azione esecutiva promossa da parte convenuta deduceva la Controparte_3 carenza di legittimazione attiva del essendo l'oggetto dell'azione esecutiva, ancorchè CP_3 introdotta nell'interesse del costituito esclusivamente da spese liquidate in distrazione nel CP_3 titolo azionato.
Infine, parte convenuta deduceva l'inammissibilità del giudizio di merito promosso da Pt_1
per violazione del combinato disposto dalle norme ex artt. 623, 624 e 669 terdecies c.p.c.,
[...] non avendo l' proposto alcuna opposizione avverso la procedura esecutiva azionata dal CP_4 Pt_1 che aveva, a sua volta, spiegato una domanda di integrazione della pregressa ordinanza di assegnazione del 14.07.2016 a cui l' aveva aderito, precisando che l'integrazione dovesse CP_4 essere condizionata alla restituzione, in suo favore, della provvista di cui all'assegno circolare di €.
40.000,00 con il quale era stata eseguita detta ordinanza.
L' concludeva per l'accoglimento della opposizione nei confronti di CP_4 CP_2
e e la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità del giudizio di CP_1 Controparte_3 merito promosso da , vinte le spese di lite. Parte_1
IM ER In assenza di attività istruttoria all'udienza del 19.07.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
seguivano taluni rinvii scaturenti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nonché dal il subentro della scrivente, sino all'udienza del 24.02.2025 in cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L' non depositava nè la comparsa conclusionale, né la memoria di replica. CP_4
Mette conto precisare, altresi', che con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 02.05.2022 i procuratori costituiti per e per l' Parte_1 CP_4 chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, principiando dalla posizione di , va Parte_1 detto quanto segue.
La cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
E l'intervenuta esecuzione della sentenza, in ottemperanza alla statuizione del Consiglio di
Stato n.1626/22 (giudizio intrapreso nelle more del presente giudizio) determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034).
Quanto alle spese di lite, osservato che il presente giudizio di merito introdotto ai sensi dell'art. 616 c.p.c. presuppone la proposizione di un'opposizione all'esecuzione nella quale sia stato concesso un provvedimento di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. con termine per l'introduzione del giudizio di merito, mentre la sospensione disposta relativamente alla posizione del è stata adottata ai sensi dell'art. 623 c.p.c. siccome attinente alle verifiche sulla sorte capitale Pt_1
e l' non ha spiegato opposizione avverso la procedura esecutiva promossa dal , CP_4 Pt_1 sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale.
Venendo al merito la domanda avanzata dagli odierni attori è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esposte.
IM ER Con riferimento all'azione esecutiva promossa da questo Giudice intende CP_2 riportarsi alle motivazioni espresse dal Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile con l'ordinanza resa nel giudizio di reclamo avverso la sospensione disposta dal Giudice di prime cure, recante R.G.
n. 4340/2019.
Dunque, per un verso l'intervento della si appalesa inammissibile in quanto promosso CP_2 per un credito già azionato con due precedenti azioni esecutive (R.G. es 2754/2015 e R.G. es
1237/2016) definite con ordinanze di sospensione e non vi è prova dell'intervenuta estinzione delle medesime.
Inoltre, come condivisibilmente dedotto dall' sussiste la totale sovrapponibilità delle CP_4 procedure esecutive con riferimento al periodo 07/08-05/2015 (tre procedure esecutive promosse per detto periodo); parziale sovrapponibilità per il periodo 06/15-11/16 (due procedure esecutive promosse per detto periodo); il frazionamento di un credito unitario per il periodo successivo (12/16-
12/18).
Sotto ulteriore profilo, per quanto concerne la natura del credito, mette conto rilevare che l' ha prodotto il certificato di pensione di vecchiaia VOCOM n. 36800762 da cui risulta che CP_4 la a far data dal 01.02.1999 percepisce detta pensione. CP_2
La sentenza del Tribunale di Bari n. 8369/2000 azionata in sede di intervento ha riconosciuto il diritto della all'erogazione della pensione di inabilità con decorrenza dal 01.03.1995. CP_2
Dunque, a mente dell'art. 1 co. 10 L. n. 222/1984 “Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto
e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile”, sicchè a decorrere dal 01.02.1999 la pensione di vecchiaia assorbe quella di inabilità.
Ad abundantiam anche la sentenza n. 4395/2006 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, sopravvenuta al titolo azionato sentenza n. 8369/2000 Tribunale di Bari, emessa tra le stesse parti e passata in giudicato, recependo le conclusioni rassegnate dal C.T.U. e, segnatamente, ritenendo intervenuto l'assorbimento della pensione di inabilità civile nella pensione di vecchiaia, ha statuito la caducazione del diritto di a percepire la pensione di invalidità civile a far data dal CP_2
01.02.1999.
Venendo all'inammissibilità degli interventi spiegati dall'avv. e del pignoramento CP_1 da egli promosso per il recupero di propri crediti vantati nei confronti dell' – motivi che CP_4 evidentemente possono essere trattati congiuntamente - giova anzitutto rimarcare che nella vicenda
IM ER in esame l' documentava che, precedentemente all'avvio della procedura esecutiva promossa CP_4 in suo danno dal ed oggetto della presente opposizione, era stato notificato all'Ente da parte CP_1 di un pignoramento presso terzi ex art. 72 bis di cui al D.P.R. 602/73 sino alla concorrenza CP_6 dell'importo di €. 3.498.320,33, a titolo di crediti vantati dalla medesima nei confronti del CP_1
Orbene, il pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973 introduce un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale.
Come chiarito dal Supremo Consesso, il procedimento in parola presenta le caratteristiche di una esecuzione forzata caratterizzata dall'estensione dei poteri di iniziativa del creditore procedente,
a sua volta giustificata dalla particolare natura del credito;
il modello procedimentale di cui all'art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973 può ricostruirsi come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata dalla espansione dei poteri dell'esattore e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso (cfr. Cass. civ. n. 32203/2019; Cass. Civ. sent. n. 20294/2011).
In altri termini, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall' , ai sensi Controparte_7 dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, è un provvedimento amministrativo cui consegue l'avvio di un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale e che, qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista - nella procedura ordinaria
- dall'art. 553 c.p.c.; pertanto, nel momento in cui il terzo pignorato esegue il primo pagamento, si compie la fattispecie che tiene luogo dell'accertamento giudiziale del credito pignorato e si determina, anche per il futuro, l'effetto che tiene luogo dell'assegnazione di questo credito, legittimando l' a ricevere i pagamenti futuri da parte del terzo, con l'ulteriore conseguenza Controparte_7 che la procedura è destinata ad esaurirsi con l'unico atto consistente nell'ordine di pagamento.
Tanto rilevato, premesso che la pendenza del giudizio di merito, introdotto a seguito della sospensione della procedura esecutiva esattoriale, disposta a fronte della proposta opposizione, avrebbe in ogni caso escluso in radice la possibilità di accedere alla tesi della intervenuta estinzione della procedura, con conseguente permanenza del vincolo sulle somme pignorate, preme comunque osservare che tale conclusione risulta ancor più avvalorata in ragione della definizione del giudizio medesimo, avvenuta con sentenza di questo Tribunale n. 1492/2019 depositata in data 2-5.04.2019 con la quale è stata accolta la domanda dell' e dichiarata Controparte_8 inammissibile l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dal debitore avverso l'indicata procedura esattoriale.
IM ER Deve, infine, essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva di atteso che Controparte_3
l'oggetto dell'azione esecutiva, sebbene introdotta nell'interesse del medesimo, è costituito esclusivamente dalle spese liquidate in distrazione nel titolo azionato (ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c. emessa dal Tribunale di Bari nel procedimento R.G.E. 4767/2016) come emerge sia dall'atto di intervento spiegato in data 14.02.2019, sia dagli atti di precetto notificati in data 21.06.2018 e 18.04.2019.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, assumendo quale scaglione di riferimento quello compreso tra €. 52.001,00 a €. 260.000,00 con i valori medi previsti per la fase introduttiva e di studio, esclusione della fase istruttoria e riduzione del 50% per la fase decisoria non avendo la parte convenuta vincitrice depositato alcuno scritto in relazione a detta fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 11.05.2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda avanzata da
[...]
; Parte_1
2) DICHIARA la carenza di legittimazione attiva di e, per l'effetto dichiara Controparte_3
INAMMISSIBILE la domanda da egli proposta;
3) RIGETTA la domanda proposta dall'avv. e e, per l'effetto CP_1 CP_2
ACCOGLIE la proposta opposizione;
4) COMPENSA integralmente le spese nei rapporti tra e l' Parte_1 CP_4
5) NA e , in solido tra loro, alla CP_1 CP_2 Controparte_3 rifusione in favore dell' delle spese processuali che liquida Controparte_9 in €. 6.306,50 per compensi, oltre rimborsi, a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP
e IVA come per legge.
Così deciso in Bari, il 30.08.2025.
Il Giudice dott.ssa IM ER
IM ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa IM ER pronuncia la seguente ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 72829/2019 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Donato Parte_1
Carlucci e Cipriano Popolizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlucci sito in
Altamura alla via Montecalvario n. 35 giusta mandato in atti;
- creditore opposto/attore -
E
AVV. in proprio ex art. 86 c.p.c., e nell'interesse di e CP_1 CP_2
tutti elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. sito in Bari, Controparte_3 CP_1 alla via Giovanni Pascoli n. 39, giusta mandato in atti;
- creditori opposti/attori -
CONTRO
in persona del Presidente e Controparte_4 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Contursi, elettivamente domiciliata in Bari presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' , alla via Putignani n. 108, giusta procura CP_4 generale alle liti per notaio di Roma del 21.7.2015 (Rep. n. 80974, Racc. n. 21569) Persona_1 allegata in atti;
- debitrice opponente/convenuta -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 24.02.2025 e nei rispettivi scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
IM ER CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 615, comma II, c.p.c. depositato in data 19.02.2019, l' proponeva CP_4 opposizione avverso la procedura esecutiva recante R.G. n. 2822/2015 sub 2) avanzando contestuale istanza di sospensione della medesima. All'uopo articolava i seguenti motivi di doglianza: i) “In relazione ai crediti azionati da , non si oppone alla richiesta di integrazione Parte_1 dell'ordinanza di assegnazione parziale condizionata all'intervenuta restituzione, in favore dell' della provvista di cui all'assegno circolare di €. 40.000,00 con il quale è stata eseguita CP_4 la prefata ordinanza;
ii) Inammissibilità dell'intervento promosso dalla sig. per CP_2 avvenuta proposizione, da parte della medesima, di identiche procedure esecutive definite con ordinanza di sospensione. Inesistenza del credito azionato dalla sig. iii) Inammissibilità degli CP_2 interventi spiegati in virtù della sentenza n. 164/2015 della Corte di Appello di Bari, della sentenza
n. 2134/2015 del Tribunale di Bari e della sentenza n. 3946/2015 del Tribunale di Bari;
iv)
Inammissibilità e/o inefficacia del pignoramento promosso dall'avv. per il recupero di CP_1 propri crediti vantati nei confronti dell' Art. 72 bis del D.R.P. 29.09.1973 n. 602. Tribunale CP_4 di Bari, dott.ssa Angarano, ordinanza del 21.7.2011 e sentenza n. 2118 del 18.02.2013 del Tribunale di Bari”.
Con atto di intervento del 14.02.2019 l'avv. spiegava atto di intervento nella CP_1 procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 2822/2015 sub 1) promossa da nei confronti Parte_1 dell' per un proprio credito (onorari liquidati in distrazione) di €. 3.733,57 riveniente da CP_4 un'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Bari nella procedura R.G.E. n.
4767/2016 promossa da e nella quale l' era terzo pignorato. Controparte_3 CP_4
Con ordinanza dell'08.03.2019 emessa nel procedimento di opposizione R.G.E. n. 2822/2015 sub 2 il Giudice dell'Esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione formulata dall' avverso CP_4 le azioni esecutive promosse da e dall'avv. in proprio, nonché la procedura CP_2 CP_1
IM ER esecutiva per le verifiche dei crediti azionati da e a titolo di mera sorte Parte_1 Controparte_3 capitale e assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso l'ordinanza di sospensione l'avv. CP_2 CP_1 Controparte_3
e , proponevano reclamo che veniva rigettato, nonché dichiarato inammissibile Parte_1 relativamente alla posizione di . Controparte_3
Con atto di citazione notificato in data 11.05.2019 l'avv. CP_2 CP_1
e , introducevano il presente giudizio di merito, instando per Controparte_3 Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione proposta dall' la revoca della disposta sospensione e la CP_4 condanna di controparte alle spese del giudizio e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
In particolare con riferimento al motivo di opposizione sub ii) relativo all'intervento di
[...]
– che parte opponente assumeva essere inammissibile in quanto promosso per un credito già CP_2 azionato con due precedenti azioni esecutive (R.G. es 2754/2015 e R.G. es 1237/2016) definite con ordinanze di sospensione, credito insussistente a decorrere dal febbraio 1999, in cui la sarebbe CP_2 divenuta ultrasessantacinquenne, perdendo, dunque, il diritto alla pensione di inabilità civile ai sensi dell'art.12 della L. n. 118 del 1971, percependo dal febbraio 1999 la pensione di vecchiaia “VOCOM” per compimento dell'età pensionabile che assorbe la pensione di invalidità civile di cui alla sentenza n. 8369/2000 del Tribunale di Bari – parte attrice ne rilevava l'infondatezza, negando che si trattasse della duplicazione di un credito già azionato, avendo la chiesto che le venisse assegnata la CP_2 somma di €. 39.112,39 per ratei di pensione di inabilità civile relativi al periodo 07/2008-12/2018, ossia per un periodo successivo alle richiamate procedure;
che dette procedure erano comunque estinte;
che il credito assistenziale avesse natura alimentare;
che l'art. 12 L. n. 118/71 non prevede la perdita del diritto alla pensione di inabilità civile al compimento del sessantacinquesimo anno, né prevede alcuna incompatibilità con altre indennità o pensioni;
che la sentenza n. 8369/2000 costituisse titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva inerente l'odierno giudizio di merito.
Con riferimento al motivo di opposizione sub iii) gli attori lamentavano che il G.E. avesse accolto un motivo di opposizione all'esecuzione non formulato dall' avendo l'opponente CP_4 eccepito l'inammissibilità degli interventi in quanto già promossi nell'ambito della precedente procedura esecutiva e per gli stessi risultasse emessa in data 14.07.2016 ordinanza di sospensione, mentre il Giudice dell'Esecuzione avesse richiamato le considerazioni espresse nella precedente ordinanza di sospensione resa nel giudizio n. 2822/2015 sub 1 R.G.E. in data 14.07.2016 relativa a diversi crediti professionali, in favore dell'avv. sulla base di un pignoramento ex art.72 bis CP_1
D.P.R. 602/1973 notificato all'ente previdenziale, quale terzo pignorato, in data 14.12.2010.
Quanto al motivo sub iv) relativo all'inammissibilità e/o inefficacia del pignoramento promosso dall'avv. per il recupero dei propri crediti vantati nei confronti dell' CP_1 Controparte_5
IM ER l'esistenza di un pignoramento ex art.72 bis, d.p.r. 602/73, l'avv. assumeva l'azzeramento CP_1 delle cartelle di pagamento poste a base dell'atto di pignoramento del 03.12.2010.
Con memoria difensiva depositata in data 02.07.2019, si costituiva l' impugnando e CP_4 contestando ogni avversa eccezione ed argomentazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, sulla base di censure in larga parte coincidenti rispetto a quelle spiegate in sede di atto di opposizione all'esecuzione.
In particolare, in relazione all'inammissibilità dell'intervento spiegato da CP_2
l'Ente rilevava la totale sovrapponibilità delle procedure esecutive con riferimento al periodo 07/08-
05/2015 (tre procedure esecutive promosse per detto periodo); parziale sovrapponibilità per il periodo
06/15-11/16 (due procedure esecutive promosse per detto periodo); il frazionamento di un credito unitario per il periodo successivo (12/16-12/18).
Precisava, altresi', che le due pregresse procedure esecutive (RGE 2754/2015 e RGE
1237/2016) risultassero sospese e non vi fosse prova dell'intervenuta estinzione delle medesime, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice che, tuttavia, non aveva fornito prova dell'intervenuta estinzione producendo l'eventuale ordinanza del Giudice dell'Esecuzione.
L' ribadiva l'efficacia del pignoramento esattoriale come comprovata dalla sentenza CP_4
n. 1492/2019 del Tribunale di Bari che, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso avverso il pignoramento esattoriale (R.G. 2313/2014), proprio con riferimento al pignoramento CP_ esattoriale notificato all' (n. 283134 ridotto ad €. 177.300,99), ne aveva confermato la validità.
Quanto all'azione esecutiva promossa da parte convenuta deduceva la Controparte_3 carenza di legittimazione attiva del essendo l'oggetto dell'azione esecutiva, ancorchè CP_3 introdotta nell'interesse del costituito esclusivamente da spese liquidate in distrazione nel CP_3 titolo azionato.
Infine, parte convenuta deduceva l'inammissibilità del giudizio di merito promosso da Pt_1
per violazione del combinato disposto dalle norme ex artt. 623, 624 e 669 terdecies c.p.c.,
[...] non avendo l' proposto alcuna opposizione avverso la procedura esecutiva azionata dal CP_4 Pt_1 che aveva, a sua volta, spiegato una domanda di integrazione della pregressa ordinanza di assegnazione del 14.07.2016 a cui l' aveva aderito, precisando che l'integrazione dovesse CP_4 essere condizionata alla restituzione, in suo favore, della provvista di cui all'assegno circolare di €.
40.000,00 con il quale era stata eseguita detta ordinanza.
L' concludeva per l'accoglimento della opposizione nei confronti di CP_4 CP_2
e e la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità del giudizio di CP_1 Controparte_3 merito promosso da , vinte le spese di lite. Parte_1
IM ER In assenza di attività istruttoria all'udienza del 19.07.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
seguivano taluni rinvii scaturenti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nonché dal il subentro della scrivente, sino all'udienza del 24.02.2025 in cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L' non depositava nè la comparsa conclusionale, né la memoria di replica. CP_4
Mette conto precisare, altresi', che con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 02.05.2022 i procuratori costituiti per e per l' Parte_1 CP_4 chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, principiando dalla posizione di , va Parte_1 detto quanto segue.
La cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
E l'intervenuta esecuzione della sentenza, in ottemperanza alla statuizione del Consiglio di
Stato n.1626/22 (giudizio intrapreso nelle more del presente giudizio) determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034).
Quanto alle spese di lite, osservato che il presente giudizio di merito introdotto ai sensi dell'art. 616 c.p.c. presuppone la proposizione di un'opposizione all'esecuzione nella quale sia stato concesso un provvedimento di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. con termine per l'introduzione del giudizio di merito, mentre la sospensione disposta relativamente alla posizione del è stata adottata ai sensi dell'art. 623 c.p.c. siccome attinente alle verifiche sulla sorte capitale Pt_1
e l' non ha spiegato opposizione avverso la procedura esecutiva promossa dal , CP_4 Pt_1 sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale.
Venendo al merito la domanda avanzata dagli odierni attori è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esposte.
IM ER Con riferimento all'azione esecutiva promossa da questo Giudice intende CP_2 riportarsi alle motivazioni espresse dal Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile con l'ordinanza resa nel giudizio di reclamo avverso la sospensione disposta dal Giudice di prime cure, recante R.G.
n. 4340/2019.
Dunque, per un verso l'intervento della si appalesa inammissibile in quanto promosso CP_2 per un credito già azionato con due precedenti azioni esecutive (R.G. es 2754/2015 e R.G. es
1237/2016) definite con ordinanze di sospensione e non vi è prova dell'intervenuta estinzione delle medesime.
Inoltre, come condivisibilmente dedotto dall' sussiste la totale sovrapponibilità delle CP_4 procedure esecutive con riferimento al periodo 07/08-05/2015 (tre procedure esecutive promosse per detto periodo); parziale sovrapponibilità per il periodo 06/15-11/16 (due procedure esecutive promosse per detto periodo); il frazionamento di un credito unitario per il periodo successivo (12/16-
12/18).
Sotto ulteriore profilo, per quanto concerne la natura del credito, mette conto rilevare che l' ha prodotto il certificato di pensione di vecchiaia VOCOM n. 36800762 da cui risulta che CP_4 la a far data dal 01.02.1999 percepisce detta pensione. CP_2
La sentenza del Tribunale di Bari n. 8369/2000 azionata in sede di intervento ha riconosciuto il diritto della all'erogazione della pensione di inabilità con decorrenza dal 01.03.1995. CP_2
Dunque, a mente dell'art. 1 co. 10 L. n. 222/1984 “Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto
e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile”, sicchè a decorrere dal 01.02.1999 la pensione di vecchiaia assorbe quella di inabilità.
Ad abundantiam anche la sentenza n. 4395/2006 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, sopravvenuta al titolo azionato sentenza n. 8369/2000 Tribunale di Bari, emessa tra le stesse parti e passata in giudicato, recependo le conclusioni rassegnate dal C.T.U. e, segnatamente, ritenendo intervenuto l'assorbimento della pensione di inabilità civile nella pensione di vecchiaia, ha statuito la caducazione del diritto di a percepire la pensione di invalidità civile a far data dal CP_2
01.02.1999.
Venendo all'inammissibilità degli interventi spiegati dall'avv. e del pignoramento CP_1 da egli promosso per il recupero di propri crediti vantati nei confronti dell' – motivi che CP_4 evidentemente possono essere trattati congiuntamente - giova anzitutto rimarcare che nella vicenda
IM ER in esame l' documentava che, precedentemente all'avvio della procedura esecutiva promossa CP_4 in suo danno dal ed oggetto della presente opposizione, era stato notificato all'Ente da parte CP_1 di un pignoramento presso terzi ex art. 72 bis di cui al D.P.R. 602/73 sino alla concorrenza CP_6 dell'importo di €. 3.498.320,33, a titolo di crediti vantati dalla medesima nei confronti del CP_1
Orbene, il pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973 introduce un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale.
Come chiarito dal Supremo Consesso, il procedimento in parola presenta le caratteristiche di una esecuzione forzata caratterizzata dall'estensione dei poteri di iniziativa del creditore procedente,
a sua volta giustificata dalla particolare natura del credito;
il modello procedimentale di cui all'art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973 può ricostruirsi come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata dalla espansione dei poteri dell'esattore e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso (cfr. Cass. civ. n. 32203/2019; Cass. Civ. sent. n. 20294/2011).
In altri termini, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall' , ai sensi Controparte_7 dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, è un provvedimento amministrativo cui consegue l'avvio di un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale e che, qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista - nella procedura ordinaria
- dall'art. 553 c.p.c.; pertanto, nel momento in cui il terzo pignorato esegue il primo pagamento, si compie la fattispecie che tiene luogo dell'accertamento giudiziale del credito pignorato e si determina, anche per il futuro, l'effetto che tiene luogo dell'assegnazione di questo credito, legittimando l' a ricevere i pagamenti futuri da parte del terzo, con l'ulteriore conseguenza Controparte_7 che la procedura è destinata ad esaurirsi con l'unico atto consistente nell'ordine di pagamento.
Tanto rilevato, premesso che la pendenza del giudizio di merito, introdotto a seguito della sospensione della procedura esecutiva esattoriale, disposta a fronte della proposta opposizione, avrebbe in ogni caso escluso in radice la possibilità di accedere alla tesi della intervenuta estinzione della procedura, con conseguente permanenza del vincolo sulle somme pignorate, preme comunque osservare che tale conclusione risulta ancor più avvalorata in ragione della definizione del giudizio medesimo, avvenuta con sentenza di questo Tribunale n. 1492/2019 depositata in data 2-5.04.2019 con la quale è stata accolta la domanda dell' e dichiarata Controparte_8 inammissibile l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dal debitore avverso l'indicata procedura esattoriale.
IM ER Deve, infine, essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva di atteso che Controparte_3
l'oggetto dell'azione esecutiva, sebbene introdotta nell'interesse del medesimo, è costituito esclusivamente dalle spese liquidate in distrazione nel titolo azionato (ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c. emessa dal Tribunale di Bari nel procedimento R.G.E. 4767/2016) come emerge sia dall'atto di intervento spiegato in data 14.02.2019, sia dagli atti di precetto notificati in data 21.06.2018 e 18.04.2019.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, assumendo quale scaglione di riferimento quello compreso tra €. 52.001,00 a €. 260.000,00 con i valori medi previsti per la fase introduttiva e di studio, esclusione della fase istruttoria e riduzione del 50% per la fase decisoria non avendo la parte convenuta vincitrice depositato alcuno scritto in relazione a detta fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 11.05.2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda avanzata da
[...]
; Parte_1
2) DICHIARA la carenza di legittimazione attiva di e, per l'effetto dichiara Controparte_3
INAMMISSIBILE la domanda da egli proposta;
3) RIGETTA la domanda proposta dall'avv. e e, per l'effetto CP_1 CP_2
ACCOGLIE la proposta opposizione;
4) COMPENSA integralmente le spese nei rapporti tra e l' Parte_1 CP_4
5) NA e , in solido tra loro, alla CP_1 CP_2 Controparte_3 rifusione in favore dell' delle spese processuali che liquida Controparte_9 in €. 6.306,50 per compensi, oltre rimborsi, a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP
e IVA come per legge.
Così deciso in Bari, il 30.08.2025.
Il Giudice dott.ssa IM ER
IM ER