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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/07/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 148/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Leda Puleo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
: Pa
(c.f. 137 020 871), in persona del Sindaco p.t., Parte_2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Elisabetta Baviera (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 16.6.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'11.01.2013 conveniva il Parte_1 Parte_2
innanzi al Tribunale di Catania, cui chiedeva di condannare la convenuta
[...]
Amministrazione al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in seguito al sinistro “autonomo” di cui esso attore era rimasto vittima il 27.7.2004 allorchè, intorno alle h 15:45, percorrendo alla guida del suo scooter “Piaggio
Beverly 500” (targato CC 94048) la via San Matteo (in direzione Nord-Sud) della frazione di San Giovanni Galermo, incappava in un'ampia e profonda buca apertasi sul manto stradale;
così perdendo il controllo del motociclo, insieme al quale rovinava in terra. Accompagnato dalla coniuge (che lo seguiva alla guida della propria autovettura) presso il più vicino Pronto Soccorso, qui gli venivano refertate le lesioni sparse che aveva nell'occorso riportato.
Chiedeva infine, e pertanto, esso di “Ritenere e dichiarare che il sinistro Pt_1
per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa del , il quale Parte_2
ha omesso di effettuare le ordinarie opere di manutenzione stradale atte a scongiurare il pericolo del crearsi di insidie stradali, quali quella nella fattispecie palesatasi al sig. , costituita da una profonda buca nel manto stradale. Pt_1
Per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei Parte_2
danni materiali al motoveicolo per l'importo di € 427,21, o nella maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa o a seguito dell'espletanda
CTU tecnica. Condannare il al risarcimento delle lesioni Parte_2
patite dal sig. per l'importo che andrà accertato in corso di causa o a Pt_1
seguito dell'espletanda CTU medico-legale, nonché alla refusione dei costi sostenuti per le cure mediche affrontate. Condannare altresì l' convenuto al CP_1
risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale patito dal sig. a Pt_1
cagione del sinistro occorso e delle lungaggini nella definizione della pratica risarcitoria, anche equitativamente determinato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art.93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. §§§
Costituitosi in contraddittorio il contestava la domanda Parte_2
risarcitoria del il quale – si obiettava – doveva ascrivere l'accaduto solo Pt_1
ad una sua colpevole disattenzione essendo nell'occorso la buca TA, accidentalmente formatasi sulla sede stradale al pari di tante altre, pienamente visibile.
§§§
Venuti in udienza, all'esito dell'escussione del teste addotto da parte attrice veniva, con ordinanza del 20.6.2018, istituita c.t.u. medico-legale di cui veniva officiato il
Dr. Il quale, con ordinanza del 26.4.2019, stante l'inerzia Persona_1
dimostrata nell'assolvimento dell'incarico era sostituito con altro c.t.u., nella persona del Dr. . Neppure avendo quest'ultimo, a distanza di Controparte_2
quasi due anni dalla nomina, depositato elaborato peritale, con ordinanza del
12.2.2021 ne veniva a sua volta disposta la sostituzione con altro c.t.u. nella persona della Dr.ssa La quale, con nota del 20.9.2021, dichiarava Persona_2
infine di rinunciare all'incarico “dopo vari tentativi di convocazione di operazioni peritali, essendo state effettuate tre diverse convocazioni comunicate a mezzo PEC al Procuratore di parte ricorrente andate tutte deserte”.
A tal punto il G.I. rimetteva le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza a verbale n.
2576/2023 del 14.6.2023 rigettava la domanda risarcitoria del , dopo aver Pt_1
considerato:
- che “Come emerge dagli atti di causa e dalle comunicazioni trasmesse a mezzo pec, ai difensori delle parti, dal CTU Dott. il 13.3.2020 e CP_2
dal CTU Dott.ssa il 17.3.2021 ed il 27.5.2021, più volte i CTU hanno Per_2
fissato e comunicato al difensore la data della visita medico-legale dell'attore. Tuttavia, l'attore non si è mai presentato per sottoporsi alla visita, come rappresentato anche all'odierna udienza dalla difensora del medesimo che ha dichiarato che lo stesso è stato sempre regolarmente informato dalla stessa delle date via via indicate dai CTU nominati per sottoporsi alla visita medico legale”,
- che “Pertanto, tenuto conto, da un lato, del lunghissimo lasso di tempo decorso dal sinistro, risalente al lontano 2004 (il giudizio è stato introdotto nel 2013) e della conseguente inutilità di una CTU disposta a distanza di quasi venti anni dal fatto lesivo, e, dall'altro lato, della condotta tenuta dall'attore danneggiato, influente anch'essa sulla durata del giudizio, per
l'ingiustificato rifiuto reiterato di sottoporsi a visita medico legale - valutabile ex art. 116 c.p.c. quale argomento di prova ai fini della formazione del libero convincimento del giudice - deve ritenersi non raggiunta la prova dei danni derivanti dal sinistro oggetto di causa, con conseguente infondatezza della domanda attorea per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art.2697 c.c. Come affermato anche dalla Suprema
Corte, la mancata sottoposizione dell'attore, preteso danneggiato, alla visita medico legale è un comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c. (Cass.
n. 19577/2013). Ne consegue il rigetto delle domande attoree”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 7.02.2024, appello articolato su due motivi.
Censurando, con il primo, che la sentenza impugnata nessuna pronunzia avesse comunque reso sulla pretesa di risarcimento dei danni al mezzo incidentato che era stata altresì veicolata in citazione.
E deducendo, con il secondo motivo del suo gravame, che – nel ritenere decisiva la circostanza che il si fosse ripetutamente sottratto alle visite cui era stato Pt_1
convocato dapprima dal c.t.u. Dr. e poi dalla c.t.u. Dr.ssa – il primo CP_2 Per_2
giudice non avesse saputo ben considerare come “fosse assolutamente logica la mancata presentazione ad una visita medica disposta ben diciotto anni dopo la verificazione del sinistro. Il ha ritenuto fosse inutile presentarsi ad una Pt_1
convocazione medico-legale per lesioni riportate circa un ventennio prima, consapevole che l'entità e la natura delle lesioni riportate in occasione del sinistro fossero state ben documentate a mezzo della documentazione medica prodotta in atto introduttivo del giudizio;
documentazione non contestata dal convenuto Parte_2
e che avrebbe ben potuto essere valutata dal CTU nominato dal Tribunale.
[...]
Dunque, la circostanza che il non si sia presentato alla convocazione del Pt_1
CTU non significava in alcun modo che non avesse interesse alla correlata domanda giudiziale, mai rinunciata, ed infatti la difesa è proseguita regolarmente senza recesso da alcuna delle istanze giudiziali inizialmente incardinate”.
, per quanto così riassunto, concludeva chiedendo infine alla Corte Parte_1
adita che, in riforma della sentenza impugnata, le sue domande risarcitorie - a torto disattese dal Tribunale – fossero infine accolte.
§§§
Il – non prima di avere reiterato, ex art. 346 c.p.c., la propria Parte_2
eccezione di prescrizione non avendo le lettere raccomandate che il aveva Pt_1
inoltrato prima di adire le vie giudiziarie interrotto, in realtà, il decorso del relativo termine – nel costituirsi in contraddittorio contestava entrambi i motivi dell'appello del che, pertanto, chiedeva infine che fosse rigettato. Pt_1
In esito all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, esaurita la trattazione della causa, rinviava prontamente le parti a successiva udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da è infondato in ogni sua parte. Parte_1
Lo è pure nel suo secondo e tuttavia principale motivo dal quale, in ordine logico, mette conto di riprendere le mosse.
Al riguardo non v'è che da rilevare che al personale convincimento dell'odierno appellante che – secondo quanto da costui (come premesso) dedotto – non fosse più utile né producente sottoporsi a visita medico-legale a distanza di diversi lustri (dall'evento lesivo per cui è insorta controversia) si contrappone, di tutta evidenza, il parere sia del c.t.u. Dr. che della c.t.u. Dr.ssa che la sottoposizione del CP_2 Per_2
periziando a visita – nella cui sede procedere altresì ad esame obiettivo ed alla raccolta dell'anamnesi del periziando medesimo – fosse invece ancora utile, se non necessaria: diversamente – è appena il caso di rilevare – detti professionisti si sarebbero certamente astenuti da adempimento (quale l'invito rivolto al periziando a sottoporsi a visita) che avessero considerato ormai non più tale da consentire l'acquisizione di utili elementi di giudizio medico-legale.
Ciò posto, la definizione del motivo di impugnazione in esame passa allora per il richiamo di quel consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Il giudice del merito, mentre non è tenuto ad una particolare motivazione allorché aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, deve invece motivare adeguatamente il dissenso dal parere dello stesso consulente, dimostrando di aver sufficientemente valutato gli argomenti sui quali tale parere è basato ed esponendo le ragioni per le quali se ne discosta, in modo che sia possibile il controllo circa la coerenza, l'adeguatezza e la logicità della decisione” (Cass. 991/86 e successive conformi): esegesi il cui richiamo induce nella specie a concludere che nulla – e tantomeno il personale convincimento dell'appellante, esclusivamente fondato su mera petizione di principio - autorizzi a discostarsi dal parere dei cc.tt.u. anzidetti che ritenevano – come va ribadito - che non potesse prescindersi dalla visita medico- legale, altresì, del periziando.
Il quale, essendovisi ripetutamente sottratto, si è così precluso la possibilità di fornire, pur essendone onerato ex art. 2697 c.p.c., valida e sufficiente prova sia della riconducibilità (sulla base dei noti criteri di accertamento medico-legale del nesso di causalità) delle lesioni personali di cui è venuto a reclamare un risarcimento al sinistro stradale descritto nella superiore narrativa, sia pure e soprattutto della loro rilevanza – in termini sia qualitativi che quantitativi – ai sensi dei barèmes medico- legali più accreditati.
Pertanto – deve concludersi sul punto – actore non probante reus absolvitur. §§§
Per lo stesso sostanziale motivo è infondato anche il primo motivo dell'appello del
. Pt_1
Il quale, a sostegno della sua domanda di risarcimento del danno dovuto ai danneggiamenti riportati dal motociclo incidentato, si limitava a versare in atti un presunto preventivo di spesa su carta intestata della “Moto Web di : CP_3
documento che – osserva la Corte – da sé solo non prova nulla nessuna certezza, infatti, essendo possibile nutrire sulla sua provenienza. Avrebbe potuto il Pt_1
richiedere l'assunzione della testimonianza del titolare della IT TA (anche soltanto nella forma scritta semplificata di cui al settimo comma dell'art. 257bis
c.p.c.): costui richiedeva invece – nella sua originaria citazione – che fosse pure disposta c.t.u. di stima dei danni al mezzo incidentato salvo, poi, rinunciarvi allorchè
– in esito all'udienza del 3.10.2014 in cui era stata assunta la testimonianza di
[...]
– le parti chiedevano “concordemente” che fosse fissata udienza Testimone_1
di precisazione delle conclusioni.
Ancorchè si possa dunque ritenere, nella specie, sufficientemente provato l'an debeatur, anche a detto ultimo riguardo è mancata alcuna sufficiente prova del quantum debeatur. Né sarebbe stato a tal punto lecito procedere ad una liquidazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. a mente, invero, dello jus receptum secondo cui
“La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (ex ceteris Cass. III 31546/2018).
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere infine rigettato. Parte_1 Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - tenuto conto dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 € 26.000,00 deve essere - in ragione del valore indeterminabile della causa, e considerato che “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia"”, Cass. VI 968/2022 - fatta applicazione) – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando €
1.134,00 x fase di studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 2576/2023 del 14.6.2023 proposto, con citazione del
7.02.2024, da nei confronti del - così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 148/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Leda Puleo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
: Pa
(c.f. 137 020 871), in persona del Sindaco p.t., Parte_2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Elisabetta Baviera (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 16.6.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'11.01.2013 conveniva il Parte_1 Parte_2
innanzi al Tribunale di Catania, cui chiedeva di condannare la convenuta
[...]
Amministrazione al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in seguito al sinistro “autonomo” di cui esso attore era rimasto vittima il 27.7.2004 allorchè, intorno alle h 15:45, percorrendo alla guida del suo scooter “Piaggio
Beverly 500” (targato CC 94048) la via San Matteo (in direzione Nord-Sud) della frazione di San Giovanni Galermo, incappava in un'ampia e profonda buca apertasi sul manto stradale;
così perdendo il controllo del motociclo, insieme al quale rovinava in terra. Accompagnato dalla coniuge (che lo seguiva alla guida della propria autovettura) presso il più vicino Pronto Soccorso, qui gli venivano refertate le lesioni sparse che aveva nell'occorso riportato.
Chiedeva infine, e pertanto, esso di “Ritenere e dichiarare che il sinistro Pt_1
per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa del , il quale Parte_2
ha omesso di effettuare le ordinarie opere di manutenzione stradale atte a scongiurare il pericolo del crearsi di insidie stradali, quali quella nella fattispecie palesatasi al sig. , costituita da una profonda buca nel manto stradale. Pt_1
Per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei Parte_2
danni materiali al motoveicolo per l'importo di € 427,21, o nella maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa o a seguito dell'espletanda
CTU tecnica. Condannare il al risarcimento delle lesioni Parte_2
patite dal sig. per l'importo che andrà accertato in corso di causa o a Pt_1
seguito dell'espletanda CTU medico-legale, nonché alla refusione dei costi sostenuti per le cure mediche affrontate. Condannare altresì l' convenuto al CP_1
risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale patito dal sig. a Pt_1
cagione del sinistro occorso e delle lungaggini nella definizione della pratica risarcitoria, anche equitativamente determinato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art.93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. §§§
Costituitosi in contraddittorio il contestava la domanda Parte_2
risarcitoria del il quale – si obiettava – doveva ascrivere l'accaduto solo Pt_1
ad una sua colpevole disattenzione essendo nell'occorso la buca TA, accidentalmente formatasi sulla sede stradale al pari di tante altre, pienamente visibile.
§§§
Venuti in udienza, all'esito dell'escussione del teste addotto da parte attrice veniva, con ordinanza del 20.6.2018, istituita c.t.u. medico-legale di cui veniva officiato il
Dr. Il quale, con ordinanza del 26.4.2019, stante l'inerzia Persona_1
dimostrata nell'assolvimento dell'incarico era sostituito con altro c.t.u., nella persona del Dr. . Neppure avendo quest'ultimo, a distanza di Controparte_2
quasi due anni dalla nomina, depositato elaborato peritale, con ordinanza del
12.2.2021 ne veniva a sua volta disposta la sostituzione con altro c.t.u. nella persona della Dr.ssa La quale, con nota del 20.9.2021, dichiarava Persona_2
infine di rinunciare all'incarico “dopo vari tentativi di convocazione di operazioni peritali, essendo state effettuate tre diverse convocazioni comunicate a mezzo PEC al Procuratore di parte ricorrente andate tutte deserte”.
A tal punto il G.I. rimetteva le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza a verbale n.
2576/2023 del 14.6.2023 rigettava la domanda risarcitoria del , dopo aver Pt_1
considerato:
- che “Come emerge dagli atti di causa e dalle comunicazioni trasmesse a mezzo pec, ai difensori delle parti, dal CTU Dott. il 13.3.2020 e CP_2
dal CTU Dott.ssa il 17.3.2021 ed il 27.5.2021, più volte i CTU hanno Per_2
fissato e comunicato al difensore la data della visita medico-legale dell'attore. Tuttavia, l'attore non si è mai presentato per sottoporsi alla visita, come rappresentato anche all'odierna udienza dalla difensora del medesimo che ha dichiarato che lo stesso è stato sempre regolarmente informato dalla stessa delle date via via indicate dai CTU nominati per sottoporsi alla visita medico legale”,
- che “Pertanto, tenuto conto, da un lato, del lunghissimo lasso di tempo decorso dal sinistro, risalente al lontano 2004 (il giudizio è stato introdotto nel 2013) e della conseguente inutilità di una CTU disposta a distanza di quasi venti anni dal fatto lesivo, e, dall'altro lato, della condotta tenuta dall'attore danneggiato, influente anch'essa sulla durata del giudizio, per
l'ingiustificato rifiuto reiterato di sottoporsi a visita medico legale - valutabile ex art. 116 c.p.c. quale argomento di prova ai fini della formazione del libero convincimento del giudice - deve ritenersi non raggiunta la prova dei danni derivanti dal sinistro oggetto di causa, con conseguente infondatezza della domanda attorea per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art.2697 c.c. Come affermato anche dalla Suprema
Corte, la mancata sottoposizione dell'attore, preteso danneggiato, alla visita medico legale è un comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c. (Cass.
n. 19577/2013). Ne consegue il rigetto delle domande attoree”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 7.02.2024, appello articolato su due motivi.
Censurando, con il primo, che la sentenza impugnata nessuna pronunzia avesse comunque reso sulla pretesa di risarcimento dei danni al mezzo incidentato che era stata altresì veicolata in citazione.
E deducendo, con il secondo motivo del suo gravame, che – nel ritenere decisiva la circostanza che il si fosse ripetutamente sottratto alle visite cui era stato Pt_1
convocato dapprima dal c.t.u. Dr. e poi dalla c.t.u. Dr.ssa – il primo CP_2 Per_2
giudice non avesse saputo ben considerare come “fosse assolutamente logica la mancata presentazione ad una visita medica disposta ben diciotto anni dopo la verificazione del sinistro. Il ha ritenuto fosse inutile presentarsi ad una Pt_1
convocazione medico-legale per lesioni riportate circa un ventennio prima, consapevole che l'entità e la natura delle lesioni riportate in occasione del sinistro fossero state ben documentate a mezzo della documentazione medica prodotta in atto introduttivo del giudizio;
documentazione non contestata dal convenuto Parte_2
e che avrebbe ben potuto essere valutata dal CTU nominato dal Tribunale.
[...]
Dunque, la circostanza che il non si sia presentato alla convocazione del Pt_1
CTU non significava in alcun modo che non avesse interesse alla correlata domanda giudiziale, mai rinunciata, ed infatti la difesa è proseguita regolarmente senza recesso da alcuna delle istanze giudiziali inizialmente incardinate”.
, per quanto così riassunto, concludeva chiedendo infine alla Corte Parte_1
adita che, in riforma della sentenza impugnata, le sue domande risarcitorie - a torto disattese dal Tribunale – fossero infine accolte.
§§§
Il – non prima di avere reiterato, ex art. 346 c.p.c., la propria Parte_2
eccezione di prescrizione non avendo le lettere raccomandate che il aveva Pt_1
inoltrato prima di adire le vie giudiziarie interrotto, in realtà, il decorso del relativo termine – nel costituirsi in contraddittorio contestava entrambi i motivi dell'appello del che, pertanto, chiedeva infine che fosse rigettato. Pt_1
In esito all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, esaurita la trattazione della causa, rinviava prontamente le parti a successiva udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da è infondato in ogni sua parte. Parte_1
Lo è pure nel suo secondo e tuttavia principale motivo dal quale, in ordine logico, mette conto di riprendere le mosse.
Al riguardo non v'è che da rilevare che al personale convincimento dell'odierno appellante che – secondo quanto da costui (come premesso) dedotto – non fosse più utile né producente sottoporsi a visita medico-legale a distanza di diversi lustri (dall'evento lesivo per cui è insorta controversia) si contrappone, di tutta evidenza, il parere sia del c.t.u. Dr. che della c.t.u. Dr.ssa che la sottoposizione del CP_2 Per_2
periziando a visita – nella cui sede procedere altresì ad esame obiettivo ed alla raccolta dell'anamnesi del periziando medesimo – fosse invece ancora utile, se non necessaria: diversamente – è appena il caso di rilevare – detti professionisti si sarebbero certamente astenuti da adempimento (quale l'invito rivolto al periziando a sottoporsi a visita) che avessero considerato ormai non più tale da consentire l'acquisizione di utili elementi di giudizio medico-legale.
Ciò posto, la definizione del motivo di impugnazione in esame passa allora per il richiamo di quel consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Il giudice del merito, mentre non è tenuto ad una particolare motivazione allorché aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, deve invece motivare adeguatamente il dissenso dal parere dello stesso consulente, dimostrando di aver sufficientemente valutato gli argomenti sui quali tale parere è basato ed esponendo le ragioni per le quali se ne discosta, in modo che sia possibile il controllo circa la coerenza, l'adeguatezza e la logicità della decisione” (Cass. 991/86 e successive conformi): esegesi il cui richiamo induce nella specie a concludere che nulla – e tantomeno il personale convincimento dell'appellante, esclusivamente fondato su mera petizione di principio - autorizzi a discostarsi dal parere dei cc.tt.u. anzidetti che ritenevano – come va ribadito - che non potesse prescindersi dalla visita medico- legale, altresì, del periziando.
Il quale, essendovisi ripetutamente sottratto, si è così precluso la possibilità di fornire, pur essendone onerato ex art. 2697 c.p.c., valida e sufficiente prova sia della riconducibilità (sulla base dei noti criteri di accertamento medico-legale del nesso di causalità) delle lesioni personali di cui è venuto a reclamare un risarcimento al sinistro stradale descritto nella superiore narrativa, sia pure e soprattutto della loro rilevanza – in termini sia qualitativi che quantitativi – ai sensi dei barèmes medico- legali più accreditati.
Pertanto – deve concludersi sul punto – actore non probante reus absolvitur. §§§
Per lo stesso sostanziale motivo è infondato anche il primo motivo dell'appello del
. Pt_1
Il quale, a sostegno della sua domanda di risarcimento del danno dovuto ai danneggiamenti riportati dal motociclo incidentato, si limitava a versare in atti un presunto preventivo di spesa su carta intestata della “Moto Web di : CP_3
documento che – osserva la Corte – da sé solo non prova nulla nessuna certezza, infatti, essendo possibile nutrire sulla sua provenienza. Avrebbe potuto il Pt_1
richiedere l'assunzione della testimonianza del titolare della IT TA (anche soltanto nella forma scritta semplificata di cui al settimo comma dell'art. 257bis
c.p.c.): costui richiedeva invece – nella sua originaria citazione – che fosse pure disposta c.t.u. di stima dei danni al mezzo incidentato salvo, poi, rinunciarvi allorchè
– in esito all'udienza del 3.10.2014 in cui era stata assunta la testimonianza di
[...]
– le parti chiedevano “concordemente” che fosse fissata udienza Testimone_1
di precisazione delle conclusioni.
Ancorchè si possa dunque ritenere, nella specie, sufficientemente provato l'an debeatur, anche a detto ultimo riguardo è mancata alcuna sufficiente prova del quantum debeatur. Né sarebbe stato a tal punto lecito procedere ad una liquidazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. a mente, invero, dello jus receptum secondo cui
“La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (ex ceteris Cass. III 31546/2018).
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere infine rigettato. Parte_1 Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - tenuto conto dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 € 26.000,00 deve essere - in ragione del valore indeterminabile della causa, e considerato che “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia"”, Cass. VI 968/2022 - fatta applicazione) – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando €
1.134,00 x fase di studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 2576/2023 del 14.6.2023 proposto, con citazione del
7.02.2024, da nei confronti del - così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)