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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 26/02/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 831/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200027193465000 CONTR.SOLIDAR. 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3950/2025 depositato il
27/10/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 068 2020 00271934 65 000, emessa a seguito di controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 relativo all'anno di imposta 2016 con cui si richiede al contribuente la somma di € 3.900,98 e più precisamente maggiore IVAFE per euro 2.611,00
e maggior contributo di solidarietà per euro 72,00, sanzioni per omesso versamento per euro 804,90, interessi per euro 293,75 ed oneri di riscossione per euro 119,33.
Eccepisce il ricorrente: - la decadenza dell'Ente impositore dal diritto di esigere le somme indicate per mancato rispetto dell'articolo 25 comma 1 lett. a) del D.P.R. 602/1973, dal momento che la notifica della cartella è avvenuta solo in data 02.12.2024;- l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata dal momento che il credito d'imposta riportato nella dichiarazione per l'anno di imposta 2016 a titolo di IVAFE era comunque spettante e il riporto del credito dall'anno precedente a titolo di IVAFE anziché di IVIE -per un'erronea compilazione del quadro RW- deve essere considerato come mero errore formale.
Conclude chiedendo: - In via preliminare, annullare integralmente la cartella di pagamento impugnata per intervenuta decadenza delle pretese creditorie ivi contenute;
- In via subordinata, annullare parzialmente la cartella di pagamento impugnata per illegittimità della pretesa tributaria con riguardo all'imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) e relative sanzioni e interessi.Con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la Agenzia Entrate DP I di Milano che rileva come la eccezione di intervenuta decadenza riguarda vizi imputabili all'attività svolta dall'Agente della Riscossione, ritualmente convenuta in giudizio. Dalla ricostruzione effettuata nel ricorso emerge il riconoscimento dell'errore nella presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 (per l'anno di imposta 2016) e se fosse stata effettuata una corretta liquidazione dell'imposta, emergerebbe un debito del contribuente. Osserva che il contribuente non si è mai attivato al fine di rettificare e/o integrare la dichiarazione originariamente presentata ed anzi ha persistito nell'utilizzare in compensazione crediti che si ritengono non spettanti.
Conclude chiedendo: - nel merito respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della piena ed assoluta legittimità dell'atto impugnato;
- In ogni caso, condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, che evidenzia l'estraneità/carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in relazione alla contestata legittimità della pretesa fiscale iscritta a ruolo. Quanto alla eccepita decadenza ribadisce la correttezza dell'iter notificatorio anche in considerazione della sospensione emergenziale Covid-19. Non risulta intervenuta la decadenza del credito, dal momento che per i carichi con i termini decadenziali scadenti fino al 31.12.2021, come nel caso di specie, devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni in forza dell'art. 68, comma 1
(o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. A seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla citata normativa, i termini di decadenza devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025.
Conclude chiedendo: - rigettare il ricorso nei confronti dell'Agente della Riscossione in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento delle domande avversarie, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze.
Il contribuente depositava memoria di replica. Alla udienza odierna la causa viene riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, osserva che il ricorso merita accoglimento.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La Corte ritiene dirimente esaminare la preliminare eccezione di decadenza dal diritto alla riscossione ex art. 25 DPR 602/73 e in relazione alla stessa osserva quanto segue:
La notifica delle cartelle di pagamento relative alla cd. “liquidazione automatica” delle dichiarazioni (ex artt.
36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972), deve avvenire, secondo l'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.
R. 602/1973 a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e quindi entro il 31 dicembre 2020. Tale norma è stata oggetto di diverse modifiche nel corso della pandemia da Covid-19 sia con interventi specifici, sia attraverso norme di portata più generale.
L'art. 68 del D.L. 18/2020 dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale al comma 1 prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Per i carichi affidati all'Agente della riscossione dall'8.3.2020 al 31.12.2021 l'art. 68 del DL. 18/2020, oltre al comma 1 (contenente il richiamo all'art. 12), prevede una disposizione specifica al comma 4-bis che stabilisce in questi casi, una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi rispetto ai termini ordinari. In virtù del principio di specialità e considerata l'introduzione successiva di questo comma rispetto al comma 1 si ritiene che la sospensione di 24 mesi prevalga sulla sospensione di 542 giorni.
Nel caso in esame – in cui il ruolo è stato consegnato dall'Ente impositore all'Agenzia delle Entrate
Riscossione il 25.3.2020 – risulta applicabile il comma 4-bis dell'art. 68, ed i termini di decadenza delle cartelle emesse a seguito delle liquidazioni automatizzate relative all'anno 2016 (dichiarazione modello
Redditi 2017) scadono il 31 dicembre 2022.
L'atto impugnato doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2022, mentre è stato spedito solo il 22 novembre 2024 e notificato il 2 dicembre 2024.
L'accoglimento della eccezione preliminare di decadenza dal diritto alla riscossione ex art. 25 DPR 602/73 rende superfluo esaminare le ulteriori eccezioni delle parti.
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere accolto e le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese che liquida in Euro 600,00 oltre oneri. Compensa le spese con Agenzia DP1 di Milano.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200027193465000 CONTR.SOLIDAR. 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3950/2025 depositato il
27/10/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 068 2020 00271934 65 000, emessa a seguito di controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 relativo all'anno di imposta 2016 con cui si richiede al contribuente la somma di € 3.900,98 e più precisamente maggiore IVAFE per euro 2.611,00
e maggior contributo di solidarietà per euro 72,00, sanzioni per omesso versamento per euro 804,90, interessi per euro 293,75 ed oneri di riscossione per euro 119,33.
Eccepisce il ricorrente: - la decadenza dell'Ente impositore dal diritto di esigere le somme indicate per mancato rispetto dell'articolo 25 comma 1 lett. a) del D.P.R. 602/1973, dal momento che la notifica della cartella è avvenuta solo in data 02.12.2024;- l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata dal momento che il credito d'imposta riportato nella dichiarazione per l'anno di imposta 2016 a titolo di IVAFE era comunque spettante e il riporto del credito dall'anno precedente a titolo di IVAFE anziché di IVIE -per un'erronea compilazione del quadro RW- deve essere considerato come mero errore formale.
Conclude chiedendo: - In via preliminare, annullare integralmente la cartella di pagamento impugnata per intervenuta decadenza delle pretese creditorie ivi contenute;
- In via subordinata, annullare parzialmente la cartella di pagamento impugnata per illegittimità della pretesa tributaria con riguardo all'imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) e relative sanzioni e interessi.Con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la Agenzia Entrate DP I di Milano che rileva come la eccezione di intervenuta decadenza riguarda vizi imputabili all'attività svolta dall'Agente della Riscossione, ritualmente convenuta in giudizio. Dalla ricostruzione effettuata nel ricorso emerge il riconoscimento dell'errore nella presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 (per l'anno di imposta 2016) e se fosse stata effettuata una corretta liquidazione dell'imposta, emergerebbe un debito del contribuente. Osserva che il contribuente non si è mai attivato al fine di rettificare e/o integrare la dichiarazione originariamente presentata ed anzi ha persistito nell'utilizzare in compensazione crediti che si ritengono non spettanti.
Conclude chiedendo: - nel merito respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della piena ed assoluta legittimità dell'atto impugnato;
- In ogni caso, condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, che evidenzia l'estraneità/carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in relazione alla contestata legittimità della pretesa fiscale iscritta a ruolo. Quanto alla eccepita decadenza ribadisce la correttezza dell'iter notificatorio anche in considerazione della sospensione emergenziale Covid-19. Non risulta intervenuta la decadenza del credito, dal momento che per i carichi con i termini decadenziali scadenti fino al 31.12.2021, come nel caso di specie, devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni in forza dell'art. 68, comma 1
(o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. A seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla citata normativa, i termini di decadenza devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025.
Conclude chiedendo: - rigettare il ricorso nei confronti dell'Agente della Riscossione in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento delle domande avversarie, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze.
Il contribuente depositava memoria di replica. Alla udienza odierna la causa viene riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, osserva che il ricorso merita accoglimento.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La Corte ritiene dirimente esaminare la preliminare eccezione di decadenza dal diritto alla riscossione ex art. 25 DPR 602/73 e in relazione alla stessa osserva quanto segue:
La notifica delle cartelle di pagamento relative alla cd. “liquidazione automatica” delle dichiarazioni (ex artt.
36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972), deve avvenire, secondo l'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.
R. 602/1973 a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e quindi entro il 31 dicembre 2020. Tale norma è stata oggetto di diverse modifiche nel corso della pandemia da Covid-19 sia con interventi specifici, sia attraverso norme di portata più generale.
L'art. 68 del D.L. 18/2020 dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale al comma 1 prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Per i carichi affidati all'Agente della riscossione dall'8.3.2020 al 31.12.2021 l'art. 68 del DL. 18/2020, oltre al comma 1 (contenente il richiamo all'art. 12), prevede una disposizione specifica al comma 4-bis che stabilisce in questi casi, una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi rispetto ai termini ordinari. In virtù del principio di specialità e considerata l'introduzione successiva di questo comma rispetto al comma 1 si ritiene che la sospensione di 24 mesi prevalga sulla sospensione di 542 giorni.
Nel caso in esame – in cui il ruolo è stato consegnato dall'Ente impositore all'Agenzia delle Entrate
Riscossione il 25.3.2020 – risulta applicabile il comma 4-bis dell'art. 68, ed i termini di decadenza delle cartelle emesse a seguito delle liquidazioni automatizzate relative all'anno 2016 (dichiarazione modello
Redditi 2017) scadono il 31 dicembre 2022.
L'atto impugnato doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2022, mentre è stato spedito solo il 22 novembre 2024 e notificato il 2 dicembre 2024.
L'accoglimento della eccezione preliminare di decadenza dal diritto alla riscossione ex art. 25 DPR 602/73 rende superfluo esaminare le ulteriori eccezioni delle parti.
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere accolto e le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese che liquida in Euro 600,00 oltre oneri. Compensa le spese con Agenzia DP1 di Milano.