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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1003/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17992/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Villaricca - C.so Vittorio Emanuele 76 80010 Villaricca NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230011441650501 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 815/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli eredi Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Difensore_1, quali successori dell'avv. Nominativo_1, hanno impugnato le cartelle di pagamento n. 07120230011441650501 – 02 – 03, emessa dall'Agenzia delle Entrate-
SC e notificate il 26 giugno 2025, relative al recupero IMU per l'annualità 2015, basate sull'avviso di accertamento n. 99/2015 del 28.06.2017, ritenuto “presuntivamente notificato” il 26.02.2019.
Gli eredi hanno affermato di aver avuto conoscenza del debito solo con la cartella del 2025, che sarebbe stata il primo atto mai ricevuto, e perciò hanno sostenuto che la pretesa fosse ormai prescritta, essendo decorso il termine quinquennale previsto per l'IMU.
Hanno richiamato giurisprudenza della Cassazione per ribadire che l'IMU costituisce obbligazione periodica, soggetta a prescrizione breve.
In subordine, hanno contestato l'ulteriore illegittimità della cartella nella parte in cui imputava l'intero importo a ciascun erede, invece che pro-quota, come previsto in caso di successione.
L'Agenzia delle Entrate-SC si è costituita contro il ricorso e ha contestato integralmente le doglianze degli eredi.
In primo luogo, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto alla doglianza di mancata notifica dell'avviso di accertamento, affermando che tale attività è di esclusiva competenza del Comune di Villaricca, vero titolare del credito e soggetto responsabile del procedimento di formazione del ruolo.
L'agente della riscossione avrebbe invece compiti meramente esecutivi, limitati alla notifica della cartella.
Nel merito, ha sostenuto che nessuna prescrizione fosse maturata, poiché il periodo rilevante sarebbe stato oggetto della sospensione legale dei termini dovuta alla normativa emergenziale COVID-19, in particolare all'art. 68 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) e all'art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
Tale disciplina avrebbe comportato: la sospensione delle attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, l'ulteriore proroga dei termini di prescrizione e decadenza, e, complessivamente, un allungamento del termine di prescrizione tale da rendere ancora valido il ruolo, reso esecutivo il 13 gennaio 2023.
Secondo ADER, dunque, la cartella notificata nel 2025 non aveva superato alcun limite prescrizionale.
Il Comune di Villaricca, pur ritualmente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il Comune di Villaricca, omettendo di costituirsi in giudizio, ha omesso di documentare la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento dell'imposta, circostanza da cui deriva l'invalidità derivata della cartella impugnata e la declaratoria di decadenza dell'ente dal potere di accertamento del tributo in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente Comune di Villarica, cui è concretamente imputabile l'accoglimento del presente ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dichiara estinto per prescrizione il tributo oggetto del ruolo indicato in cartella;
2) Condanna il Comune di Villaricca alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore, Avvocato Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17992/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Villaricca - C.so Vittorio Emanuele 76 80010 Villaricca NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230011441650501 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 815/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli eredi Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Difensore_1, quali successori dell'avv. Nominativo_1, hanno impugnato le cartelle di pagamento n. 07120230011441650501 – 02 – 03, emessa dall'Agenzia delle Entrate-
SC e notificate il 26 giugno 2025, relative al recupero IMU per l'annualità 2015, basate sull'avviso di accertamento n. 99/2015 del 28.06.2017, ritenuto “presuntivamente notificato” il 26.02.2019.
Gli eredi hanno affermato di aver avuto conoscenza del debito solo con la cartella del 2025, che sarebbe stata il primo atto mai ricevuto, e perciò hanno sostenuto che la pretesa fosse ormai prescritta, essendo decorso il termine quinquennale previsto per l'IMU.
Hanno richiamato giurisprudenza della Cassazione per ribadire che l'IMU costituisce obbligazione periodica, soggetta a prescrizione breve.
In subordine, hanno contestato l'ulteriore illegittimità della cartella nella parte in cui imputava l'intero importo a ciascun erede, invece che pro-quota, come previsto in caso di successione.
L'Agenzia delle Entrate-SC si è costituita contro il ricorso e ha contestato integralmente le doglianze degli eredi.
In primo luogo, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto alla doglianza di mancata notifica dell'avviso di accertamento, affermando che tale attività è di esclusiva competenza del Comune di Villaricca, vero titolare del credito e soggetto responsabile del procedimento di formazione del ruolo.
L'agente della riscossione avrebbe invece compiti meramente esecutivi, limitati alla notifica della cartella.
Nel merito, ha sostenuto che nessuna prescrizione fosse maturata, poiché il periodo rilevante sarebbe stato oggetto della sospensione legale dei termini dovuta alla normativa emergenziale COVID-19, in particolare all'art. 68 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) e all'art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
Tale disciplina avrebbe comportato: la sospensione delle attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, l'ulteriore proroga dei termini di prescrizione e decadenza, e, complessivamente, un allungamento del termine di prescrizione tale da rendere ancora valido il ruolo, reso esecutivo il 13 gennaio 2023.
Secondo ADER, dunque, la cartella notificata nel 2025 non aveva superato alcun limite prescrizionale.
Il Comune di Villaricca, pur ritualmente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il Comune di Villaricca, omettendo di costituirsi in giudizio, ha omesso di documentare la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento dell'imposta, circostanza da cui deriva l'invalidità derivata della cartella impugnata e la declaratoria di decadenza dell'ente dal potere di accertamento del tributo in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente Comune di Villarica, cui è concretamente imputabile l'accoglimento del presente ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dichiara estinto per prescrizione il tributo oggetto del ruolo indicato in cartella;
2) Condanna il Comune di Villaricca alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore, Avvocato Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)