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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3599/2020/CC, avverso la sentenza n. 2209/2020 del
Tribunale di AN AR CA VE, pubblicata il 30 settembre 2020, notificata in pari data,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Actis (C.F.: ; PEC: , CodiceFiscale_3 Email_1
del foro di AN AR CA VE, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nato a [...] il P_ CodiceFiscale_4
23.02.1962, e (C.F.: ), nata a [...] CP_2 CodiceFiscale_5
il 07.11.1962, entrambi residenti a AN AR CA VE (Ce) in Via Vittorio Emanuele II, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marrocco (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_6
, del foro di AN AR CA VE, come da procura Email_2
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello.
APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 5 marzo 2011, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio e davanti al Tribunale di AN AR Parte_2 P_ CP_2
CA VE, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “1. accertare e dichiarare la responsabilità di e di , avendo essi, nella esecuzione dei lavori P_ CP_2
di costruzione del fabbricato di loro proprietà ubicato in S. AR C.V. via Vittorio Emanuele, e riportato in catasto Fabbricati Foglio 14 p.lla 5300 e catasto Terreni Comune di S. AR C.V. foglio
14 p.lla 4355, realizzato una <> a distanza inferiore ai metri dieci prescritti dal Regolamento del Comune di S. AR C.V. dal fabbricato di proprietà dei signori di Parte_1
e ; 2. accertare e dichiarare la responsabilità di e di Parte_2 P_ CP_2
avendo essi, nella esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato di loro proprietà ubicato in S.
AR C.V. via Vittorio Emanuele, e riportato in catasto Fabbricati Foglio 14 p.lla 5300 e catasto
Terreni Comune di S. AR C.V. foglio 14 p.lla 4355, realizzato comunque una <> a distanza inferiore ai metri dieci prescritti dal regolamento del Comune di S. AR
C.V. dalla preesistente costruzione di proprietà degli attori;
3. accertare e dichiarare la responsabilità di e di - anche previa disapplicazione delle norme ritenute P_ CP_2
contra legem di Attuazione del PRG del Comune di S. AR C.V., avendo essi, nella esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato di loro proprietà ubicato in S. AR C.V. via Vittorio Emanuele
II - riportato in catasto Fabbricati Foglio 14 p.lla 5300 e catasto Terreni Comune di S. AR C.V. foglio 14 p.lla 4355, realizzato balconi ad una distanza inferiore a metri cinque dalla preesistente costruzione (fabbricato) di proprietà di 4. conseguentemente, anche previa Parte_3
dichiarazione di nullità e/o invalidità del permesso di costruire n. 42 del 19 marzo 2009 e del permesso di costruire in variante e sanatoria n. 105 del 5.10.2010, condannare in solido tra loro
e alla rimozione e demolizione di tutte le opere e costruzioni da essi P_ CP_2
realizzate in violazione delle norme sulla distanza minima, prevista per legge e dai regolamenti del
Comune di S. AR C.V., dalla proprietà di disponendosi a spese dei convenuti Parte_3
la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero l'arretramento dell'intero fronte del fabbricato
che fronteggia i beni immobili di proprietà degli attori sino alla distanza di metri dieci Parte_4
rispetto ai beni di proprietà di essa parte attrice, ovvero disporre l'arretramento dei balconi sino alla distanza di metri cinque dal fabbricato di 5. condannare in solido tra loro Parte_3
e alla rimozione e demolizione di tutte le opere e costruzioni che saranno P_ CP_2
eventualmente da essi realizzati nel corso del giudizio, anche a seguito di ulteriori (eventuali) concessioni in variante e sanatoria, in violazione delle norme sulla distanza minima, prevista per legge e dai regolamenti del Comune di S. AR C.V., dalla proprietà di Parte_5
2
[...] disponendosi a spese dei convenuti la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
6. inibire ai convenuti la prosecuzione e/o realizzazione di qualsivoglia ulteriore opera che dovesse essere edificata ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge o dai regolamenti del
Comune di S. AR C.V.; 7. accertare la eventuale inclusione del fabbricato di proprietà dei coniugi
nel perimetro delle aree di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente di Parte_4 cui all'art. 27 della L. n. 457/78, e conseguentemente - in caso di esclusione - condannare i convenuti in solido tra loro alla eliminazione dei nuovi volumi edilizi realizzati senza l'approvazione preventiva di un piano di recupero con la localizzazione di nuove aree per le opere pubbliche;
8. condannare in solido tra loro e al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni da P_ CP_2
essi subiti in conseguenza della illecita realizzazione delle opere e delle costruzioni realizzate dai convenuti ed al conseguente pagamento delle relative somme nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio attraverso consulenza tecnica, che sin da ora si richiede, anche in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi ed all'accertamento delle gravi violazioni commesse da P_
e;
9. emettere sentenza ex art. 278 c.p.c.; 10. condannare i convenuti in solido al
[...] CP_2 pagamento delle spese, anche forfettarie e dell'onorario del presente giudizio.”
A sostegno della loro domanda, gli attori allegavano che: a) con l'atto pubblico di divisione del 12 aprile 2002, di cui al repertorio n. 62.314 ed alla raccolta n. 31.423 del dr. notaio Persona_1
a AN AR CA VE, era stata loro assegnata l'unità immobiliare ubicata a AN AR CA
VE in Via Alcide De Gasperi n. 57, costituita dal terreno con annesso fabbricato, che si sviluppa su due piani fuori terra, con la terrazza al primo piano e l'annesso spazio servente, costituito da un vano con apertura;
b) fronteggiante al loro fabbricato vi sono gli immobili, di proprietà dei convenuti,
e ubicati in Via Vittorio Emanuele II, da questi ultimi acquistati mediante P_ CP_2
l'atto pubblico del 10 marzo 2008, di cui al repertorio n.
2.031 del notaio dr.ssa Persona_2
distinti nel N.C.E.U. al fg. 14, p.lla 5300, e nel C.T. del Comune di AN AR CA VE al fg.
14, p.lla 4355; c) su tali immobili i convenuti avevano fatto erigere, in forza del permesso di costruire n. 42/2009 rilasciato dal Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata del Comune di AN AR
CA VE e successive varianti, il fabbricato di cinque piani fuori terra, fronteggiante, lungo il lato Nord-Ovest, l'edificio di proprietà degli attori, proprio in corrispondenza della precitata terrazza con annesso vano servente dotato d'apertura; d) nel corso del presupposto procedimento d'istruzione preventiva era stato verificato che l'edificio in costruzione di proprietà dei convenuti presentava irregolarità sia in elevazione (essendo l'altezza complessiva stimata per difetto in circa 15 metri) che in pianta, in violazione della disciplina di cui agli artt. 873 e ss. c.c., oltre che della normativa integrativa, urbanistica, locale;
e) tale immobile, ricadente nella zona “B13”, disciplinata dagli artt. da 46 a 50 del vigente P.R.G. del Comune di AN AR CA VE, essendo caratterizzato dai
3 suoi balconi realizzati ad una distanza di circa 3,25 metri dal confine sui cui insiste la proprietà degli attori, avrebbe violato l'art. 48 del locale P.R.G., che, in tema di distanze dei fabbricati dai confini, prevede che la nuova costruzione, in assenza di fabbricati posti al di là del confine, sia realizzata o sul confine ovvero ad una distanza di almeno 5 metri da esso;
f) il fabbricato dei convenuti avrebbe violato, altresì, l'art. 46 del citato P.R.G., che, in materia di “Minime distanze tra i fabbricati nelle altre zone (diverse dalla C)”, espressamente prevede che: “al di fuori dei casi in cui le pareti degli edifici fronteggiantisi siano entrambe non finestrate, a mente dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 la distanza minima è di mt. 10,00”, essendo la parete dell'edificio in costruzione stata realizzata ad una distanza di soli 5,30 metri rispetto alla parete “finestrata” dell'edificio di proprietà attrice, qual
è la parete finestrata del vano adiacente alla terrazza.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 7 giugno 2011, si costituivano in giudizio
[...]
e chiedendo il rigetto delle avverse domande per la pretesa infondatezza Parte_1 Parte_2
delle stesse, eccependo che i balconi realizzati sarebbero aperti e andrebbero esclusi dal computo delle distanze (come già concluso in tal senso nella relazione peritale del c.t.u., dr. arch. Per_3
, nominato nel corso del presupposto procedimento di a.t.p.) e che, inoltre, la parete incriminata
[...]
non sarebbe finestrata.
1.3. - Acquisita la relazione peritale e le sue tre integrazioni, a firma del c.t.u., dr. ing.
[...]
, nominato nel corso del primo grado del giudizio;
precisate le conclusioni;
depositate le Per_4
comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n.
2209/2020, pubblicata il 30 settembre 2020, notificata in pari data, con la quale il Tribunale di AN
AR CA VE così testualmente decideva: “1) dichiara l'illegittimità dei balconi realizzati dai convenuti sulla parete (che si sviluppa verso sud) fronteggiante la proprietà degli attori;
2) dà atto che in corso di lite i balconi di cui al capo che precede sono stati eliminati e pertanto dispone non luogo a provvedere sulla domanda di demolizione e/o di arretramento;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subìti dagli attori in conseguenza dell'illecito di cui al capo
1) che precede, che liquida in € 350, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decisione al saldo;
4) rigetta le restanti domande degli attori;
5) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della metà delle spese di lite in favore degli attori liquidando tale frazione in complessivi
€ 1.405,00, di cui € 105 per spese ed € 1.300,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e 15% per rimborso forfettario;
6) dichiara compensata tra le parti la restante metà; 7) pone le spese di
c.t.u. definitivamente per metà a carico degli attori e per l'altra metà a carico dei convenuti.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta della documentazione in atti e degli esiti della relazione peritale del c.t.u., decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
4 a) che “le pareti che si fronteggiano, cioè quella dei convenuti che si sviluppa verso sud e quella degli attori, sono entrambe non finestrate”, essendo entrambe munite di luci, circostanza che escluderebbe l'applicabilità dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, il quale, in materia di distanze tra edifici, prescrive la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, facendo espresso ed esclusivo riferimento alle pareti c.d. finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci;
b) che non fosse stata violata la distanza legale dagli spioventi, che hanno preso il posto dei balconi eliminati in corso di causa, già presenti sulla parete sud, e che attualmente distano 3,10 metri dalla parete del fabbricato degli attori, costruito sul confine, posto di fronte all'edificio realizzato dai convenuti, in considerazione della circostanza per cui risulterebbe comunque rispettata la distanza di
3 metri prevista dalla normativa del vigente P.R.G. locale tra le pareti c.d. non finestrate di entrambi gli edifici de quibus;
c) che dai balconi rimasti in sito, costruiti dai convenuti sulla parete est del loro fabbricato, che non è fronteggiante alla parete ed al confine della proprietà degli attori, sarebbe esercitabile una legittima veduta obliqua o laterale sul fondo di questi ultimi, che non è allineato rispetto alla richiamata parete est, sulla quale tali balconi insistono, per cui, gli stessi, essendo muniti di pertinenti schermature (della dimensione variabile da 0,90 metri a 1,20 metri, maggiore di 0,75 metri), realizzate nella parte più prossima al fabbricato di proprietà degli attori, gli stessi sarebbero senz'altro conformi alle distanze in materia di vedute laterali o oblique ex art. 906 c.c.;
d) di liquidare, in via equitativa, l'ammontare del danno conseguenza, patito dagli attori, in ragione di € 350,00, per la rilevata abusiva imposizione da parte dei convenuti di una servitù a carico del fondo dei primi, consistita nell'aver tenuto i convenuti, nel corso di circa 3 anni, i balconi sulla loro parete sud a distanza non legale dal fabbricato di proprietà delle parti istanti, avendone limitato il relativo godimento, determinando una diminuzione temporanea del valore della proprietà di questi ultimi;
e) di compensare parzialmente le spese ed i compensi di lite in ragione di ½, in ragione della reciproca soccombenza delle parti in causa, ponendo la restante metà a carico dei convenuti.
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 19 ottobre 2020, Parte_1
e proponevano appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla
[...] Parte_2
base di sei motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “
1. in riforma della sentenza di primo grado accertare e dichiarare la responsabilità di e di P_
, avendo essi, nella esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato di loro proprietà CP_2
5 ubicato in S. AR C.V. via Vittorio Emanuele, e riportato in catasto Fabbricati Foglio 14 p.lla 5300
e catasto Terreni Comune di S. AR C.V. foglio 14 p.lla 4355, realizzato una <> e balconi anche sulla parete est del proprio fabbricato con vedute dirette a distanza inferiore ai metri dieci prescritti dal Regolamento del Comune di S. AR C.V. dal preesistente fabbricato di proprietà dei signori di e;
2. in riforma della sentenza Parte_1 Parte_2
di primo grado accertare e dichiarare la responsabilità di e di avendo essi, P_ CP_2
nella esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato di loro proprietà ubicato in S. AR C.V. via Vittorio Emanuele, e riportato in catasto Fabbricati Foglio 14 p.lla 5300 e catasto Terreni
Comune di S. AR C.V. foglio 14 p.lla 4355, realizzato comunque una <> a distanza inferiore ai metri dieci prescritti dal regolamento del Comune di S. AR C.V. dalla preesistente costruzione di proprietà degli attori;
3. in riforma della sentenza di primo grado accertare e dichiarare la responsabilità di e di - anche previa P_ CP_2
disapplicazione delle norme ritenute contra legem di Attuazione del PRG del Parte_6
avendo essi, nella esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato di loro proprietà ubicato
[...]
in S .AR C.V. via Vittorio Emanuele II - riportato in catasto Fabbricati Foglio 14 p.lla 5300 e catasto Terreni Comune di S. AR C.V. foglio 14 p.lla 4355, realizzato anche sulla parete est vedute dirette sul fabbricato , ovvero sulla parete sud solette sporgenze di notevoli dimensioni, Parte_1
queste ultime in violazione delle norme sulla distanza minima prevista per legge e dai regolamenti del Comune di S.AR C.V dalla preesistente costruzione (fabbricato) di proprietà di
[...]
4. in riforma della sentenza di primo grado, anche previa dichiarazione di nullità e/o Parte_3
invalidità del permesso di costruire n. 42 del 19.marzo 2009 e del permesso di costruire in variante
e sanatoria n. 105 del 5.10.2010, condannare in solido tra loro e alla P_ CP_2
rimozione e demolizione di tutte le opere e costruzioni da essi realizzate in violazione delle norme sulla distanza minima, prevista per legge e dai regolamenti del Comune di S. AR C.V., dalla proprietà di disponendosi a spese dei convenuti la rimessione in pristino dello Parte_3 stato dei luoghi, ovvero l'arretramento dell'intero fronte del fabbricato che fronteggia CP_3
sia nella parete sud che nella parete est i beni immobili di proprietà degli attori sino alla distanza di metri dieci rispetto ai beni di proprietà di essa parte appellante, ovvero disporre l'arretramento dei balconi sino alla distanza di metri cinque dal fabbricato di Stasio-Ponticelli;
5. in riforma della sentenza di primo grado condannare in solido tra loro e alla rimozione e P_ CP_2
demolizione di tutte le opere e costruzioni da essi realizzati nel corso del giudizio, anche a seguito di ulteriori (eventuali) concessioni in variante e sanatoria, in violazione delle norme sulla distanza minima, prevista per legge e dai regolamenti del Comune di S. AR C.V., dalla proprietà di
[...]
disponendosi a spese dei convenuti la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e Parte_3
6 comunque condannare i convenuti, in solido, alla rimozione e demolizione delle solette ex solai dei balconi eliminati in corso di causa;
6. in riforma della sentenza di primo grado condannare in solido tra loro e al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni sia natura P_ CP_2
permanente che temporanea da essi subiti anche per la diminuzione della visuale, di panoramicità, di amenità o di soleggiamento del fabbricato , in conseguenza della illecita realizzazione Parte_1
delle opere e delle costruzioni realizzate dai signori ed al conseguente pagamento delle CP_3
relative somme: (i) a titolo di danno permanente nella misura di € 198.362,50 nel caso in cui non si eserciti la tutela ripristinatoria consistente nell'abbattimento integrale dei balconi, anche di quelli restanti che consentono pur sempre una veduta diretta;
ovvero di € 119.017,50 nel caso in cui vengano eliminate le vedute;
(ii) a titolo di danno temporaneo a ristoro della diminuita capacità reddituale del fabbricato da corrispondere per tutto il periodo per il quale persiste la Parte_1 violazione delle vedute, pari a € 27.770,75 (3,5% di € 793.450,00), per cui la capacità reddituale mensile del fabbricato degli appellanti pari ad € 2.314,20, ovvero di quelle maggiori e/o minori somme che saranno determinate in corso di causa anche a mezzo CTU.; 7. emettere sentenza ex art.
278 c.p.c.; 8. condannare i coniugi alla regolarizzazione delle luci esistenti sulle Parte_7 pareti sud ed est del proprio fabbricato ai sensi dell'art. 901 c.c.; 9. accertare la destinazione effettiva ad uso abitazione del piano ultimo del fabbricato , essendo urbanisticamente destinato a mero P_
<< stenditoio>>; 10. condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese integrali, anche di
CTU e di ATP e dell'onorario integrale del doppio grado di giudizio. Si insiste nella richiesta avanzata in primo grado alla udienza del 2.10.2015 di nomina di CTU al fine di far accertare :(a) la violazione delle distanze di dieci metri del da quello di parte attrice in violazione Controparte_4 della norma dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e le opere necessarie all'abbattimento delle solette
- costruzioni dei balconi restanti, nonché ogni opera necessaria al ripristino dei limiti delle distanze;
(b) la sussistenza di vedute dirette sul fabbricato in relazione ai restanti balconi sulla parete Parte_1
est e le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi;
(c) accertare la destinazione effettiva ad uso abitazione del piano ultimo del fabbricato , essendo urbanisticamente destinato a mero P_
<< stenditoio>>; (d) le opere necessarie alla regolarizzazione delle luci del fabbricato;
(e) P_ la esatta e corretta determinazione dei danni.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 8 gennaio 2021, si costituivano in giudizio e contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, P_ CP_2
chiedendone la declaratoria d'inammissibilità ovvero il rigetto, con la contestuale istanza di condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio.
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 10 luglio 2024 la trattazione scritta della causa per
7 l'udienza collegiale del 10 settembre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, oltre che l'istanza formalizzata dalle parti appellanti di fissazione dell'udienza per la discussione orale;
la causa con l'ordinanza resa il 10 settembre 2024, pubblicata e comunicata il 12 settembre 2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica, nonché l'istanza depositata il 19 novembre 2024 dal difensore degli appellanti, con la quale veniva richiesto, ai sensi del comma 2 dell'art. 352 c.p.c., vigente ratione temporis, che la causa fosse discussa oralmente innanzi al collegio, che con il decreto pubblicato e comunicato il 5 dicembre 2024 fissava per tale finalità l'udienza del 4 marzo 2025, a seguito della cui discussione dei difensori delle parti si riservava per la decisione.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti censuravano la sentenza gravata per la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e seguenti c.c., oltre che delle disposizioni di attuazione del P.R.G. del Comune di AN AR CA VE, di cui agli artt. 16 (Distanze tra edifici), 45 (Minima distanza tra fabbricati nelle zone C), 46 (Minima distanza tra fabbricati nelle altre zone) e 48 (Distanza tra fabbricati dai confini), per avere il primo giudice ritenuto che la facciata del fabbricato di proprietà dei convenuti: “… grazie alla menzionata eliminazione del parapetto (e di conseguenza anche della veduta, la quale soltanto grazie ed esso poteva configurarsi), ha perso la sua originaria caratteristica (di parete finestrata) né vale a fargliela conservare lo spiovente con tegole non calpestabile né praticabile (che una volta abbattuti i parapetti ha preso il posto delle solette - o piano di calpestio - dei balconi) il quale, difatti, non consente l'esercizio della veduta.”
Più precisamente, gli impugnanti criticavano la decisione del giudice di primo grado: a) per avere aderito acriticamente alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nel suo elaborato peritale, avendo erroneamente ritenuto non più sussistente la violazione della sopra richiamata disposizione, di cui all'art. 46 del P.R.G. del Comune di AN AR CA VE, secondo la quale, in caso di realizzazione di nuovo fabbricato con parete finestrata, ricadente nella zona “B13”, in applicazione dell'art. 9 D.M. 02/04/1968, n. 1444, la distanza minima da osservare è di 10 metri rispetto alla parete dell'edificio antistante, in considerazione dell'intervenuta eliminazione dei balconi dalla parete sud del fabbricato di proprietà dei convenuti, che avrebbe determinato il venir meno del carattere finestrato di tale parete;
b) escluso che, comunque, nella fattispecie in esame, permarrebbe, comunque, l'illegittima veduta, tuttora esercitabile dalla parete est del fabbricato di proprietà dei convenuti, anche dopo l'eliminazione dei balconi, operata in corso di causa a seguito del deposito della prima relazione peritale del c.t.u., risalente al 27 marzo 2013, già insistenti sulla richiamata parete sud, prospiciente la parete pure finestrata del fabbricato antistante di proprietà degli attori, per
8 non essere stati eliminati anche i balconi realizzati sulla citata parete est dei convenuti, la cui chiusura si innesta proprio nel muro della detta parete sud, ove attualmente vi sono i solai dei precedenti balconi con copertura di tegole.
3.2. - Con il secondo motivo di gravame gli appellanti criticavano la decisione impugnata per le stesse pretese violazioni di cui al primo motivo, in riferimento alle costruzioni costituite dalle solette, ex solai aggettanti, coperti di tegole, realizzati sulla parete sud del fabbricato dei convenuti in sostituzione dei parapetti degli originari balconi, che, pur essendo collocati alla rilevata distanza di
3,10 metri della parete finestrata del fabbricato di proprietà degli attori, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che aderiva acriticamente alle conclusioni contenute nell'elaborato peritale del c.t.u., non sarebbero poste a distanza legale, anche perché la distanza tra la parete del fabbricato dei convenuti e quella dell'edificio degli attori veniva accertata in ragione di 5,30 metri, non applicandosi, nella specie, come erroneamente fatto dal primo giudice, l'art. 45, lettera a), del Regolamento edilizio del Comune di AN AR CA VE, che prevede la distanza di 3 metri limitatamente a quella intercorrente tra pareti non finestrate di edifici fronteggianti, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 45, lettere b e d, e dal comma 2 dell'art. 46 del medesimo Regolamento, che prevede la distanza minima di 10 metri tra le pareti di edifici fronteggianti, di cui una finestrata e l'altra cieca, ovvero entrambi finestrati.
3.3. - Con il terzo motivo di gravame e lamentavano la Parte_1 Parte_2
violazione e la falsa applicazione da parte del giudice di primo grado delle norme d'attuazione del
P.R.G. del Comune di AN AR CA VE, oltre che dell'art. 900 e seguenti c.c., nonché dell'art. 873 e seguenti c.c., in ordine alla pretesa persistenza, loro pregiudizievole, di vedute dirette a carico del fabbricato degli appellanti, comunque, esercitabili dagli ampi balconi realizzati sulla parete est del fabbricato dei convenuti, nonostante la rilevata installazione di schermature di lunghezza variante tra un minimo di circa 0,90 metri ad un massimo di 1,20 metri, per avere il
Tribunale erroneamente ritenuto l'insussistenza di tali vedute dirette, avendole qualificate erroneamente come vedute oblique, conformi all'art. 906 c.c., senza avere considerato che la veduta obliqua sarebbe da ritenere correttamente assorbita nella veduta diretta, in considerazione della notevole ampiezza dei balconi da cui viene di fatto esercitata.
3.4. - Con il quarto motivo d'impugnazione gli appellanti si dolevano della pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 901 e seguenti c.c., oltre che degli artt. 184 e 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, il quale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda attrice tendente alla regolarizzazione delle aperture lucifere insistenti sulla parete sud del fabbricato di proprietà dei convenuti, proposta in sede di precisazione delle conclusioni formalizzate all'udienza del 14 marzo
2017 sul presupposto che tali luci, non presenti al momento della notificazione del libello introduttivo
9 del giudizio, risalente al 5 marzo 2011, sarebbero state realizzate nel corso del mese di ottobre dell'anno 2013 ovvero dopo la scadenza dei termini di cristallizzazione del thema decidendum, di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis.
3.5. - Con il quinto motivo d'appello gli impugnanti censuravano la sentenza gravata per la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 873, 1126 e 2043 c.c. da parte del giudice di prime cure, per avere quest'ultimo erroneamente liquidato, con motivazione perplessa, in via equitativa, la complessiva somma di € 350,00, ritenuta incongrua per difetto, a titolo di risarcimento dei danni patiti dagli attori, senza avere indicato “alcun elemento o criterio posto a fondamento dell'iter logico seguito nella predetta - assurda - determinazione”, non avendo distinto i danni temporanei, che diminuiscono “la capacità di reddito del fabbricato di parte attrice per il periodo che va dalla realizzazione delle opere edili fino all'esercizio della tutela ripristinatoria o all'istituzione della servitù di veduta (periodo per il quale persiste la violazione delle vedute)”, quantificabili in ragione della diminuzione del valore di fitto percepibile, da quelli permanenti, quantificabili nella misura del minor valore del fabbricato di parte attrice, scaturendo questi ultimi
“sia dall'imposizione perenne della servitù di veduta, che si concretizzi nella perdita o nella diminuzione di un diritto dell'attore, sia dalla diminuzione delle caratteristiche intrinseche del fabbricato per riduzione di luce, aria, amenità, panoramicità …”. Parte_1
3.6. - Con il sesto motivo d'impugnazione gli appellanti criticavano la sentenza gravata per la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e seguenti c.p.c., ritenendo che il primo giudice fosse incorso in errore per avere disposto la parziale compensazione delle spese di lite, avendo escluso di provvedere su quelle inerenti al presupposto procedimento di a.t.p.
Secondo gli impugnanti, il comportamento parzialmente ripristinatorio posto in essere dai convenuti a seguito delle risultanze della relazione peritale del c.t.u. e non in dipendenza dell'elaborato peritale acquisito in conseguenza del presupposto procedimento di a.t.p. non può giustificare la compensazione parziale delle spese di lite, nelle quali andrebbero ricomprese anche quelle inerenti alla fase ante causam del procedimento di a.t.p., da porre a carico della parte soccombente.
3.7. - I motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, sono destituiti di fondamento, per cui vanno respinti.
3.8. - Non v'è dubbio che, allo stato, le pareti fronteggianti dei fabbricati delle parti in causa possano essere correttamente qualificate come “pareti non finestrate” sia per l'intervenuta eliminazione in corso di causa dei balconi, già realizzati sulla parete sud dell'edificio di parte convenuta-appellata, oltre che per l'incontestata realizzazione di luci irregolari su tale parete, che non consentono le c.d. “inspectio e “prospectio”, per cui non costituiscono vedute, sia per la presenza di
10 una luce sulla parete fronteggiante del preesistente fabbricato degli attori-appellanti, così come rilevata e documentata nello stralcio planimetrico e nei rilievi fotografici allegati alla relazione peritale del nominato c.t.u., dr. arch. , in sede di presupposto procedimento d'istruzione Persona_3
preventiva per a.t.p., il quale, a proposito delle caratteristiche del fabbricato di parte attrice, evidenziava, tra l'altro, che: “… vi è una terrazza con annesso locale munito di un'apertura sul prospetto est, fronteggiante il fabbricato in costruzione. Tale apertura è protetta con grate in ferro ed ha il lato superiore pari a mt. 2,08 dal pavimento (allegato 2, foto nn. 9, 10).”
Pertanto, ricadendo, senz'altro, l'immobile realizzato dai convenuti nella zona “B13” del
P.R.G. del Comune di AN AR CA VE, risultano essere state rispettate le disposizioni in materia di distanze tra fabbricati, così come disciplinate dalle norme di attuazione del richiamato
P.R.G., sia con riferimento all'art. 46 (intitolato: “Minima distanza tra fabbricati per altre zone”), secondo il quale : “Se le pareti degli edifici sono entrambe non finestrate, le minime distanze sono quelle del comma “a” dell'art. 45.” (intitolato: “Minima distanza tra fabbricati nelle zone C”), secondo il quale, per: “a) - le pareti degli edifici fronteggiantisi siano entrambe non finestrate o cieche: la loro distanza minima sarà uguale a ¼ della media della altezza dei due edifici e comunque non minore di m. 3,00.”, sia in ordine al comma 2 dell'art. 48 (intitolato: “Distanze dei fabbricati dal confine”), per cui: “… Se esiste fabbricato al di là del confine, posto a sua volta sul confine o in arretrato la nuova costruzione dovrà o essere unita all'edificio esistente oppure arretrarsi in modo da rispettare la distanza dei dai fabbricati di cui agli art. 45 e 46.”, avendo il c.t.u., dr. ing.
[...]
, nominato nel corso del primo grado del giudizio, rilevato, senza contestazione alcuna sul Per_4
punto, che: a) dal prospetto del fabbricato di parte convenuta al muro di proprietà di parte attrice intercorre la distanza di 5,40 metri;
b) dal filo esterno degli spioventi con copertura di tegole, già solai degli eliminati balconi, insistenti sul prospetto del fabbricato di parte convenuta, al muro del fabbricato di parte attrice intercorre la distanza di 3,10 metri;
risultando, quindi, pure rispettata la disposizione normativa di cui all'ultimo comma dell'art. 16 (intitolato: “Distanza tra edifici”) del più volte citato P.R.G., secondo il quale: “Una parete di edificio si dirà finestrata se contiene una apertura costituente veduta secondo il codice civile.”
3.9. - In riferimento, poi, ai balconi realizzati al primo, secondo, terzo e quarto piano sulla parete del fabbricato di parte convenuta-appellata, che si sviluppa verso est, che non è fronteggiante rispetto al confine ed alla parete del preesistente fabbricato degli attori-appellanti, va rilevato non solo che gli stessi sono prospicienti l'area interna di proprietà dei medesimi convenuti, ma anche che la parete in cui insistono confina lateralmente con l'immobile di proprietà altrui e non degli attori, rispetto al quale la lunghezza di tali balconi si sviluppa in posizione perpendicolare, per cui indipendentemente dal tipo di veduta diretta (art. 905 c.c.) ovvero laterale o obliqua (art. 906 c.c.),
11 che può essere esercitata dagli stessi in direzione dell'antistante fabbricato di parte attrice-appellante, risulta essere, comunque, stata rispettata la distanza - tra il più vicino sporto di tali balconi ed il muro del fabbricato di parte attrice - di almeno 3 metri, di cui alle innanzi richiamate disposizioni d'attuazione del vigente P.R.G. del Comune di AN AR CA VE, non potendosi ritenere, contrariamente a quanto preteso dalla parte impugnante, che tali balconi, insistenti sulla parete ortogonale est, innestandosi su quella sud del medesimo fabbricato, attribuiscano a quest'ultima la qualità ed il carattere di parete finestrata.
3.10. - Inammissibile, ex art. 345 c.p.c., in quanto nuova, deve ritenersi la domanda attrice reiterata in questa fase processuale, tendente alla regolarizzazione delle aperture lucifere insistenti sulla parete sud del fabbricato di proprietà dei convenuti-appellati, perché proposta tardivamente e per la prima volta già nel corso del primo grado del giudizio, soltanto nella fase della precisazione delle conclusioni formalizzate all'udienza del 14 marzo 2017, essendo irrilevante che tali luci, non presenti al momento della notificazione del libello introduttivo, risalente al 5 marzo 2011, sarebbero state realizzate nel corso del mese di ottobre dell'anno 2013 ovvero dopo la scadenza dei termini di cristallizzazione del thema decidendum, di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale:
“L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda
"modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/06/2018, n.
1680).
3.11. - Merita di essere rigettato per la sua infondatezza anche il quinto motivo d'appello concernente la pretesa incongruità per difetto della liquidazione del risarcimento del danno conseguenza, così come determinato in via equitativa dal primo giudice nella misura di € 350,00, sulla base della seguente, logica, coerente, condivisibile e testuale motivazione: “… considerato che la costruzione a distanza non legale (i balconi sulla parete verso sud) è rimasta in sito soltanto per circa 3 anni … ; considerato che non risulta che durante tale triennio l'immobile dei convenuti sia stato abitato;
considerata la modesta entità del peso che può ritenersi così imposto al fondo degli attori dai predetti balconi, che peraltro solo in minima parte si rivelano perfettamente fronteggianti tra loro (v. grafici in atti).”
12 Infatti, non è di immediata evidenza che gli attori abbiano potuto subire per effetto di tale denunziata violazione un effettivo, ulteriore pregiudizio.
Senza considerare che la volontaria eliminazione dei balconi de quibus per il rispetto della distanza legale di per sé ha già incidenza su tale profilo e ne costituisce ristoro in forma specifica, integrato con quello per equivalente nella misura già liquidata, in via equitativa, congruamente dal primo giudice, non suscettibile di ulteriore incremento, in difetto di prova che le parti istanti avrebbero dovuto fornire e che è del tutto mancata nella fattispecie in esame, anche in considerazione di qualsivoglia puntuale allegazione sul punto, dovendosi precisare che l'avanzata richiesta di condanna, in linea di principio, non esime il richiedente dalla dimostrazione del c.d. “an debeatur” della pretesa risarcitoria ovvero dell'esistenza dell'effettivo danno consequenziale alle violazioni del vicino, come, peraltro, stabilito dal giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “In caso di violazione delle distanze, l'esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo, tenendo conto di una serie di elementi - che concorrono anche alla valutazione equitativa del danno
- dai quali possa evincersi una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi, che devono essere allegati e provati dall'attore.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/06/2024, n. 1775).
3.12. - Sfornito di pregio è pure il sesto motivo d'impugnazione, che va respinto, posto che il primo giudice disponeva correttamente, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., la compensazione parziale delle spese di lite in ragione di ½, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti in causa, essendo stata accolta parzialmente la domanda attrice, avendo posto la restante metà a carico di quella convenuta e non avendo disposto la liquidazione a carico di quest'ultima anche delle spese e dei compensi liquidati al c.t.u. nominato nella presupposta fase di a.t.p., atteso che tale ausiliario nel suo elaborato peritale concludeva sostanzialmente per l'infondatezza di quanto lamentato dal ricorrente, avendo testualmente precisato quanto segue: “In merito al quesito sottoposto alla mia attenzione e alle note tecniche pervenute dal Ctp di parte ricorrente, si conclude affermando che
l'edificio, in cui il resistente ha in corso l'edificazione, rispetta sia i limiti di altezza fissati dallo strumento urbanistico, sia la distanza tra pareti non finestrate di edifici vicini.”
Circa, poi, la testuale allegazione, per la quale: “In ordine alla liquidazione, essa è conseguenza della << svista>> del giudice che ha determinato danni per euro 350/00.”, ove mai la stessa possa essere qualificata come motivo di doglianza per la pretesa incongruità per difetto della disposta liquidazione dei compensi di lite da parte del giudice di prime cure, sarebbe ed è da ritenere inammissibile per la violazione dell'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, per il rilevato difetto di motivazione sul punto e per l'omessa indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione dell'applicato D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
13 3.13. - Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposta impugnazione e la conferma della decisione appellata.
4 - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
4.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di e di in favore di e Parte_1 Parte_2 P_
in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, CP_2 sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
4.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e di di un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dal successivo art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2209/2020 del Tribunale di AN AR CA VE, pubblicata il
30 settembre 2020, notificata in pari data, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla solidale rifusione, in favore Parte_1 Parte_2 P_
e delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 9.981,00
[...] CP_2
a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento a carico di Parte_1
e di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...] Parte_2
l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3599/2020/CC, avverso la sentenza n. 2209/2020 del
Tribunale di AN AR CA VE, pubblicata il 30 settembre 2020, notificata in pari data,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Actis (C.F.: ; PEC: , CodiceFiscale_3 Email_1
del foro di AN AR CA VE, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nato a [...] il P_ CodiceFiscale_4
23.02.1962, e (C.F.: ), nata a [...] CP_2 CodiceFiscale_5
il 07.11.1962, entrambi residenti a AN AR CA VE (Ce) in Via Vittorio Emanuele II, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marrocco (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_6
, del foro di AN AR CA VE, come da procura Email_2
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello.
APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 5 marzo 2011, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio e davanti al Tribunale di AN AR Parte_2 P_ CP_2
CA VE, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “1. accertare e dichiarare la responsabilità di e di , avendo essi, nella esecuzione dei lavori P_ CP_2
di costruzione del fabbricato di loro proprietà ubicato in S. AR C.V. via Vittorio Emanuele, e riportato in catasto Fabbricati Foglio 14 p.lla 5300 e catasto Terreni Comune di S. AR C.V. foglio
14 p.lla 4355, realizzato una <
e ; 2. accertare e dichiarare la responsabilità di e di Parte_2 P_ CP_2
avendo essi, nella esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato di loro proprietà ubicato in S.
AR C.V. via Vittorio Emanuele, e riportato in catasto Fabbricati Foglio 14 p.lla 5300 e catasto
Terreni Comune di S. AR C.V. foglio 14 p.lla 4355, realizzato comunque una <
C.V. dalla preesistente costruzione di proprietà degli attori;
3. accertare e dichiarare la responsabilità di e di - anche previa disapplicazione delle norme ritenute P_ CP_2
contra legem di Attuazione del PRG del Comune di S. AR C.V., avendo essi, nella esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato di loro proprietà ubicato in S. AR C.V. via Vittorio Emanuele
II - riportato in catasto Fabbricati Foglio 14 p.lla 5300 e catasto Terreni Comune di S. AR C.V. foglio 14 p.lla 4355, realizzato balconi ad una distanza inferiore a metri cinque dalla preesistente costruzione (fabbricato) di proprietà di 4. conseguentemente, anche previa Parte_3
dichiarazione di nullità e/o invalidità del permesso di costruire n. 42 del 19 marzo 2009 e del permesso di costruire in variante e sanatoria n. 105 del 5.10.2010, condannare in solido tra loro
e alla rimozione e demolizione di tutte le opere e costruzioni da essi P_ CP_2
realizzate in violazione delle norme sulla distanza minima, prevista per legge e dai regolamenti del
Comune di S. AR C.V., dalla proprietà di disponendosi a spese dei convenuti Parte_3
la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero l'arretramento dell'intero fronte del fabbricato
che fronteggia i beni immobili di proprietà degli attori sino alla distanza di metri dieci Parte_4
rispetto ai beni di proprietà di essa parte attrice, ovvero disporre l'arretramento dei balconi sino alla distanza di metri cinque dal fabbricato di 5. condannare in solido tra loro Parte_3
e alla rimozione e demolizione di tutte le opere e costruzioni che saranno P_ CP_2
eventualmente da essi realizzati nel corso del giudizio, anche a seguito di ulteriori (eventuali) concessioni in variante e sanatoria, in violazione delle norme sulla distanza minima, prevista per legge e dai regolamenti del Comune di S. AR C.V., dalla proprietà di Parte_5
2
[...] disponendosi a spese dei convenuti la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
6. inibire ai convenuti la prosecuzione e/o realizzazione di qualsivoglia ulteriore opera che dovesse essere edificata ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge o dai regolamenti del
Comune di S. AR C.V.; 7. accertare la eventuale inclusione del fabbricato di proprietà dei coniugi
nel perimetro delle aree di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente di Parte_4 cui all'art. 27 della L. n. 457/78, e conseguentemente - in caso di esclusione - condannare i convenuti in solido tra loro alla eliminazione dei nuovi volumi edilizi realizzati senza l'approvazione preventiva di un piano di recupero con la localizzazione di nuove aree per le opere pubbliche;
8. condannare in solido tra loro e al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni da P_ CP_2
essi subiti in conseguenza della illecita realizzazione delle opere e delle costruzioni realizzate dai convenuti ed al conseguente pagamento delle relative somme nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio attraverso consulenza tecnica, che sin da ora si richiede, anche in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi ed all'accertamento delle gravi violazioni commesse da P_
e;
9. emettere sentenza ex art. 278 c.p.c.; 10. condannare i convenuti in solido al
[...] CP_2 pagamento delle spese, anche forfettarie e dell'onorario del presente giudizio.”
A sostegno della loro domanda, gli attori allegavano che: a) con l'atto pubblico di divisione del 12 aprile 2002, di cui al repertorio n. 62.314 ed alla raccolta n. 31.423 del dr. notaio Persona_1
a AN AR CA VE, era stata loro assegnata l'unità immobiliare ubicata a AN AR CA
VE in Via Alcide De Gasperi n. 57, costituita dal terreno con annesso fabbricato, che si sviluppa su due piani fuori terra, con la terrazza al primo piano e l'annesso spazio servente, costituito da un vano con apertura;
b) fronteggiante al loro fabbricato vi sono gli immobili, di proprietà dei convenuti,
e ubicati in Via Vittorio Emanuele II, da questi ultimi acquistati mediante P_ CP_2
l'atto pubblico del 10 marzo 2008, di cui al repertorio n.
2.031 del notaio dr.ssa Persona_2
distinti nel N.C.E.U. al fg. 14, p.lla 5300, e nel C.T. del Comune di AN AR CA VE al fg.
14, p.lla 4355; c) su tali immobili i convenuti avevano fatto erigere, in forza del permesso di costruire n. 42/2009 rilasciato dal Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata del Comune di AN AR
CA VE e successive varianti, il fabbricato di cinque piani fuori terra, fronteggiante, lungo il lato Nord-Ovest, l'edificio di proprietà degli attori, proprio in corrispondenza della precitata terrazza con annesso vano servente dotato d'apertura; d) nel corso del presupposto procedimento d'istruzione preventiva era stato verificato che l'edificio in costruzione di proprietà dei convenuti presentava irregolarità sia in elevazione (essendo l'altezza complessiva stimata per difetto in circa 15 metri) che in pianta, in violazione della disciplina di cui agli artt. 873 e ss. c.c., oltre che della normativa integrativa, urbanistica, locale;
e) tale immobile, ricadente nella zona “B13”, disciplinata dagli artt. da 46 a 50 del vigente P.R.G. del Comune di AN AR CA VE, essendo caratterizzato dai
3 suoi balconi realizzati ad una distanza di circa 3,25 metri dal confine sui cui insiste la proprietà degli attori, avrebbe violato l'art. 48 del locale P.R.G., che, in tema di distanze dei fabbricati dai confini, prevede che la nuova costruzione, in assenza di fabbricati posti al di là del confine, sia realizzata o sul confine ovvero ad una distanza di almeno 5 metri da esso;
f) il fabbricato dei convenuti avrebbe violato, altresì, l'art. 46 del citato P.R.G., che, in materia di “Minime distanze tra i fabbricati nelle altre zone (diverse dalla C)”, espressamente prevede che: “al di fuori dei casi in cui le pareti degli edifici fronteggiantisi siano entrambe non finestrate, a mente dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 la distanza minima è di mt. 10,00”, essendo la parete dell'edificio in costruzione stata realizzata ad una distanza di soli 5,30 metri rispetto alla parete “finestrata” dell'edificio di proprietà attrice, qual
è la parete finestrata del vano adiacente alla terrazza.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 7 giugno 2011, si costituivano in giudizio
[...]
e chiedendo il rigetto delle avverse domande per la pretesa infondatezza Parte_1 Parte_2
delle stesse, eccependo che i balconi realizzati sarebbero aperti e andrebbero esclusi dal computo delle distanze (come già concluso in tal senso nella relazione peritale del c.t.u., dr. arch. Per_3
, nominato nel corso del presupposto procedimento di a.t.p.) e che, inoltre, la parete incriminata
[...]
non sarebbe finestrata.
1.3. - Acquisita la relazione peritale e le sue tre integrazioni, a firma del c.t.u., dr. ing.
[...]
, nominato nel corso del primo grado del giudizio;
precisate le conclusioni;
depositate le Per_4
comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n.
2209/2020, pubblicata il 30 settembre 2020, notificata in pari data, con la quale il Tribunale di AN
AR CA VE così testualmente decideva: “1) dichiara l'illegittimità dei balconi realizzati dai convenuti sulla parete (che si sviluppa verso sud) fronteggiante la proprietà degli attori;
2) dà atto che in corso di lite i balconi di cui al capo che precede sono stati eliminati e pertanto dispone non luogo a provvedere sulla domanda di demolizione e/o di arretramento;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subìti dagli attori in conseguenza dell'illecito di cui al capo
1) che precede, che liquida in € 350, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decisione al saldo;
4) rigetta le restanti domande degli attori;
5) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della metà delle spese di lite in favore degli attori liquidando tale frazione in complessivi
€ 1.405,00, di cui € 105 per spese ed € 1.300,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e 15% per rimborso forfettario;
6) dichiara compensata tra le parti la restante metà; 7) pone le spese di
c.t.u. definitivamente per metà a carico degli attori e per l'altra metà a carico dei convenuti.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta della documentazione in atti e degli esiti della relazione peritale del c.t.u., decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
4 a) che “le pareti che si fronteggiano, cioè quella dei convenuti che si sviluppa verso sud e quella degli attori, sono entrambe non finestrate”, essendo entrambe munite di luci, circostanza che escluderebbe l'applicabilità dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, il quale, in materia di distanze tra edifici, prescrive la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, facendo espresso ed esclusivo riferimento alle pareti c.d. finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci;
b) che non fosse stata violata la distanza legale dagli spioventi, che hanno preso il posto dei balconi eliminati in corso di causa, già presenti sulla parete sud, e che attualmente distano 3,10 metri dalla parete del fabbricato degli attori, costruito sul confine, posto di fronte all'edificio realizzato dai convenuti, in considerazione della circostanza per cui risulterebbe comunque rispettata la distanza di
3 metri prevista dalla normativa del vigente P.R.G. locale tra le pareti c.d. non finestrate di entrambi gli edifici de quibus;
c) che dai balconi rimasti in sito, costruiti dai convenuti sulla parete est del loro fabbricato, che non è fronteggiante alla parete ed al confine della proprietà degli attori, sarebbe esercitabile una legittima veduta obliqua o laterale sul fondo di questi ultimi, che non è allineato rispetto alla richiamata parete est, sulla quale tali balconi insistono, per cui, gli stessi, essendo muniti di pertinenti schermature (della dimensione variabile da 0,90 metri a 1,20 metri, maggiore di 0,75 metri), realizzate nella parte più prossima al fabbricato di proprietà degli attori, gli stessi sarebbero senz'altro conformi alle distanze in materia di vedute laterali o oblique ex art. 906 c.c.;
d) di liquidare, in via equitativa, l'ammontare del danno conseguenza, patito dagli attori, in ragione di € 350,00, per la rilevata abusiva imposizione da parte dei convenuti di una servitù a carico del fondo dei primi, consistita nell'aver tenuto i convenuti, nel corso di circa 3 anni, i balconi sulla loro parete sud a distanza non legale dal fabbricato di proprietà delle parti istanti, avendone limitato il relativo godimento, determinando una diminuzione temporanea del valore della proprietà di questi ultimi;
e) di compensare parzialmente le spese ed i compensi di lite in ragione di ½, in ragione della reciproca soccombenza delle parti in causa, ponendo la restante metà a carico dei convenuti.
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 19 ottobre 2020, Parte_1
e proponevano appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla
[...] Parte_2
base di sei motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “
1. in riforma della sentenza di primo grado accertare e dichiarare la responsabilità di e di P_
, avendo essi, nella esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato di loro proprietà CP_2
5 ubicato in S. AR C.V. via Vittorio Emanuele, e riportato in catasto Fabbricati Foglio 14 p.lla 5300
e catasto Terreni Comune di S. AR C.V. foglio 14 p.lla 4355, realizzato una <
2. in riforma della sentenza Parte_1 Parte_2
di primo grado accertare e dichiarare la responsabilità di e di avendo essi, P_ CP_2
nella esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato di loro proprietà ubicato in S. AR C.V. via Vittorio Emanuele, e riportato in catasto Fabbricati Foglio 14 p.lla 5300 e catasto Terreni
Comune di S. AR C.V. foglio 14 p.lla 4355, realizzato comunque una <
3. in riforma della sentenza di primo grado accertare e dichiarare la responsabilità di e di - anche previa P_ CP_2
disapplicazione delle norme ritenute contra legem di Attuazione del PRG del Parte_6
avendo essi, nella esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato di loro proprietà ubicato
[...]
in S .AR C.V. via Vittorio Emanuele II - riportato in catasto Fabbricati Foglio 14 p.lla 5300 e catasto Terreni Comune di S. AR C.V. foglio 14 p.lla 4355, realizzato anche sulla parete est vedute dirette sul fabbricato , ovvero sulla parete sud solette sporgenze di notevoli dimensioni, Parte_1
queste ultime in violazione delle norme sulla distanza minima prevista per legge e dai regolamenti del Comune di S.AR C.V dalla preesistente costruzione (fabbricato) di proprietà di
[...]
4. in riforma della sentenza di primo grado, anche previa dichiarazione di nullità e/o Parte_3
invalidità del permesso di costruire n. 42 del 19.marzo 2009 e del permesso di costruire in variante
e sanatoria n. 105 del 5.10.2010, condannare in solido tra loro e alla P_ CP_2
rimozione e demolizione di tutte le opere e costruzioni da essi realizzate in violazione delle norme sulla distanza minima, prevista per legge e dai regolamenti del Comune di S. AR C.V., dalla proprietà di disponendosi a spese dei convenuti la rimessione in pristino dello Parte_3 stato dei luoghi, ovvero l'arretramento dell'intero fronte del fabbricato che fronteggia CP_3
sia nella parete sud che nella parete est i beni immobili di proprietà degli attori sino alla distanza di metri dieci rispetto ai beni di proprietà di essa parte appellante, ovvero disporre l'arretramento dei balconi sino alla distanza di metri cinque dal fabbricato di Stasio-Ponticelli;
5. in riforma della sentenza di primo grado condannare in solido tra loro e alla rimozione e P_ CP_2
demolizione di tutte le opere e costruzioni da essi realizzati nel corso del giudizio, anche a seguito di ulteriori (eventuali) concessioni in variante e sanatoria, in violazione delle norme sulla distanza minima, prevista per legge e dai regolamenti del Comune di S. AR C.V., dalla proprietà di
[...]
disponendosi a spese dei convenuti la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e Parte_3
6 comunque condannare i convenuti, in solido, alla rimozione e demolizione delle solette ex solai dei balconi eliminati in corso di causa;
6. in riforma della sentenza di primo grado condannare in solido tra loro e al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni sia natura P_ CP_2
permanente che temporanea da essi subiti anche per la diminuzione della visuale, di panoramicità, di amenità o di soleggiamento del fabbricato , in conseguenza della illecita realizzazione Parte_1
delle opere e delle costruzioni realizzate dai signori ed al conseguente pagamento delle CP_3
relative somme: (i) a titolo di danno permanente nella misura di € 198.362,50 nel caso in cui non si eserciti la tutela ripristinatoria consistente nell'abbattimento integrale dei balconi, anche di quelli restanti che consentono pur sempre una veduta diretta;
ovvero di € 119.017,50 nel caso in cui vengano eliminate le vedute;
(ii) a titolo di danno temporaneo a ristoro della diminuita capacità reddituale del fabbricato da corrispondere per tutto il periodo per il quale persiste la Parte_1 violazione delle vedute, pari a € 27.770,75 (3,5% di € 793.450,00), per cui la capacità reddituale mensile del fabbricato degli appellanti pari ad € 2.314,20, ovvero di quelle maggiori e/o minori somme che saranno determinate in corso di causa anche a mezzo CTU.; 7. emettere sentenza ex art.
278 c.p.c.; 8. condannare i coniugi alla regolarizzazione delle luci esistenti sulle Parte_7 pareti sud ed est del proprio fabbricato ai sensi dell'art. 901 c.c.; 9. accertare la destinazione effettiva ad uso abitazione del piano ultimo del fabbricato , essendo urbanisticamente destinato a mero P_
<< stenditoio>>; 10. condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese integrali, anche di
CTU e di ATP e dell'onorario integrale del doppio grado di giudizio. Si insiste nella richiesta avanzata in primo grado alla udienza del 2.10.2015 di nomina di CTU al fine di far accertare :(a) la violazione delle distanze di dieci metri del da quello di parte attrice in violazione Controparte_4 della norma dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e le opere necessarie all'abbattimento delle solette
- costruzioni dei balconi restanti, nonché ogni opera necessaria al ripristino dei limiti delle distanze;
(b) la sussistenza di vedute dirette sul fabbricato in relazione ai restanti balconi sulla parete Parte_1
est e le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi;
(c) accertare la destinazione effettiva ad uso abitazione del piano ultimo del fabbricato , essendo urbanisticamente destinato a mero P_
<< stenditoio>>; (d) le opere necessarie alla regolarizzazione delle luci del fabbricato;
(e) P_ la esatta e corretta determinazione dei danni.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 8 gennaio 2021, si costituivano in giudizio e contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, P_ CP_2
chiedendone la declaratoria d'inammissibilità ovvero il rigetto, con la contestuale istanza di condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio.
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 10 luglio 2024 la trattazione scritta della causa per
7 l'udienza collegiale del 10 settembre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, oltre che l'istanza formalizzata dalle parti appellanti di fissazione dell'udienza per la discussione orale;
la causa con l'ordinanza resa il 10 settembre 2024, pubblicata e comunicata il 12 settembre 2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica, nonché l'istanza depositata il 19 novembre 2024 dal difensore degli appellanti, con la quale veniva richiesto, ai sensi del comma 2 dell'art. 352 c.p.c., vigente ratione temporis, che la causa fosse discussa oralmente innanzi al collegio, che con il decreto pubblicato e comunicato il 5 dicembre 2024 fissava per tale finalità l'udienza del 4 marzo 2025, a seguito della cui discussione dei difensori delle parti si riservava per la decisione.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti censuravano la sentenza gravata per la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e seguenti c.c., oltre che delle disposizioni di attuazione del P.R.G. del Comune di AN AR CA VE, di cui agli artt. 16 (Distanze tra edifici), 45 (Minima distanza tra fabbricati nelle zone C), 46 (Minima distanza tra fabbricati nelle altre zone) e 48 (Distanza tra fabbricati dai confini), per avere il primo giudice ritenuto che la facciata del fabbricato di proprietà dei convenuti: “… grazie alla menzionata eliminazione del parapetto (e di conseguenza anche della veduta, la quale soltanto grazie ed esso poteva configurarsi), ha perso la sua originaria caratteristica (di parete finestrata) né vale a fargliela conservare lo spiovente con tegole non calpestabile né praticabile (che una volta abbattuti i parapetti ha preso il posto delle solette - o piano di calpestio - dei balconi) il quale, difatti, non consente l'esercizio della veduta.”
Più precisamente, gli impugnanti criticavano la decisione del giudice di primo grado: a) per avere aderito acriticamente alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nel suo elaborato peritale, avendo erroneamente ritenuto non più sussistente la violazione della sopra richiamata disposizione, di cui all'art. 46 del P.R.G. del Comune di AN AR CA VE, secondo la quale, in caso di realizzazione di nuovo fabbricato con parete finestrata, ricadente nella zona “B13”, in applicazione dell'art. 9 D.M. 02/04/1968, n. 1444, la distanza minima da osservare è di 10 metri rispetto alla parete dell'edificio antistante, in considerazione dell'intervenuta eliminazione dei balconi dalla parete sud del fabbricato di proprietà dei convenuti, che avrebbe determinato il venir meno del carattere finestrato di tale parete;
b) escluso che, comunque, nella fattispecie in esame, permarrebbe, comunque, l'illegittima veduta, tuttora esercitabile dalla parete est del fabbricato di proprietà dei convenuti, anche dopo l'eliminazione dei balconi, operata in corso di causa a seguito del deposito della prima relazione peritale del c.t.u., risalente al 27 marzo 2013, già insistenti sulla richiamata parete sud, prospiciente la parete pure finestrata del fabbricato antistante di proprietà degli attori, per
8 non essere stati eliminati anche i balconi realizzati sulla citata parete est dei convenuti, la cui chiusura si innesta proprio nel muro della detta parete sud, ove attualmente vi sono i solai dei precedenti balconi con copertura di tegole.
3.2. - Con il secondo motivo di gravame gli appellanti criticavano la decisione impugnata per le stesse pretese violazioni di cui al primo motivo, in riferimento alle costruzioni costituite dalle solette, ex solai aggettanti, coperti di tegole, realizzati sulla parete sud del fabbricato dei convenuti in sostituzione dei parapetti degli originari balconi, che, pur essendo collocati alla rilevata distanza di
3,10 metri della parete finestrata del fabbricato di proprietà degli attori, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che aderiva acriticamente alle conclusioni contenute nell'elaborato peritale del c.t.u., non sarebbero poste a distanza legale, anche perché la distanza tra la parete del fabbricato dei convenuti e quella dell'edificio degli attori veniva accertata in ragione di 5,30 metri, non applicandosi, nella specie, come erroneamente fatto dal primo giudice, l'art. 45, lettera a), del Regolamento edilizio del Comune di AN AR CA VE, che prevede la distanza di 3 metri limitatamente a quella intercorrente tra pareti non finestrate di edifici fronteggianti, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 45, lettere b e d, e dal comma 2 dell'art. 46 del medesimo Regolamento, che prevede la distanza minima di 10 metri tra le pareti di edifici fronteggianti, di cui una finestrata e l'altra cieca, ovvero entrambi finestrati.
3.3. - Con il terzo motivo di gravame e lamentavano la Parte_1 Parte_2
violazione e la falsa applicazione da parte del giudice di primo grado delle norme d'attuazione del
P.R.G. del Comune di AN AR CA VE, oltre che dell'art. 900 e seguenti c.c., nonché dell'art. 873 e seguenti c.c., in ordine alla pretesa persistenza, loro pregiudizievole, di vedute dirette a carico del fabbricato degli appellanti, comunque, esercitabili dagli ampi balconi realizzati sulla parete est del fabbricato dei convenuti, nonostante la rilevata installazione di schermature di lunghezza variante tra un minimo di circa 0,90 metri ad un massimo di 1,20 metri, per avere il
Tribunale erroneamente ritenuto l'insussistenza di tali vedute dirette, avendole qualificate erroneamente come vedute oblique, conformi all'art. 906 c.c., senza avere considerato che la veduta obliqua sarebbe da ritenere correttamente assorbita nella veduta diretta, in considerazione della notevole ampiezza dei balconi da cui viene di fatto esercitata.
3.4. - Con il quarto motivo d'impugnazione gli appellanti si dolevano della pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 901 e seguenti c.c., oltre che degli artt. 184 e 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, il quale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda attrice tendente alla regolarizzazione delle aperture lucifere insistenti sulla parete sud del fabbricato di proprietà dei convenuti, proposta in sede di precisazione delle conclusioni formalizzate all'udienza del 14 marzo
2017 sul presupposto che tali luci, non presenti al momento della notificazione del libello introduttivo
9 del giudizio, risalente al 5 marzo 2011, sarebbero state realizzate nel corso del mese di ottobre dell'anno 2013 ovvero dopo la scadenza dei termini di cristallizzazione del thema decidendum, di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis.
3.5. - Con il quinto motivo d'appello gli impugnanti censuravano la sentenza gravata per la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 873, 1126 e 2043 c.c. da parte del giudice di prime cure, per avere quest'ultimo erroneamente liquidato, con motivazione perplessa, in via equitativa, la complessiva somma di € 350,00, ritenuta incongrua per difetto, a titolo di risarcimento dei danni patiti dagli attori, senza avere indicato “alcun elemento o criterio posto a fondamento dell'iter logico seguito nella predetta - assurda - determinazione”, non avendo distinto i danni temporanei, che diminuiscono “la capacità di reddito del fabbricato di parte attrice per il periodo che va dalla realizzazione delle opere edili fino all'esercizio della tutela ripristinatoria o all'istituzione della servitù di veduta (periodo per il quale persiste la violazione delle vedute)”, quantificabili in ragione della diminuzione del valore di fitto percepibile, da quelli permanenti, quantificabili nella misura del minor valore del fabbricato di parte attrice, scaturendo questi ultimi
“sia dall'imposizione perenne della servitù di veduta, che si concretizzi nella perdita o nella diminuzione di un diritto dell'attore, sia dalla diminuzione delle caratteristiche intrinseche del fabbricato per riduzione di luce, aria, amenità, panoramicità …”. Parte_1
3.6. - Con il sesto motivo d'impugnazione gli appellanti criticavano la sentenza gravata per la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e seguenti c.p.c., ritenendo che il primo giudice fosse incorso in errore per avere disposto la parziale compensazione delle spese di lite, avendo escluso di provvedere su quelle inerenti al presupposto procedimento di a.t.p.
Secondo gli impugnanti, il comportamento parzialmente ripristinatorio posto in essere dai convenuti a seguito delle risultanze della relazione peritale del c.t.u. e non in dipendenza dell'elaborato peritale acquisito in conseguenza del presupposto procedimento di a.t.p. non può giustificare la compensazione parziale delle spese di lite, nelle quali andrebbero ricomprese anche quelle inerenti alla fase ante causam del procedimento di a.t.p., da porre a carico della parte soccombente.
3.7. - I motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, sono destituiti di fondamento, per cui vanno respinti.
3.8. - Non v'è dubbio che, allo stato, le pareti fronteggianti dei fabbricati delle parti in causa possano essere correttamente qualificate come “pareti non finestrate” sia per l'intervenuta eliminazione in corso di causa dei balconi, già realizzati sulla parete sud dell'edificio di parte convenuta-appellata, oltre che per l'incontestata realizzazione di luci irregolari su tale parete, che non consentono le c.d. “inspectio e “prospectio”, per cui non costituiscono vedute, sia per la presenza di
10 una luce sulla parete fronteggiante del preesistente fabbricato degli attori-appellanti, così come rilevata e documentata nello stralcio planimetrico e nei rilievi fotografici allegati alla relazione peritale del nominato c.t.u., dr. arch. , in sede di presupposto procedimento d'istruzione Persona_3
preventiva per a.t.p., il quale, a proposito delle caratteristiche del fabbricato di parte attrice, evidenziava, tra l'altro, che: “… vi è una terrazza con annesso locale munito di un'apertura sul prospetto est, fronteggiante il fabbricato in costruzione. Tale apertura è protetta con grate in ferro ed ha il lato superiore pari a mt. 2,08 dal pavimento (allegato 2, foto nn. 9, 10).”
Pertanto, ricadendo, senz'altro, l'immobile realizzato dai convenuti nella zona “B13” del
P.R.G. del Comune di AN AR CA VE, risultano essere state rispettate le disposizioni in materia di distanze tra fabbricati, così come disciplinate dalle norme di attuazione del richiamato
P.R.G., sia con riferimento all'art. 46 (intitolato: “Minima distanza tra fabbricati per altre zone”), secondo il quale : “Se le pareti degli edifici sono entrambe non finestrate, le minime distanze sono quelle del comma “a” dell'art. 45.” (intitolato: “Minima distanza tra fabbricati nelle zone C”), secondo il quale, per: “a) - le pareti degli edifici fronteggiantisi siano entrambe non finestrate o cieche: la loro distanza minima sarà uguale a ¼ della media della altezza dei due edifici e comunque non minore di m. 3,00.”, sia in ordine al comma 2 dell'art. 48 (intitolato: “Distanze dei fabbricati dal confine”), per cui: “… Se esiste fabbricato al di là del confine, posto a sua volta sul confine o in arretrato la nuova costruzione dovrà o essere unita all'edificio esistente oppure arretrarsi in modo da rispettare la distanza dei dai fabbricati di cui agli art. 45 e 46.”, avendo il c.t.u., dr. ing.
[...]
, nominato nel corso del primo grado del giudizio, rilevato, senza contestazione alcuna sul Per_4
punto, che: a) dal prospetto del fabbricato di parte convenuta al muro di proprietà di parte attrice intercorre la distanza di 5,40 metri;
b) dal filo esterno degli spioventi con copertura di tegole, già solai degli eliminati balconi, insistenti sul prospetto del fabbricato di parte convenuta, al muro del fabbricato di parte attrice intercorre la distanza di 3,10 metri;
risultando, quindi, pure rispettata la disposizione normativa di cui all'ultimo comma dell'art. 16 (intitolato: “Distanza tra edifici”) del più volte citato P.R.G., secondo il quale: “Una parete di edificio si dirà finestrata se contiene una apertura costituente veduta secondo il codice civile.”
3.9. - In riferimento, poi, ai balconi realizzati al primo, secondo, terzo e quarto piano sulla parete del fabbricato di parte convenuta-appellata, che si sviluppa verso est, che non è fronteggiante rispetto al confine ed alla parete del preesistente fabbricato degli attori-appellanti, va rilevato non solo che gli stessi sono prospicienti l'area interna di proprietà dei medesimi convenuti, ma anche che la parete in cui insistono confina lateralmente con l'immobile di proprietà altrui e non degli attori, rispetto al quale la lunghezza di tali balconi si sviluppa in posizione perpendicolare, per cui indipendentemente dal tipo di veduta diretta (art. 905 c.c.) ovvero laterale o obliqua (art. 906 c.c.),
11 che può essere esercitata dagli stessi in direzione dell'antistante fabbricato di parte attrice-appellante, risulta essere, comunque, stata rispettata la distanza - tra il più vicino sporto di tali balconi ed il muro del fabbricato di parte attrice - di almeno 3 metri, di cui alle innanzi richiamate disposizioni d'attuazione del vigente P.R.G. del Comune di AN AR CA VE, non potendosi ritenere, contrariamente a quanto preteso dalla parte impugnante, che tali balconi, insistenti sulla parete ortogonale est, innestandosi su quella sud del medesimo fabbricato, attribuiscano a quest'ultima la qualità ed il carattere di parete finestrata.
3.10. - Inammissibile, ex art. 345 c.p.c., in quanto nuova, deve ritenersi la domanda attrice reiterata in questa fase processuale, tendente alla regolarizzazione delle aperture lucifere insistenti sulla parete sud del fabbricato di proprietà dei convenuti-appellati, perché proposta tardivamente e per la prima volta già nel corso del primo grado del giudizio, soltanto nella fase della precisazione delle conclusioni formalizzate all'udienza del 14 marzo 2017, essendo irrilevante che tali luci, non presenti al momento della notificazione del libello introduttivo, risalente al 5 marzo 2011, sarebbero state realizzate nel corso del mese di ottobre dell'anno 2013 ovvero dopo la scadenza dei termini di cristallizzazione del thema decidendum, di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale:
“L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda
"modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/06/2018, n.
1680).
3.11. - Merita di essere rigettato per la sua infondatezza anche il quinto motivo d'appello concernente la pretesa incongruità per difetto della liquidazione del risarcimento del danno conseguenza, così come determinato in via equitativa dal primo giudice nella misura di € 350,00, sulla base della seguente, logica, coerente, condivisibile e testuale motivazione: “… considerato che la costruzione a distanza non legale (i balconi sulla parete verso sud) è rimasta in sito soltanto per circa 3 anni … ; considerato che non risulta che durante tale triennio l'immobile dei convenuti sia stato abitato;
considerata la modesta entità del peso che può ritenersi così imposto al fondo degli attori dai predetti balconi, che peraltro solo in minima parte si rivelano perfettamente fronteggianti tra loro (v. grafici in atti).”
12 Infatti, non è di immediata evidenza che gli attori abbiano potuto subire per effetto di tale denunziata violazione un effettivo, ulteriore pregiudizio.
Senza considerare che la volontaria eliminazione dei balconi de quibus per il rispetto della distanza legale di per sé ha già incidenza su tale profilo e ne costituisce ristoro in forma specifica, integrato con quello per equivalente nella misura già liquidata, in via equitativa, congruamente dal primo giudice, non suscettibile di ulteriore incremento, in difetto di prova che le parti istanti avrebbero dovuto fornire e che è del tutto mancata nella fattispecie in esame, anche in considerazione di qualsivoglia puntuale allegazione sul punto, dovendosi precisare che l'avanzata richiesta di condanna, in linea di principio, non esime il richiedente dalla dimostrazione del c.d. “an debeatur” della pretesa risarcitoria ovvero dell'esistenza dell'effettivo danno consequenziale alle violazioni del vicino, come, peraltro, stabilito dal giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “In caso di violazione delle distanze, l'esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo, tenendo conto di una serie di elementi - che concorrono anche alla valutazione equitativa del danno
- dai quali possa evincersi una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi, che devono essere allegati e provati dall'attore.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/06/2024, n. 1775).
3.12. - Sfornito di pregio è pure il sesto motivo d'impugnazione, che va respinto, posto che il primo giudice disponeva correttamente, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., la compensazione parziale delle spese di lite in ragione di ½, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti in causa, essendo stata accolta parzialmente la domanda attrice, avendo posto la restante metà a carico di quella convenuta e non avendo disposto la liquidazione a carico di quest'ultima anche delle spese e dei compensi liquidati al c.t.u. nominato nella presupposta fase di a.t.p., atteso che tale ausiliario nel suo elaborato peritale concludeva sostanzialmente per l'infondatezza di quanto lamentato dal ricorrente, avendo testualmente precisato quanto segue: “In merito al quesito sottoposto alla mia attenzione e alle note tecniche pervenute dal Ctp di parte ricorrente, si conclude affermando che
l'edificio, in cui il resistente ha in corso l'edificazione, rispetta sia i limiti di altezza fissati dallo strumento urbanistico, sia la distanza tra pareti non finestrate di edifici vicini.”
Circa, poi, la testuale allegazione, per la quale: “In ordine alla liquidazione, essa è conseguenza della << svista>> del giudice che ha determinato danni per euro 350/00.”, ove mai la stessa possa essere qualificata come motivo di doglianza per la pretesa incongruità per difetto della disposta liquidazione dei compensi di lite da parte del giudice di prime cure, sarebbe ed è da ritenere inammissibile per la violazione dell'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, per il rilevato difetto di motivazione sul punto e per l'omessa indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione dell'applicato D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
13 3.13. - Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposta impugnazione e la conferma della decisione appellata.
4 - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
4.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di e di in favore di e Parte_1 Parte_2 P_
in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, CP_2 sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
4.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e di di un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dal successivo art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2209/2020 del Tribunale di AN AR CA VE, pubblicata il
30 settembre 2020, notificata in pari data, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla solidale rifusione, in favore Parte_1 Parte_2 P_
e delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 9.981,00
[...] CP_2
a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento a carico di Parte_1
e di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...] Parte_2
l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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