TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/08/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2973/2024
Il Giudice dr. Agostino Abate, tra
Parte_1
Contro
CP_1
a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Parte resistente ha sollevato eccezione in tema di legittimazione e alla prima udienza il ricorrente ha così replicato:
“per quanto riguarda in merito a Il Trust DA e il presunto difetto di Parte_1 legittimazione attiva, si precisa che non ha terminato di esistere proprio perché deve ancora vendere l'immobile per il quale qui agisce.
Per la procura speciale conferita da precisa che è rilasciata quale Testimone_1 rappresentante del che dal 2009 ha ricevuto la proprietà dell'immobile come da conferimento Pt_1 notarile
Per quanto riguarda per il presunto difetto di legittimazione attiva si precisa che ha CP_2 agito in base a un comodato orale”
Tali affermazioni non sono state contestate dalla resistente e non risultano contraddette documentalmente, e ciò porta al rigetto dell'eccezione.
Pagina 1 In sede di costituzione la resistente ha eccepito il limite decennale per l'azione promossa e sempre in prima udienza parte ricorrente l'ha riconosciuta, limitatamente ad alcune richieste, e ha così riformulato la domanda:
“Per l'eccepita ultrannualità, si modifica la domanda riducendola ai seguenti lavori realizzati nell'anno e cioè: posa tavolato di 20 cm circa realizzata nel novembre 2023 copertura in lamiera del cavedio realizzata nel giugno luglio 24 poi in aggiunta alla domanda, perché sopravvenuta, la posa di un pluviale che scarica sul terreno realizzata nell'ottobre 2024.”, Parte_2 senza ulteriore eccezione di controparte.
Lo scrivente, preso atto della modifica della domanda e di quanto emergente dagli atti invitava a una possibile definizione, ma alla successiva udienza si registrava il mancato accordo, anche se in quella sede la resistente proponeva:
- “Per la copertura del cavedio, sostituire o modificare la copertura in lamiera, garantendo
l'accesso alla gronda;
- Pluviale: disposti a modificare ma non è chiaro cosa i ricorrenti chiedono dal punto di vista tecnico;
”
ribadendo ancora che a loro parere il tavolato è sul terreno di e quindi non ritengono di CP_1 modificare.
In sede di discussione in forma scritta le parti concludevano come in atti.
La causa è da ritenersi istruita e non è accoglibile la richiesta istruttoria della parte ricorrente di una
CTU perché:
- in atti vi è già la consulenza di parte ricorrente depositata con il ricorso;
- non risulta alcuna necessità di ulteriore verifica tecnica specialistica essendo ogni questione ampiamente descritta;
- la proprietà del terreno sul quale insistono le opere in discussione è irrilevante in questa sede trattandosi di possesso e della sua manutenzione.
Al fine del decidere è bene ricordare, infatti, che l'azione per la quale si procede è quella relativa alla turbativa o molestia del possesso dell'immobile e specificamente delle opere di cui alla domanda riformulata, ossia : cavedio, pluviale, tavolato.
Pagina 2 Per economia espositiva lo scrivente richiama la propria giurisprudenza in tema di possesso, autorevolmente riassunta in sede di legittimità come segue:
“In tema di azione di manutenzione del possesso di cui all'articolo 1170 del codice civile, la configurabilità della molestia di fatto richiede la sussistenza di elementi oggettivi e soggettivi specifici che devono essere valutati con particolare rigore. L'elemento oggettivo della turbativa non può considerarsi integrato dalla mera installazione di un'apertura o porta su muro confinante quando tale intervento non determini una limitazione materiale, concreta e attuale delle facoltà possessorie del soggetto che si assume molestato, ma si traduca unicamente in un timore di eventuale e remota turbativa futura. La molestia deve infatti consistere in una condotta che produca effetti permanenti e continuativi sul godimento del bene, non potendo essere ravvisata in comportamenti che comportino limitazioni meramente potenziali, occasionali o circoscritte a evenienze eccezionali e di brevissima durata, quali l'utilizzo di un'uscita di emergenza in caso di calamità. L'elemento soggettivo dell'animus turbandi deve essere valutato in relazione alla concreta volontà di arrecare molestia al possessore, non potendo essere desunto da condotte che, pur modificando materialmente lo stato dei luoghi, siano giustificate da esigenze di sicurezza e non siano dirette a contestare il possesso altrui o a limitarne stabilmente l'esercizio. La tutela possessoria non può essere accordata quando la presunta molestia si risolva in un mero timore soggettivo di future interferenze, dovendo invece sussistere un'apprezzabile e concreta limitazione dell'attuale godimento del bene. Nel giudizio possessorio assume particolare rilevanza
l'individuazione della natura e delle caratteristiche che deve rivestire la molestia di fatto ai fini della sua tutelabilità, richiedendo una valutazione che tenga conto sia della materialità dell'interferenza sia della sua idoneità a compromettere effettivamente l'esercizio delle facoltà possessorie.”
Per poter dichiarare avvenuta la turbativa, o molestia, del possesso si deve quindi ravvisare un'opera che già adesso alteri il possesso in modo significativo e non in termini potenziali.
È provato che la resistente ha posto in essere delle opere che hanno riguardato, o interessato, la proprietà della ricorrente, ma ciò pur legittimando diversa azioni di risarcimento, non costituisce di per sé molestia del possesso.
Per ognuna delle strutture in esame (cavedio, pluviale, tavolato) è necessario dare la prova di come gli interventi operati dalla resistente abbiano alterato in termini negativi la loro funzione o efficienza o quali comportamenti siano stati posti in essere per impedire che la ricorrente operasse sugli stessi.
L'onere di provare ciò compete alla ricorrente che non lo ha assolto per nessuna di esse.
Pagina 3 Non risulta che sia stato impedito l'accesso al cavedio, che il pluviale sia stato alterato nella sua funzionalità o che il tavolato abbia alterato il possesso prima esercitato.
Non sussiste la prova di una turbativa o molestia e ciò comporta il rigetto del ricorso.
È provato però che parte resistente abbia posto in essere interventi sulla proprietà della ricorrente senza esserne autorizzata e senza almeno preventivamente informare.
Ciò ha dato origine alla lite, costringendo all'azione giudiziaria.
Il ricorso va respinto, ma per le suddette considerazioni le spese devono essere compensate.
PQM
Respinge il ricorso, compensa le spese.
Como, 28 agosto 2025
Il Giudice
dott. Agostino Abate
Pagina 4