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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. BISO MATTIA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata in [...] il [...] , e residente in CP_1 C.F._3
La Spezia, via Sarzana n. 976, rappresentata e difesa dall'Avv. MATTEUCCI FRANCESCO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 3 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale tra i coniugi e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in data 27.4.2015 a ID CE (Marocco) e rimettere la causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 09/04/2024 e regolarmente notificato, a Parte_1 dedotto di aver contratto matrimonio ID CE (Marocco) in data 27.4.2015 con CP_1 matrimonio successivamente trascritto presso il Comune di Lerici) e che dall'unione è
[...] nata la figlia (il 20.9.2019), attualmente minorenne. Persona_1
Si è costituita depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato CP_1 tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Il Giudice delegato ha assunto, in data 4.6.2024, provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473- bis.15 c.p.c.; successivamente, con ordinanza di data 2.10.2024, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22, c. 1, c.p.c.
All'udienza del 5.11.2025, entrambe le parti hanno chiesto di dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale tra i coniugi e di rimettere la causa sul ruolo per l'ulteriore corso.
Il Giudice istruttore ha dunque trattenuto la causa in decisione sulla sola pronuncia di status, con riserva di riferire al Collegio.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte del ricorrente, oltre che dalla volontà espressa dai coniugi in udienza, così come confermata nel prosieguo del processo tanto dal ricorrente quanto dalla convenuta. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti. pag. 2 di 3 È, invece, necessario procedere all'istruttoria per la decisione sulle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in data 27.4.2015 a ID CE (Marocco), e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Lerici (SP) dell'anno 2015, al n. 36 parte II serie C;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulle residue domande.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. BISO MATTIA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata in [...] il [...] , e residente in CP_1 C.F._3
La Spezia, via Sarzana n. 976, rappresentata e difesa dall'Avv. MATTEUCCI FRANCESCO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 3 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale tra i coniugi e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in data 27.4.2015 a ID CE (Marocco) e rimettere la causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 09/04/2024 e regolarmente notificato, a Parte_1 dedotto di aver contratto matrimonio ID CE (Marocco) in data 27.4.2015 con CP_1 matrimonio successivamente trascritto presso il Comune di Lerici) e che dall'unione è
[...] nata la figlia (il 20.9.2019), attualmente minorenne. Persona_1
Si è costituita depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato CP_1 tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Il Giudice delegato ha assunto, in data 4.6.2024, provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473- bis.15 c.p.c.; successivamente, con ordinanza di data 2.10.2024, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22, c. 1, c.p.c.
All'udienza del 5.11.2025, entrambe le parti hanno chiesto di dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale tra i coniugi e di rimettere la causa sul ruolo per l'ulteriore corso.
Il Giudice istruttore ha dunque trattenuto la causa in decisione sulla sola pronuncia di status, con riserva di riferire al Collegio.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte del ricorrente, oltre che dalla volontà espressa dai coniugi in udienza, così come confermata nel prosieguo del processo tanto dal ricorrente quanto dalla convenuta. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti. pag. 2 di 3 È, invece, necessario procedere all'istruttoria per la decisione sulle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in data 27.4.2015 a ID CE (Marocco), e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Lerici (SP) dell'anno 2015, al n. 36 parte II serie C;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulle residue domande.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3