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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1722.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in Vado Ligure, Parte_1
, residente in Vado Ligure, Parte_1
in qualità di eredi di , Persona_1
elettivamente domiciliati in Loano, corso Europa n. 24/6, presso e nello studio degli avv. Rocco Varaglioti e Marzia De Renzis, che li rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, in forza di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI=
contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante protempore con sede in Controparte_2
Padova, elettivamente domiciliata in Napoli, via Bobbio n. 15, presso e nello studio dell'avv. AR IS del foro di Napoli che la rappresenta e difende in forza di procure in calce alla comparsa di risposta datata 5.10.2024;
CONVENUTA=
******
CONCLUSIONI:
Gli avv. Rocco Varaglioti e Marzia De Renzis per parte attrice: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Savona adito accogliere le domande di parte attrice e per l'effetto: accertare e dichiarare l'avvenuta responsabilità medica, per tutto quanto indicato in premessa, posta in essere dalla
[...]
ai danni della signora Controparte_3 Per_1
condannare conseguentemente la nei
[...] Controparte_3
confronti degli eredi, di tutti i danni, nessuno escluso, patiti dalla signora nel sinistro per cui è causa, quantificabili nella somma Persona_1
complessiva di € 300.000,00= o nella somma maggiore o minore così come ritenuta dal Giudice, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi sulla sorte rivalutata dal dì del fatto al soddisfo;
con vittoria di spese, compensi professionali e competenze di lite maggiorate degli accessori di legge ed oltre alle spese di avvio del procedimento di mediazione”;
L'avv. AR IS per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere;
in via principale e nel merito, per tutte le causali dedotte, rigettare l'atto di citazione e tutte le domande risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, dagli attori, signori e , nei confronti della Parte_2 Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
protempore, siccome infondate, in fatto e in diritto, inammissibili e, comunque, non provate;
in via subordinata nel merito: per tutte le causali dedotte, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate, a qualsiasi titolo, dagli attori, signori Parte_2
e , nei confronti della Parte_1 Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante protempore, limitare il
[...]
quantum del risarcimento del danno nei limiti del giusto e del dovuto;
in ogni caso: condannare gli attori, e , al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge;
salvis iuribus”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 26.5.2023, e , Parte_2 Parte_1
nella loro qualità di eredi di convenivano in giudizio davanti Persona_1
al Tribunale di Savona, , Controparte_3
esponendo quanto segue: erano figli di affetta da demenza Persona_1
senile e portatrice di handicap al 100% che, per tale motivo, era stata ricoverata presso la sede di Vado Ligure della Controparte_3
; durante detto ricovero in data 23.4.2020, a causa di
[...]
intervento non conforme del personale della struttura, la ER era stata fatta cadere dal letto e tuttavia non era stata accompagnata al P.S, forse con l'intento di tenere nascosto l'accaduto ai familiari (in quel contesto temporale, per la pandemia, erano state sospese le visite dei parenti); solo dopo qualche giorno era stata poi riscontrata la frattura del femore della gamba destra ed era stata poi sottoposta, in data 28.4.2020, ad intervento chirurgico, per poi essere riaccompagnata in struttura per la riabilitazione;
durante la degenza ospedaliera, avvenuta a seguito della frattura del femore, aveva contratto agenti patogeni e successivamente, a novembre del 2020, quando nuovamente era nella struttura di Vado Ligure, altresì il virus Covid-19; dopo un primo periodo in cui sembrava potere riuscire a superare la patologia, la situazione era poi peggiorata e precipitata e, in data 26.12.2020, era stata ricoverata presso l'Ospedale San Paolo di Savona, ove era poi deceduta il 29.12.2020; anche in relazione alle cure intervenute da parte dei sanitari della struttura della
[...]
, dopo l'insorgenza del Covid-19, Controparte_3
risultavano evidenti omissioni ed inadempienze per non avere costoro provveduto prima al ricovero ospedaliero ed il decesso della madre era da ricollegare a responsabilità della casa di cura che non aveva adempiuto alle prestazioni a lei richieste in forza del contratto di spedalità intervenuto;
avevano diritto sia al risarcimento iure hereditatis del danno subito da prima del decesso, sia del danno subito iure proprio, per la Persona_1
perdita del rapporto parentale: tali danni erano da quantificarsi nella misura di € 300.000,00=.
Chiedevano, pertanto, accertarsi la responsabilità medica della
[...]
in relazione a tutti i danni da Controparte_3
loro subiti a causa delle condotte poste in essere dai sanitari della stessa nei confronti della madre che ne avevano determinato il Persona_1
decesso, quantificati nella somma complessiva di € 300.000,00=.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_3
della quale, con provvedimento datato 27.10.2023, veniva
[...]
dichiarata la contumacia.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza riservata datata 16.1.2024, veniva disposta C.T.U. medico legale volta ad accertare le cure ed i trattamenti a cui era stata sottoposta Per_1
nel periodo di ricovero presso la struttura sanitaria gestita da
[...]
e l'eventuale nesso Controparte_3
causale tra detti asseriti erronei trattamenti ed il suo successivo decesso, con nomina quale C.T.U. della dr.ssa Persona_2 Dopo il deposito della C.T.U. medica, con comparsa datata 15.10.2024 si costituiva tardivamente in giudizio Controparte_3
che, anche preso atto delle risultanze dell'elaborato peritale
[...]
medio tempore depositato, sosteneva l'insussistenza di responsabilità dei sanitari operanti nella struttura in ordine al decesso di e Persona_1
concludeva per la reiezione delle domande contro di lei proposte.
All'udienza del 18.10.2024 il Giudicante revocava la contumacia di
[...]
e, ritenuta la causa matura per Controparte_3
la decisione, rinviava per assegnazione a sentenza con concessione dei termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche;
all'udienza del 24.1.2025 la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , nella loro qualità di figli ed eredi di Parte_2 Parte_1
hanno convenuto in giudizio Persona_1 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni subiti Controparte_3
iure hereditatis e iure proprio, a causa dei trattamenti sanitari incongrui subiti dalla madre nel periodo in cui costei è stata ricoverata presso la struttura di Vado Ligure gestita dalla società convenuta e che, secondo il loro assunto, ne avrebbero determinato il decesso.
In particolare gli attori hanno fatto riferimento a due episodi, avvenuti rispettivamente nell'aprile 2020 e nel novembre- dicembre 2020: più segnatamente, in data 23.4.2020, a causa di intervento a loro dire non conforme del personale della struttura, la ER sarebbe stata fatta cadere dal letto e non prontamente accompagnata all'Ospedale al punto che l'esistenza di una frattura al femore della gamba destra era stata poi riscontrata qualche giorno dopo e solo in data 28.4.2020, era stata poi sottoposta ad intervento chirurgico, per poi essere riaccompagnata in struttura per la riabilitazione, con avvenuta contrazione di agenti patogeni durante la degenza ospedaliera e nel novembre 2020, dopo che aveva contratto il virus Covid-19, nonostante il progressivo peggioramento della situazione era stata tardivamente ricoverata presso l'ospedale San Paolo di Savona solo in data 26.12.2020 ove era poi deceduta il 29.12.2020.
Osserva il Giudicante quanto segue.
In relazione all'episodio del 23.4.2020 gli attori alcunchè hanno neppure dedotto a dimostrazione del fatto che la lesione al femore della ER sia dipeso da condotte incongrue e/o non conformi dei sanitari operanti presso la struttura gestita da Controparte_3
in assenza di qualsivoglia elemento probatorio non sussiste, quindi,
[...]
alcun motivo per potere affermare che la caduta della Per_1
(indipendentemente da ogni valutazione sulle conseguenze mediche da essa derivate) sia dipesa da colpa della convenuta.
Quanto alle doglianze degli attori sulle intempestive cure che il personale della struttura avrebbe prestato alla madre una volta che costei aveva contratto il virus Covid-19 e, in particolare, sulla tardiva decisione di ricoverarla in ospedale, allorquando le sue condizioni di salute erano ormai irrimediabilmente compromesse, vanno richiamate le valutazioni e conclusioni effettuate dal C.T.U. dr.ssa nella relazione peritale Per_2
redatta all'esito dell'accertamento disposto dal Giudice, sulla documentazione medica esistente, per ricostruire la situazione.
IL C.T.U., più in dettaglio ha evidenziato quanto segue.
Il decesso di è stato determinato dal virus Covid-19. Persona_1
Circa le possibilità di sopravvivenza della ER al momento della comparsa dell'infezione (a prescindere dalle cure ricevute) in base alla letteratura medica poiché è risaputo che l'età del paziente e le diverse comorbidità aumentano di per sé in modo rilevante il tasso di mortalità (e ciò, in particolare, anche per quei pazienti affetti, come la ER, da demenza senile che, quindi, già rappresentava una concausa importante per un possibile esito sfavorevole del Covid-19) esisteva un elevato rischio di morte, stimabile in un intervallo tra il 20 e il 50%.
In ordine alla lamentata asserita tardiva ospedalizzazione se è vero che la sulla base delle cartelle cliniche in atti, al momento del ricovero Per_1
all'Ospedale San Paolo di Savona, avvenuto in data 26.12.2020, già si trovava in condizioni preterminali (al punto che è stata adottata dai sanitari solo una strategia palliativa) e se è vero che la documentazione clinica non ha consentito di stabilire quando sia comparsa la polmonite bilaterale riscontrata al momento del ricovero, in ogni caso, conoscendo la data di esordio sintomatologico e di prima positività del tampone per Sars
Cov2 (25.11.2020), lo stadio clinico della al momento del ricovero Per_1
ospedaliero corrispondeva, dal punto di vista patogenetico, alla fase dell'infezione contraddistinta dalla risposta sistemica dell'organismo, situazione in cui gli antivirali non possono avere alcuna efficacia;
in quel periodo l'unica terapia consolidata era rappresentata da cortisone ed eparina per i pazienti in ossigeno-terapia e dalla somministrazione un unico antivirale (il remdesivir), mentre non erano disponibili, oltre al vaccino, antivirali per via orale o anticorpi monoclonali, terapie che potevano giocare un ruolo di protezione nei confronti di malattia grave.
Ancora il farmaco remdesivir veniva dispensato, nel periodo in oggetto, a pazienti con polmonite e con tempistica molto precoce rispetto all'esordio sintomatologico e, segnatamente non più tardi di 10 giorni dall'insorgenza del virus (in sostanza il remdesivir avrebbe potuto forse avere una qualche efficacia se somministrato entro il 3.12.2020, sebbene le indicazioni del tempo non fossero univoche sull'utilità del farmaco) e, comunque, dal diario clinico si ricava che le condizioni della paziente non fossero così compromesse e, pertanto, neppure suscettibili di terapia antivirale
(sembrava che la paziente avesse superato la fase più critica, quella dei primi 10-14 giorni dall'insorgenza del virus).
Per tale motivo un ricovero ospedaliero precoce non avrebbe verosimilmente apportato un beneficio significativo, stante la situazione epidemiologica del periodo: d'altra parte la vicenda oggetto di causa si colloca nel periodo della seconda ondata della pandemia da Sars Cov2 con un numero elevatissimo di soggetti contagiati e di decessi, con conseguente rilevante stato di sofferenza del SSN in quel momento.
Per i motivi esposti non appare, in conclusione, censurabile la scelta del personale medico di Controparte_3
operante presso la struttura di Vado Ligure di non procedere al ricovero ospedaliero, viste le condizioni di stabilità clinica della il Per_1
successivo e tardivo peggioramento clinico, databile a partire dal
21.12.2020 non lasciava grossi margini terapeutici e anche un'ospedalizzazione anticipata di alcuni giorni non avrebbe modificato l'esito finale: a ciò va aggiunto che l'orientamento di quel periodo era di non ospedalizzare i pazienti, particolarmente fragili, residenti in strutture sanitarie residenziali, poiché anche in esse ben era possibile garantire un trattamento medico (cortisonici, anticoagulante, idratazione, ossigeno- terapia) sovrapponibile a quello ospedaliero.
Per i motivi esposti in assenza di evidenti criticità nell'operato dei sanitari, va ritenuto che l'assistenza e il supporto terapeutico siano avvenuti in linea con le indicazioni del tempo e non sono stati riscontrate carenze assistenziali e/o di comportamenti terapeutici non in linea con le indicazioni del tempo.
Va, pertanto, respinta la domanda risarcitoria formulata da Pt_2
e nei confronti di
[...] Parte_1 [...]
. Controparte_3
La circostanza che la convenuta si sia costituita solo tardivamente, addirittura dopo l'avvenuto deposito dell'elaborato peritale da cui era emersa l'insussistenza di qualsivoglia sua responsabilità nel decesso della postula l'insussistenza di un fattivo contributo della stessa alla Per_1
decisione assunta e detta circostanza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa vanno definitivamente poste a carco di e , in via Parte_2 Parte_1
tra loro solidale.
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
RESPINGE le domande formulate da e nei Parte_2 Parte_1
confronti di Controparte_3
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
CO
e , in via tra loro solidale, al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 28.1.2025 IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1722.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in Vado Ligure, Parte_1
, residente in Vado Ligure, Parte_1
in qualità di eredi di , Persona_1
elettivamente domiciliati in Loano, corso Europa n. 24/6, presso e nello studio degli avv. Rocco Varaglioti e Marzia De Renzis, che li rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, in forza di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI=
contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante protempore con sede in Controparte_2
Padova, elettivamente domiciliata in Napoli, via Bobbio n. 15, presso e nello studio dell'avv. AR IS del foro di Napoli che la rappresenta e difende in forza di procure in calce alla comparsa di risposta datata 5.10.2024;
CONVENUTA=
******
CONCLUSIONI:
Gli avv. Rocco Varaglioti e Marzia De Renzis per parte attrice: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Savona adito accogliere le domande di parte attrice e per l'effetto: accertare e dichiarare l'avvenuta responsabilità medica, per tutto quanto indicato in premessa, posta in essere dalla
[...]
ai danni della signora Controparte_3 Per_1
condannare conseguentemente la nei
[...] Controparte_3
confronti degli eredi, di tutti i danni, nessuno escluso, patiti dalla signora nel sinistro per cui è causa, quantificabili nella somma Persona_1
complessiva di € 300.000,00= o nella somma maggiore o minore così come ritenuta dal Giudice, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi sulla sorte rivalutata dal dì del fatto al soddisfo;
con vittoria di spese, compensi professionali e competenze di lite maggiorate degli accessori di legge ed oltre alle spese di avvio del procedimento di mediazione”;
L'avv. AR IS per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere;
in via principale e nel merito, per tutte le causali dedotte, rigettare l'atto di citazione e tutte le domande risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, dagli attori, signori e , nei confronti della Parte_2 Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
protempore, siccome infondate, in fatto e in diritto, inammissibili e, comunque, non provate;
in via subordinata nel merito: per tutte le causali dedotte, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate, a qualsiasi titolo, dagli attori, signori Parte_2
e , nei confronti della Parte_1 Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante protempore, limitare il
[...]
quantum del risarcimento del danno nei limiti del giusto e del dovuto;
in ogni caso: condannare gli attori, e , al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge;
salvis iuribus”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 26.5.2023, e , Parte_2 Parte_1
nella loro qualità di eredi di convenivano in giudizio davanti Persona_1
al Tribunale di Savona, , Controparte_3
esponendo quanto segue: erano figli di affetta da demenza Persona_1
senile e portatrice di handicap al 100% che, per tale motivo, era stata ricoverata presso la sede di Vado Ligure della Controparte_3
; durante detto ricovero in data 23.4.2020, a causa di
[...]
intervento non conforme del personale della struttura, la ER era stata fatta cadere dal letto e tuttavia non era stata accompagnata al P.S, forse con l'intento di tenere nascosto l'accaduto ai familiari (in quel contesto temporale, per la pandemia, erano state sospese le visite dei parenti); solo dopo qualche giorno era stata poi riscontrata la frattura del femore della gamba destra ed era stata poi sottoposta, in data 28.4.2020, ad intervento chirurgico, per poi essere riaccompagnata in struttura per la riabilitazione;
durante la degenza ospedaliera, avvenuta a seguito della frattura del femore, aveva contratto agenti patogeni e successivamente, a novembre del 2020, quando nuovamente era nella struttura di Vado Ligure, altresì il virus Covid-19; dopo un primo periodo in cui sembrava potere riuscire a superare la patologia, la situazione era poi peggiorata e precipitata e, in data 26.12.2020, era stata ricoverata presso l'Ospedale San Paolo di Savona, ove era poi deceduta il 29.12.2020; anche in relazione alle cure intervenute da parte dei sanitari della struttura della
[...]
, dopo l'insorgenza del Covid-19, Controparte_3
risultavano evidenti omissioni ed inadempienze per non avere costoro provveduto prima al ricovero ospedaliero ed il decesso della madre era da ricollegare a responsabilità della casa di cura che non aveva adempiuto alle prestazioni a lei richieste in forza del contratto di spedalità intervenuto;
avevano diritto sia al risarcimento iure hereditatis del danno subito da prima del decesso, sia del danno subito iure proprio, per la Persona_1
perdita del rapporto parentale: tali danni erano da quantificarsi nella misura di € 300.000,00=.
Chiedevano, pertanto, accertarsi la responsabilità medica della
[...]
in relazione a tutti i danni da Controparte_3
loro subiti a causa delle condotte poste in essere dai sanitari della stessa nei confronti della madre che ne avevano determinato il Persona_1
decesso, quantificati nella somma complessiva di € 300.000,00=.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_3
della quale, con provvedimento datato 27.10.2023, veniva
[...]
dichiarata la contumacia.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza riservata datata 16.1.2024, veniva disposta C.T.U. medico legale volta ad accertare le cure ed i trattamenti a cui era stata sottoposta Per_1
nel periodo di ricovero presso la struttura sanitaria gestita da
[...]
e l'eventuale nesso Controparte_3
causale tra detti asseriti erronei trattamenti ed il suo successivo decesso, con nomina quale C.T.U. della dr.ssa Persona_2 Dopo il deposito della C.T.U. medica, con comparsa datata 15.10.2024 si costituiva tardivamente in giudizio Controparte_3
che, anche preso atto delle risultanze dell'elaborato peritale
[...]
medio tempore depositato, sosteneva l'insussistenza di responsabilità dei sanitari operanti nella struttura in ordine al decesso di e Persona_1
concludeva per la reiezione delle domande contro di lei proposte.
All'udienza del 18.10.2024 il Giudicante revocava la contumacia di
[...]
e, ritenuta la causa matura per Controparte_3
la decisione, rinviava per assegnazione a sentenza con concessione dei termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche;
all'udienza del 24.1.2025 la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , nella loro qualità di figli ed eredi di Parte_2 Parte_1
hanno convenuto in giudizio Persona_1 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni subiti Controparte_3
iure hereditatis e iure proprio, a causa dei trattamenti sanitari incongrui subiti dalla madre nel periodo in cui costei è stata ricoverata presso la struttura di Vado Ligure gestita dalla società convenuta e che, secondo il loro assunto, ne avrebbero determinato il decesso.
In particolare gli attori hanno fatto riferimento a due episodi, avvenuti rispettivamente nell'aprile 2020 e nel novembre- dicembre 2020: più segnatamente, in data 23.4.2020, a causa di intervento a loro dire non conforme del personale della struttura, la ER sarebbe stata fatta cadere dal letto e non prontamente accompagnata all'Ospedale al punto che l'esistenza di una frattura al femore della gamba destra era stata poi riscontrata qualche giorno dopo e solo in data 28.4.2020, era stata poi sottoposta ad intervento chirurgico, per poi essere riaccompagnata in struttura per la riabilitazione, con avvenuta contrazione di agenti patogeni durante la degenza ospedaliera e nel novembre 2020, dopo che aveva contratto il virus Covid-19, nonostante il progressivo peggioramento della situazione era stata tardivamente ricoverata presso l'ospedale San Paolo di Savona solo in data 26.12.2020 ove era poi deceduta il 29.12.2020.
Osserva il Giudicante quanto segue.
In relazione all'episodio del 23.4.2020 gli attori alcunchè hanno neppure dedotto a dimostrazione del fatto che la lesione al femore della ER sia dipeso da condotte incongrue e/o non conformi dei sanitari operanti presso la struttura gestita da Controparte_3
in assenza di qualsivoglia elemento probatorio non sussiste, quindi,
[...]
alcun motivo per potere affermare che la caduta della Per_1
(indipendentemente da ogni valutazione sulle conseguenze mediche da essa derivate) sia dipesa da colpa della convenuta.
Quanto alle doglianze degli attori sulle intempestive cure che il personale della struttura avrebbe prestato alla madre una volta che costei aveva contratto il virus Covid-19 e, in particolare, sulla tardiva decisione di ricoverarla in ospedale, allorquando le sue condizioni di salute erano ormai irrimediabilmente compromesse, vanno richiamate le valutazioni e conclusioni effettuate dal C.T.U. dr.ssa nella relazione peritale Per_2
redatta all'esito dell'accertamento disposto dal Giudice, sulla documentazione medica esistente, per ricostruire la situazione.
IL C.T.U., più in dettaglio ha evidenziato quanto segue.
Il decesso di è stato determinato dal virus Covid-19. Persona_1
Circa le possibilità di sopravvivenza della ER al momento della comparsa dell'infezione (a prescindere dalle cure ricevute) in base alla letteratura medica poiché è risaputo che l'età del paziente e le diverse comorbidità aumentano di per sé in modo rilevante il tasso di mortalità (e ciò, in particolare, anche per quei pazienti affetti, come la ER, da demenza senile che, quindi, già rappresentava una concausa importante per un possibile esito sfavorevole del Covid-19) esisteva un elevato rischio di morte, stimabile in un intervallo tra il 20 e il 50%.
In ordine alla lamentata asserita tardiva ospedalizzazione se è vero che la sulla base delle cartelle cliniche in atti, al momento del ricovero Per_1
all'Ospedale San Paolo di Savona, avvenuto in data 26.12.2020, già si trovava in condizioni preterminali (al punto che è stata adottata dai sanitari solo una strategia palliativa) e se è vero che la documentazione clinica non ha consentito di stabilire quando sia comparsa la polmonite bilaterale riscontrata al momento del ricovero, in ogni caso, conoscendo la data di esordio sintomatologico e di prima positività del tampone per Sars
Cov2 (25.11.2020), lo stadio clinico della al momento del ricovero Per_1
ospedaliero corrispondeva, dal punto di vista patogenetico, alla fase dell'infezione contraddistinta dalla risposta sistemica dell'organismo, situazione in cui gli antivirali non possono avere alcuna efficacia;
in quel periodo l'unica terapia consolidata era rappresentata da cortisone ed eparina per i pazienti in ossigeno-terapia e dalla somministrazione un unico antivirale (il remdesivir), mentre non erano disponibili, oltre al vaccino, antivirali per via orale o anticorpi monoclonali, terapie che potevano giocare un ruolo di protezione nei confronti di malattia grave.
Ancora il farmaco remdesivir veniva dispensato, nel periodo in oggetto, a pazienti con polmonite e con tempistica molto precoce rispetto all'esordio sintomatologico e, segnatamente non più tardi di 10 giorni dall'insorgenza del virus (in sostanza il remdesivir avrebbe potuto forse avere una qualche efficacia se somministrato entro il 3.12.2020, sebbene le indicazioni del tempo non fossero univoche sull'utilità del farmaco) e, comunque, dal diario clinico si ricava che le condizioni della paziente non fossero così compromesse e, pertanto, neppure suscettibili di terapia antivirale
(sembrava che la paziente avesse superato la fase più critica, quella dei primi 10-14 giorni dall'insorgenza del virus).
Per tale motivo un ricovero ospedaliero precoce non avrebbe verosimilmente apportato un beneficio significativo, stante la situazione epidemiologica del periodo: d'altra parte la vicenda oggetto di causa si colloca nel periodo della seconda ondata della pandemia da Sars Cov2 con un numero elevatissimo di soggetti contagiati e di decessi, con conseguente rilevante stato di sofferenza del SSN in quel momento.
Per i motivi esposti non appare, in conclusione, censurabile la scelta del personale medico di Controparte_3
operante presso la struttura di Vado Ligure di non procedere al ricovero ospedaliero, viste le condizioni di stabilità clinica della il Per_1
successivo e tardivo peggioramento clinico, databile a partire dal
21.12.2020 non lasciava grossi margini terapeutici e anche un'ospedalizzazione anticipata di alcuni giorni non avrebbe modificato l'esito finale: a ciò va aggiunto che l'orientamento di quel periodo era di non ospedalizzare i pazienti, particolarmente fragili, residenti in strutture sanitarie residenziali, poiché anche in esse ben era possibile garantire un trattamento medico (cortisonici, anticoagulante, idratazione, ossigeno- terapia) sovrapponibile a quello ospedaliero.
Per i motivi esposti in assenza di evidenti criticità nell'operato dei sanitari, va ritenuto che l'assistenza e il supporto terapeutico siano avvenuti in linea con le indicazioni del tempo e non sono stati riscontrate carenze assistenziali e/o di comportamenti terapeutici non in linea con le indicazioni del tempo.
Va, pertanto, respinta la domanda risarcitoria formulata da Pt_2
e nei confronti di
[...] Parte_1 [...]
. Controparte_3
La circostanza che la convenuta si sia costituita solo tardivamente, addirittura dopo l'avvenuto deposito dell'elaborato peritale da cui era emersa l'insussistenza di qualsivoglia sua responsabilità nel decesso della postula l'insussistenza di un fattivo contributo della stessa alla Per_1
decisione assunta e detta circostanza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa vanno definitivamente poste a carco di e , in via Parte_2 Parte_1
tra loro solidale.
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
RESPINGE le domande formulate da e nei Parte_2 Parte_1
confronti di Controparte_3
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
CO
e , in via tra loro solidale, al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 28.1.2025 IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE