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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 7228/23
TRA
nata a [...] il 12 aprile Parte_1
1966, rappresentata e difesa dall'avv.to Filomeno D'Albero
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Brancaccio
Resistente
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 12.06.2023 parte ricorrente in epigrafe ha esposto che, con provvedimento del 31.03.2023, era stato revocato il beneficio relativo al reddito di cittadinanza chiesto con domanda del 1.12.2020 per mancanza del requisito di residenza.
Ha chiesto quindi l'accertamento giudiziale
1 dell'illegittimità del provvedimento adottato dall' CP_1 con restituzione delle somme eventualmente detratte, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla CP_1 domanda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata.
Nel caso di specie parte resistente ha contestato la sussistenza del diritto alla percezione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza
(art.2 co.1 a 2) L. 26/2019)- non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”. La domanda di concessione del reddito di cittadinanza è stata infatti presentata l'1.12.2020 e la ricorrente risulta iscritta all'anagrafe del Comune di Giugliano per immigrazione dall'estero in data 15.06.2011 (si veda certificato storico).
Con riferimento al requisito della residenza da almeno dieci anni sul territorio dello Stato, la giurisprudenza ha precisato che “Per lo straniero è sufficiente dimostrare la decennale residenza di fatto in Italia per vedersi riconosciuto il diritto di percepire il reddito di cittadinanza;
il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno dieci anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo al soggetto di fornire prova della sua presenza sul suolo nazionale anche in assenza di iscrizione all'anagrafe comunale (accolta,
2 nella specie, l'istanza con cui una donna OL aveva contestato l'avviso di pagamento con cui l' le aveva CP_1 intimato di restituire la cifra versatale come reddito di cittadinanza per il periodo luglio 2019-dicembre 2020)”
(Tribunale Grosseto sez. lav., 24/10/2023).
Tali considerazioni sono coerenti con la nota n. 3803 del
2020 emessa dal Ministero del Lavoro, la quale, in relazione al requisito di residenza decennale previsto per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, ha ritenuto che
“ai fini dell'erogazione del beneficio, non è necessario essere iscritti ai registri anagrafici, se non al momento della presentazione della domanda, bensì è sufficiente provare che il richiedente abbia, nei fatti, risieduto in
Italia per almeno 10 anni di cui 2 in maniera continuativa”.
Sul punto la ricorrente ha prodotto una “notifica di ospitalità” rivolta alla Questura di Napoli e presentata il 15.03.2010 (come attestato dal Comune di Giugliano in
Campania).
Pertanto, la ricorrente ha fornito degli indizi di prova idonei ad accertare che verosimilmente la stessa fosse stabilmente residente di fatto nel territorio italiano già dal marzo 2010 e dunque nel termine di dieci anni decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa del dicembre 2010.
A ciò si aggiunga che, con sentenza n. 31/25, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del requisito di 10 anni per accedere al reddito di cittadinanza, affermando che “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al
RdC che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo”.
3 Deve, pertanto, essere ripristinato il beneficio revocato con provvedimento del 31.03.2023, con restituzione degli importi eventualmente trattenuti.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone il ripristino del beneficio revocato con provvedimento del
31.03.2023, con restituzione degli importi eventualmente trattenuti.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 1.865,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione.
Aversa, 30.05.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 7228/23
TRA
nata a [...] il 12 aprile Parte_1
1966, rappresentata e difesa dall'avv.to Filomeno D'Albero
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Brancaccio
Resistente
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 12.06.2023 parte ricorrente in epigrafe ha esposto che, con provvedimento del 31.03.2023, era stato revocato il beneficio relativo al reddito di cittadinanza chiesto con domanda del 1.12.2020 per mancanza del requisito di residenza.
Ha chiesto quindi l'accertamento giudiziale
1 dell'illegittimità del provvedimento adottato dall' CP_1 con restituzione delle somme eventualmente detratte, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla CP_1 domanda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata.
Nel caso di specie parte resistente ha contestato la sussistenza del diritto alla percezione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza
(art.2 co.1 a 2) L. 26/2019)- non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”. La domanda di concessione del reddito di cittadinanza è stata infatti presentata l'1.12.2020 e la ricorrente risulta iscritta all'anagrafe del Comune di Giugliano per immigrazione dall'estero in data 15.06.2011 (si veda certificato storico).
Con riferimento al requisito della residenza da almeno dieci anni sul territorio dello Stato, la giurisprudenza ha precisato che “Per lo straniero è sufficiente dimostrare la decennale residenza di fatto in Italia per vedersi riconosciuto il diritto di percepire il reddito di cittadinanza;
il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno dieci anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo al soggetto di fornire prova della sua presenza sul suolo nazionale anche in assenza di iscrizione all'anagrafe comunale (accolta,
2 nella specie, l'istanza con cui una donna OL aveva contestato l'avviso di pagamento con cui l' le aveva CP_1 intimato di restituire la cifra versatale come reddito di cittadinanza per il periodo luglio 2019-dicembre 2020)”
(Tribunale Grosseto sez. lav., 24/10/2023).
Tali considerazioni sono coerenti con la nota n. 3803 del
2020 emessa dal Ministero del Lavoro, la quale, in relazione al requisito di residenza decennale previsto per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, ha ritenuto che
“ai fini dell'erogazione del beneficio, non è necessario essere iscritti ai registri anagrafici, se non al momento della presentazione della domanda, bensì è sufficiente provare che il richiedente abbia, nei fatti, risieduto in
Italia per almeno 10 anni di cui 2 in maniera continuativa”.
Sul punto la ricorrente ha prodotto una “notifica di ospitalità” rivolta alla Questura di Napoli e presentata il 15.03.2010 (come attestato dal Comune di Giugliano in
Campania).
Pertanto, la ricorrente ha fornito degli indizi di prova idonei ad accertare che verosimilmente la stessa fosse stabilmente residente di fatto nel territorio italiano già dal marzo 2010 e dunque nel termine di dieci anni decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa del dicembre 2010.
A ciò si aggiunga che, con sentenza n. 31/25, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del requisito di 10 anni per accedere al reddito di cittadinanza, affermando che “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al
RdC che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo”.
3 Deve, pertanto, essere ripristinato il beneficio revocato con provvedimento del 31.03.2023, con restituzione degli importi eventualmente trattenuti.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone il ripristino del beneficio revocato con provvedimento del
31.03.2023, con restituzione degli importi eventualmente trattenuti.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 1.865,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione.
Aversa, 30.05.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
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